52.2004.271
revoca di un permesso di dimora CE/AELS
28 settembre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2004.271
Data decisione, Autorità:
28.09.2004, TRAM
Titolo:
revoca di un permesso di dimora CE/AELS
ABUSO DI DIRITTO
DIMORA E RESIDENZA
PERMESSO CE O AELS
REVOCA
art. 3 ALC ALL1
art. 8 CEDU
art. 7 LDDS
art. 9 cpv. 2 let. b LDDS
art. 23 OLCP
Incarto n.
52.2004.271
Lugano
28 settembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 agosto 2004 di
RI1
patrocinata dall' PA1 6500 Bellinzona,
contro
la risoluzione 13 luglio 2004 (n. 3295) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 4 maggio 2004 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso
di dimora CE/AELS;
viste le risposte:
- 30 agosto 2004 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 7 settembre 2004 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La
cittadina lettone __________ __________ (1975) è entrata in Svizzera il 7 gennaio
2002, lasciando il figlio __________ (1993) nato da una precedente relazione
nel suo paese d'origine.
Il 18 aprile successivo la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni le ha
rilasciato un permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio
con il cittadino italiano domiciliato in Svizzera __________ __________ (1955).
Le nozze sono state celebrate il 22 giugno
2002 a __________. A seguito del matrimonio, la ricorrente ha ottenuto un
permesso di dimora CE/AELS valido fino al 21 giugno 2007.
Il 24 febbraio 2003 __________ __________ ha
acquisito la cittadinanza elvetica.
B. a) Il 12
gennaio 2004 il legale di __________ RI1 ha informato la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione che il 17 novembre 2003 la sua patrocinata aveva lasciato
provvisoriamente l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________
in quanto il marito la maltrattava.
Il 26 febbraio 2004 __________ __________ ha
comunicato alla medesima autorità di ignorare dove sua moglie alloggiasse e che
era sua intenzione divorziare dalla stessa, in quanto sospettava che ella
intrattenesse una relazione extraconiugale.
b) Interrogata il 31 marzo 2004 dalla
Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, __________ RI1 ha
dichiarato essersi separata di fatto dal marito a causa del suo comportamento,
non escludendo di tornare a vivere con lo stesso, sebbene a determinate condizioni.
Dal canto suo, il 15 aprile 2004 __________ __________
ha dichiarato alla polizia di non avere più notizie dalla consorte e di volere
divorziare dalla stessa.
c) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 4
maggio 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare
il permesso di dimora alla qui ricorrente, fissandole un termine con scadenza
il 30 giugno 2004 per lasciare il territorio elvetico.
C. Con
giudizio 13 luglio 2004, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________
RI1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha
ritenuto che non sussistesse più un legame sentimentale tra i coniugi __________,
considerando in tal modo manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente,
appellarsi al connubio per conservare il permesso di soggiorno ottenuto a
seguito del matrimonio.
Considerata la breve durata del suo
soggiorno in Svizzera, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto tutto sommato
esigibile il rientro della ricorrente nel paese d'origine.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ RI1 si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in
via del tutto subordinata, che il suo permesso resti valido almeno fino al
momento dell'estensione alla Repubblica di Lettonia dell'accordo tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione
delle persone (ALC), verosimilmente il 30 giugno 2005, che le permetterà poi di
beneficiare di un diritto autonomo per risiedere in Svizzera in qualità di
lavoratrice.
Ribadisce di essersi allontanata
provvisoriamente dall'abitazione coniugale per preservare la propria
incolumità, in quanto il marito era geloso e la maltrattava. Contesta anche in
questa sede che il suo matrimonio sia ormai svuotato di ogni scopo e contenuto
e di avere una relazione con un altro uomo, non escludendo una ripresa della
vita coniugale a certe condizioni.
Infine, pone in rilievo il fatto che deve
poter lavorare, anche per poter mantenere il suo figlio __________ residente in
Lettonia.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento, sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 16
settembre 2004, la ricorrente ha chiesto di replicare.
Non è stato dato seguito alla domanda per i
motivi che verranno esposti più avanti.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In concreto, il 4 maggio 2004 il
dipartimento ha revocato il permesso di dimora CE/AELS, valido fino al 21
giugno 2007, di __________ RI1.
Contro questo genere di provvedimenti è, in
linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a
statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
L'insorgente
chiede di replicare alle osservazioni presentate dal Consiglio di Stato e dal
dipartimento.
A questo proposito giova tuttavia ricordare
che il diritto di replica è dato solo a titolo eccezionale (art. 49 cpv. 3
PAmm), nei casi in cui la risposta contiene elementi nuovi e rilevanti che
possono influire sul giudizio dell'autorità di ricorso o, a fortiori, se l'autorità
di prima istanza non ha motivato o non ha sufficientemente motivato la sua decisione
ed ha specificato i motivi di quest'ultima soltanto con le proprie osservazioni
(Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n.
5.
ad art. 20 con riferimenti).
Orbene, la domanda di replica
dell'insorgente, peraltro non motivata, dev’essere respinta, in quanto con le
risposte delle autorità inferiori non sono stati apportati nuovi elementi di
rilievo ai fini del presente giudizio.
3.
__________
RI1 si è sposata con un cittadino italiano. Per tale motivo, ella ha ottenuto
un permesso di dimora in virtù delle disposizioni dell'ALC, che disciplinano il
soggiorno dei membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente. Il
24.
febbraio 2003, dopo otto mesi di matrimonio, il marito della ricorrente ha
poi acquisito la cittadinanza elvetica.
Ci si può invero chiedere se il menzionato
Accordo trovi applicazione nei confronti di persone in possesso della doppia
cittadinanza, segnatamente di cittadini svizzeri, residenti in Svizzera, che
sono ugualmente cittadini comunitari. Il Tribunale federale ha lasciato
indecisa la questione (STF 2A.425/2003 del 5 marzo 2003, consid. 3.4.), la
quale non necessita di essere risolta neppure in questa sede dal momento che
sia che si applichi l’ALC, sia che faccia stato la LDDS, il gravame va respinto
per i motivi che seguono.
4.
4.1.
Giusta il combinato l'art. 3 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 Allegato I ALC, il
coniuge di un lavoratore comunitario ha il diritto di stabilirsi con lui nonché
di accedere a un'attività economica, sempre che il lavoratore comunitario
disponga per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale.
4.2
Il fatto di richiamarsi ad un
matrimonio che sussiste solo formalmente comporta la decadenza del diritto
conferito dall'art. 3 Allegato I ALC (DTF 130 II 113 segg. precitato).
Per costante giurisprudenza vi è abuso di
diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo
straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente
per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 128 II 145,
consid. 2.2.).
In questo senso, è necessario che vi siano
concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a
condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto
per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
4.3
L'art. 23 OLCP dispone che i permessi
di dimora CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono
più adempite le condizioni per il loro rilascio.
In tal senso, è possibile disporre misure di
allontanamento e di respingimento giusta gli art. 9-13 LDDS anche nei confronti
dei cittadini della CE e dei suoi famigliari.
L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il
permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta
una condizione imposta all'atto della sua concessione.
Gli impegni assunti dallo straniero nel
corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte,
segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni
impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
5.
5.1. In
concreto, __________ __________ è entrata in Svizzera il 7 gennaio 2002, dove
si è poi sposata il 22 giugno 2002 con __________ __________.
La stessa ricorrente ammette di aver cessato
di vivere insieme al marito a partire dal mese di novembre del 2003, quando si
è trasferita dall'abitazione coniugale di __________ a __________.
Il fatto che la disunione sarebbe imputabile
al consorte che l'avrebbe maltrattata per motivi di gelosia (doc. B prodotto dinnanzi
al Consiglio di Stato) è ininfluente ai fini del giudizio, i motivi che hanno
condotto alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001,
2A.178/2001, in re I. consid. 3a).
Inoltre la separazione dopo diciotto mesi di
matrimonio dura ormai da oltre dieci mesi e nessun elemento agli atti permette
di ritenere che si tratti di una situazione provvisoria.
Non è certo il fatto che non sarebbe
pendente alcuna causa di divorzio in Pretura che permette di ritenere il
contrario. Inoltre l'insorgente non può pretendere che l'autorità sospenda la
propria decisione, facendola dipendere dalla volontà del marito di ricomporre
definitivamente la comunione coniugale.
5.2
Da quanto precede risulta in modo
manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio,
svuotato di ogni contenuto e scopo ormai dal novembre 2003, al fine di continuare
a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il marito.
Ne consegue che è venuto meno lo scopo del
soggiorno di __________ RI1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo
aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora.
6.
Occorre
verificare ora la proporzionalità del provvedimento impugnato.
__________ RI1 risiede stabilmente da poco
più di due anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato di
breve durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami sociali, culturali e
familiari, tra cui il figlio __________ (1993), in Lettonia, dove è nata e cresciuta,
risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 26 anni e ha conseguito il
certificato di segretaria (v. curriculum vitae 1° luglio 2002, agli atti).
Dispositivo
Per questi motivi, il suo rientro in patria
non le pone alcun problema di riadattamento.
Il semplice fatto che ella si senta ben
integrata nel nostro cantone non permette quindi di pervenire a delle
conclusioni a lei più favorevoli.
Inoltre la ricorrente ha ottenuto un
permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il
fatto che ella sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa come
impiegata in Svizzera che le permetterebbe pure di mantenere suo figlio nel
paese d'origine, è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non
costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito
determinante.
La misura litigiosa non risulta pertanto
lesiva del principio della proporzionalità.
7. Quanto
appena esposto vale anche qualora si volesse esaminare la vertenza esclusivamente
dal profilo della LDDS.
7.1. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS
dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio
e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2
della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per
eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri,
segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.
7.2. Ora, viste le relazioni esistenti tra i
coniugi __________ esaminate in precedenza (consid. 5 e 6), la ricorrente si
richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente. Di conseguenza, la
domanda di __________ RI1 di poter continuare a soggiornare in Svizzera risulta
abusiva anche dal profilo dell'art. 7 LDDS.
8. La
ricorrente non può nemmeno prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta
ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il proprio permesso di
soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata vita famigliare.
Inoltre, ella non beneficia di un diritto
autonomo di risiedere in Svizzera in qualità di lavoratrice ai sensi dell'ALC,
in quanto il menzionato Accordo non è ancora stato esteso alla Repubblica di
Lettonia.
9. In
siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
deciso di revocare il permesso di dimora alla ricorrente.
10. Stando così
le cose, il ricorso va respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d
OG; 10 lett. a LALPS; 7, 9 LDDS; 10 ODDS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 47, 60 e 61
PAmm; 8 CEDU; l'ALC e l'Allegato I;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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