52.2004.287
revisione di una decisione governativa in ambito di tasse di soggiorno
3 novembre 2004Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2004.287
Data decisione, Autorità:
03.11.2004, TRAM
Titolo:
revisione di una decisione governativa in ambito di tasse di soggiorno
REVISIONE
art. 35 LPAMM
Incarto n.
52.2004.287
Lugano
3 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 settembre 2004 di
RI 1
contro
la decisione 17 agosto 2004 (n. 3595) del Consiglio
di Stato, che ha dichiarato irricevibile l’istanza 26 febbraio/12 marzo 2004
dei ricorrenti volta ad ottenere la revisione della risoluzione governativa
18 giugno 2003 (n. 2695), in materia di tasse di soggiorno;
viste le risposte:
-
14 settembre 2004 del
Consiglio di Stato;
-
28 settembre 2004
dell’Ente turistico di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
decisione 16 maggio 2001, l’Ente turistico di CO 1 (in seguito Ente) ha chiesto
ai coniugi RI 1 il pagamento della tassa di soggiorno per gli anni 2000 e 2001,
riferita alla loro residenza di;
che con
giudizio 4 luglio 2001, il CO 2, pur confermando nel principio l’obbligo per
gli interessati al versamento di una tassa di soggiorno, ha accolto il ricorso
degli stessi e rinviato gli atti all’Ente, affinché stabilito il numero di
letti presenti nello stabile, si pronunciasse nuovamente;
che, dopo
vicissitudini che non occorre qui rievocare, con giudizio 18 giugno 2003, il
Governo ha dichiarato irricevibile lo scritto inoltrato dagli interessati a
seguito del precetto esecutivo spiccato dall’UEF di __________ su richiesta
dell’Ente, per tasse di soggiorno scoperte relative agli anni 2000, 2001 e
2002; tale decisione è rimasta incontestata;
che con
sentenza 11 febbraio 2004, il Giudice di Pace del circolo di __________ ha
respinto in via provvisoria, limitatamente a fr. 750.- oltre a spese
accessorie, l’opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo menzionato;
che, con
scritto 26 febbraio 2004, RI 1 hanno chiesto al CO 2 di riconsiderare la loro
richiesta di esonero dal pagamento delle tasse di soggiorno, per motivi medici;
il 12 marzo 2004, hanno indicato che tale scritto era da intendere quale
istanza di revisione della decisione governativa 18 giugno 2003;
che il
Governo, con risoluzione 17 agosto 2004, ha dichiarato irricevibile l’istanza,
in quanto non erano dati i presupposti della revisione;
che
avverso il predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano ora
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;
che
all’accoglimento del gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato che
l’Ente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale è data dall’art. 60 PAmm;
che nella
misura in cui contestano il giudizio d’irricevibilità reso dal Consiglio di Stato,
Fatti
i ricorrenti sono senz’altro legittimati a ricorrere;
che il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che
giusta l’art. 35 PAmm, la revisione è data:
“a) se l’autorità ha aggiudicato ad una
parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha
riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta;
b)
se essa non ha
apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la
decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c)
se da un
procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione
a pregiudizio dell’istante;
d)
se l’istante,
dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto
prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura
precedente.”;
che in
concreto, nelle argomentazioni addotte dagli interessati nell’istanza
interposta dinanzi al Consiglio di Stato non è ravvisabile alcun motivo di revisione;
che, a
ben guardare, i ricorrenti avversano la decisione governativa 18 giugno 2003
con l’intento di indurre l’autorità a procedere ad un riesame della
fattispecie volto all’esonero dal pagamento delle tasse di soggiorno
Considerandi
scoperte;
che nella
decisione 18 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile lo
scritto 24 aprile 2003 di RI 1, in quanto non adempiva i requisiti di legge
(art. 9 PAmm);
che la
revisione non è ammissibile quando il difetto lamentato poteva essere censurato
impugnando la decisione e facendo uso della via ordinaria di ricorso (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2a ad art. 35);
che, in
quel caso, nulla impediva PA 1 di avversare, mediante ricorso, la decisione
governativa 18 giugno 2003 dinanzi a codesto Tribunale;
che il
fatto che al momento della notifica del giudizio governativo in oggetto RI 1 fosse
da poco rientrato dall’ospedale non permette di giungere a diversa conclusione;
nemmeno i requisiti posti dall’art. 12 PAmm per una restituzione in intero contro
il lasso dei termini sono dati;
che non
permette di giungere a conclusioni più favorevoli trattare l’istanza quale richiesta
di riesame; in effetti, per costante giurisprudenza, possono essere oggetto di
riesame soltanto le decisioni delle autorità amministrative: sfuggono per
contro a tale rimedio straordinario quelle degli organi giurisdizionali o
giudiziari (STF del 18 agosto 2001 nella causa 2P.49/2001, consid. 3d/cc; STF
del 12 aprile 2001 nella causa 2P.267/2000, consid. 2b/bb; André Grisel, Traité
de droit administratif, vol. II, pag. 947 n. 1 e pag. 948);
che,
l’istanza in questione, indipendentemente dal fatto che fosse considerata di
revisione o di riesame, andava pertanto dichiarata irricevibile in
ogni caso;
che di
conseguenza il presente ricorso dev’essere respinto;
che la
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
che i
ricorrenti rifonderanno all’Ente, che si è avvalso di un patrocinio legale, un
adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 35, 43, 46, 48, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.-, sono poste
a carico dei ricorrenti, in solido.
3.I ricorrenti verseranno all’Ente turistico CO 1 fr. 300.- a titolo
di ripetibili.
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster