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Decisione

52.2004.270

licenza edilizia per innalzare un muro di cinta

28 settembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla

base degli atti;

che la licenza edilizia è un atto

amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che al momento della

decisione nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei

lavori previsti (art. 1 RLE; Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 1 LE,

n. 627);

che, giusta l'art. 40 LE, l'altezza degli

edifici si misura a partire dal livello del terreno sistemato sino al punto più

alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto; analogamente

si procede per la misurazione di altri manufatti, in particolare per i muri di

cinta o di sostegno (Scolari, op. cit., ad art. 40 LE, n. 1220);

che, quando - come ad __________ -

l'ordinamento edilizio concretamente applicabile non fissa l'altezza massima

dei muri di cinta o dei muri di sostegno realizzati sul confine, fa stato il

limite di m 2.50 prescritto dall'art. 134 cpv. 2 LAC (STA 4.6.1996 in re __________);

che, attualmente, l'altezza del muro che

sostiene il terreno delle resistenti lungo il confine est, va misurata a

partire dal livello dei fondi sottostanti, di proprietà della RI1;

che l'altezza del muro esistente non va di

certo misurata a partire dal livello del terreno sistemato che risulterà

dall'abbassamento previsto dai piani approvati con la licenza rilasciata alla RI1

nel 1994; nemmeno la ricorrente lo sostiene;

che la licenza qui in contestazione

autorizza le resistenti ad innalzare questo muro sino all'altezza di m 2.50,

misurata a partire dall'attuale livello del terreno sottostante;

che, determinante ai fini della

Considerandi

determinazione dell'altezza, può essere soltanto l'attuale livello del terreno

a valle del muro da innalzare; la licenza edilizia - per definizione - accerta

infatti la conformità dell'intervento con il diritto applicabile sulla base

della situazione di fatto esistente al momento della decisione;

che, nella misura in cui autorizza le

resistenti ad innalzare il muro di cinta e di sostegno del loro fondo sino

all'altezza di m 2.50, misurata a partire dall'attuale livello del terreno sottostante,

la licenza in contestazione è pertanto conforme al diritto;

che palesemente a torto pretende

l'insorgente di misurare l'altezza del manufatto in contestazione in base alla

situazione di fatto risultante dall'eventuale, incerta realizzazione del

progetto autorizzato dalla licenza, che le è stata rilasciata per abbassare il

livello dei suoi fondi; determinante ai fini del giudizio sulla conformità del

progetto è unicamente la situazione di fatto esistente al momento della

decisione dell'autorità comunale;

che le due licenze possono sussistere

contemporaneamente, perché entrambe accertano che le opere murarie previste dai

rispettivi progetti sono conformi al diritto edilizio materiale concretamente

applicato alla situazione di fatto esistente al momento delle decisioni

adottate dal municipio;

che soltanto una delle due licenze può

tuttavia essere utilizzata, stante che l'utilizzazione di entrambe

comporterebbe la realizzazione di un muro di altezza superiore al limite di m

2.

;

che in questa sede non occorre comunque

stabilire quali conseguenze possano derivare ad una delle due licenze

dall'utilizzazione dell'altra; la questione esula in effetti dai limiti del

presente giudizio, che deve unicamente stabilire se la licenza in contestazione

è conforme al diritto; questione, questa, alla quale si è già risposto affermativamente;

che sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso va pertanto respinto;

che la tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate in base al lavoro occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico

della ricorrente secondo soccombenza;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 134 LAC; 3, 18, 28, 31, 60,

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo

alle resistenti a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. CO1

2. CO2

1, 2 patrocinate da: PA1

3. CO3

4. CO4

5. CO5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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