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Decisione

52.2004.268

autorizzazione di un'assemblea patriziale a indire un pubblico concorso per la locazione di una cascina

15 dicembre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 7 maggio

2004 si è svolta l'assemblea ordinaria della Parrocchia CO 1.

Tra le varie trattande previste all'ordine

del giorno figurava anche quella concernente l'autorizzazione a concedere in locazione,

tramite un pubblico concorso, la cascina __________ per una durata di 30 anni e

per un canone annuo di almeno fr. 1'000.–.

Durante la seduta svoltasi alla presenza di

14 parrocchiani, un membro del consesso ha suggerito di fissare il piede d'asta

a fr. 500.– annui.

Poste ai voti entrambe le proposte con il

sistema delle votazioni eventuali, la prima è stata accolta da 9 persone, la

seconda da 7. L'assemblea ha quindi ritenuto che tutti i 14 votanti avessero

accettato la proposta del consiglio parrocchiale, poiché aveva ottenuto la

maggioranza dei voti.

B. a) Il 21

maggio 2004 RI 1RI 1 ha impugnato la suddetta delibera dinnanzi al Consiglio di

Stato, chiedendone l'annullamento per violazione di alcune formalità essenziali

prescritte dalla LLCC.

Il ricorrente ha sostenuto che nell'ambito

di una votazione per eventuali non è lecito esprimere un voto affermativo per

entrambe le proposte, come avevano fatto due parrocchiani nel caso di specie.

b) Con giudizio 30 giugno 2004 il Consiglio

di Stato ha confermato detta risoluzione, respingendo il gravame contro di essa

presentato da RI 1.

Il Governo ha indicato che il sistema della

votazione per eventuali non impedisce ad un avente diritto di esprimersi su più

proposte differenti tra loro. Ha tuttavia rilevato che, nel caso di specie, si

doveva procedere alla votazione finale per la proposta che aveva raggiunto il

maggior numero di voti. L'Esecutivo cantonale ha comunque ritenuto che

costituisse formalismo eccessivo annullare la risoluzione impugnata per tale

motivo, in quanto nessuno si opponeva al principio di affittare la cascina e le

proposte divergevano solo sull'importo annuo minimo del canone di affitto da

indicare sul bando di concorso, di competenza del Consiglio parrocchiale.

C. Avverso la

predetta pronunzia governativa RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendogli di annullarla insieme alla risoluzione dell'assemblea

parrocchiale litigiosa.

Ribadisce e sviluppa le censure già

sollevate dinnanzi all'Esecutivo cantonale, sostenendo inoltre che la

determinazione del canone di locazione è di competenza del legislativo.

D. All'accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato, mentre la Parrocchia CO 1 si

rimette al giudizio del Tribunale.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 28 LLCC, 97

RLLCC e 208 cpv. 1 LOC.

La legittimazione attiva del ricorrente, in

quanto cittadino attivo cattolico apostolico domiciliato nel territorio della

parrocchia, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Data la natura delle questioni poste a

giudizio, il gravame può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 18 lett. c LLCC, sono di competenza dell'assemblea parrocchiale -

tra l'altro - l'alienazione o commutazione di beni stabili appartenenti alle

chiese parrocchiali o vice-parrocchiali. Anche gli affitti di beni stabili

rientrano nel concetto di commutazione d'uso (Ratti, La parrocchia, p. 86).

In questi

casi, soggiunge il §1 della medesima norma, occorre il voto di due terzi dei

presenti in assemblea. La risoluzione è nulla senza il consenso dell'Ordinario

o del suo delegato (art. 18 §2 LLCC).

2.2

L'art. 20 § LLCC dispone che la

convocazione e la tenuta dell'assemblea parrocchiale sono rette dalle norme

della legge organica comunale.

In questo senso sono dunque applicabili le

norme della LOC del 13 giugno 1854 vigente al momento in cui è stata promulgata

la LLCC, recepite sostanzialmente per intero nel RLCC (RDAT II-2000 n. 7,

consid. 2.2). Secondo l'art. 26 LOC 1854, il presidente dell'assemblea,

presieduta giusta l'art. 12 RLLCC dal presidente del consiglio parrocchiale,

mette in deliberazione ad uno ad uno gli oggetti per i quali l'assemblea è

radunata. Sebbene la LOC 1854 non prevedesse espressamente la possibilità di

procedere per votazioni eventuali in caso di più proposte, la stessa è poi

stata ammessa dalla giurisprudenza (Marco Borghi, GAT N. 101), per analogia con

quanto stabilito dagli attuali art. 28 cpv. 4 LOC e 9 RALOC.

Secondo la normativa in vigore, quando vi

sono più proposte si procede per votazioni eventuali, le quali devono avvenire

mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con

susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di consensi. La

proposta con il maggior numero di consensi va poi messa in votazione finale.

3.

Nell'evenienza

concreta, il 7 maggio 2004 il consiglio parrocchiale ha invitato l'assemblea a

voler votare "- l'autorizzazione al pubblico concorso per la cessione in affitto

della cascina __________ con una durata di 30 anni". Il messaggio

proponeva di fissare in fr. 1'000.– l'importo minimo del canone per coprire la

spesa di fr. 35'000.– che avevano comportato i lavori effettuati per la

conservazione dell'edificio.

Durante la seduta assembleare un

parrocchiano ha suggerito invece di fissare il canone a fr. 500.–. Poste ai

voti entrambe le proposte, la prima è stata accolta da 9 membri, la seconda da

7.

Ritenuto che la proposta del consiglio

parrocchiale aveva ottenuto la maggioranza dei voti, l'assemblea l'ha

considerata come approvata all'unanimità dei presenti.

4.

4.1. Il

ricorrente afferma innanzitutto che il canone d'affitto della cascina costituisce

un elemento essenziale del contratto. Ne deduce che, contrariamente a quanto assunto

dal Consiglio di Stato, spettava all'assemblea parrocchiale pronunciarsi anche

su questo aspetto.

4.2

Anche se per motivi in parte diversi da quelli appena esposti, questa tesi

dev'essere condivisa.

Applicando per analogia al contesto in esame

la giurisprudenza sviluppata da questo tribunale in materia comunale e patriziale,

il Consiglio di Stato ha correttamente rilevato che la competenza dell'assemblea

ad autorizzare la locazione di beni appartenenti alla parrocchia è in linea di

massima circoscritta all'enunciazione del principio, ritenuto che spetta invece

all'organo esecutivo adottare in seguito i provvedimenti necessari per attuare

concretamente la volontà espressa in termini generali dal proprio legislativo,

procedendo tramite pubblico concorso o, in casi eccezionali, per trattative

private (STA 9 dicembre 1994 in re B. e llcc, consid. 5.2.; RDAT II-1993, n. 2

consid. 2.2). Ciò non significa tuttavia che l'assemblea parrocchiale – analogamente

a quanto avviene in ambito comunale (cfr. Ratti, Il comune, pag. 684) - non

possa pronunciarsi in determinate circostanze anche sulle condizioni alle quali

il bene in questione dovrà essere messo a disposizione di eventuali terzi

interessati. È il caso segnatamente

quando l'esecutivo non si limita a chiedere all'assemblea di autorizzare la

locazione di un certo immobile, ma formula delle proposte precise in proposito,

stabilendo ad esempio la pigione minima richiesta o la durata prevista del rapporto

di locazione. Non è infatti dato a vedere come in tali casi possa essere

preclusa a quest'ultimo organismo la possibilità di esprimersi su simili questioni.

Di conseguenza, contrariamente a quanto assunto

dal Governo, nella misura in cui il consiglio parrocchiale aveva avanzato nel suo

messaggio relativo alla locazione della cascina Corte Larecc dell'Alpe Masnée una

concreta e precisa proposta per quanto attiene al canone minimo che esso

intendeva fissare nel bando di concorso, l'assemblea era senz'altro tenuta a determinarsi,

oltre che sul principio della locazione stessa, anche su questo specifico aspetto.

5.

5.1. L'insorgente

contesta quindi la procedura di votazione adottata dall'assemblea parrocchiale.

Sostiene che, nell'ambito di una votazione eventuale, non sarebbe lecito

esprimere un voto affermativo per entrambe le proposte come hanno fatto nell'evenienza

concreta due membri del consesso.

5.2

Giova ricordare che la votazione eventuale è un'operazione di voto intermedio

che deve precedere la votazione finale ogni qualvolta sul medesimo oggetto

siano state formulate due o più proposte. In altri termini, si tratta di un

atto o di una serie di atti preliminari che devono preparare, spurgare ed

eliminare le varie proposte formulate affinché possa essere presentata per la

votazione conclusiva quella che ha raggiunto il maggior numero di voti (cfr.

Ratti, op. cit., pag. 442). Ora, nel caso concreto non risulta che l'assemblea

parrocchiale abbia messo in votazione finale la proposta che ha raccolto il

maggior numero di consensi, motivo per il quale nulla permetteva alla medesima di

considerare come accettata all'unanimità dai 14 membri presenti in sala la

proposta di autorizzare l'affitto della cascina alle condizioni fissate dal

consiglio parrocchiale. Nella fattispecie in esame detta omissione costituisce senz'altro

un vizio rilevante e non privo di conseguenze per la validità della risoluzione

litigiosa in quanto, se da un lato si può tranquillamente affermare che tutti i

parrocchiani si sono espressi favorevolmente sul principio di locare la

cascina, dall'altro lato occorre invece rilevare che, per quanto attiene alla

questione del canone minimo – pure oggetto di deliberazione (cfr. consid. 4.2.)

–, i pareri espressi sono stati divergenti e la proposta maggiormente votata

non ha raccolto le preferenze di almeno i due terzi dei presenti, così come imposto

in questi casi dall'art. 18 § 1 LLCC. Di conseguenza il ricorso dev'essere

accolto, pertanto la decisione dell'assemblea parrocchiale di autorizzare l'affitto

della __________ partendo da un canone minimo di fr. 1'000.- all'anno, nonché

quella governativa che la conferma sono annullate. Spetterà quindi all'assemblea

parrocchiale procedere ad una nuova votazione sul citato oggetto, tenendo conto

delle regole e dei principi appena illustrati.

Sapere se due parrocchiani potevano

esprimere la propria preferenza per entrambe le proposte messe ai voti costituisce

a questo punto una questione che può rimanere indecisa nella presente sede.

6.

Visto l'esito

del ricorso e ritenuto che la parrocchia non si è opposta all'accoglimento del gravame

anche nel corso della procedura dinnanzi al Consiglio di Stato, si prescinde

dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 PAmm).

Considerato che l'insorgente, avvocato,

agisce in proprio e non è patrocinato da un legale iscritto nell'apposito

registro, non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm; DTF 129 II 297 consid 5).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 20, 28 LLCC; 97 RLCC; 208 e 209

LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

Di

conseguenza sono annullate:

1.1.

la decisione 30 giugno 2004 (n. 2960) del

Consiglio di Stato;

1.2.

la risoluzione 7 maggio 2004 dell'Assemblea

della CO 1 relativa alla locazione della cascina al __________.

2.Non si preleva una tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

1 rappr. da: RA 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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