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Decisione

52.2004.280

domanda di assistenza giudiziaria

15 ottobre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura e alle spese di

patrocinio; delle ulteriori allegazioni ricorsuali si dirà, se del caso, nei seguenti

considerandi;

che

all’accoglimento del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, senza formulare particolari osservazioni;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 35 cpv. 4

Lag (cfr. anche messaggio 22.05.2001 N. 5123 ad art. 35 Lag e relativo rapporto

della commissione della legislazione 17.04.2002); la legittimazione del

ricorrente è certa (35 cpv. 1 e 2 Lag); il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 4

Lag), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che con giudizio 26 aprile 2004 questo

Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l’impugnativa in oggetto non

poteva essere giudicata a priori sprovvista di ogni probabilità di esito

favorevole, come espressamente richiesto dall’art. 14 Lag nel senso di una

condizione negativa;

che oggetto della controversia è dunque

soltanto ancora la questione a sapere se al momento dell’istanza formulata

davanti al Consiglio di Stato, il ricorrente versasse o meno in condizioni di

indigenza;

che, secondo la definizione legale sancita

dall’art. 3 Lag, l’istituto dell’assistenza giudiziaria garantisce alla persona

fisica indigente la tutela adeguata dei suoi interessi dinanzi alle autorità

giudicanti del Cantone (cpv. 1); è ritenuta indigente la persona che non ha la

possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese

Considerandi

di patrocinio (cpv. 2); in altri termini essa non deve essere in grado di

sopperire alle spese processuali senza ledere il minimo necessario per il proprio

sostentamento e per quello della propria famiglia (cfr. rapporto della

commissione della legislazione 17.04.2002 e rinvii giurisprudenziali ivi

citati);

che, in concreto, il ricorrente ha

sostanziato la propria condizione di indigenza producendo contestualmente al

ricorso davanti al Consiglio di Stato un valido certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria emesso dal municipio di Lugano il 24 marzo 2002,

sulla scorta dei numerosi attestati di carenza beni rilasciati ai suoi creditori,

che già allora ammontavano a più di cinquemila franchi (cfr. attestato di carenza

beni 12.05.2004, agli atti);

che la

situazione economica del ricorrente non è nel frattempo migliorata, come dimostra

l’ulteriore certificato di ammissione all’assistenza giudiziaria del 23 luglio

2003.

(pure agli atti);

che, in

effetti, RI1 è attualmente sottoposto ad una misura di pignoramento del salario

giusta l’art. 93 LEF nella misura di fr. 976.45 al mese (cfr. estratto UEF

12.05.2004

e certificato di salario giugno 2004);

che,

contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, egli non può dunque far

fronte agli oneri della causa, senza intaccare il minimo esistenziale

necessario al suo sostentamento e a quello della sua famiglia, in particolare

dei suoi due figli minorenni (cfr. art. 93 LEF);

che, stante quanto precede, il ricorso deve

essere accolto, annullando e riformando la risoluzione governativa che nuovamente

nega al ricorrente l’assistenza giudiziaria;

che, dato

l’esito, non si prelevano né tassa di giustizia né spese;

che lo Stato del Cantone Ticino verserà al

ricorrente, patrocinato da un legale iscritto all’albo, un adeguato importo a

titolo di ripetibili;

che, a seguito del riconoscimento di congrue

ripetibili, diviene priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria per

questa sede;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 3, 6, 14, 21, 35, 36 Lag; 18, 31, 65

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza il dispositivo 1 della decisione

17 agosto 2004 (n. 3592) del Consiglio di Stato è annullato e riformato come

segue:

"1. L'istanza di ammissione al beneficio

dell'assistenza giudiziaria è accolta."

2. Non si

prelevano né tasse di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino verserà

al ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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