52.2004.285
stanziamento di un credito per la progettazione di opere pubbliche
14 ottobre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2004.285
Data decisione, Autorità:
14.10.2004, TRAM
Titolo:
stanziamento di un credito per la progettazione di opere pubbliche
CREDITO
art. 13 LOC
Incarto n.
52.2004.285
Lugano
14 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 settembre 2004 di
RI1
contro
la decisione 17 agosto 2004 del Consiglio di Stato
(n. 3534) che annulla la decisione 29 marzo 2004 con cui il consiglio
comunale di __________ ha stanziato un credito di fr. 198'000.- per la
progettazione della nuova scuola d'infanzia;
viste le risposte:
- 9 settembre 2004 del
presidente del consiglio comunale;
- 14 settembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 20 settembre 2004 di CO1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Grazie ad
un credito di 82'500.- fr. stanziato dal consiglio comunale, il 9 novembre 1992
il municipio di __________ ha indetto un concorso ad invito per l'elaborazione
di proposte per la sistemazione urbanistica ed architettonica dell'area centrale
del comune.
L'obbiettivo era quello di riqualificare gli
spazi collettivi esistenti, realizzando in due tappe una nuova sede per
l'amministrazione comunale, una nuova scuola materna per 2 sezioni (ampliabile
a 4) ed un centro diurno per anziani con sala multiuso.
Il concorso, vinto dall'arch. __________,
non si è tradotto nel conferimento di un mandato di progettazione esecutiva.
B. A distanza
di un decennio, il 17 marzo 2003 il municipio ha conferito all'arch. __________
il mandato di progettare una nuova scuola d'infanzia a tre sezioni inserite in
un unico edificio.
Con messaggio 7 ottobre 2003 ha in seguito
chiesto al consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 303'000.- per la
progettazione di dettaglio dell'opera, sulla base di un progetto di massima che
l'arch. __________ aveva nel frattempo allestito.
La commissione dell'edilizia, a maggioranza,
ha proposto di ridurre il credito a fr. 198'000.-, limitando il mandato
all'elaborazione del progetto definitivo necessario al conseguimento del
permesso di costruzione. Considerata l'imminenza delle elezioni comunali, la
minoranza della commissione ne ha invece proposto il rinvio al municipio.
Respinta la proposta di rinvio al municipio,
il 29 marzo 2004 il consiglio comunale ha stanziato con 21 voti favorevoli e 7
astenuti un credito di fr. 198'000.- per la progettazione di dettaglio di una
nuova scuola d'infanzia a tre sezioni.
Contro questa deliberazione CO1 sono insorti
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. I ricorrenti
obiettavano in sostanza che il credito stanziato si fondava su un mandato diretto,
che non poteva essere considerato come la continuazione del concorso indetto
dieci anni prima.
C. Con
giudizio 17 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando
la controversa deliberazione del legislativo comunale.
Respinte le eccezioni d'ordine, sollevate
dai ricorrenti con riferimento al rispetto del termine di sette giorni, fissato
dall'art. 71 LOC per il deposito dei rapporti commissionali, il Governo ha in
sostanza ritenuto che il mandato diretto conferito all'arch. __________ fosse
illegittimo. Il concorso indetto nel 1993 non era un concorso di progetto, ma
un concorso di idee. Il progetto sottoposto al consiglio comunale sarebbe
inoltre completamente diverso dalle proposte elaborate nel 1993. La decisione
del legislativo andrebbe pertanto annullata siccome fondata su una disattenzione
della LCPubb.
D. Contro il
predetto giudizio governativo il comune di Lamone insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione annullata.
Contestate sommariamente le deduzioni del
Consiglio di Stato, il ricorrente rileva che la riapertura di un'ulteriore
procedura di concorso, aperta oltretutto a concorrenti esteri, produrrebbe spese
evitabili.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad
identica conclusione pervengono i resistenti CO1, contestando succintamente le
tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi
nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La
legittimazione attiva del comune è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo,
è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Giusta gli
art. 13 cpv. 1 lett. g e 42 cpv. 2 LOC, il consiglio comunale decide l'esecuzione
delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi ed
accorda i crediti necessari.
Ove l'allestimento dei preventivi e dei
progetti definitivi comporta spese eccedenti le sue competenze, il municipio
sollecita preliminarmente al legislativo comunale lo stanziamento di un credito
di progettazione, destinato ad elaborare un progetto sufficientemente concreto,
che gli permetta di pronunciarsi con la dovuta cognizione di causa sulla
concessione dei crediti necessari alla progettazione definitiva, rispettivamente
realizzazione dell'opera (RDAT 1989 n. 2).
Il legislativo comunale deve comunque
limitarsi a stanziare i crediti di progettazione. Il conferimento dei relativi
mandati è invece di competenza esclusiva del municipio.
3.
3.1. Con
messaggio 7 ottobre 2003 (n.22/03), il municipio ha in concreto chiesto al
consiglio comunale di stanziare un credito di
fr. 303'000.- per la progettazione di dettaglio della nuova scuola d'infanzia.
La richiesta di credito è stata preceduta, nel marzo del 2003, dal conferimento
all'arch. __________ di un mandato diretto per progettare e dirigere i lavori
di costruzione della nuova scuola, rispettivamente dall'esperimento di concorsi
ad invito, volti ad assegnare i mandati per l'ingegneria civile, per l'ingegneria
elettrotecnica e per l'ingegneria dei sanitari, del riscaldamento e della
ventilazione (cfr. messaggio pag. 6). Delle decisioni di conferimento dei
mandati suddetti è stata contestata - senza successo - unicamente quella con
cui il municipio ha assegnato all'ing. __________ i lavori d'ingegneria civile
(cfr. STA 9.7.04 in re
F.-G.-P). La decisione 17 marzo 2003 con cui l'autorità comunale ha conferito
in modo diretto all'arch. __________ la progettazione definitiva non è invece
mai stata contestata.
3.2
Con la decisione 29 marzo 2004, oggetto
del presente giudizio, il legislativo comunale ha in sostanza concesso il
credito di progettazione necessario, riducendolo nei limiti proposti dalla
commissione edilizia, dei quali si è detto in narrativa.
Contrariamente a quanto ritiene il Consiglio
di Stato, la deliberazione va esente da critiche, tanto dal profilo formale,
quanto dal profilo sostanziale.
Il rapporto di maggioranza della commissione
edilizia è stato depositato in cancelleria comunale il 22 marzo 2004. È stato
quindi depositato presso la cancelleria comunale almeno sette giorni prima
della seduta del legislativo, come prescritto dall'art. 71 cpv. 1 LOC.
Immune da violazioni del diritto appare la
decisione in esame anche dal profilo sostanziale. Il fatto che il credito di
progettazione, invece di precedere il conferimento del mandato, sia stato
accordato soltanto a posteriori non è atto ad invalidare la decisione
censurata. Né inficiano la legittimità del provvedimento in esame le modalità
con cui il mandato è stato conferito. Ai fini del giudizio sulla legittimità
della decisione censurata, non occorre stabilire se il mandato di
progettazione, conferito in modo diretto dal municipio all'arch. __________,
possa essere considerato un atto consequenziale del concorso esperito nel 1993
o se invece integri gli estremi di una violazione della LCPubb. La questione è
irrilevante, sia perché esula dalla sfera di competenze del consiglio comunale,
sia perché la decisione 17 marzo 2003 con cui l'autorità comunale ha incaricato
l'arch. __________ di elaborare il progetto definitivo è cresciuta da tempo in
giudicato formale e non può quindi essere rimessa in discussione nell'ambito di
un ricorso proposto contro la decisione di stanziamento del necessario credito
di progettazione.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando
il giudizio governativo impugnato e ripristinando la controversa decisione del
consiglio comunale.
La tassa di giustizia è posta a carico dei
resistenti in solido secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 71, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 agosto 2004 del Consiglio
di Stato (n. 3534) è annullata.
1.2. la decisione 29 marzo 2004 con cui il
consiglio comunale di __________ ha stanziato un credito di fr. 198'000.- per
la progettazione della nuova scuola d'infanzia è confermata.
2. La tassa di
giustizia di fr. 900.- è posta a carico dei resistenti in solido.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO1
2. CO2
3. CO3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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