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Decisione

52.2004.287

revisione di una decisione governativa in ambito di tasse di soggiorno

3 novembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti sono senz’altro legittimati a ricorrere;

che il

ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che

giusta l’art. 35 PAmm, la revisione è data:

“a) se l’autorità ha aggiudicato ad una

parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha

riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta;

b)

se essa non ha

apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la

decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;

c)

se da un

procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione

a pregiudizio dell’istante;

d)

se l’istante,

dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto

prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura

precedente.”;

che in

concreto, nelle argomentazioni addotte dagli interessati nell’istanza

interposta dinanzi al Consiglio di Stato non è ravvisabile alcun motivo di revisione;

che, a

ben guardare, i ricorrenti avversano la decisione governativa 18 giugno 2003

con l’intento di indurre l’autorità a procedere ad un riesame della

fattispecie volto all’esonero dal pagamento delle tasse di soggiorno

Considerandi

scoperte;

che nella

decisione 18 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile lo

scritto 24 aprile 2003 di RI 1, in quanto non adempiva i requisiti di legge

(art. 9 PAmm);

che la

revisione non è ammissibile quando il difetto lamentato poteva essere censurato

impugnando la decisione e facendo uso della via ordinaria di ricorso (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2a ad art. 35);

che, in

quel caso, nulla impediva PA 1 di avversare, mediante ricorso, la decisione

governativa 18 giugno 2003 dinanzi a codesto Tribunale;

che il

fatto che al momento della notifica del giudizio governativo in oggetto RI 1 fosse

da poco rientrato dall’ospedale non permette di giungere a diversa conclusione;

nemmeno i requisiti posti dall’art. 12 PAmm per una restituzione in intero contro

il lasso dei termini sono dati;

che non

permette di giungere a conclusioni più favorevoli trattare l’istanza quale richiesta

di riesame; in effetti, per costante giurisprudenza, possono essere oggetto di

riesame soltanto le decisioni delle autorità amministrative: sfuggono per

contro a tale rimedio straordinario quelle degli organi giurisdizionali o

giudiziari (STF del 18 agosto 2001 nella causa 2P.49/2001, consid. 3d/cc; STF

del 12 aprile 2001 nella causa 2P.267/2000, consid. 2b/bb; André Grisel, Traité

de droit administratif, vol. II, pag. 947 n. 1 e pag. 948);

che,

l’istanza in questione, indipendentemente dal fatto che fosse considerata di

revisione o di riesame, andava pertanto dichiarata irricevibile in

ogni caso;

che di

conseguenza il presente ricorso dev’essere respinto;

che la

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

che i

ricorrenti rifonderanno all’Ente, che si è avvalso di un patrocinio legale, un

adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 31, 35, 43, 46, 48, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.-, sono poste

a carico dei ricorrenti, in solido.

3.I ricorrenti verseranno all’Ente turistico CO 1 fr. 300.- a titolo

di ripetibili.

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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