52.2004.270
licenza edilizia per innalzare un muro di cinta
28 settembre 2004Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2004.270
Data decisione, Autorità:
28.09.2004, TRAM
Titolo:
licenza edilizia per innalzare un muro di cinta
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
MURO DI CINTA
art. 40 LE
art. 41 LE
Incarto n.
52.2004.270
Lugano
28 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 agosto 2004 di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione 6 luglio 2004 del Consiglio di Stato
(n. 3084), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 12 maggio 2004, rilasciata dal municipio di CO3 a CO1 e CO2
per innalzare un muro di cinta e di sostegno (part. n. 1036 RF);
viste le risposte:
-
30 agosto 2004 del
municipio di CO3;
-
30 agosto 2004 del
Dipartimento del territorio;
- 7 settembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 13 settembre 2004 di CO1
e CO2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che le
resistenti CO1 e CO2 sono proprietarie di un fondo (part. n. 1036 RF), situato
ad __________ in zona __________;
che lungo
il confine est il fondo è sorretto da un muro di sostegno alto circa m 1.30;
altezza, misurata dal terreno sottostante (part. n. 1039 e 1040 RF), di
proprietà della RI1 (RI1);
che il 16
marzo 2004 le resistenti hanno chiesto mediante notifica al municipio il
permesso di innalzare il muro in questione sino all'altezza di m 2.50, colmando
mediante terrapieno lo spazio retrostante;
confine
part. 1036
part. 1039 / 1040
m 1.20
m 1.30
che alla domanda si è opposta la RI1, obiettando di essere al
beneficio una licenza edilizia, per la costruzione di uno stabile
d'appartamenti, che secondo il progetto approvato comporta un abbassamento di m
1.50 del livello del terreno sottostante il muro suddetto; l'altezza
complessiva del muro (m 4) supererebbe pertanto quella massima ammissibile (m
2.50);
1036 1039 / 1040
m 1.50
livello del terreno secondo
progetto
approvato ma non realizzato
che con decisione 12 maggio 2004 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della RI1;
che con giudizio 6 luglio 2004 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di
esso inoltrata dall'opponente; il Governo ha in sostanza ritenuto che l'altezza
del muro innalzato fosse da misurare a partire dall'attuale livello del terreno
dei fondi della RI1, prescindendo dalla licenza di cui beneficia, stante che non
dispone di alcuna garanzia che al momento in cui verranno realizzati i lavori
sul suo fondo, la situazione sui fondi limitrofi sarà immutata per rapporto a
quella esistente al momento del rilascio del permesso;
che contro il predetto giudizio governativo
la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che sia annullato assieme alla controversa licenza;
che l'insorgente ribadisce che per la
misurazione dell'altezza del muro occorre considerare il livello del terreno
che scaturirà dall'abbassamento autorizzato dalla licenza che le è stata a suo
tempo rilasciata;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato e dal municipio che non formulano osservazioni;
che CO1 e CO2 contestano succintamente le
tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi
nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la
legittimazione attiva dell'insorgente, già opponente, è certa (art. 43 PAmm);
Fatti
il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla
base degli atti;
che la licenza edilizia è un atto
amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che al momento della
decisione nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei
lavori previsti (art. 1 RLE; Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 1 LE,
n. 627);
che, giusta l'art. 40 LE, l'altezza degli
edifici si misura a partire dal livello del terreno sistemato sino al punto più
alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto; analogamente
si procede per la misurazione di altri manufatti, in particolare per i muri di
cinta o di sostegno (Scolari, op. cit., ad art. 40 LE, n. 1220);
che, quando - come ad __________ -
l'ordinamento edilizio concretamente applicabile non fissa l'altezza massima
dei muri di cinta o dei muri di sostegno realizzati sul confine, fa stato il
limite di m 2.50 prescritto dall'art. 134 cpv. 2 LAC (STA 4.6.1996 in re __________);
che, attualmente, l'altezza del muro che
sostiene il terreno delle resistenti lungo il confine est, va misurata a
partire dal livello dei fondi sottostanti, di proprietà della RI1;
che l'altezza del muro esistente non va di
certo misurata a partire dal livello del terreno sistemato che risulterà
dall'abbassamento previsto dai piani approvati con la licenza rilasciata alla RI1
nel 1994; nemmeno la ricorrente lo sostiene;
che la licenza qui in contestazione
autorizza le resistenti ad innalzare questo muro sino all'altezza di m 2.50,
misurata a partire dall'attuale livello del terreno sottostante;
che, determinante ai fini della
Considerandi
determinazione dell'altezza, può essere soltanto l'attuale livello del terreno
a valle del muro da innalzare; la licenza edilizia - per definizione - accerta
infatti la conformità dell'intervento con il diritto applicabile sulla base
della situazione di fatto esistente al momento della decisione;
che, nella misura in cui autorizza le
resistenti ad innalzare il muro di cinta e di sostegno del loro fondo sino
all'altezza di m 2.50, misurata a partire dall'attuale livello del terreno sottostante,
la licenza in contestazione è pertanto conforme al diritto;
che palesemente a torto pretende
l'insorgente di misurare l'altezza del manufatto in contestazione in base alla
situazione di fatto risultante dall'eventuale, incerta realizzazione del
progetto autorizzato dalla licenza, che le è stata rilasciata per abbassare il
livello dei suoi fondi; determinante ai fini del giudizio sulla conformità del
progetto è unicamente la situazione di fatto esistente al momento della
decisione dell'autorità comunale;
che le due licenze possono sussistere
contemporaneamente, perché entrambe accertano che le opere murarie previste dai
rispettivi progetti sono conformi al diritto edilizio materiale concretamente
applicato alla situazione di fatto esistente al momento delle decisioni
adottate dal municipio;
che soltanto una delle due licenze può
tuttavia essere utilizzata, stante che l'utilizzazione di entrambe
comporterebbe la realizzazione di un muro di altezza superiore al limite di m
2.
;
che in questa sede non occorre comunque
stabilire quali conseguenze possano derivare ad una delle due licenze
dall'utilizzazione dell'altra; la questione esula in effetti dai limiti del
presente giudizio, che deve unicamente stabilire se la licenza in contestazione
è conforme al diritto; questione, questa, alla quale si è già risposto affermativamente;
che sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va pertanto respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate in base al lavoro occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico
della ricorrente secondo soccombenza;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 134 LAC; 3, 18, 28, 31, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo
alle resistenti a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. CO1
2. CO2
1, 2 patrocinate da: PA1
3. CO3
4. CO4
5. CO5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster