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Decisione

52.2004.271

revoca di un permesso di dimora CE/AELS

28 settembre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

cittadina lettone __________ __________ (1975) è entrata in Svizzera il 7 gennaio

2002, lasciando il figlio __________ (1993) nato da una precedente relazione

nel suo paese d'origine.

Il 18 aprile successivo la Sezione dei

permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni le ha

rilasciato un permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio

con il cittadino italiano domiciliato in Svizzera __________ __________ (1955).

Le nozze sono state celebrate il 22 giugno

2002 a __________. A seguito del matrimonio, la ricorrente ha ottenuto un

permesso di dimora CE/AELS valido fino al 21 giugno 2007.

Il 24 febbraio 2003 __________ __________ ha

acquisito la cittadinanza elvetica.

B. a) Il 12

gennaio 2004 il legale di __________ RI1 ha informato la Sezione dei permessi e

dell'immigrazione che il 17 novembre 2003 la sua patrocinata aveva lasciato

provvisoriamente l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________

in quanto il marito la maltrattava.

Il 26 febbraio 2004 __________ __________ ha

comunicato alla medesima autorità di ignorare dove sua moglie alloggiasse e che

era sua intenzione divorziare dalla stessa, in quanto sospettava che ella

intrattenesse una relazione extraconiugale.

b) Interrogata il 31 marzo 2004 dalla

Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, __________ RI1 ha

dichiarato essersi separata di fatto dal marito a causa del suo comportamento,

non escludendo di tornare a vivere con lo stesso, sebbene a determinate condizioni.

Dal canto suo, il 15 aprile 2004 __________ __________

ha dichiarato alla polizia di non avere più notizie dalla consorte e di volere

divorziare dalla stessa.

c) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 4

maggio 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare

il permesso di dimora alla qui ricorrente, fissandole un termine con scadenza

il 30 giugno 2004 per lasciare il territorio elvetico.

C. Con

giudizio 13 luglio 2004, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________

RI1.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha

ritenuto che non sussistesse più un legame sentimentale tra i coniugi __________,

considerando in tal modo manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente,

appellarsi al connubio per conservare il permesso di soggiorno ottenuto a

seguito del matrimonio.

Considerata la breve durata del suo

soggiorno in Svizzera, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto tutto sommato

esigibile il rientro della ricorrente nel paese d'origine.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, __________ RI1 si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in

via del tutto subordinata, che il suo permesso resti valido almeno fino al

momento dell'estensione alla Repubblica di Lettonia dell'accordo tra la Confederazione

Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione

delle persone (ALC), verosimilmente il 30 giugno 2005, che le permetterà poi di

beneficiare di un diritto autonomo per risiedere in Svizzera in qualità di

lavoratrice.

Ribadisce di essersi allontanata

provvisoriamente dall'abitazione coniugale per preservare la propria

incolumità, in quanto il marito era geloso e la maltrattava. Contesta anche in

questa sede che il suo matrimonio sia ormai svuotato di ogni scopo e contenuto

e di avere una relazione con un altro uomo, non escludendo una ripresa della

vita coniugale a certe condizioni.

Infine, pone in rilievo il fatto che deve

poter lavorare, anche per poter mantenere il suo figlio __________ residente in

Lettonia.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento, sia il Consiglio di Stato con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

F. Il 16

settembre 2004, la ricorrente ha chiesto di replicare.

Non è stato dato seguito alla domanda per i

motivi che verranno esposti più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS).

1.2. In concreto, il 4 maggio 2004 il

dipartimento ha revocato il permesso di dimora CE/AELS, valido fino al 21

giugno 2007, di __________ RI1.

Contro questo genere di provvedimenti è, in

linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1

lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a

statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

L'insorgente

chiede di replicare alle osservazioni presentate dal Consiglio di Stato e dal

dipartimento.

A questo proposito giova tuttavia ricordare

che il diritto di replica è dato solo a titolo eccezionale (art. 49 cpv. 3

PAmm), nei casi in cui la risposta contiene elementi nuovi e rilevanti che

possono influire sul giudizio dell'autorità di ricorso o, a fortiori, se l'autorità

di prima istanza non ha motivato o non ha sufficientemente motivato la sua decisione

ed ha specificato i motivi di quest'ultima soltanto con le proprie osservazioni

(Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n.

5.

ad art. 20 con riferimenti).

Orbene, la domanda di replica

dell'insorgente, peraltro non motivata, dev’essere respinta, in quanto con le

risposte delle autorità inferiori non sono stati apportati nuovi elementi di

rilievo ai fini del presente giudizio.

3.

__________

RI1 si è sposata con un cittadino italiano. Per tale motivo, ella ha ottenuto

un permesso di dimora in virtù delle disposizioni dell'ALC, che disciplinano il

soggiorno dei membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente. Il

24.

febbraio 2003, dopo otto mesi di matrimonio, il marito della ricorrente ha

poi acquisito la cittadinanza elvetica.

Ci si può invero chiedere se il menzionato

Accordo trovi applicazione nei confronti di persone in possesso della doppia

cittadinanza, segnatamente di cittadini svizzeri, residenti in Svizzera, che

sono ugualmente cittadini comunitari. Il Tribunale federale ha lasciato

indecisa la questione (STF 2A.425/2003 del 5 marzo 2003, consid. 3.4.), la

quale non necessita di essere risolta neppure in questa sede dal momento che

sia che si applichi l’ALC, sia che faccia stato la LDDS, il gravame va respinto

per i motivi che seguono.

4.

4.1.

Giusta il combinato l'art. 3 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 Allegato I ALC, il

coniuge di un lavoratore comunitario ha il diritto di stabilirsi con lui nonché

di accedere a un'attività economica, sempre che il lavoratore comunitario

disponga per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale.

4.2

Il fatto di richiamarsi ad un

matrimonio che sussiste solo formalmente comporta la decadenza del diritto

conferito dall'art. 3 Allegato I ALC (DTF 130 II 113 segg. precitato).

Per costante giurisprudenza vi è abuso di

diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo

straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente

per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 128 II 145,

consid. 2.2.).

In questo senso, è necessario che vi siano

concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a

condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto

per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

4.3

L'art. 23 OLCP dispone che i permessi

di dimora CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono

più adempite le condizioni per il loro rilascio.

In tal senso, è possibile disporre misure di

allontanamento e di respingimento giusta gli art. 9-13 LDDS anche nei confronti

dei cittadini della CE e dei suoi famigliari.

L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il

permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta

una condizione imposta all'atto della sua concessione.

Gli impegni assunti dallo straniero nel

corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte,

segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni

impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).

5.

5.1. In

concreto, __________ __________ è entrata in Svizzera il 7 gennaio 2002, dove

si è poi sposata il 22 giugno 2002 con __________ __________.

La stessa ricorrente ammette di aver cessato

di vivere insieme al marito a partire dal mese di novembre del 2003, quando si

è trasferita dall'abitazione coniugale di __________ a __________.

Il fatto che la disunione sarebbe imputabile

al consorte che l'avrebbe maltrattata per motivi di gelosia (doc. B prodotto dinnanzi

al Consiglio di Stato) è ininfluente ai fini del giudizio, i motivi che hanno

condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,

2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

Inoltre la separazione dopo diciotto mesi di

matrimonio dura ormai da oltre dieci mesi e nessun elemento agli atti permette

di ritenere che si tratti di una situazione provvisoria.

Non è certo il fatto che non sarebbe

pendente alcuna causa di divorzio in Pretura che permette di ritenere il

contrario. Inoltre l'insorgente non può pretendere che l'autorità sospenda la

propria decisione, facendola dipendere dalla volontà del marito di ricomporre

definitivamente la comunione coniugale.

5.2

Da quanto precede risulta in modo

manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio,

svuotato di ogni contenuto e scopo ormai dal novembre 2003, al fine di continuare

a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il marito.

Ne consegue che è venuto meno lo scopo del

soggiorno di __________ RI1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo

aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora.

6.

Occorre

verificare ora la proporzionalità del provvedimento impugnato.

__________ RI1 risiede stabilmente da poco

più di due anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato di

breve durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami sociali, culturali e

familiari, tra cui il figlio __________ (1993), in Lettonia, dove è nata e cresciuta,

risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 26 anni e ha conseguito il

certificato di segretaria (v. curriculum vitae 1° luglio 2002, agli atti).

Dispositivo

Per questi motivi, il suo rientro in patria

non le pone alcun problema di riadattamento.

Il semplice fatto che ella si senta ben

integrata nel nostro cantone non permette quindi di pervenire a delle

conclusioni a lei più favorevoli.

Inoltre la ricorrente ha ottenuto un

permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il

fatto che ella sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa come

impiegata in Svizzera che le permetterebbe pure di mantenere suo figlio nel

paese d'origine, è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non

costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito

determinante.

La misura litigiosa non risulta pertanto

lesiva del principio della proporzionalità.

7. Quanto

appena esposto vale anche qualora si volesse esaminare la vertenza esclusivamente

dal profilo della LDDS.

7.1. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS

dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio

e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2

della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per

eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri,

segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.

7.2. Ora, viste le relazioni esistenti tra i

coniugi __________ esaminate in precedenza (consid. 5 e 6), la ricorrente si

richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente. Di conseguenza, la

domanda di __________ RI1 di poter continuare a soggiornare in Svizzera risulta

abusiva anche dal profilo dell'art. 7 LDDS.

8. La

ricorrente non può nemmeno prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta

ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio permesso di

soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata vita famigliare.

Inoltre, ella non beneficia di un diritto

autonomo di risiedere in Svizzera in qualità di lavoratrice ai sensi dell'ALC,

in quanto il menzionato Accordo non è ancora stato esteso alla Repubblica di

Lettonia.

9. In

siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha

deciso di revocare il permesso di dimora alla ricorrente.

10. Stando così

le cose, il ricorso va respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d

OG; 10 lett. a LALPS; 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 47, 60 e 61

PAmm; 8 CEDU; l'ALC e l'Allegato I;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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