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Decisione

52.2004.290

mancata conferma del rapporto di nomina

14 aprile 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

risoluzione 17 settembre 2002 il CO 1 ha nominato RI 1 Capo della Sezione

amministrativa dei Servizi urbani comunali (SUC) a far tempo dal 7 ottobre 2002.

A seguito di vicissitudini note alle parti,

che non occorre rievocare in questa sede, il 16 giugno 2004 il municipio ha

risolto di non confermare il qui ricorrente nel rapporto di impiego al termine

del periodo amministrativo, giunto a scadenza il 4 ottobre 2004. L'esecutivo

comunale ha giustificato il provvedimento rilevando che le prestazioni

lavorative dell'insorgente ed i suoi rapporti con alcuni colleghi dei quadri

superiori non sarebbero migliorati rispetto alla valutazione effettuata dal

direttore dei SUC dopo i primi sei mesi di servizio. Nel frattempo sarebbe

inoltre venuta meno la fiducia nei suoi confronti. L'autorità comunale ha

disposto che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo.

B. Con

giudizio 17 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione

municipale, respingendo il ricorso contro di essa interposto dal ricorrente. Disattese

le censure di ordine formale, il Governo ha in sostanza ripreso le motivazioni

addotte dal municipio, rilevando che lo stesso ricorrente avrebbe ammesso di

essere stato progressivamente escluso da alcune mansioni di sua competenza.

D. Contro il predetto giudicato governativo RI 1 si è aggravato davanti

al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga annullato e che la

sua nomina venga di conseguenza confermata; in via provvisoria ha chiesto che

al ricorso venisse conferito l'effetto sospensivo.

Il

ricorrente contesta dettagliatamente le motivazioni poste a fondamento della

risoluzione municipale ed essenzialmente riprese nel giudizio impugnato. Egli

evidenzia in particolare che le qualifiche del maggio 2003 esprimerebbero anche

considerazioni positive sul suo operato e che egli avrebbe continuato a svolgere

con successo le proprie mansioni. Rileva inoltre che dagli atti non emergerebbe

alcun riscontro probatorio che consenta di ritenere compromesso l'ordinato

andamento dell'attività lavorativa a seguito di un conflitto grave ed

insanabile con colleghi e superiori, tale da giustificare la decisione

impugnata. Egli lamenta infine una violazione del suo diritto di essere sentito:

diversamente da quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, l'autorità comunale

avrebbe dovuto ascoltarlo prima di emanare la propria decisione. Delle

ulteriori contestazioni relative all'inchiesta amministrativa che il 16 agosto

2004 il municipio ha avviato pendente causa contro RI 1 si dirà semmai nei

seguenti considerandi.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato, che il municipio.

F. Con decreto

1. ottobre 2004 il Tribunale

cantonale amministrativo ha respinto l'istanza con cui il ricorrente ha

chiesto in sostanza di poter provvisoriamente restare in carica durante il

successivo periodo amministrativo.

G. Con la

replica il ricorrente ha recisamente contestato alcune critiche ulteriormente

addotte dal municipio nel proprio memoriale di risposta. Dal canto suo, l'esecutivo

comunale si è riconfermato nelle proprie tesi, allegazioni e conclusioni,

mentre il Governo non ha formulato particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La

legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal

giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46

PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza assumere prove (art. 18 PAmm). Non è compito specifico di questo

tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze

inferiori. Se la fattispecie è stata accertata in modo incompleto, il tribunale

può infatti annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'istanza

inferiore per nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm).

Considerandi

2.

I

dipendenti comunali sono di principio nominati ogni quadriennio, ovvero a tempo

determinato, con scadenza generale del rapporto d'impiego sei mesi dopo le elezioni

comunali (art. 125 e 127 LOC). Resta riservato il caso in cui il comune si sia

avvalso della facoltà di deroga concessagli dall'art. 135 cpv. 3 LOC per

regolare il rapporto d'impiego dei dipendenti comunali secondo le disposizioni

della LOrd, che ha abrogato il cosiddetto periodo amministrativo, per passare

al sistema della nomina a tempo indeterminato.

Durante il periodo di nomina, i dipendenti godono

di una notevole garanzia di stabilità del rapporto d'impiego, che di principio

può essere rescisso dall'autorità soltanto per motivi disciplinari o per

decadenza dei presupposti della nomina. Alla scadenza del periodo di nomina,

siffatta garanzia si attenua per contro in misura significativa, sino a dare al

municipio la possibilità di porre termine al rapporto di lavoro anche per

motivi meno importanti. Deve comunque trattarsi di motivi giustificati (art.

127.

cpv. 3 LOC; art. 83 regolamento organico dei dipendenti del comune di

Bellinzona e delle sue aziende municipalizzate; ROD). Ciò significa che la

mancata conferma alla scadenza del periodo di nomina deve essere sorretta da un

motivo sufficiente, oggettivamente sostenibile (DTF 99 Ib 99; RDAT 1981 n. 28 e

35; 1985 n. 28). Non deve essere dato un motivo grave e nemmeno una colpa del

dipendente. Basta che si verifichi una situazione incompatibile con il buon

andamento del servizio, che pregiudichi il compiuto soddisfacimento dell'interesse

pubblico e renda ragionevolmente inesigibile la continuazione del rapporto

instaurato fra le parti.

Pur

fruendo di un ampio margine discrezionale, l'autorità di nomina non può comunque

decidere come le pare e piace, ma è tenuta a rispettare i principi generali del

diritto. Censurabili da parte delle autorità di ricorso sono le decisioni di

mancata conferma che integrano gli estremi di una violazione del diritto, in

particolare sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento.

3.

3.1. In

concreto, il municipio ha in primo luogo motivato la propria decisione sulla scorta

della valutazione professionale espressa nell'ambito del colloquio di discussione

delle qualifiche risalente al mese di maggio del 2003. Il relativo rapporto rileva

in particolare quanto segue:

"[…] Di fronte ad un comportamento corretto

e ad una volontà positiva da parte del Caposezione amministrativa, vi sono

degli aspetti non ancora soddisfacenti, quali:

-

Priorità nell'evasione

dei compiti: non è data la dovuta attenzione nel distinguere le urgenze.

Tendenza ad eseguire un lavoro dopo l'altro e non in parallelo.

-

Concisione:

eccessivo formalismo negli scritti e nella presentazione orale.

-

Giusto peso all'evento:

viene dedicato un impegno eccessivo a certi oggetti di secondaria importanza,

che si traduce in tempi non giustificati anche se il risultato è ottimo.

-

Tempi di

allestimento ed evasione: manca una certa velocità d'esecuzione ed

organizzazione del lavoro. Molto probabilmente a causa degli aspetti già

citati, oltre che per una normale mancanza d'esperienza nell'amministrazione

comunale.

-

Informazione al dir.

SUC: l'informazione è buona, da migliorare quella relativa all'inizio di una

nuova attività (non informare solo nel corso o alla conclusione della pratica).

In occasione dei

colloqui sono pure stati esaminati i seguenti aspetti:

-

Nuove incombenze da

altri settori SUC: si dovrebbe poter trovare spazio per un passaggio alla

Sezione amministrazione di lavori del ramo, attualmente effettuati da settori

tecnici (p.es. gestione contratti sedimi comunali).

-

Rapporti con

colleghi: in generale buoni, ad eccezione di alcune tensioni con uno/due

colleghi (diverso metodo di lavoro rispetto al predecessore, richiami per

urgenze non sempre apprezzati). Il sig. RI 1 si lamenta di una certa mancanza

di collaborazione da parte dei colleghi del settore tecnico. […]"

A fronte di una serie di critiche volte a

migliorare le prestazioni lavorative del ricorrente dal profilo quantitativo e

qualitativo, la surriferita valutazione esprime pure degli apprezzamenti positivi

sulla qualità del lavoro svolto e del rapporto intrattenuto con la maggior

parte dei colleghi, ad eccezione di due funzionari dirigenti del settore tecnico.

In simili circostanze non si può ritenere,

senza violare il divieto d'arbitrio, che tale valutazione costituisca di per sé

stessa un motivo sufficiente ed oggettivamente sostenibile per giustificare la decisione

municipale di non riconfermare la nomina dell'insorgente. Questa conclusione si

impone a maggior ragione, se si considera il lungo tempo trascorso dal

colloquio di discussione delle qualifiche, avvenuto oltre un anno prima.

3.2

Il

municipio ha comunque pure motivato la propria decisione, asserendo che RI 1

non avrebbe nel frattempo colmato le lacune riscontrate in occasione della

suddetta valutazione e che il rapporto di fiducia con quest'ultimo sarebbe ormai

compromesso ("la mancanza dei presupposti di fiducia hanno inoltre

condizionato negativamente la collaborazione dal mese di novembre 2003"; doc.

U pag. 2). Il ricorrente ha però sin dall'inizio recisamente contestato tali allegazioni,

che non sono suffragate agli atti dal benché minimo riscontro probatorio. A

tale proposito giova in particolare rilevare che, dopo il mese di maggio 2003,

egli non è apparentemente più stato valutato dai suoi superiori gerarchici nell'ambito

di una procedura in contraddittorio. In simili circostanze, il Consiglio di

Stato non poteva respingere le prove offerte dall'insorgente, affermando in

modo apodittico che gli atti consentivano di statuire sul ricorso senza

istruttoria. Allorquando i fatti su cui si fonda la decisione di mancata

conferma sono controversi – come è il caso nella fattispecie in esame – l'autorità

di ricorso non può infatti limitarsi ad accreditare la tesi del datore di

lavoro, ma deve promuovere i necessari accertamenti. Sarà solamente nell'ambito

della valutazione delle prove raccolte che essa potrà eventualmente accreditare

gli elementi di giudizio posti a fondamento della decisione municipale (cfr.

STA 23.3.2005 in re V., consid. 4.2.).

L'accertamento

dei fatti non deve necessariamente implicare l'esperimento di complesse

istruttorie, ma deve comunque offrire al dipendente la possibilità di dimostrare

che la misura adottata nei suoi confronti scaturisce da un esercizio abusivo

del potere discrezionale riservato all'autorità di nomina. Possibilità, questa,

che il Consiglio di Stato ha in concreto negato al ricorrente.

3.3

Quanto alle nuove accuse rivoltegli in

merito a presunti abusi riscontrati nel conteggio delle ore straordinarie, è

evidente che esse non possono essere accreditate in questa sede, poiché sprovviste

di qualsiasi riscontro probatorio.

4.

Contrariamente

a quanto assume l'insorgente, un'eventuale lesione del suo diritto di essere

sentito prima del rilascio della decisione municipale è stata in ogni caso sanata

e non ne ha dunque comportato la nullità, ritenuto che egli ha avuto modo di contestarne

in modo congruo e concreto le motivazioni nel corso della susseguente procedura

ricorsuale davanti al Consiglio di Stato. Carente non è peraltro la motivazione

della decisione ma l'accertamento dei fatti su cui si fonda.

5.

Sulla

scorta dei precedenti considerandi, il ricorso va quindi parzialmente accolto,

annullando la decisione governativa impugnata siccome fondata su un

accertamento incompleto della fattispecie. Gli atti vanno rinviati al Consiglio

di Stato per nuovo giudizio, previa istruttoria.

Dato l'esito,

si prescinde dal prelievo di un tassa di giustizia; quella relativa al decreto

pronunciato da questo tribunale il 1. ottobre 2004 segue invece la soccombenza

(art. 28 PAmm).

Il CO 1

verserà al ricorrente, patrocinato da un avvocato iscritto nell'apposito registro,

un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 125, 127, 135, 208 LOC; 83

regolamento organico dei dipendenti del CO 1 e delle sue aziende

municipalizzate; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 17 agosto 2004 (n. 3576) del

Consiglio di Stato è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per

nuovo giudizio, previa istruttoria.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.

3. Il CO 1

rifonderà al ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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