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Decisione

52.2004.275

Posa bancarelle su suolo pubblico

18 dicembre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I 893 consid. 5; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, n.

573). In questo senso, l'art. 121 cpv. 4 LEDP prevede espressamente che l'uso

del suolo pubblico per la raccolta organizzata delle firme, in specie in

occasione di votazioni o elezioni, richiede l'autorizzazione preventiva del

municipio, che stabilisce le condizioni di tempo e di luogo per la raccolta.

Secondo costante giurisprudenza, il privato

che chiede di utilizzare il suolo pubblico per poter esercitare i diritti

fondamentali che gli sono garantiti dalla Costituzione, dispone di un

"diritto condizionale" all'ottenimento di una simile autorizzazione

(DTF 127 I 164 consid. 3a/b; Häfelin/Müller,

Allgemeines Verwaltungs-recht, 4a ed., n. 2413; Rhinow, Grundzüge des

Schweizerischen Verfassungsrechts, n. 1429). Un

eventuale diniego può essergli opposto soltanto se fondato su di una valida

base legale, se sussistono interessi pubblici o privati preminenti e se il

provvedimento rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 Cost; DTF

127 I 164; Rhinow, op. cit., n. 1432).

L'autorità preposta all'amministrazione ed

alla messa a disposizione del suolo pubblico potrà in primo luogo prendere in

considerazione interessi che eventualmente si oppongono al rilascio di una

simile autorizzazione. In particolare, quelli legati alla viabilità (traffico

pubblico e privato) e quelli tendenti ad evitare immissioni eccessive, assembramenti

ed altre turbative dell'ordine pubblico e della sicurezza in generale (DTF

127 I 164 consid. 3b).

2.3. In Ticino, la conservazione e l'amministrazione

dei beni comunali compete al municipio (179 cpv. 1 LOC), il quale ne regola

pure l'uso accresciuto o esclusivo (art. 107 cpv. 2 lett. c e cpv. 4 LOC). L'esecutivo

comunale dispone in questo ambito di un ampio potere discrezionale, che è

tenuto ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto e dei

diritti fondamentali dei cittadini, che non comprendono soltanto il divieto d'arbitrio

e la parità di trattamento, ma anche le libertà ideali garantite dalla Costituzione

(DTF 127 I 164 consid. 3b, 124 I 267 consid. 3a, 107 Ia 64 consid. 2a). Sebbene

la prassi non gli riconosca il diritto di utilizzare una ben precisa porzione

di suolo pubblico per esercitare le libertà fondamentali (DTF 124 I 267 consid.

3d), il cittadino può comunque esigere, nel limite del possibile, che l'ente

pubblico gli metta a disposizione degli spazi adeguati alle circostanze. In caso

contrario l'esercizio di tali libertà potrebbe risultare soltanto apparente.

In quanto procedenti da apprezzamento e

riconducibili all'auto-nomia comunale, le decisioni del municipio sulle domande

di messa a disposizione di spazi adeguati alla raccolta di firme sono

sindacabili da parte delle istanze di ricorso soltanto nella misura in cui

violano il diritto, segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo del

potere discrezionale che la legge riserva all'autorità comunale. Sono

censurabili soltanto le decisioni che violano il diritto. Censurabili sono, in

particolare, quelle che si fondano su considerazioni estranee alla materia o

che scaturiscono da una ponderazione insostenibile degli interessi contrapposti.

Le istanze di ricorso devono limitarsi a rilevare eventuali violazioni del

diritto. Non possono semplicemente sostituire il loro apprezzamento a quello

dell'autorità comunale.

3. In

concreto, il municipio ha negato al ricorrente l'autorizzazione alla posa di

bancarelle per la raccolta delle firme necessarie alla riuscita di due

iniziative popolari, nei tre punti da lui suggeriti, sulla base di

considerazioni legate alla sicurezza della circolazione stradale ed alla

viabilità in genere. Nel contempo, gli ha proposto due siti alternativi, che a

suo avviso sarebbero altrettanto idonei allo scopo.

3.1. Nella misura in cui è riferita al

posteggio “ex-Coop”, tale tesi non può essere condivisa, poiché scaturisce da

Considerandi

un'insostenibile enfatizzazione dei pericoli che la bancarella ed il relativo

gazebo creerebbero alla sicurezza della circolazione. Anche se posata in

prossimità di un'intersezione tra strade secondarie, ma relativamente

trafficate, lo spazio disponibile permette in effetti di evitare assembramenti

suscettibili di pregiudicare l'incolumità delle persone e di intralciare la

libera circolazione dei veicoli. Qualsiasi pericolo può essere facilmente

sventato mediante un'adeguata collocazione della bancarella e con l'eventuale

posa di transenne o di nastri di sbarramento. Pretestuosa è la tesi secondo cui

la bancarella distoglierebbe l'attenzione degli automobilisti. Per prevenire

qualsiasi remoto rischio è sufficiente assoggettare l'autorizzazione a precise

condizioni concernenti l'arredo del posto di raccolta delle firme.

3.2

Non altrettanto si può invece dire

della bancarella che verrebbe collocata all'intersezione tra via Locarno e via

la Paré, dietro lo stallo riservato agli invalidi del posteggio destinato agli utenti

della Posta. La particolare ubicazione della bancarella, posta ad un paio di

metri appena dal passaggio pedonale su via la Paré, non permette invero di

escludere a priori la formazione di capannelli che, intralciando la svolta dei

veicoli su questa via, possono indirettamente perturbare il libero flusso della

circolazione su via Locarno, strada principale gravata da forti volumi di

traffico. A seconda delle dimensioni della bancarella, agli inconvenienti

paventati dall'autorità comunale potrebbe tuttavia essere posto facilmente

rimedio spostandola di alcuni metri verso Locarno, in modo da garantire l'indisturbata

fruizione del passaggio pedonale. Ipotesi, quest'ultima, che rende di principio

superflua una verifica approfondita della confacenza delle ubicazioni alternative

proposte dal municipio. A proposito di quest'ultime ci si può limitare a

rilevare che il piazzale del municipio è ampiamente tagliato fuori dai flussi

della circolazione pedonale, mentre il centro raccolta rifiuti, pur

interessando un luogo d'incontro intensamente frequentato, in cui vengono anche

coltivate certe relazioni sociali, costituisce un'ubicazione poco dignitosa per

la raccolta di firme.

4.4.1

Giusta l'art. 41 lett. b del regolamento comunale sull'utilizza-zione

dell'area pubblica (RUAP), il municipio può prelevare una tassa d'uso variante

da 20.- a 100.- fr. al giorno per l'utilizzazione temporanea ed occasionale del

suolo per banchi e tavoli di vendita o d'esposizione di negozi, distributori

automatici e spacci di vendita diversi (alberi di Natale, lotterie, prevendite

ecc.).

L'art. 48 del regolamento comunale (RC)

stabilisce a sua volta che il municipio può esentare da tasse di

utilizzazione le riunioni politiche, le processioni ed i cortei, la raccolta di

firme per petizioni, iniziative e referendum, le collette e la distribuzione di

manifesti o volantini e in generale chi ne fa richiesta per scopi sociali,

culturali e sportivi, nonché gli eventi di brevissima durata e di dimensioni

ridotte.

Laddove il suolo pubblico è utilizzato per

scopi ideali, i tributi prelevati devono essere di entità modesta. In particolare, nei casi in cui l'occupazione del suolo

pubblico è finalizzata all'esercizio dei diritti politici vanno di principio

applicate unicamente delle tasse di cancelleria (STA 11.7.05 cit.; T. Jaag,

Gemeingebrauch und Sondernutzung öffentlicher Sachen, in: ZBl 1992, 161).

4.2

In concreto, il municipio ha dichiarato

di voler sottoporre l'autorizzazione ad una tassa d'uso di fr. 20.- al giorno

in considerazione del fatto che alla raccolta di firme è abbinata una lotteria

destinata a sovvenzionare tale attività.

La decisione regge alla critica dell'insorgente.

La tassa d'uso è modesta e tiene debitamente conto sia delle finalità ideali

della raccolta di firme, sia dell'aspetto economico della lotteria ad essa abbinata.

È ben vero che la lotteria serve al finanziamento della raccolta di firme. Non

si può tuttavia rimproverare al municipio di aver abusato del potere d'apprezzamento

conferitogli dall'art. 48 RC per essersi rifiutato di mandare completamente

esente da tasse un'attività accessoria dagli innegabili risvolti economici abbinata

all'esercizio di un diritto democratico. L'assoggettamento delle attività di

rilevanza economica destinate a finanziare l'esercizio di tale diritto ad una

modesta tassa d'uso non pregiudica invero in misura intollerabile l'esercizio

del diritto democratico in quanto tale. Il prelievo di una tassa d'uso non

appare d'altro canto lesivo del diritto sotto il profilo dell'abuso d'apprezzamento

soltanto perché l'esenzione sarebbe forse stata preferibile.

5.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso va dunque parzialmente accolto,

annullando nei limiti precisati dai considerandi la risoluzione municipale ed

il giudizio governativo che la conferma.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36 Cost. fed.; 37 Cost. cant.; 208 LOC;

124 LEDP; art. 5 RUAP; 48 RC; 3, 18, 28, 43, 46, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto nei limiti precisati dai

considerandi.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 13 luglio 2004 (n. 3269) del

Consiglio di Stato;

1.2 la risoluzione 4 dicembre 2003 del

municipio di __________.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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