52.2004.269
sistemazione esterna di un fondo situato fuori della zona edificabile
8 febbraio 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2004.269
Data decisione, Autorità:
08.02.2005, TRAM
Titolo:
sistemazione esterna di un fondo situato fuori della zona edificabile
FUORI ZONA
art. 24 LPT
art. 24c LPT
Incarto n.
52.2004.269
Lugano
8 febbraio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 agosto 2004 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 21 luglio 2004 (n. 3289) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la
risoluzione 5 aprile 2004 con cui il municipio di CO 2 gli ha negato il
permesso edilizio a posteriori per la sistemazione esterna del fondo n. 618
RFD di __________ situato al di fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
-
27 agosto 2004 del
Dipartimento del territorio;
-
31 agosto 2004 del
Consiglio di Stato;
-
28 settembre 2004 del
municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. RI 1 è
proprietario del fondo n. 618 RFD di __________, assegnato dal PR 1976 alla
zona non edificabile, su cui sorge un edificio abitativo un tempo utilizzato
come grotto.
Sulla scorta di uno schizzo, disegnato a
mano libera dallo stesso ricorrente, con risoluzione 2 aprile 2003 il municipio
ha approvato alcuni interventi edilizi volti a modificare la sistemazione esterna
della proprietà, senza tuttavia raccogliere il preavviso del Dipartimento del
territorio.
b. Il 17
giugno, rispettivamente il 29 luglio 2003, il municipio ha ordinato al
ricorrente di sospendere i lavori in corso siccome difformi rispetto a quanto
approvato.
Il 30
settembre 2003 egli ha quindi presentato una domanda di costruzione a posteriori
per la sistemazione esterna della proprietà (realizzazione di alcune aiuole, di
alcuni muri di sostegno, di un caminetto, come pure di un'opera di terrazzamento).
Sulla
scorta dell'opposizione dipartimentale, il 5 aprile 2004 il municipio ha autorizzato
la realizzazione delle aiuole, negando tuttavia il permesso edilizio per la costruzione
degli ulteriori manufatti.
c. Con
risoluzione 6 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR del
comune di Rovio abrogando formalmente il PR 1976 (ad eccezione dei disposti
concernenti alcuni piani particolareggiati; cfr. dispositivo n. 6.2.). Evidenziata
la vocazione edilizia del fondo di proprietà del ricorrente e di quello
confinante (mapp. n. 617), l'Esecutivo cantonale ha ordinato al comune di
determinarne l'edificabilità completa, previo accertamento del limite del bosco
a contatto con l'area edificabile.
B. Con
giudizio 13 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto
dal ricorrente contro la predetta risoluzione municipale.
Il
Governo ha innanzitutto rilevato la nullità assoluta delle autorizzazione
edilizia che il municipio aveva a suo tempo rilasciato senza raccogliere il
necessario preavviso dell'autorità dipartimentale (art. 25 LPT), ritenendo che in
base al PR 1976 il fondo in esame fosse situato fuori della zona edificabile.
Ha quindi escluso che i manufatti dedotti in licenza potessero beneficiare di
un permesso eccezionale giusta l'art. 24 ss LPT, non essendo ad ubicazione
vincolata.
C. Contro il predetto giudicato governativo il ricorrente si aggrava
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato,
rispettivamente che gli venga concessa l'autorizzazione per tutti i lavori di
sistemazione esterna effettuati sul fondo di sua proprietà.
Contestualmente all'approvazione del nuovo
PR, il Consiglio di Stato avrebbe a suo dire risolto di attribuire la
particella alla zona edificabile. Il modesto intervento di sistemazione
esterna, già notificato al municipio, che lo aveva avallato il 2 aprile 2003,
beneficerebbe pertanto di un sufficiente titolo autorizzativo.
Ammesso che il fondo in esame sia tuttora assegnato
alla zona non edificabile, il ricorrente sarebbe comunque tutelato nell'affidamento
riposto nelle suddette autorizzazioni comunali, ancorché rilasciate senza
raccogliere il necessario avviso dipartimentale.
Subordinatamente,
egli rileva che l'intervento di sistemazione esterna beneficerebbe comunque
della tutela delle situazioni acquisite (art. 24c LPT) siccome insuscettibile
di alterare l'identità della costruzione esistente. Esso sarebbe inoltre
compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale, poiché
il fondo sarebbe perfettamente insinuato nella zona edificabile.
D. All'accoglimento
del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e l'UDC, senza formulare
particolari osservazioni.
Il
municipio contesta dettagliatamente le allegazioni del ricorrente con argomenti,
che verranno semmai ripresi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione del ricorrente è
certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite emerge chiaramente
dai piani e dalle fotografie agli atti. Un sopralluogo non appare pertanto idoneo
a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per
il giudizio.
Considerandi
2.
Il
ricorrente sostiene innanzitutto che l'intervento di sistemazione esterna
sarebbe già stato autorizzato dal municipio il 2 aprile 2003. A torto.
2.1
Giusta l'art. 25 cpv. 2 LPT, per tutti
gli interventi edilizi fuori della zona edificabile l'autorità cantonale decide
se essi siano conformi alla zona o se un'eccezione possa essere autorizzata. In
quest'ordine di idee, l'art. 7 cpv. 5 LE prescrive che il dipartimento dichiari
il proprio consenso in forma esplicita per le costruzioni e gli impianti fuori
delle zone edificabili, a prescindere dalla loro importanza. In caso contrario,
l'autorizzazione eventualmente accordata dall'autorità comunale non esplica
alcun effetto. Nella misura in cui la dichiarazione di consenso sia esclusa anche
a posteriori, la determinazione comunale non costituisce un valido titolo
autorizzativo e si configura alla stregua di una decisione nulla (STA 26.1.1995
in re C&C, consid. 3; DTF 111 Ib 220 s, consid. 5b).
2.2
In concreto, con risoluzione 2 aprile 2003 il municipio ha autorizzato l'intervento
edilizio di sistemazione esterna omettendo tuttavia di raccogliere il
necessario preavviso del Dipartimento del territorio. Ritenuto che esso sarebbe
stato in ogni caso negativo (cfr. consid. 4 e seg.), la predetta determinazione
municipale è pertanto nulla. In simili circostanze, contrariamente a quanto
assume il ricorrente, egli non può nemmeno prevalersi del principio di tutela
dell'affidamento. Secondo la dottrina dominante esso è infatti per principio
inapplicabile alle decisioni nulle (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im
öffentlichen Recht, pag. 167; Grisel, Droit administrativ, pag. 204 ss; Grisel,
Droit administratif suisse, pag. 187). Nemmeno la voce dottrinale citata dal
ricorrente (Scolari, Commentario, 2a ed., ad art. 7, n. 801) consente di sovvertire
tale deduzione. Questo autore sembra comunque riferirsi soltanto alla facoltà
del privato senza particolari conoscenze in materia edilizia di invocare il
diritto alla tutela della buona fede, qualora l'autorità comunale ometta di
trasmettere gli atti a quella dipartimentale (art. 6 cpv. 5 LE) nell'ambito di
una procedura edilizia concernente interventi edilizi all'interno della zona
edificabile.
3.
Contestualmente
all'approvazione dell'attuale PR, il Consiglio di Stato ha evidenziato la
vocazione edilizia del fondo di proprietà del ricorrente come pure del fondo n.
617.
ordinando al comune di determinarne l'edificabilità completa (cfr.
risoluzione governativa pag. 37, cfr. 3.5.3 e dispositivo n. 5.2. punto F.). Contrariamente
a quanto assume il ricorrente, sebbene il tenore del dispositivo possa dare
adito a qualche perplessità, l'Esecutivo cantonale non ha inteso assegnare d'ufficio
il fondo alla zona edificabile. Lo si deduce già dal fatto che esso ha subordinato
l'inserimento di entrambi i fondi nella zona edificabile all'accertamento dei limiti
del bosco che li lambisce (cfr. risoluzione governativa pag. 37, cfr. 3.5.3 in
fine).
Il PR
1976.
è stato invero abrogato al momento dell'approvazione di quello revisionato
ma il fondo del ricorrente come in passato risulta tutt'ora escluso dal
perimetro edificabile. È questa la circostanza decisiva ai fini del presente
giudizio (v. STA 27.10.2004 in re comune di S.).
4.
Il
ricorrente non nega che l'art. 24 lett. a LPT escluda di rilasciargli il
permesso richiesto. Né potrebbe contestare con successo le pertinenti
considerazioni sviluppate al riguardo dal Consiglio di Stato. I manufatti dedotti
in licenza non sono evidentemente ad ubicazione vincolata. Il fatto che essi
siano al servizio dell'edificio principale non consente di giungere a diversa
conclusione. Dal profilo dell'art. 24 lett. a LPT il ricorso va dunque senz'altro
respinto, senza che sia necessario esaminare se all'intervento dedotto in
licenza si oppongano interessi pubblici preponderanti (lett. b).
5.
5.1. Lex
specialis per rapporto all'art. 24 LPT, l'art. 24c LPT regolamenta in modo
esaustivo la tutela delle situazioni acquisite fuori della zona edificabile. In
queste zone, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione,
ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti
nella propria situazione di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità
competente, soggiunge la norma, tali edifici e impianti possono essere
rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti,
purché siano stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva
la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.
5.2
Nel
caso in esame, tutti gli interventi dedotti in licenza non modificano la sostanza
immobiliare dell'edificio. Non costituiscono dunque una trasformazione parziale
dello stesso giusta l'art. 24c cpv. 2 LPT, bensì nuove costruzioni che già per
questo motivo non possono dunque beneficiare della tutela delle situazioni
acquisite (cfr. in proposito STF 14.05.2001, inc. n. 1°.269/2000, consid. 3c,
peraltro citata dallo stesso ricorrente). Irrilevante è pertanto la deduzione
ricorsuale - oltretutto opinabile – secondo cui i controversi manufatti non sarebbero
suscettibili di alterare sostanzialmente l'identità qualitativa dell'edificio cui
sono asserviti.
6.
In esito ai
precedenti considerandi, il ricorso deve dunque essere respinto confermando il
giudizio impugnato.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 24, 24c, 25 LPT; 1, 7, 21 LE; 18,
28, 43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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