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Decisione

52.2004.283

mancato rispetto di un termine perentorio

28 settembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

che con

scritto 6 giugno 2004, steso in lingua tedescaRI1 ha genericamente contestato

alcuni presunti abusi edilizi addebitatigli dal municipio di __________;

che con

intimazione 16 giugno 2004 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato gli

ha quindi assegnato un termine perentorio di 15 giorni per presentare il

ricorso in lingua italiana, rispettivamente per allegare la decisione

impugnata, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il

ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

che il 23

giugno 2004 il ricorrente ha inoltrato tramite invio postale raccomandato la

traduzione in italiano dell’allegato ricorsuale, omettendo tuttavia di allegare

la risoluzione municipale contestata;

che con

giudizio 24 agosto 2004 il Consiglio di Stato, ritenuto che il termine assegnato

al ricorrente era scaduto infruttuosamente, ha dichiarato irricevibile il

gravame;

che

contro la predetta risoluzione governativa RI1 si aggrava ora davanti a questo

Tribunale, chiedendone implicitamente l’annullamento;

Considerandi

che

giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo

degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si

riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che

giusta l’art. 46 cpv. 3 PAmm il ricorrente è tenuto ad allegare al ricorso la

decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non

adempiono i requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a

rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di

irricevibilità;

che detta

norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando

è chiesta la produzione di un atto che deve necessariamente essere allegato al

ricorso, segnatamente la produzione della decisione querelata, che permette all'autorità

giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull’immediata infondatezza

dell’impugnativa (art. 48 PAmm);

che in

concreto, entro il termine perentorio assegnatogli dal competente servizio

cantonale, il ricorrente ha prodotto soltanto la traduzione in lingua italiana

dell’allegato ricorsuale, omettendo di produrre la decisione impugnata;

che,

stante quanto precede, a prescindere dalla sua ricevibilità in ordine, il

presente gravame, irricevibile davanti alla precedente istanza, deve pertanto

essere respinto in questa sede siccome manifestamente infondato;

che la

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. la tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.–, sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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