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Decisione

52.2004.277

delibera per la fornitura e la posa di contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

8 ottobre 2004Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I

concorrenti che non rispettano i principi sanciti dalla norma succitata vanno

esclusi dall'aggiudicazione (art. 25 lett. c LCPubb).

L'art. 30

cpv. 1 RLCPubb, prescrive di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti

l’avvenuto pagamento di:

- AVS/AI/IPG;

-

Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- SUVA o

istituto analogo;

- Cassa

pensione (LPP);

- Contributi

professionali;

- Imposte

alla fonte;

- Imposte

cantonali e comunali cresciute in giudicato;

Con

questa disposizione si è in sostanza inteso permettere al committente di verificare

immediatamente se il concorrente rispetta il criterio d'idoneità generale

sancito dall'art. 5 lett. c LCPubb.

2.3.

Per principio, le offerte inoltrate senza le dichiarazioni richieste dall'art.

30 cpv. 1 RLCPubb non sono da considerare incomplete. Queste dichiarazioni,

attestanti fatti oggettivi, non riguardano in effetti l'offerta in quanto tale,

ma l'idoneità generale del concorrente, che non ha alcun potere di disposizione

sul loro contenuto. Nella loro produzione dopo la scadenza del termine per la

presentazione delle offerte non sono pertanto ravvisabili gli estremi di una

modifica dell'offerta. La possibilità di sanare il difetto, producendo entro un

termine perentorio le dichiarazioni mancanti, va quindi concessa. Negarla,

escludendo siccome incomplete le offerte prive delle dichiarazioni richieste,

configurerebbe una disattenzione del principio di proporzionalità.

Le

offerte sprovviste delle dichiarazioni richieste dall'art. 30 cpv. 1 RLCPubb

sono da considerare incomplete e quindi da scartare soltanto quando il bando di

concorso o la documentazione di gara commina esplicitamente questa conseguenza

in caso di mancata produzione entro il termine fissato per la loro

presentazione. In questo caso, l'estromissione non viola il principio di

proporzionalità, poiché si fonda su una prescrizione di gara che non può essere

rimessa in discussione in sede di aggiudicazione. In questi casi, la

possibilità di sanare il difetto non può essere concessa.

2.4.

Nella versione iniziale (BU 2001, 329), l'art. 30 cpv. 1 RLCPubb si limitava ad

elencare le attestazioni che dovevano essere allegate all'offerta. Con novella

del 12 novembre 2002 (BU 2002, 393), la norma è stata modificata mediante

l'aggiunta di una prescrizione, che impone al committente, nei casi previsti

dal bando di gara, di richiedere ai concorrenti di produrre entro un termine

perentorio di cinque giorni le dichiarazioni eventualmente mancanti, pena

l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. L'emendamento è

stato verosimilmente introdotto al fine di mitigare le conseguenze derivanti

dalla mancata produzione delle attestazioni richieste dall'art. 30 cpv. 1 RLCPubb

nei casi in cui il capitolato comminava espressamente l’esclusione delle

offerte sprovviste delle dichiarazioni richieste.

L'aggiunta

non è tuttavia atta a conseguire lo scopo divisato, perché subordina la

concessione della possibilità di sanare il difetto alla condizione che il bando

di gara la preveda. Opportunità, questa, che - se prevista dalla documentazione

di gara - deve comunque essere concessa anche in assenza di un'esplicita disposizione

di regolamento.

Al di là

di questa considerazione, peraltro ovvia, si deve in ogni caso negare che all'emendamento

in esame possa essere attribuito e contrario il significato di una disposizione

implicitamente volta ad estromettere le offerte sprovviste dei documenti

richiesti, qualora il bando non preveda espressamente la concessione della

possibilità di sanare il difetto. Una simile deduzione, oltre ad essere

palesemente contraria ai presumibili scopi perseguiti dall'aggiunta, appare

lesiva del principio di proporzionalità, che in assenza di un'esplicita

comminatoria di esclusione delle offerte sprovviste delle dichiarazioni

richieste dall'art. 30 cpv. 1 RLCPubb impone di concedere ai concorrenti la

possibilità di completare le offerte carenti (STA 14.1.04 in re Comunità di

valle dei patrizi di __________).

2.5.

Ferme queste premesse, nel caso in esame, va comunque disattesa la richiesta

del ricorrente di escludere l'offerta della resistente dall'aggiudicazione

perché sprovvista delle dichiarazioni comprovanti il pagamento delle imposte

alla fonte e dei contributi per l'assicurazione per mancato guadagno in caso di

malattia. Qualora le dichiarazioni prodotte dalla resistente fossero da considerare

insufficienti, nulla impediva in effetti al committente di esperire i dovuti

accertamenti per stabilire se la CO2 rispetti gli obblighi menzionati dagli

Considerandi

art. 5 LCPubb e 30 RLCPubb.

Non occorre tuttavia esaminare ulteriormente

la questione, perché l'offerta della resistente deve in ogni caso essere

scartata siccome sostanzialmente incompleta e difforme dalle prescrizioni

vincolanti del capitolato.

3.

3.1.

Giusta l'art. 36 cpv. 2 RLCPubb, quando all’apertura delle offerte la seconda

in graduatoria è superiore alla prima di almeno il 15%, il committente ha

l’obbligo di eseguire l’analisi di tutti i prezzi unitari e globali che concorrono

a formare l’offerta.

La prescrizione è essenzialmente volta ad

individuare eventuali offerte sottocosto.

3.2

Nell'evenienza concreta, l'offerta del

consorzio ricorrente supera di oltre il 50% quella della CO2. Il municipio non

ha esperito alcuna analisi dei prezzi. Non avendo il municipio posto rimedio

all'omissione e non essendo compito di questo tribunale di emendare il difetto

in questione, già per questo motivo il ricorso andrebbe accolto, annullando la

delibera e rinviando gli atti all'autorità comunale per nuova decisione, previa

analisi dei prezzi. Da questa analisi si può tuttavia prescindere, poiché

l'offerta della CO2 deve comunque essere estromessa per i seguenti motivi.

4.

4.1. Per i

contenitori dei RSU, della carta e del PET da installare sulla piazza di __________,

il capitolato alle posizioni 211, 231 e 241 stabiliva che:

la capacità nominale del contenitore deve

essere minimo

di 7.0 [m3]

Per i corrispondenti contenitori delle altre

piazze di raccolta era invece richiesta una capacità minima di 5.0 m3.

Per il contenitore del ferro e

dell'alluminio della stessa piazza, la posizione 250 richiedeva invece una

capienza minima di 5.0 m3.

Per la

piazza di raccolta di __________, la resistente CO2 ha offerto contenitori di

4.8

m3 (pos. 211), rispettivamente di 4.0 m3 (pos. 231,

241.

e 250).

L'offerta non è evidentemente conforme alle

esigenze fissate dal capitolato. Le differenze di capienza sono importanti.

Vanno dal 25 al 40 %. Esse non riguardano inoltre un aspetto marginale della

commessa, ma prescrizioni di gara, alle quali - stando alla grafia in neretto -

il municipio attribuiva un'importanza particolare. L'offerta in esame non

poteva essere presa in considerazione. Già queste difformità erano tali da

trarre inevitabilmente seco l'estromissione dell'offerta dall'aggiudicazione.

Invano sostiene il committente che si debba

concedere alla resistente la facoltà di correggere il difetto, applicando per

analogia l'art. 20 LAPub. La tesi va recisamente respinta. A differenza dell'ordinamento

federale, la LCPubb non permette al committente di intavolare trattative sulle

offerte inoltrate. Dopo la scadenza del termine per l'inoltro, le offerte

diventano per principio immutabili. È ammessa soltanto la correzione degli

errori aritmetici (art. 33 cpv. 2 RLCPubb). Ulteriori modifiche sono in linea

di massima escluse (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrechts, Zurigo 2003, n. 337 seg.). Lo esige tassativamente il

principio della parità di trattamento. La sostanziale differenza di prezzo tra

le due offerte non permette di giungere ad una diversa conclusione nemmeno invocando

il principio di proporzionalità.

4.2

Alla

posizione 420, il capitolato stabiliva inoltre che:

Ogni piazza necessita di energia elettrica per il

funzionamento dei caricatori. L'energia utilizzata è fornita dalla rete

elettrica, in questo caso dall'AIL. Si deve prevedere un quadro elettrico

d'alimentazione secondo le norma PAE, per la distribuzione e conteggio dell'energia.

Tutti gli allacciamenti elettrici, le domande di concessione ed i collaudi,

saranno effettuati da installatori elettricisti, pertanto non sono da

quantificare, l'offerente dovrà realizzare uno schema di dettaglio per il

collegamento dei cavi ed il loro dimensionamento, sempre in base alle norme

vigenti.

La

posizione del capitolato qui in esame indica inequivocabilmente che l'energia

necessaria al funzionamento degli impianti avrebbe dovuto essere fornita

mediante allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.

Gli

impianti offerti dalla CO2 non contemplano l'allacciamento alla rete di

distribuzione dell'energia elettrica. La corrente necessaria al loro

funzionamento verrebbe infatti fornita da pannelli solari, che su richiesta del

municipio la resistente ha offerto a parte, dopo la scadenza del termine per

l'inoltro delle offerte, ad un prezzo supplementare di fr. 17'234.-.

Con ogni evidenza, anche su questo punto,

l'offerta non risponde alle condizioni del capitolato. Da un lato è difforme,

perché non contempla l'allacciamento alla rete di distribuzione

dell'elettricità, mentre dall'altro si configura come una variante, che non può

essere ammessa, perché non prevista dalle prescrizioni di gara (art. 29 LCPubb;

35.

RLCPubb). Del tutto inammissibile è pure il suo completamento dopo

l'apertura delle offerte.

Anche da questo profilo, la mancata

esclusione dell'offerta della CO2 non regge pertanto alla critica

dell'insorgente.

4.3

Alla posizione B (pag. 44), il

capitolato chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta una proposta

dettagliata per un contratto di manutenzione conforme ad una serie di

condizioni.

La CO2 non ha allegato alcunché al riguardo.

Nemmeno su questo punto l'offerta risponde

alle condizioni gara. Se richiesti, gli allegati devono infatti pervenire al

committente contemporaneamente all'offerta (art. 31 cpv. 3 RLCPubb).

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la

delibera impugnata e rinviando gli atti al municipio per nuova decisione,

previa esclusione dell'offerta della resistente.

La tassa di giustizia è suddivisa in parti

uguali fra il comune e la resistente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 29, 25, 32, 36, 37 LCPubb; 31, 35 RLCPubb;

3, 18, 28, 60, 61, 65 Pamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 9 agosto 2004 del municipio di

CO1 che delibera alla CO2 la fornitura e la posa di impianti per la raccolta di

rifiuti domestici è annullata.

1.2. gli atti sono rinviati al municipio per

nuova decisione, previa esclusione dell'offerta della resistente.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa in parti uguali fra il comune di CO1 e la

resistente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO1

1 patrocinato da: PA1

2. CO2

patrocinata da: PA2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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