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Decisione

52.2004.276

revoca di un permesso di dimora CE/AELS a un cittadino comunitario che non svolge attività economica

28 settembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. a) Il 1° febbraio 2003 il

cittadino italiano __________ RI 1 (1944) è entrato in Svizzera allo scopo di

vivere presso il fratello __________, ottenendo un permesso di dimora CE/AELS

senza attività lucrativa valido fino al 31 gennaio 2005 in quanto beneficiava

di un'assicurazione malattia e infortuni e aveva dichiarato di possedere mezzi

finanziari sufficienti. Egli disponeva infatti di una pensione INPS di € 807

mensili (pari a fr. 1'170.–) e suo fratello aveva fornito garanzie finanziarie

e di sostentamento in suo favore.

b) Con risoluzione 14 gennaio 2004, la Commissione tutoria regionale

14 di Bellinzona ha privato provvisoriamente __________ RI 1 dell'esercizio dei

diritti civili, designandogli il fratello __________ quale suo rappresentante.

B. Il 15 marzo 2004 __________ RI

1 ha ottenuto una rendita semplice di invalidità di fr. 1'407.– mensili con

effetto dal 1° febbraio 2003.

Il 3 maggio 2004 l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS)

ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle

istituzioni che l'interessato aveva presentato una domanda di prestazione

complementare alla rendita AVS/AI.

C. Preso atto della comunicazione

dell'IAS, il 25 maggio 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del

Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di dimora a __________

RI 1 e gli ha fissato un termine con scadenza il 30 giugno 2004 per lasciare il

territorio elvetico.

In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale

tale permesso gli era stato concesso era venuto a mancare in seguito alla

richiesta di prestazioni complementari alla rendita AI.

La decisione è stata resa sulla base della LDDS, dell'ODDS e

degli art. 2, 24 Allegato I ALC e 16, 23 OLCP.

D. a) Contro la predetta

decisione __________ RI 1 è insorto il 9 giugno 2004 dinnanzi al Consiglio di

Stato, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente ha dichiarato di avere mezzi finanziari

sufficienti per poter vivere senza dover ricorrere alle prestazioni

complementari alla rendita AI e che avrebbe pertanto ritirato la relativa domanda.

Ha soggiunto che tali prestazioni non equivalgono in ogni caso a un aiuto da

parte dell'assistenza sociale.

b) Preso atto di ciò, in fase di risposta la Sezione dei

permessi e dell'immigrazione si è dichiarata disposta ad annullare la propria

decisione in virtù dell'art. 50 PAmm non appena il ricorrente avesse dimostrato

quanto sostenuto nel gravame.

c) Il 23 giugno 2004 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di

Stato ha quindi invitato l'interessato a documentare, entro 10 giorni, che

l'IAS confermava che egli aveva ritirato della propria domanda di prestazioni

complementari, invano.

d) Con giudizio 17 agosto 2004 il Governo ha quindi

confermato la risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di

essa interposta da RI 1.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che vi fossero gli estremi

per procedere alla revoca del permesso all'interessato per i motivi addotti dal

dipartimento.

E. Contro la predetta pronunzia

governativa, __________ RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

In sostanza, il ricorrente ribadisce gli argomenti addotti

dinnanzi all'Esecutivo cantonale, documentando il ritiro della propria domanda

di prestazioni complementari AI.

F. A seguito della nuova

documentazione prodotta, il Consiglio di Stato e il dipartimento propongono di

accogliere il gravame, quest’ultimo opponendosi tuttavia all'assegnazione di

ripetibili all'insorgente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In materia di diritto

degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire

in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è

data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a

LALPS).

1.2. In concreto, il 25 maggio 2004 il dipartimento ha

revocato il permesso di dimora CE/AELS senza attività lucrativa di __________ RI

1, valido fino al 31 gennaio 2005.

Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di

principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

(v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di

conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito

all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm)

e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),

è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. L'Accordo 21 giugno

1999.

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati

membri sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno

2002.

e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli

Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare,

di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la

prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC; RS 0.142.112.681),

stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di

diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno

2002).

2.2

Ai cittadini di una parte contraente che non svolgono

un'attività economica è garantito il diritto di soggiornare nel territorio

dell’altra parte contraente se dimostrano di disporre, per sé e per i membri

della propria famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere

all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che

copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I).

Secondo l'art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza 22 maggio 2002 sull'introduzione

della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), i mezzi finanziari

a disposizione di un cittadino della CE o dell'AELS avente diritto a una

rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l'importo

che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire

le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l'invalidità.

3.

3.1. In concreto, il 1°

febbraio 2003 __________ RI 1 è entrato in Svizzera per vivere presso il fratello

__________.

Visto che il ricorrente beneficiava di un'assicurazione

malattia e infortuni e disponeva di un pensione INPS di € 807 mensili (= fr.

1'170.–), e ritenuto inoltre che suo fratello aveva fornito delle garanzie

finanziarie e di sostentamento in suo favore, il dipartimento gli ha quindi

rilasciato un permesso di dimora CE/AELS destinato ai cittadini di una parte

contraente che non svolgono un'attività economica.

Il 3 maggio 2004 l'IAS ha informato la Sezione dei permessi e

dell'immigrazione che __________ RI 1, il quale aveva ottenuto il 15 marzo 2004

una rendita semplice d'invalidità di fr. 1'407.– mensili con effetto dal 1°

febbraio 2003, aveva presentato una domanda di prestazione complementare alla

rendita AI.

Il 25 maggio 2004 il dipartimento ha quindi revocato il

permesso di dimora all'insorgente, ritenendo che non fossero più adempiute le

condizioni previste agli art. 24 Allegato I ALC e 16 OLCP.

La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, dopo

che aveva invitato inutilmente il ricorrente a dimostrare che egli avesse

effettivamente ritirato la domanda di prestazioni complementari come sostenuto

nel gravame, condizione posta dal dipartimento per ripristinare la sua

autorizzazione di soggiorno.

3.2

Dinnanzi al Tribunale __________ RI 1 ha finalmente versato

agli atti la conferma del 28 luglio 2004 dell'IAS alla rinuncia di prestazioni

complementari AVS/AI (doc. B e C).

Di conseguenza, la decisione di revoca del permesso di dimora

dell'insorgente dev'essere annullata così come quella del Governo che la

tutela, senza che la presente vertenza necessiti di ulteriore disamina.

Del resto, nemmeno le autorità inferiori si oppongono all'accoglimento

del gravame in seguito alla documentazione prodotta in questa sede.

4.

In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di

giustizia e delle spese.

Non si assegnano per contro ripetibili all'insorgente (art.

31.

PAmm).

Giova ricordare che, allorquando il ricorrente omette di

presentare all'autorità precedente degli atti e questi conducono ad accogliere

il gravame, il tribunale può rinunciare ad attribuirgli un'indennità per

ripetibili (DTF 103 Ib 192 consid. 4a).

Nulla impediva infatti all'insorgente, tanto più che egli era

stato espressamente invitato in tal senso, di trasmettere all'Esecutivo

cantonale la dichiarazione con cui il 28 luglio 2004 dell'IAS confermava che

egli rinunciava a ottenere le prestazioni complementari AI.

La dichiarazione, ricevuta dal patrocinatore di __________ RI

1.

il 4 agosto 2004, avrebbe portato il 17 agosto successivo all'accoglimento

del suo gravame dinnanzi al Consiglio di Stato ed evitato un'ulteriore - ed

inutile - procedura ricorsuale davanti a questo tribunale.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; l'ALC e l'Allegato I; 10

lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

a) la risoluzione 17 agosto 2004 (n.

3568) del Consiglio di Stato;

b) la decisione 25 maggio 2004 (n.

RV COM 8) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

2.

Non si prelevano né tasse né

spese di giustizia.

3.

Non si assegnano ripetibili.

4.

Intimazione

a:

terzi implicati

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario