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Decisione

52.2004.269

sistemazione esterna di un fondo situato fuori della zona edificabile

8 febbraio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1 è

proprietario del fondo n. 618 RFD di __________, assegnato dal PR 1976 alla

zona non edificabile, su cui sorge un edificio abitativo un tempo utilizzato

come grotto.

Sulla scorta di uno schizzo, disegnato a

mano libera dallo stesso ricorrente, con risoluzione 2 aprile 2003 il municipio

ha approvato alcuni interventi edilizi volti a modificare la sistemazione esterna

della proprietà, senza tuttavia raccogliere il preavviso del Dipartimento del

territorio.

b. Il 17

giugno, rispettivamente il 29 luglio 2003, il municipio ha ordinato al

ricorrente di sospendere i lavori in corso siccome difformi rispetto a quanto

approvato.

Il 30

settembre 2003 egli ha quindi presentato una domanda di costruzione a posteriori

per la sistemazione esterna della proprietà (realizzazione di alcune aiuole, di

alcuni muri di sostegno, di un caminetto, come pure di un'opera di terrazzamento).

Sulla

scorta dell'opposizione dipartimentale, il 5 aprile 2004 il municipio ha autorizzato

la realizzazione delle aiuole, negando tuttavia il permesso edilizio per la costruzione

degli ulteriori manufatti.

c. Con

risoluzione 6 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR del

comune di Rovio abrogando formalmente il PR 1976 (ad eccezione dei disposti

concernenti alcuni piani particolareggiati; cfr. dispositivo n. 6.2.). Evidenziata

la vocazione edilizia del fondo di proprietà del ricorrente e di quello

confinante (mapp. n. 617), l'Esecutivo cantonale ha ordinato al comune di

determinarne l'edificabilità completa, previo accertamento del limite del bosco

a contatto con l'area edificabile.

B. Con

giudizio 13 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto

dal ricorrente contro la predetta risoluzione municipale.

Il

Governo ha innanzitutto rilevato la nullità assoluta delle autorizzazione

edilizia che il municipio aveva a suo tempo rilasciato senza raccogliere il

necessario preavviso dell'autorità dipartimentale (art. 25 LPT), ritenendo che in

base al PR 1976 il fondo in esame fosse situato fuori della zona edificabile.

Ha quindi escluso che i manufatti dedotti in licenza potessero beneficiare di

un permesso eccezionale giusta l'art. 24 ss LPT, non essendo ad ubicazione

vincolata.

C. Contro il predetto giudicato governativo il ricorrente si aggrava

ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato,

rispettivamente che gli venga concessa l'autorizzazione per tutti i lavori di

sistemazione esterna effettuati sul fondo di sua proprietà.

Contestualmente all'approvazione del nuovo

PR, il Consiglio di Stato avrebbe a suo dire risolto di attribuire la

particella alla zona edificabile. Il modesto intervento di sistemazione

esterna, già notificato al municipio, che lo aveva avallato il 2 aprile 2003,

beneficerebbe pertanto di un sufficiente titolo autorizzativo.

Ammesso che il fondo in esame sia tuttora assegnato

alla zona non edificabile, il ricorrente sarebbe comunque tutelato nell'affidamento

riposto nelle suddette autorizzazioni comunali, ancorché rilasciate senza

raccogliere il necessario avviso dipartimentale.

Subordinatamente,

egli rileva che l'intervento di sistemazione esterna beneficerebbe comunque

della tutela delle situazioni acquisite (art. 24c LPT) siccome insuscettibile

di alterare l'identità della costruzione esistente. Esso sarebbe inoltre

compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale, poiché

il fondo sarebbe perfettamente insinuato nella zona edificabile.

D. All'accoglimento

del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e l'UDC, senza formulare

particolari osservazioni.

Il

municipio contesta dettagliatamente le allegazioni del ricorrente con argomenti,

che verranno semmai ripresi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione del ricorrente è

certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite emerge chiaramente

dai piani e dalle fotografie agli atti. Un sopralluogo non appare pertanto idoneo

a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per

il giudizio.

Considerandi

2.

Il

ricorrente sostiene innanzitutto che l'intervento di sistemazione esterna

sarebbe già stato autorizzato dal municipio il 2 aprile 2003. A torto.

2.1

Giusta l'art. 25 cpv. 2 LPT, per tutti

gli interventi edilizi fuori della zona edificabile l'autorità cantonale decide

se essi siano conformi alla zona o se un'eccezione possa essere autorizzata. In

quest'ordine di idee, l'art. 7 cpv. 5 LE prescrive che il dipartimento dichiari

il proprio consenso in forma esplicita per le costruzioni e gli impianti fuori

delle zone edificabili, a prescindere dalla loro importanza. In caso contrario,

l'autorizzazione eventualmente accordata dall'autorità comunale non esplica

alcun effetto. Nella misura in cui la dichiarazione di consenso sia esclusa anche

a posteriori, la determinazione comunale non costituisce un valido titolo

autorizzativo e si configura alla stregua di una decisione nulla (STA 26.1.1995

in re C&C, consid. 3; DTF 111 Ib 220 s, consid. 5b).

2.2

In concreto, con risoluzione 2 aprile 2003 il municipio ha autorizzato l'intervento

edilizio di sistemazione esterna omettendo tuttavia di raccogliere il

necessario preavviso del Dipartimento del territorio. Ritenuto che esso sarebbe

stato in ogni caso negativo (cfr. consid. 4 e seg.), la predetta determinazione

municipale è pertanto nulla. In simili circostanze, contrariamente a quanto

assume il ricorrente, egli non può nemmeno prevalersi del principio di tutela

dell'affidamento. Secondo la dottrina dominante esso è infatti per principio

inapplicabile alle decisioni nulle (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im

öffentlichen Recht, pag. 167; Grisel, Droit administrativ, pag. 204 ss; Grisel,

Droit administratif suisse, pag. 187). Nemmeno la voce dottrinale citata dal

ricorrente (Scolari, Commentario, 2a ed., ad art. 7, n. 801) consente di sovvertire

tale deduzione. Questo autore sembra comunque riferirsi soltanto alla facoltà

del privato senza particolari conoscenze in materia edilizia di invocare il

diritto alla tutela della buona fede, qualora l'autorità comunale ometta di

trasmettere gli atti a quella dipartimentale (art. 6 cpv. 5 LE) nell'ambito di

una procedura edilizia concernente interventi edilizi all'interno della zona

edificabile.

3.

Contestualmente

all'approvazione dell'attuale PR, il Consiglio di Stato ha evidenziato la

vocazione edilizia del fondo di proprietà del ricorrente come pure del fondo n.

617.

ordinando al comune di determinarne l'edificabilità completa (cfr.

risoluzione governativa pag. 37, cfr. 3.5.3 e dispositivo n. 5.2. punto F.). Contrariamente

a quanto assume il ricorrente, sebbene il tenore del dispositivo possa dare

adito a qualche perplessità, l'Esecutivo cantonale non ha inteso assegnare d'ufficio

il fondo alla zona edificabile. Lo si deduce già dal fatto che esso ha subordinato

l'inserimento di entrambi i fondi nella zona edificabile all'accertamento dei limiti

del bosco che li lambisce (cfr. risoluzione governativa pag. 37, cfr. 3.5.3 in

fine).

Il PR

1976.

è stato invero abrogato al momento dell'approvazione di quello revisionato

ma il fondo del ricorrente come in passato risulta tutt'ora escluso dal

perimetro edificabile. È questa la circostanza decisiva ai fini del presente

giudizio (v. STA 27.10.2004 in re comune di S.).

4.

Il

ricorrente non nega che l'art. 24 lett. a LPT escluda di rilasciargli il

permesso richiesto. Né potrebbe contestare con successo le pertinenti

considerazioni sviluppate al riguardo dal Consiglio di Stato. I manufatti dedotti

in licenza non sono evidentemente ad ubicazione vincolata. Il fatto che essi

siano al servizio dell'edificio principale non consente di giungere a diversa

conclusione. Dal profilo dell'art. 24 lett. a LPT il ricorso va dunque senz'altro

respinto, senza che sia necessario esaminare se all'intervento dedotto in

licenza si oppongano interessi pubblici preponderanti (lett. b).

5.

5.1. Lex

specialis per rapporto all'art. 24 LPT, l'art. 24c LPT regolamenta in modo

esaustivo la tutela delle situazioni acquisite fuori della zona edificabile. In

queste zone, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione,

ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti

nella propria situazione di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità

competente, soggiunge la norma, tali edifici e impianti possono essere

rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti,

purché siano stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva

la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.

5.2

Nel

caso in esame, tutti gli interventi dedotti in licenza non modificano la sostanza

immobiliare dell'edificio. Non costituiscono dunque una trasformazione parziale

dello stesso giusta l'art. 24c cpv. 2 LPT, bensì nuove costruzioni che già per

questo motivo non possono dunque beneficiare della tutela delle situazioni

acquisite (cfr. in proposito STF 14.05.2001, inc. n. 1°.269/2000, consid. 3c,

peraltro citata dallo stesso ricorrente). Irrilevante è pertanto la deduzione

ricorsuale - oltretutto opinabile – secondo cui i controversi manufatti non sarebbero

suscettibili di alterare sostanzialmente l'identità qualitativa dell'edificio cui

sono asserviti.

6.

In esito ai

precedenti considerandi, il ricorso deve dunque essere respinto confermando il

giudizio impugnato.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 24, 24c, 25 LPT; 1, 7, 21 LE; 18,

28, 43, 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto federale, è dato

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine

di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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