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Decisione

52.2004.274

riammissione alla guida negata per un conducente con visssuto di dedizione al consumo di sostanze stupefacenti che non ha dimostrato la sua affrancazione da tale dipendenza

6 ottobre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. a) RI1 ha

ottenuto la licenza di condurre autoveicoli nel 1975. Da allora è stato oggetto

di sei misure amministrative. Un revoca di due mesi nel 1975 per guida in stato

di ebrietà, una revoca di due mesi nel 1985 per aver superato il limite di

velocità ed aver effettuato una pericolosa manovra di sorpasso, una revoca di

due mesi nel 1986 per aver omesso di consegnare la licenza di condurre, una

revoca a tempo indeterminato per infrazione alla LStup nel 1986 (riammissione

alla guida nel 1995) e nel 1997 (riammissione alla guida nel 2000), e una

revoca di tre mesi nel 2000 per aver circolato con un motoveicolo in stato di

ebrietà e per essersi opposto alla prova del sangue.

b) In seguito al consumo di sostanze

stupefacenti, il 30 gennaio 2003 la Sezione della circolazione ha adottato nei

suoi confronti un provvedimento di sicurezza per inidoneità alla guida dovuta a

tossicodipendenza. A titolo cautelare l'autorità cantonale gli ha nuovamente revocato

la licenza di condurre a tempo indeterminato, precisando che un eventuale

riesame sarebbe stato concesso solo sulla base della documentazione medica

richiestagli con scritto del 2 agosto 2002. Tale risoluzione è passata in giudicato

incontestata.

c) Dopo vicissitudini che non occorre

ricordare, il 18 marzo 2004 la Sezione della circolazione ha comunicato al

ricorrente che avrebbe proceduto ad un eventuale riesame del suo caso alle seguenti

condizioni:

·

esperimento di un esame tossicologico del capello

comprovante il mancato consumo di sostanze stupefacenti negli ultimi 6 mesi;

·

effettuazione di un controllo medico settimanale

con analisi tossicologiche dell'urina per una durata di 3 mesi;

·

presentazione di un certificato medico

attestante, sulla base dei predetti esami e di ulteriori verifiche cliniche e

paracliniche, l'affrancazione dal consumo di sostanze stupefacenti e la sua

idoneità psico-fisica a condurre con sicurezza veicoli a motore;

Il 13 maggio 2004 l'autorità cantonale ha

ribadito tali oneri in una decisione impugnabile.

B. Adito da RI1,

con giudizio 13 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato le suddette

imposizioni, ritenendo che le circostanze le giustificassero e che, trattandosi

di una revoca di sicurezza, il ricorrente non potesse far valere alcun bisogno

professionale di disporre della licenza di condurre.

C. Contro

questa pronuncia governativa RI1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando la restituzione della licenza

di condurre.

In

sostanza, il ricorrente sostiene di non assumere alcun tipo di farmaco, di non

aver commesso alcuna infrazione alla LCStr e di non essere stato coinvolto in

alcuna inchiesta di polizia riguardante stupefacenti. Asserisce di trovarsi in

uno stato di indigenza e di non opporsi agli esami richiesti dall'autorità

cantonale, ma di non disporre di sufficienti risorse economiche per farvi

fronte. La sua cassa malati rifiuterebbe infatti il rimborso di tali spese. Concludendo,

ribadisce la necessità professionale di condurre autoveicoli.

D. All’accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni

amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende

dall'art. 10 LALCStr.

Il

gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona

senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

1.2. Nel

caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo

di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del

diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e

all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica

se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e

completo (art. 62 PAmm).

Considerandi

2.

Dinanzi a

questo Tribunale il ricorrente non contesta la fondatezza della revoca di

sicurezza della licenza di condurre per dipendenza da sostanze stupefacenti,

peraltro cresciuta in giudicato e dunque inimpugnabile. Egli si limita

unicamente a denunciare l'impossibilità di assumersi i costi delle misure

oggetto della decisione 13 maggio 2004, in particolare le spese dell'analisi

del capello.

3.

Giusta i

combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre dev'essere

revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania,

che possono diminuirne l'idoneità alla guida.

La licenza di

condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo

a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania,

oppure per motivi caratteriali o altri motivi. In tal caso la revoca comporta

un periodo di prova di almeno un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr).

L'art. 17 cpv. 3

LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può

essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può

essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata

minima legale della revoca (art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso

con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere

ridotti. Qualora il conducente non adempia le condizioni imposte o venga meno

in altro modo alla fiducia in lui riposta, la licenza deve essere nuovamente revocata.

4.

Nel caso

in esame, il ricorrente presenta un importante vissuto di dedizione alla droga.

La Sezione della circolazione ha pertanto rettamente subordinato la sua riammissione

alla guida alla presentazione di alcuni documenti atti a dimostrare l'avvenuta affrancazione

dal consumo di stupefacenti e la ritrovata idoneità alla guida.

All'autorità cantonale non può essere mosso

alcun rimprovero in relazione all'imposizione delle misure oggetto del

provvedimento impugnato. Nel loro insieme esse risultano adeguate e proporzionali,

anche qualora dovessero comportare dei costi accresciuti. Le controverse

imposizioni, in quanto dettate dalla necessità di salvaguardare la sicurezza

della circolazione stradale escludendo dal traffico i conducenti che non

soddisfano le condizioni legali per l'ammissione alla guida di un veicolo a

motore, sono giustificate da un interesse pubblico considerevole, preponderante

rispetto a quello puramente economico vantato dal ricorrente.

Per essere riammesso alla guida, al

ricorrente sarebbe bastato dimostrare l'adempimento dei requisiti sanciti dalla

legge per il rilascio della licenza di condurre, sottoponendosi agli esami richiesti.

In questi mesi egli non ha tuttavia affrontato alcun controllo. La doglianza

sollevata in merito ai costi delle analisi che la cassa malati non coprirebbe,

in particolare quelli cagionati dall'esame del capello, è pertanto manifestamente

pretestuosa. L'assenza di copertura assicurativa per tali esami non costituisce

infatti motivo sufficiente per soprassedere alle condizioni legali e a quelle

imposte dall'autorità cantonale nell'ottica di un riesame della situazione.

Discorso analogo vale per la presunta indigenza del ricorrente, priva di

qualsiasi riscontro negli atti di causa.

5.

Quanto

alla necessità professionale di condurre veicoli a motore invocata dal ricorrente,

trattasi di esigenza che può essere esaminata soltanto nell'ambito di una revoca

a scopo di ammonimento (cfr. art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta

in considerazione quando è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza,

dove si deve statuire essenzialmente circa l’idoneità o meno di una persona

alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; M. Perrin, Délivrance et retrait du

permis de conduire, Friborgo 1982, pag. 195). In un contesto di revoca di

sicurezza come quello in esame l’argomentazione addotta dal ricorrente si

avvera dunque improponibile.

6.

Da quanto

precede consegue che quand'anche le condizioni imposte all'insorgente dovessero

procurargli costi rilevanti, non ricorrono gli estremi per modificare la decisione

della Sezione della circolazione e quella del Governo che la tutela. Il ricorso

deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 16, 17 LCStr; 33 OAC; 10 cpv. 2

LALCStr; 3, 18, 28, 43, 47, 60, 61, 62 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.--, sono poste a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna, nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

o;

a;

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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