52.2004.279
revoca della licenza di condurre veicoli a motore a scopo d'ammonimento. Necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali
4 ottobre 2004Italiano12 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2004.279
Data decisione, Autorità:
04.10.2004, TRAM
Titolo:
revoca della licenza di condurre veicoli a motore a scopo d'ammonimento. Necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali
AMMONIMENTO
GIUDIZIO PENALE
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 6 CEDU
art. 16 cpv. 2 LCSTR
art. 16 cpv. 3 let. a LCSTR
art. 16 cpv. 3 let. g LCSTR
art. 17 cpv. 1 let. a LCSTR
art. 26 cpv. 1 LCSTR
art. 26 cpv. 2 LCSTR
art. 51 cpv. 1 LCSTR
art. 51 cpv. 2 LCSTR
art. 30 cpv. 2 OAC
art. 33 cpv. 2 OAC
Incarto n.
52.2004.279
Lugano
4 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 agosto 2004 di
RI1
patrocinato da: PA1
contro
la decisione 13 luglio 2004 (n. 3288) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 1° aprile 2004 con cui la Sezione della circolazione, Dipartimento
delle Istituzioni, gli ha revocato per tre mesi la licenza di condurre veicoli
a motore, escluse le categorie speciali, a scopo di ammonimento;
vista la risposta 7 settembre
2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria
B il 22 agosto 1961. Da allora il suo comportamento alla guida non è mai stato
oggetto di provvedimenti amministrativi.
B. Verso le
ore 20:30 del 24 agosto 2003 RI1, 1943, alla guida della sua automobile Toyota,
ha urtato al fianco destro con lo specchietto laterale destro __________, 1987,
in piedi sul ciglio della strada, senza poi arrestare la corsa.
C. Visto il
rapporto di polizia del 7 ottobre 2003, con decreto d'accusa 1° dicembre 2003,
cresciuto in giudicato, il Procuratore Pubblico ha inflitto al ricorrente una
multa di Fr. 1'000.- e trenta giorni di detenzione sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di tre anni, per infrazione alle norme della circolazione,
sottrazione alla prova del sangue ed inosservanza dei doveri in caso d'infortunio.
D. Sulla
scorta delle emergenze della procedura penale, la Sezione della circolazione ha
disposto la revoca della licenza di condurre veicoli a motore di RI1 a scopo di
ammonimento per la durata di tre mesi, autorizzando comunque in tale periodo la
guida delle categorie speciali di veicoli F, G e M. La risoluzione è stata resa
sulla base degli artt. 16 cpv. 3 lett. g e 17 cpv. 1 lett. a LCStr e 34 cpv. 1
OAC.
E. Adito dal
destinatario della misura, con risoluzione 13 luglio 2004 il Consiglio di Stato
ha respinto integralmente il gravame e confermato la decisione della Sezione della
circolazione. Rilevato in via preliminare che l’autorità amministrativa è di
principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo,
considerata la gravità delle infrazioni commesse, ha sostanzialmente ritenuto
il provvedimento adeguato alle circostanze del caso e conforme al principio
della proporzionalità.
F. Contro il
predetto giudizio governativo RI1 si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando sia l'annullamento totale dello stesso, sia la sua riforma
nel senso di ridurre ad un mese il periodo di revoca della licenza.
L'insorgente evidenzia un accertamento
inesatto dei fatti dovuto alle testimonianze dei tre testi sentiti dalla
polizia e un'inesistente colpa per essersi sottratto alla prova del sangue,
visto che la dinamica e le conseguenze dell'incidente non richiedevano l'intervento
della polizia. Inoltre, data la sua impeccabile condotta di guida come pure la
necessità effettiva di condurre veicoli a motore per espletare la sua attività
professionale, la revoca di tre mesi sarebbe sproporzionata.
G. Il
Consiglio di stato ha sollecitato la reiezione del ricorso senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente
toccato dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
1.2. Il
provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un’accusa penale ai
sensi dell’art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale
cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno
potere cognitivo, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare
(art. 70 PAmm).
2. La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei
casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr). La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il
conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16
cpv. 3 lett. a LCStr). O si è intenzionalmente opposto o sottratto alla prova
del sangue, ordinata o che doveva presumere che la fosse (art. 16 cpv. 3 lett.
g LCStr). La revoca della licenza a titolo d’ammonimento ha per scopo di
sanzionare il conducente resosi colpevole di un’infrazione alle regole della
circolazione e d’impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso (art. 17 cpv. 1
LCStr), segnatamente della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto
conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso
del veicolo (art. 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca non può in ogni caso
essere inferiore ad un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
3. 3.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr., tra tante, DTF
123 II 97 e DTF 121 II 217 consid. 3a), l'autorità amministrativa competente ad
ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi
dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In
particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale
anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una
procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente
sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il
caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità
dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe
fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di
condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale
Fatti
i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze
quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali
mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a
proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di
diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
3.2. Nel
caso di specie, in particolare a seguito della comunicazione 28 ottobre 2003
della Sezione della circolazione, il ricorrente non poteva ragionevolmente ignorare
che l'infrazione commessa avrebbe comportato l’adozione di una misura amministrativa
nei suoi confronti. Egli non ha tuttavia impugnato presso l'apposita istanza
penale il decreto d'accusa proposto dal Procuratore Pubblico, che è così
cresciuto incontestato in giudicato. Il ricorrente ha dunque riconosciuto come
esatti gli accertamenti fattuali su cui esso si fonda.
Per
questo motivo, alla luce della giurisprudenza citata, in questa sede
all’insorgente è preclusa la possibilità di contestare sia i fatti in oggetto,
sia il loro apprezzamento compiuto dall’autorità penale e ripreso in seguito
dall’autorità dipartimentale.
Per
evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo tribunale è dunque vincolato dall'esposizione
dei fatti così come ritenuti dall'autorità penale.
4. 4.1.
Urtando __________, sedicenne, che camminava regolarmente insieme ad un
coetaneo sul ciglio destro della carreggiata rispetto alla sua direzione di
marcia in assenza di un marciapiede, l'insorgente ha violato la norma secondo
la quale ciascuno, nella
circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo
per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite (art. 26 cpv.
1 LCStr). Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi
e i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un utente della
strada non si comporti correttamente (art. 26 cpv. 2 LCStr). In presenza dei
due giovani, al conducente era quindi richiesta nella guida un'attenzione maggiore.
4.2. In virtù dell'art. 51 cpv. 1 LCStr, in
caso d'infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore, tutte le persone
coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile,
alla sicurezza della circolazione. In specie, il ricorrente ha violato questo
disposto, poiché sebbene avesse percepito un colpo sul veicolo proprio passando
accanto ai due ragazzi, non ha ritenuto di doversi fermare per accertarsi
dell'origine di tale rumore. Egli si è limitato, verosimilmente dallo
specchietto retrovisore, a constatare che i ragazzi erano in piedi, per cui ha
creduto ad un colpo intenzionale provocato dai medesimi. Nonostante dopo qualche
centinaio di metri si sia accorto di aver perso lo specchietto laterale destro,
il conducente ha comunque continuato la corsa fino al suo domicilio senza,
nemmeno a quel momento, ritornare sul luogo dell'impatto per verificare
l'esatta dinamica dell'incidente.
Così agendo, l'insorgente non si è neppure
sincerato delle condizioni di salute di __________, che poteva anche essere
stata seriamente ferita senza necessariamente essersi casciata al suolo. Il
ricorrente si è unicamente fidato di quanto – erroneamente - ritenuto in un
primo tempo, ma questo suo comportamento configura una violazione dell'art. 51
cpv. 2 prima frase LCStr, secondo cui tutte le persone coinvolte
Considerandi
nell'infortunio devono prestare soccorso alle persone ferite.
Le spiegazioni addotte in proposito dal
rappresentante del ricorrente non possono essere condivise. È del tutto fuori
luogo pretendere che l'impatto del retrovisore laterale con l'anca del pedone
non poteva che causarle una lieve contusione e non ferirla, cosicché non era
necessario, né tanto meno obbligatorio avvertire la polizia (art. 51 cpv. 2
seconda frase LCStr). Poiché la vittima, colpita dalla vettura, si teneva il
fianco con le mani, la polizia doveva invece essere avvertita, in modo tale che
tutte le persone coinvolte collaborassero all'accertamento dei fatti (art. 51
cpv. 2 terza frase LCStr). E fino al suo arrivo, nessuno poteva abbandonare il
luogo dell'infortunio (art. 51 cpv. 2 quarta frase LCStr).
4.3
Il conducente che lascia il luogo
dell'incidente prima dell'arrivo della polizia ricorre nel reato di sottrazione
alla prova del sangue solo quando viola, nel contempo, l'obbligo di avvisare la
polizia e quando l'ordine della prova del sangue appare assai verosimile alla
luce delle circostanze pertinenti del caso, che lui conosceva (DTF 124 IV 175).
Per ammettere l'elusione della prova del sangue dalla omessa comunicazione
dell'infortunio alla polizia è dunque necessario disporre sia di un elemento
oggettivo che di un elemento soggettivo (DTF 109 IV 137).
Entrambe le condizioni – tratte dall'art. 16
cpv. 3 lett. g LCStr - sono adempiute. D'un canto, RI1 non ha avvertito la
polizia dell'infortunio; d'altro canto, sapendo di aver ingerito quel pomeriggio
dell'alcol, dopo l'urto non si è fermato ed ha così accettato di eludere la
prova del sangue. In virtù del predetto disposto la licenza di condurre è stata
quindi correttamente revocata.
5.
5.1.
L'insorgente fa valere la necessità di disporre della licenza di condurre per motivi
professionali (art. 33 cpv. 2 OAC). La giurisprudenza riconosce tale necessità
con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così
dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 123 II 574; DTF 122 II 24
segg.) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di
guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2441 segg.). Allorché si
tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a
motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi
tenere in considerazione in che misura il conducente è maggiormente toccato
dalla revoca rispetto ad altri utenti, proprio per le sue necessità lavorative.
Tale esame deve essere effettuato nell'ambito di una valutazione globale di
tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta
all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è
concretamente necessaria la licenza di condurre per l'esercizio della propria
attività professionale (DTF 123 II 572 consid. 2c).
5.2
Per RI1,
titolare di un'impresa costruzioni nel comune di domicilio, la necessità della
licenza di condurre per motivi professionali è lungi dall'essere assoluta ai
sensi della giurisprudenza citata. In particolare, la sua situazione non appare
paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire
l'intero reddito o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad
esempio il caso di un autista professionale. Gli impedimenti che la revoca
della licenza di condurre gli causerebbero possono invero essere mitigati con
diversi accorgimenti. Va infatti evidenziato che egli potrebbe comunque far
capo all'utilizzo dei mezzi pubblici oppure ricorrere all'aiuto di colleghi o
di familiari. Conformemente alla decisione impugnata, per i suoi spostamenti
professionali il ricorrente potrebbe inoltre avvalersi di veicoli a motore
della categoria F.
6.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che la misura
revocatoria a scopo d'ammonimento di tre mesi sia del tutto adeguata (art. 17
cpv. 1 lett. a LCStr) e pienamente rispettosa del principio di proporzionalità
(art. 33 cpv. 2 OAC).
Il
ricorso deve quindi essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16, 17, 26 e 31 LCStr; 30, 32 e
33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi Fr. 1’000.-, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall’intimazione.
4. Intimazione
a:
;
;
Ufficio federale delle strade, Segreteria
provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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