52.2004.283
mancato rispetto di un termine perentorio
28 settembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
52.2004.283
Data decisione, Autorità:
28.09.2004, TRAM
Titolo:
mancato rispetto di un termine perentorio
LICENZA EDILIZIA
art. 48 LPAMM
Incarto n.
52.2004.283
Lugano
28 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 agosto 2004 di
RI1
contro
la decisione 24 agosto 2004 (n. 3735) del Consiglio
di Stato;
richiamato l’art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
che con
scritto 6 giugno 2004, steso in lingua tedescaRI1 ha genericamente contestato
alcuni presunti abusi edilizi addebitatigli dal municipio di __________;
che con
intimazione 16 giugno 2004 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato gli
ha quindi assegnato un termine perentorio di 15 giorni per presentare il
ricorso in lingua italiana, rispettivamente per allegare la decisione
impugnata, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il
ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che il 23
giugno 2004 il ricorrente ha inoltrato tramite invio postale raccomandato la
traduzione in italiano dell’allegato ricorsuale, omettendo tuttavia di allegare
la risoluzione municipale contestata;
che con
giudizio 24 agosto 2004 il Consiglio di Stato, ritenuto che il termine assegnato
al ricorrente era scaduto infruttuosamente, ha dichiarato irricevibile il
gravame;
che
contro la predetta risoluzione governativa RI1 si aggrava ora davanti a questo
Tribunale, chiedendone implicitamente l’annullamento;
Considerandi
che
giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo
degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si
riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che
giusta l’art. 46 cpv. 3 PAmm il ricorrente è tenuto ad allegare al ricorso la
decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non
adempiono i requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a
rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di
irricevibilità;
che detta
norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando
è chiesta la produzione di un atto che deve necessariamente essere allegato al
ricorso, segnatamente la produzione della decisione querelata, che permette all'autorità
giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull’immediata infondatezza
dell’impugnativa (art. 48 PAmm);
che in
concreto, entro il termine perentorio assegnatogli dal competente servizio
cantonale, il ricorrente ha prodotto soltanto la traduzione in lingua italiana
dell’allegato ricorsuale, omettendo di produrre la decisione impugnata;
che,
stante quanto precede, a prescindere dalla sua ricevibilità in ordine, il
presente gravame, irricevibile davanti alla precedente istanza, deve pertanto
essere respinto in questa sede siccome manifestamente infondato;
che la
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. la tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.–, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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