52.2004.276
revoca di un permesso di dimora CE/AELS a un cittadino comunitario che non svolge attività economica
28 settembre 2004Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2004.276
Lugano
28 settembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 25 agosto 2004 di
RI
1
rappr.
da RA 1
patrocinato
dall' PA 1 6901 Lugano,
contro
la
risoluzione 17 agosto 2004 (n. 3568) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 25 maggio 2004
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS;
viste le risposte:
- 7 settembre 2004 del Dipartimento
delle istituzioni;
- 7 settembre 2004 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a) Il 1° febbraio 2003 il
cittadino italiano __________ RI 1 (1944) è entrato in Svizzera allo scopo di
vivere presso il fratello __________, ottenendo un permesso di dimora CE/AELS
senza attività lucrativa valido fino al 31 gennaio 2005 in quanto beneficiava
di un'assicurazione malattia e infortuni e aveva dichiarato di possedere mezzi
finanziari sufficienti. Egli disponeva infatti di una pensione INPS di € 807
mensili (pari a fr. 1'170.–) e suo fratello aveva fornito garanzie finanziarie
e di sostentamento in suo favore.
b) Con risoluzione 14 gennaio 2004, la Commissione tutoria regionale
14 di Bellinzona ha privato provvisoriamente __________ RI 1 dell'esercizio dei
diritti civili, designandogli il fratello __________ quale suo rappresentante.
B. Il 15 marzo 2004 __________ RI
1 ha ottenuto una rendita semplice di invalidità di fr. 1'407.– mensili con
effetto dal 1° febbraio 2003.
Il 3 maggio 2004 l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS)
ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni che l'interessato aveva presentato una domanda di prestazione
complementare alla rendita AVS/AI.
C. Preso atto della comunicazione
dell'IAS, il 25 maggio 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di dimora a __________
RI 1 e gli ha fissato un termine con scadenza il 30 giugno 2004 per lasciare il
territorio elvetico.
In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale
tale permesso gli era stato concesso era venuto a mancare in seguito alla
richiesta di prestazioni complementari alla rendita AI.
La decisione è stata resa sulla base della LDDS, dell'ODDS e
degli art. 2, 24 Allegato I ALC e 16, 23 OLCP.
D. a) Contro la predetta
decisione __________ RI 1 è insorto il 9 giugno 2004 dinnanzi al Consiglio di
Stato, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente ha dichiarato di avere mezzi finanziari
sufficienti per poter vivere senza dover ricorrere alle prestazioni
complementari alla rendita AI e che avrebbe pertanto ritirato la relativa domanda.
Ha soggiunto che tali prestazioni non equivalgono in ogni caso a un aiuto da
parte dell'assistenza sociale.
b) Preso atto di ciò, in fase di risposta la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione si è dichiarata disposta ad annullare la propria
decisione in virtù dell'art. 50 PAmm non appena il ricorrente avesse dimostrato
quanto sostenuto nel gravame.
c) Il 23 giugno 2004 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di
Stato ha quindi invitato l'interessato a documentare, entro 10 giorni, che
l'IAS confermava che egli aveva ritirato della propria domanda di prestazioni
complementari, invano.
d) Con giudizio 17 agosto 2004 il Governo ha quindi
confermato la risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di
essa interposta da RI 1.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che vi fossero gli estremi
per procedere alla revoca del permesso all'interessato per i motivi addotti dal
dipartimento.
E. Contro la predetta pronunzia
governativa, __________ RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In sostanza, il ricorrente ribadisce gli argomenti addotti
dinnanzi all'Esecutivo cantonale, documentando il ritiro della propria domanda
di prestazioni complementari AI.
F. A seguito della nuova
documentazione prodotta, il Consiglio di Stato e il dipartimento propongono di
accogliere il gravame, quest’ultimo opponendosi tuttavia all'assegnazione di
ripetibili all'insorgente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS).
1.2. In concreto, il 25 maggio 2004 il dipartimento ha
revocato il permesso di dimora CE/AELS senza attività lucrativa di __________ RI
1, valido fino al 31 gennaio 2005.
Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di
principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di
conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito
all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),
è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
2.1. L'Accordo 21 giugno
1999.
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati
membri sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno
2002.
e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli
Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare,
di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la
prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC; RS 0.142.112.681),
stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di
diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno
2002).
2.2
Ai cittadini di una parte contraente che non svolgono
un'attività economica è garantito il diritto di soggiornare nel territorio
dell’altra parte contraente se dimostrano di disporre, per sé e per i membri
della propria famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere
all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che
copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I).
Secondo l'art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza 22 maggio 2002 sull'introduzione
della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), i mezzi finanziari
a disposizione di un cittadino della CE o dell'AELS avente diritto a una
rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l'importo
che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire
le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità.
3.
3.1. In concreto, il 1°
febbraio 2003 __________ RI 1 è entrato in Svizzera per vivere presso il fratello
__________.
Visto che il ricorrente beneficiava di un'assicurazione
malattia e infortuni e disponeva di un pensione INPS di € 807 mensili (= fr.
1'170.–), e ritenuto inoltre che suo fratello aveva fornito delle garanzie
finanziarie e di sostentamento in suo favore, il dipartimento gli ha quindi
rilasciato un permesso di dimora CE/AELS destinato ai cittadini di una parte
contraente che non svolgono un'attività economica.
Il 3 maggio 2004 l'IAS ha informato la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione che __________ RI 1, il quale aveva ottenuto il 15 marzo 2004
una rendita semplice d'invalidità di fr. 1'407.– mensili con effetto dal 1°
febbraio 2003, aveva presentato una domanda di prestazione complementare alla
rendita AI.
Il 25 maggio 2004 il dipartimento ha quindi revocato il
permesso di dimora all'insorgente, ritenendo che non fossero più adempiute le
condizioni previste agli art. 24 Allegato I ALC e 16 OLCP.
La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, dopo
che aveva invitato inutilmente il ricorrente a dimostrare che egli avesse
effettivamente ritirato la domanda di prestazioni complementari come sostenuto
nel gravame, condizione posta dal dipartimento per ripristinare la sua
autorizzazione di soggiorno.
3.2
Dinnanzi al Tribunale __________ RI 1 ha finalmente versato
agli atti la conferma del 28 luglio 2004 dell'IAS alla rinuncia di prestazioni
complementari AVS/AI (doc. B e C).
Di conseguenza, la decisione di revoca del permesso di dimora
dell'insorgente dev'essere annullata così come quella del Governo che la
tutela, senza che la presente vertenza necessiti di ulteriore disamina.
Del resto, nemmeno le autorità inferiori si oppongono all'accoglimento
del gravame in seguito alla documentazione prodotta in questa sede.
4.
In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia e delle spese.
Non si assegnano per contro ripetibili all'insorgente (art.
31.
PAmm).
Giova ricordare che, allorquando il ricorrente omette di
presentare all'autorità precedente degli atti e questi conducono ad accogliere
il gravame, il tribunale può rinunciare ad attribuirgli un'indennità per
ripetibili (DTF 103 Ib 192 consid. 4a).
Nulla impediva infatti all'insorgente, tanto più che egli era
stato espressamente invitato in tal senso, di trasmettere all'Esecutivo
cantonale la dichiarazione con cui il 28 luglio 2004 dell'IAS confermava che
egli rinunciava a ottenere le prestazioni complementari AI.
La dichiarazione, ricevuta dal patrocinatore di __________ RI
1.
il 4 agosto 2004, avrebbe portato il 17 agosto successivo all'accoglimento
del suo gravame dinnanzi al Consiglio di Stato ed evitato un'ulteriore - ed
inutile - procedura ricorsuale davanti a questo tribunale.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; l'ALC e l'Allegato I; 10
lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione 17 agosto 2004 (n.
3568) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 25 maggio 2004 (n.
RV COM 8) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
2.
Non si prelevano né tasse né
spese di giustizia.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Intimazione
a:
terzi implicati
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario