52.2004.274
riammissione alla guida negata per un conducente con visssuto di dedizione al consumo di sostanze stupefacenti che non ha dimostrato la sua affrancazione da tale dipendenza
6 ottobre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2004.274
Data decisione, Autorità:
06.10.2004, TRAM
Titolo:
riammissione alla guida negata per un conducente con visssuto di dedizione al consumo di sostanze stupefacenti che non ha dimostrato la sua affrancazione da tale dipendenza
RIAMMISSIONE ALLA GUIDA
art. 14 LCSTR
art. 16 LCSTR
art. 17 LCSTR
art. 33 OAC
Incarto n.
52.2004.274
Lugano
6 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Rossi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 agosto 2004 di
RI1
contro
la decisione 13 luglio 2004 del Consiglio di Stato,
n. 3304, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 13 maggio 2004 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni ha subordinato la sua riammissione alla guida di veicoli a
motore alla presentazione di diversi esami medici attestanti la sua idoneità
alla guida;
vista la risposta 7 settembre
2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a) RI1 ha
ottenuto la licenza di condurre autoveicoli nel 1975. Da allora è stato oggetto
di sei misure amministrative. Un revoca di due mesi nel 1975 per guida in stato
di ebrietà, una revoca di due mesi nel 1985 per aver superato il limite di
velocità ed aver effettuato una pericolosa manovra di sorpasso, una revoca di
due mesi nel 1986 per aver omesso di consegnare la licenza di condurre, una
revoca a tempo indeterminato per infrazione alla LStup nel 1986 (riammissione
alla guida nel 1995) e nel 1997 (riammissione alla guida nel 2000), e una
revoca di tre mesi nel 2000 per aver circolato con un motoveicolo in stato di
ebrietà e per essersi opposto alla prova del sangue.
b) In seguito al consumo di sostanze
stupefacenti, il 30 gennaio 2003 la Sezione della circolazione ha adottato nei
suoi confronti un provvedimento di sicurezza per inidoneità alla guida dovuta a
tossicodipendenza. A titolo cautelare l'autorità cantonale gli ha nuovamente revocato
la licenza di condurre a tempo indeterminato, precisando che un eventuale
riesame sarebbe stato concesso solo sulla base della documentazione medica
richiestagli con scritto del 2 agosto 2002. Tale risoluzione è passata in giudicato
incontestata.
c) Dopo vicissitudini che non occorre
ricordare, il 18 marzo 2004 la Sezione della circolazione ha comunicato al
ricorrente che avrebbe proceduto ad un eventuale riesame del suo caso alle seguenti
condizioni:
·
esperimento di un esame tossicologico del capello
comprovante il mancato consumo di sostanze stupefacenti negli ultimi 6 mesi;
·
effettuazione di un controllo medico settimanale
con analisi tossicologiche dell'urina per una durata di 3 mesi;
·
presentazione di un certificato medico
attestante, sulla base dei predetti esami e di ulteriori verifiche cliniche e
paracliniche, l'affrancazione dal consumo di sostanze stupefacenti e la sua
idoneità psico-fisica a condurre con sicurezza veicoli a motore;
Il 13 maggio 2004 l'autorità cantonale ha
ribadito tali oneri in una decisione impugnabile.
B. Adito da RI1,
con giudizio 13 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha confermato le suddette
imposizioni, ritenendo che le circostanze le giustificassero e che, trattandosi
di una revoca di sicurezza, il ricorrente non potesse far valere alcun bisogno
professionale di disporre della licenza di condurre.
C. Contro
questa pronuncia governativa RI1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando la restituzione della licenza
di condurre.
In
sostanza, il ricorrente sostiene di non assumere alcun tipo di farmaco, di non
aver commesso alcuna infrazione alla LCStr e di non essere stato coinvolto in
alcuna inchiesta di polizia riguardante stupefacenti. Asserisce di trovarsi in
uno stato di indigenza e di non opporsi agli esami richiesti dall'autorità
cantonale, ma di non disporre di sufficienti risorse economiche per farvi
fronte. La sua cassa malati rifiuterebbe infatti il rimborso di tali spese. Concludendo,
ribadisce la necessità professionale di condurre autoveicoli.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr.
Il
gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Nel
caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo
di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del
diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e
all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica
se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e
completo (art. 62 PAmm).
Considerandi
2.
Dinanzi a
questo Tribunale il ricorrente non contesta la fondatezza della revoca di
sicurezza della licenza di condurre per dipendenza da sostanze stupefacenti,
peraltro cresciuta in giudicato e dunque inimpugnabile. Egli si limita
unicamente a denunciare l'impossibilità di assumersi i costi delle misure
oggetto della decisione 13 maggio 2004, in particolare le spese dell'analisi
del capello.
3.
Giusta i
combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre dev'essere
revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania,
che possono diminuirne l'idoneità alla guida.
La licenza di
condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo
a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania,
oppure per motivi caratteriali o altri motivi. In tal caso la revoca comporta
un periodo di prova di almeno un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr).
L'art. 17 cpv. 3
LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può
essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può
essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata
minima legale della revoca (art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso
con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere
ridotti. Qualora il conducente non adempia le condizioni imposte o venga meno
in altro modo alla fiducia in lui riposta, la licenza deve essere nuovamente revocata.
4.
Nel caso
in esame, il ricorrente presenta un importante vissuto di dedizione alla droga.
La Sezione della circolazione ha pertanto rettamente subordinato la sua riammissione
alla guida alla presentazione di alcuni documenti atti a dimostrare l'avvenuta affrancazione
dal consumo di stupefacenti e la ritrovata idoneità alla guida.
All'autorità cantonale non può essere mosso
alcun rimprovero in relazione all'imposizione delle misure oggetto del
provvedimento impugnato. Nel loro insieme esse risultano adeguate e proporzionali,
anche qualora dovessero comportare dei costi accresciuti. Le controverse
imposizioni, in quanto dettate dalla necessità di salvaguardare la sicurezza
della circolazione stradale escludendo dal traffico i conducenti che non
soddisfano le condizioni legali per l'ammissione alla guida di un veicolo a
motore, sono giustificate da un interesse pubblico considerevole, preponderante
rispetto a quello puramente economico vantato dal ricorrente.
Per essere riammesso alla guida, al
ricorrente sarebbe bastato dimostrare l'adempimento dei requisiti sanciti dalla
legge per il rilascio della licenza di condurre, sottoponendosi agli esami richiesti.
In questi mesi egli non ha tuttavia affrontato alcun controllo. La doglianza
sollevata in merito ai costi delle analisi che la cassa malati non coprirebbe,
in particolare quelli cagionati dall'esame del capello, è pertanto manifestamente
pretestuosa. L'assenza di copertura assicurativa per tali esami non costituisce
infatti motivo sufficiente per soprassedere alle condizioni legali e a quelle
imposte dall'autorità cantonale nell'ottica di un riesame della situazione.
Discorso analogo vale per la presunta indigenza del ricorrente, priva di
qualsiasi riscontro negli atti di causa.
5.
Quanto
alla necessità professionale di condurre veicoli a motore invocata dal ricorrente,
trattasi di esigenza che può essere esaminata soltanto nell'ambito di una revoca
a scopo di ammonimento (cfr. art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta
in considerazione quando è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza,
dove si deve statuire essenzialmente circa l’idoneità o meno di una persona
alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; M. Perrin, Délivrance et retrait du
permis de conduire, Friborgo 1982, pag. 195). In un contesto di revoca di
sicurezza come quello in esame l’argomentazione addotta dal ricorrente si
avvera dunque improponibile.
6.
Da quanto
precede consegue che quand'anche le condizioni imposte all'insorgente dovessero
procurargli costi rilevanti, non ricorrono gli estremi per modificare la decisione
della Sezione della circolazione e quella del Governo che la tutela. Il ricorso
deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14, 16, 17 LCStr; 33 OAC; 10 cpv. 2
LALCStr; 3, 18, 28, 43, 47, 60, 61, 62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.--, sono poste a carico del
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna, nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
o;
a;
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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