52.2004.280
domanda di assistenza giudiziaria
15 ottobre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2004.280
Data decisione, Autorità:
15.10.2004, TRAM
Titolo:
domanda di assistenza giudiziaria
TASSA DI GIUSTIZIA
art. 3 LAG
Incarto n.
52.2004.280
Lugano
15 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 agosto 2004 di
RI1
patrocinato da: PA1
contro
la decisione 17 agosto 2004 (n. 3592) del Consiglio
di Stato, che a seguito della retrocessione degli atti pronunciata dal
Tribunale cantonale amministrativo (STA 26.04.2004) ha respinto l’istanza di
assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente davanti all’Esecutivo cantonale
nell’ambito dell’impugnativa interposta contro la risoluzione 11 dicembre
2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 3 settembre 2004 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 7 settembre 2004 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
pronuncia 26 aprile 2004 (inc. n. 52.2004.73) il Tribunale cantonale amministrativo
ha respinto il ricorso presentato da RI1 contro il giudizio 17 febbraio 2004
del Consiglio di Stato, nella misura in cui gli aveva negato il rinnovo del
permesso di dimora, confermando la risoluzione 11 dicembre 2002 del Dipartimento
delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
che questo Tribunale ha tuttavia
parzialmente accolto il ricorso laddove impugnava il diniego dell'assistenza
giudiziaria pronunciato dal Governo, poiché le particolari circostanze della
fattispecie, che non occorre qui rievocare, non consentivano di negare a
priori la probabilità di esito favorevole al gravame (art. 14 cpv. 1 lett.
a Lag); esso ha quindi retrocesso gli atti all’Esecutivo cantonale affinché si
esprimesse nuovamente ai sensi dei considerandi sulla richiesta di assistenza
giudiziaria;
che con
giudizio 17 agosto 2004 il Consiglio di Stato l’ha nuovamente negata, adducendo
che, alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente, egli non verserebbe
in condizioni di indigenza, come espressamente richiesto dall’art. 14 cpv. 1
Lag;
che
contro il predetto giudicato governativo RI1 si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato; essendo
oggetto di una misura di pignoramento del salario ad opera dell’UEF, l’importo
eccedente il minimo di esistenza garantito agli effetti del diritto esecutivo
verrebbe interamente destinato ai suoi creditori; egli non sarebbe pertanto in grado
Fatti
di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura e alle spese di
patrocinio; delle ulteriori allegazioni ricorsuali si dirà, se del caso, nei seguenti
considerandi;
che
all’accoglimento del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 35 cpv. 4
Lag (cfr. anche messaggio 22.05.2001 N. 5123 ad art. 35 Lag e relativo rapporto
della commissione della legislazione 17.04.2002); la legittimazione del
ricorrente è certa (35 cpv. 1 e 2 Lag); il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 4
Lag), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che con giudizio 26 aprile 2004 questo
Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l’impugnativa in oggetto non
poteva essere giudicata a priori sprovvista di ogni probabilità di esito
favorevole, come espressamente richiesto dall’art. 14 Lag nel senso di una
condizione negativa;
che oggetto della controversia è dunque
soltanto ancora la questione a sapere se al momento dell’istanza formulata
davanti al Consiglio di Stato, il ricorrente versasse o meno in condizioni di
indigenza;
che, secondo la definizione legale sancita
dall’art. 3 Lag, l’istituto dell’assistenza giudiziaria garantisce alla persona
fisica indigente la tutela adeguata dei suoi interessi dinanzi alle autorità
giudicanti del Cantone (cpv. 1); è ritenuta indigente la persona che non ha la
possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese
Considerandi
di patrocinio (cpv. 2); in altri termini essa non deve essere in grado di
sopperire alle spese processuali senza ledere il minimo necessario per il proprio
sostentamento e per quello della propria famiglia (cfr. rapporto della
commissione della legislazione 17.04.2002 e rinvii giurisprudenziali ivi
citati);
che, in concreto, il ricorrente ha
sostanziato la propria condizione di indigenza producendo contestualmente al
ricorso davanti al Consiglio di Stato un valido certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria emesso dal municipio di Lugano il 24 marzo 2002,
sulla scorta dei numerosi attestati di carenza beni rilasciati ai suoi creditori,
che già allora ammontavano a più di cinquemila franchi (cfr. attestato di carenza
beni 12.05.2004, agli atti);
che la
situazione economica del ricorrente non è nel frattempo migliorata, come dimostra
l’ulteriore certificato di ammissione all’assistenza giudiziaria del 23 luglio
2003.
(pure agli atti);
che, in
effetti, RI1 è attualmente sottoposto ad una misura di pignoramento del salario
giusta l’art. 93 LEF nella misura di fr. 976.45 al mese (cfr. estratto UEF
12.05.2004
e certificato di salario giugno 2004);
che,
contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, egli non può dunque far
fronte agli oneri della causa, senza intaccare il minimo esistenziale
necessario al suo sostentamento e a quello della sua famiglia, in particolare
dei suoi due figli minorenni (cfr. art. 93 LEF);
che, stante quanto precede, il ricorso deve
essere accolto, annullando e riformando la risoluzione governativa che nuovamente
nega al ricorrente l’assistenza giudiziaria;
che, dato
l’esito, non si prelevano né tassa di giustizia né spese;
che lo Stato del Cantone Ticino verserà al
ricorrente, patrocinato da un legale iscritto all’albo, un adeguato importo a
titolo di ripetibili;
che, a seguito del riconoscimento di congrue
ripetibili, diviene priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria per
questa sede;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 3, 6, 14, 21, 35, 36 Lag; 18, 31, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo 1 della decisione
17 agosto 2004 (n. 3592) del Consiglio di Stato è annullato e riformato come
segue:
"1. L'istanza di ammissione al beneficio
dell'assistenza giudiziaria è accolta."
2. Non si
prelevano né tasse di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino verserà
al ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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