52.2004.268
autorizzazione di un'assemblea patriziale a indire un pubblico concorso per la locazione di una cascina
15 dicembre 2004Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2004.268
Data decisione, Autorità:
15.12.2004, TRAM
Titolo:
autorizzazione di un'assemblea patriziale a indire un pubblico concorso per la locazione di una cascina
ASSEMBLEA PARROCCHIALE
PARROCCHIA
RIPETIBILI
art. 18 LLCC
art. 20 LLCC
art. 31 LPAMM
Incarto n.
52.2004.268
Lugano
15 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 agosto 2004 di
RI 1
contro
la risoluzione 30 giugno 2004 (n. 2960) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la decisione 7 maggio 2004 dell'Assemblea della Parrocchia CO 1 in
materia di autorizzazione a indire un pubblico concorso per la locazione
della cascina __________;
viste le risposte:
- 31 agosto 2004 del
Consiglio di Stato,
- 1° settembre 2004 della
Parrocchia CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 7 maggio
2004 si è svolta l'assemblea ordinaria della Parrocchia CO 1.
Tra le varie trattande previste all'ordine
del giorno figurava anche quella concernente l'autorizzazione a concedere in locazione,
tramite un pubblico concorso, la cascina __________ per una durata di 30 anni e
per un canone annuo di almeno fr. 1'000.–.
Durante la seduta svoltasi alla presenza di
14 parrocchiani, un membro del consesso ha suggerito di fissare il piede d'asta
a fr. 500.– annui.
Poste ai voti entrambe le proposte con il
sistema delle votazioni eventuali, la prima è stata accolta da 9 persone, la
seconda da 7. L'assemblea ha quindi ritenuto che tutti i 14 votanti avessero
accettato la proposta del consiglio parrocchiale, poiché aveva ottenuto la
maggioranza dei voti.
B. a) Il 21
maggio 2004 RI 1RI 1 ha impugnato la suddetta delibera dinnanzi al Consiglio di
Stato, chiedendone l'annullamento per violazione di alcune formalità essenziali
prescritte dalla LLCC.
Il ricorrente ha sostenuto che nell'ambito
di una votazione per eventuali non è lecito esprimere un voto affermativo per
entrambe le proposte, come avevano fatto due parrocchiani nel caso di specie.
b) Con giudizio 30 giugno 2004 il Consiglio
di Stato ha confermato detta risoluzione, respingendo il gravame contro di essa
presentato da RI 1.
Il Governo ha indicato che il sistema della
votazione per eventuali non impedisce ad un avente diritto di esprimersi su più
proposte differenti tra loro. Ha tuttavia rilevato che, nel caso di specie, si
doveva procedere alla votazione finale per la proposta che aveva raggiunto il
maggior numero di voti. L'Esecutivo cantonale ha comunque ritenuto che
costituisse formalismo eccessivo annullare la risoluzione impugnata per tale
motivo, in quanto nessuno si opponeva al principio di affittare la cascina e le
proposte divergevano solo sull'importo annuo minimo del canone di affitto da
indicare sul bando di concorso, di competenza del Consiglio parrocchiale.
C. Avverso la
predetta pronunzia governativa RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendogli di annullarla insieme alla risoluzione dell'assemblea
parrocchiale litigiosa.
Ribadisce e sviluppa le censure già
sollevate dinnanzi all'Esecutivo cantonale, sostenendo inoltre che la
determinazione del canone di locazione è di competenza del legislativo.
D. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, mentre la Parrocchia CO 1 si
rimette al giudizio del Tribunale.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 28 LLCC, 97
RLLCC e 208 cpv. 1 LOC.
La legittimazione attiva del ricorrente, in
quanto cittadino attivo cattolico apostolico domiciliato nel territorio della
parrocchia, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a
giudizio, il gravame può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 18 lett. c LLCC, sono di competenza dell'assemblea parrocchiale -
tra l'altro - l'alienazione o commutazione di beni stabili appartenenti alle
chiese parrocchiali o vice-parrocchiali. Anche gli affitti di beni stabili
rientrano nel concetto di commutazione d'uso (Ratti, La parrocchia, p. 86).
In questi
casi, soggiunge il §1 della medesima norma, occorre il voto di due terzi dei
presenti in assemblea. La risoluzione è nulla senza il consenso dell'Ordinario
o del suo delegato (art. 18 §2 LLCC).
2.2
L'art. 20 § LLCC dispone che la
convocazione e la tenuta dell'assemblea parrocchiale sono rette dalle norme
della legge organica comunale.
In questo senso sono dunque applicabili le
norme della LOC del 13 giugno 1854 vigente al momento in cui è stata promulgata
la LLCC, recepite sostanzialmente per intero nel RLCC (RDAT II-2000 n. 7,
consid. 2.2). Secondo l'art. 26 LOC 1854, il presidente dell'assemblea,
presieduta giusta l'art. 12 RLLCC dal presidente del consiglio parrocchiale,
mette in deliberazione ad uno ad uno gli oggetti per i quali l'assemblea è
radunata. Sebbene la LOC 1854 non prevedesse espressamente la possibilità di
procedere per votazioni eventuali in caso di più proposte, la stessa è poi
stata ammessa dalla giurisprudenza (Marco Borghi, GAT N. 101), per analogia con
quanto stabilito dagli attuali art. 28 cpv. 4 LOC e 9 RALOC.
Secondo la normativa in vigore, quando vi
sono più proposte si procede per votazioni eventuali, le quali devono avvenire
mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con
susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di consensi. La
proposta con il maggior numero di consensi va poi messa in votazione finale.
3.
Nell'evenienza
concreta, il 7 maggio 2004 il consiglio parrocchiale ha invitato l'assemblea a
voler votare "- l'autorizzazione al pubblico concorso per la cessione in affitto
della cascina __________ con una durata di 30 anni". Il messaggio
proponeva di fissare in fr. 1'000.– l'importo minimo del canone per coprire la
spesa di fr. 35'000.– che avevano comportato i lavori effettuati per la
conservazione dell'edificio.
Durante la seduta assembleare un
parrocchiano ha suggerito invece di fissare il canone a fr. 500.–. Poste ai
voti entrambe le proposte, la prima è stata accolta da 9 membri, la seconda da
7.
Ritenuto che la proposta del consiglio
parrocchiale aveva ottenuto la maggioranza dei voti, l'assemblea l'ha
considerata come approvata all'unanimità dei presenti.
4.
4.1. Il
ricorrente afferma innanzitutto che il canone d'affitto della cascina costituisce
un elemento essenziale del contratto. Ne deduce che, contrariamente a quanto assunto
dal Consiglio di Stato, spettava all'assemblea parrocchiale pronunciarsi anche
su questo aspetto.
4.2
Anche se per motivi in parte diversi da quelli appena esposti, questa tesi
dev'essere condivisa.
Applicando per analogia al contesto in esame
la giurisprudenza sviluppata da questo tribunale in materia comunale e patriziale,
il Consiglio di Stato ha correttamente rilevato che la competenza dell'assemblea
ad autorizzare la locazione di beni appartenenti alla parrocchia è in linea di
massima circoscritta all'enunciazione del principio, ritenuto che spetta invece
all'organo esecutivo adottare in seguito i provvedimenti necessari per attuare
concretamente la volontà espressa in termini generali dal proprio legislativo,
procedendo tramite pubblico concorso o, in casi eccezionali, per trattative
private (STA 9 dicembre 1994 in re B. e llcc, consid. 5.2.; RDAT II-1993, n. 2
consid. 2.2). Ciò non significa tuttavia che l'assemblea parrocchiale – analogamente
a quanto avviene in ambito comunale (cfr. Ratti, Il comune, pag. 684) - non
possa pronunciarsi in determinate circostanze anche sulle condizioni alle quali
il bene in questione dovrà essere messo a disposizione di eventuali terzi
interessati. È il caso segnatamente
quando l'esecutivo non si limita a chiedere all'assemblea di autorizzare la
locazione di un certo immobile, ma formula delle proposte precise in proposito,
stabilendo ad esempio la pigione minima richiesta o la durata prevista del rapporto
di locazione. Non è infatti dato a vedere come in tali casi possa essere
preclusa a quest'ultimo organismo la possibilità di esprimersi su simili questioni.
Di conseguenza, contrariamente a quanto assunto
dal Governo, nella misura in cui il consiglio parrocchiale aveva avanzato nel suo
messaggio relativo alla locazione della cascina Corte Larecc dell'Alpe Masnée una
concreta e precisa proposta per quanto attiene al canone minimo che esso
intendeva fissare nel bando di concorso, l'assemblea era senz'altro tenuta a determinarsi,
oltre che sul principio della locazione stessa, anche su questo specifico aspetto.
5.
5.1. L'insorgente
contesta quindi la procedura di votazione adottata dall'assemblea parrocchiale.
Sostiene che, nell'ambito di una votazione eventuale, non sarebbe lecito
esprimere un voto affermativo per entrambe le proposte come hanno fatto nell'evenienza
concreta due membri del consesso.
5.2
Giova ricordare che la votazione eventuale è un'operazione di voto intermedio
che deve precedere la votazione finale ogni qualvolta sul medesimo oggetto
siano state formulate due o più proposte. In altri termini, si tratta di un
atto o di una serie di atti preliminari che devono preparare, spurgare ed
eliminare le varie proposte formulate affinché possa essere presentata per la
votazione conclusiva quella che ha raggiunto il maggior numero di voti (cfr.
Ratti, op. cit., pag. 442). Ora, nel caso concreto non risulta che l'assemblea
parrocchiale abbia messo in votazione finale la proposta che ha raccolto il
maggior numero di consensi, motivo per il quale nulla permetteva alla medesima di
considerare come accettata all'unanimità dai 14 membri presenti in sala la
proposta di autorizzare l'affitto della cascina alle condizioni fissate dal
consiglio parrocchiale. Nella fattispecie in esame detta omissione costituisce senz'altro
un vizio rilevante e non privo di conseguenze per la validità della risoluzione
litigiosa in quanto, se da un lato si può tranquillamente affermare che tutti i
parrocchiani si sono espressi favorevolmente sul principio di locare la
cascina, dall'altro lato occorre invece rilevare che, per quanto attiene alla
questione del canone minimo – pure oggetto di deliberazione (cfr. consid. 4.2.)
–, i pareri espressi sono stati divergenti e la proposta maggiormente votata
non ha raccolto le preferenze di almeno i due terzi dei presenti, così come imposto
in questi casi dall'art. 18 § 1 LLCC. Di conseguenza il ricorso dev'essere
accolto, pertanto la decisione dell'assemblea parrocchiale di autorizzare l'affitto
della __________ partendo da un canone minimo di fr. 1'000.- all'anno, nonché
quella governativa che la conferma sono annullate. Spetterà quindi all'assemblea
parrocchiale procedere ad una nuova votazione sul citato oggetto, tenendo conto
delle regole e dei principi appena illustrati.
Sapere se due parrocchiani potevano
esprimere la propria preferenza per entrambe le proposte messe ai voti costituisce
a questo punto una questione che può rimanere indecisa nella presente sede.
6.
Visto l'esito
del ricorso e ritenuto che la parrocchia non si è opposta all'accoglimento del gravame
anche nel corso della procedura dinnanzi al Consiglio di Stato, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 PAmm).
Considerato che l'insorgente, avvocato,
agisce in proprio e non è patrocinato da un legale iscritto nell'apposito
registro, non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm; DTF 129 II 297 consid 5).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 20, 28 LLCC; 97 RLCC; 208 e 209
LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
Di
conseguenza sono annullate:
1.1.
la decisione 30 giugno 2004 (n. 2960) del
Consiglio di Stato;
1.2.
la risoluzione 7 maggio 2004 dell'Assemblea
della CO 1 relativa alla locazione della cascina al __________.
2.Non si preleva una tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
1 rappr. da: RA 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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