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Decisione

52.2004.279

revoca della licenza di condurre veicoli a motore a scopo d'ammonimento. Necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali

4 ottobre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze

quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali

mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a

proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di

diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.

3.2. Nel

caso di specie, in particolare a seguito della comunicazione 28 ottobre 2003

della Sezione della circolazione, il ricorrente non poteva ragionevolmente ignorare

che l'infrazione commessa avrebbe comportato l’adozione di una misura amministrativa

nei suoi confronti. Egli non ha tuttavia impugnato presso l'apposita istanza

penale il decreto d'accusa proposto dal Procuratore Pubblico, che è così

cresciuto incontestato in giudicato. Il ricorrente ha dunque riconosciuto come

esatti gli accertamenti fattuali su cui esso si fonda.

Per

questo motivo, alla luce della giurisprudenza citata, in questa sede

all’insorgente è preclusa la possibilità di contestare sia i fatti in oggetto,

sia il loro apprezzamento compiuto dall’autorità penale e ripreso in seguito

dall’autorità dipartimentale.

Per

evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo tribunale è dunque vincolato dall'esposizione

dei fatti così come ritenuti dall'autorità penale.

4. 4.1.

Urtando __________, sedicenne, che camminava regolarmente insieme ad un

coetaneo sul ciglio destro della carreggiata rispetto alla sua direzione di

marcia in assenza di un marciapiede, l'insorgente ha violato la norma secondo

la quale ciascuno, nella

circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo

per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite (art. 26 cpv.

1 LCStr). Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi

e i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un utente della

strada non si comporti correttamente (art. 26 cpv. 2 LCStr). In presenza dei

due giovani, al conducente era quindi richiesta nella guida un'attenzione maggiore.

4.2. In virtù dell'art. 51 cpv. 1 LCStr, in

caso d'infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore, tutte le persone

coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile,

alla sicurezza della circolazione. In specie, il ricorrente ha violato questo

disposto, poiché sebbene avesse percepito un colpo sul veicolo proprio passando

accanto ai due ragazzi, non ha ritenuto di doversi fermare per accertarsi

dell'origine di tale rumore. Egli si è limitato, verosimilmente dallo

specchietto retrovisore, a constatare che i ragazzi erano in piedi, per cui ha

creduto ad un colpo intenzionale provocato dai medesimi. Nonostante dopo qualche

centinaio di metri si sia accorto di aver perso lo specchietto laterale destro,

il conducente ha comunque continuato la corsa fino al suo domicilio senza,

nemmeno a quel momento, ritornare sul luogo dell'impatto per verificare

l'esatta dinamica dell'incidente.

Così agendo, l'insorgente non si è neppure

sincerato delle condizioni di salute di __________, che poteva anche essere

stata seriamente ferita senza necessariamente essersi casciata al suolo. Il

ricorrente si è unicamente fidato di quanto – erroneamente - ritenuto in un

primo tempo, ma questo suo comportamento configura una violazione dell'art. 51

cpv. 2 prima frase LCStr, secondo cui tutte le persone coinvolte

Considerandi

nell'infortunio devono prestare soccorso alle persone ferite.

Le spiegazioni addotte in proposito dal

rappresentante del ricorrente non possono essere condivise. È del tutto fuori

luogo pretendere che l'impatto del retrovisore laterale con l'anca del pedone

non poteva che causarle una lieve contusione e non ferirla, cosicché non era

necessario, né tanto meno obbligatorio avvertire la polizia (art. 51 cpv. 2

seconda frase LCStr). Poiché la vittima, colpita dalla vettura, si teneva il

fianco con le mani, la polizia doveva invece essere avvertita, in modo tale che

tutte le persone coinvolte collaborassero all'accertamento dei fatti (art. 51

cpv. 2 terza frase LCStr). E fino al suo arrivo, nessuno poteva abbandonare il

luogo dell'infortunio (art. 51 cpv. 2 quarta frase LCStr).

4.3

Il conducente che lascia il luogo

dell'incidente prima dell'arrivo della polizia ricorre nel reato di sottrazione

alla prova del sangue solo quando viola, nel contempo, l'obbligo di avvisare la

polizia e quando l'ordine della prova del sangue appare assai verosimile alla

luce delle circostanze pertinenti del caso, che lui conosceva (DTF 124 IV 175).

Per ammettere l'elusione della prova del sangue dalla omessa comunicazione

dell'infortunio alla polizia è dunque necessario disporre sia di un elemento

oggettivo che di un elemento soggettivo (DTF 109 IV 137).

Entrambe le condizioni – tratte dall'art. 16

cpv. 3 lett. g LCStr - sono adempiute. D'un canto, RI1 non ha avvertito la

polizia dell'infortunio; d'altro canto, sapendo di aver ingerito quel pomeriggio

dell'alcol, dopo l'urto non si è fermato ed ha così accettato di eludere la

prova del sangue. In virtù del predetto disposto la licenza di condurre è stata

quindi correttamente revocata.

5.

5.1.

L'insorgente fa valere la necessità di disporre della licenza di condurre per motivi

professionali (art. 33 cpv. 2 OAC). La giurisprudenza riconosce tale necessità

con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così

dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 123 II 574; DTF 122 II 24

segg.) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di

guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des

schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2441 segg.). Allorché si

tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a

motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi

tenere in considerazione in che misura il conducente è maggiormente toccato

dalla revoca rispetto ad altri utenti, proprio per le sue necessità lavorative.

Tale esame deve essere effettuato nell'ambito di una valutazione globale di

tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta

all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è

concretamente necessaria la licenza di condurre per l'esercizio della propria

attività professionale (DTF 123 II 572 consid. 2c).

5.2

Per RI1,

titolare di un'impresa costruzioni nel comune di domicilio, la necessità della

licenza di condurre per motivi professionali è lungi dall'essere assoluta ai

sensi della giurisprudenza citata. In particolare, la sua situazione non appare

paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire

l'intero reddito o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad

esempio il caso di un autista professionale. Gli impedimenti che la revoca

della licenza di condurre gli causerebbero possono invero essere mitigati con

diversi accorgimenti. Va infatti evidenziato che egli potrebbe comunque far

capo all'utilizzo dei mezzi pubblici oppure ricorrere all'aiuto di colleghi o

di familiari. Conformemente alla decisione impugnata, per i suoi spostamenti

professionali il ricorrente potrebbe inoltre avvalersi di veicoli a motore

della categoria F.

6.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che la misura

revocatoria a scopo d'ammonimento di tre mesi sia del tutto adeguata (art. 17

cpv. 1 lett. a LCStr) e pienamente rispettosa del principio di proporzionalità

(art. 33 cpv. 2 OAC).

Il

ricorso deve quindi essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16, 17, 26 e 31 LCStr; 30, 32 e

33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi Fr. 1’000.-, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall’intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

Ufficio federale delle strade, Segreteria

provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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