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Decisione

52.2004.293

cambiamento di destinazione a fini industriali di un capannone situato in zona residenziale in seguito ad una modifica di PR

26 ottobre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 15

dicembre 1971 il municipio di CO 2 ha autorizzato la __________ SA a costruire

un capannone ad uso deposito su un terreno (part. n. __________ RF), situato in

località __________, nella zona __________ del PR allora in vigore. Nel 1973 la

società è stata autorizzata ad insediarvi il suo laboratorio di confezioni ed

una fabbrica di penne a sfera (__________SA).

A questi permessi ha fatto seguito

un'ulteriore licenza del 16 marzo 1975, con la quale il municipio ha

autorizzato la costruzione di alcuni appartamenti sopra l'ultimo dei sei

elementi che compongono il capannone.

Il 16 marzo 1978 è stata rilasciata

un’ultima licenza, con la quale sono state approvate alcune modifiche del

precedente progetto. I piani allegati alla domanda di costruzione prevedevano

in particolare che l’elemento sul quale sorgono gli appartamenti sarebbe stato

occupato dalla ditta __________ SA. Verso la fine del 1978, l’elemento in

questione è stato occupato dalla ditta __________ SA, che li utilizzava come

deposito. A questa ditta nel 1984 è subentrata la __________ SA, attiva nel

campo della produzione di penne a sfera ed accendini, che nel 1989 ha lasciato

il posto alla __________ SA, che fabbrica e vende macchine d'ufficio.

B. Nel 1987

era nel frattempo entrato in vigore il nuovo PR, che ha assegnato il fondo

delle ricorrenti alla zona residenziale estensiva (R2). La situazione delle

aziende esistenti all’interno delle zone residenziali è stata regolata

dall’art. 58 NAPR che ha imposto il loro trasferimento nella zona artigianale /

industriale in caso di cambiamenti del tipo di produzione o di miglioramenti

sostanziali di natura tecnologica con forti investimenti di capitali (lett.

a).

C. Nel 1993

nei vani situati sotto gli appartamenti, di cui si è appena detto, si è insediata

senza particolari formalità la CO 1 (__________), che stampa materie plastiche,

costruisce stampi e commercia materiale plastico.

Dopo aver sostituito i macchinari, alcuni

anni orsono, la CO 1 ha iniziato a lavorare anche di notte. Un inquilino di un

appartamento situato sopra lo stabilimento, che aveva sino a quel momento

sopportato i rumori derivanti dall'attività diurna della fabbrica, non ha

tollerato il cambiamento. Si è quindi rivolto al municipio per contestare le

immissioni foniche notturne.

Esperite alcune misurazioni, il 14 maggio 2003

il municipio ha ordinato ad RI 1, nuove proprietarie dell'immobile, di

presentare una domanda di costruzione in sanatoria per il cambiamento di

destinazione, da deposito a fabbrica, che sarebbe stato attuato senza permesso

con l'insediamento della CO 1.

D. Con

giudizio 17 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.

Dopo aver rilevato che dopo il 1978 non

erano stati rilasciati ulteriori permessi di costruzione per lo stabilimento in

oggetto, il Governo ha in sostanza ritenuto che nell'insediamento della CO 1

fossero ravvisabili gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a

permesso.

E. Contro il

predetto giudizio governativo le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme all'ordine censurato.

Le insorgenti rilevano in sostanza che il

cambiamento di destinazione da deposito a fabbrica è già stato autorizzato con

la licenza 14 marzo 1978. Nell'insediamento della CO 1, che svolge attività

analoghe a quelle esercitate dalle ditte che avevano sino a quel momento

occupato lo stabilimento, non sarebbero dunque ravvisabili gli estremi del

cambiamento di destinazione soggetto a permesso.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il

municipio, che sottolinea come l'insediamento della CO 1 non sia mai stato

autorizzato.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva delle insorgenti, direttamente e personalmente toccate

dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è

dunque ricevibile in ordine (art. 18 PAmm).

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

L'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria si configura

come un provvedimento incoercibile, mediante il quale l'autorità

amministrativa, accertato che una determinata opera edilizia è stata realizzata

od è utilizzata senza la necessaria autorizzazione od in contrasto con il

permesso accordato, sollecita il proprietario a promuovere la procedura

necessaria per accertare se l'opera realizzata senza permesso o l'utilizzazione

abusiva possano essere poste al beneficio dell'autorizzazione mancante (RDAT

2003.

I n. 26). Oggetto dell'ordine è essenzialmente l'accertamento

dell'esistenza di un abuso edilizio di natura formale, ossia della

realizzazione o dell'utilizzazione non autorizzata di un'opera rilevante dal

profilo della polizia delle costruzioni.

2.2

Oggetto del contendere, in concreto, è

la questione a sapere se l'insediamento della CO 1 nello stabilimento delle

ricorrenti dovesse essere preventivamente autorizzato, in quanto configurante

un cambiamento di destinazione, rispettivamente se per questo stesso motivo

l'attività notturna avviata da tale ditta alcuni anni orsono fosse soggetta a

permesso di costruzione.

3.

3.1. Per

cambiamento di destinazione rilevante dal profilo del diritto pianificatorio si

intende generalmente una modifica delle condizioni di utilizzazione di un

edificio o di un impianto esistente atta a produrre ripercussioni diverse e

localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni (RDAT 1992 II n.

28; STA 26.6.96 in re Chiesa; DFGP; Commento alla LPT, ad art. 22 N.

12; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 39 LE n. 16 seg.; Erich

Zimmerlin, Baurecht des Kt. Aargau § 150 N. 2 d; Mäder, Das

Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 209 seg.).

Dottrina e giurisprudenza considerano rilevanti e quindi atte ad implicare

l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione, sia le

modifiche dell'utilizzazione che comportano l'applicazione di norme edilizie

diverse da quelle applicabili l'uso preesistente, sia le modifiche che determinano

o sono atte a determinare un'intensificazione o comunque un'alterazione

apprezzabile delle ripercussioni ambientali (STA 17.9.2002 in re __________,

testualmente riprodotta a pag. 6/7 del giudizio impugnato)

3.2

Nell’evenienza concreta, l’attività

insediata dalla CO 1 nei locali sottostanti gli appartamenti è sostanzialmente

diversa da quella delle ditte che li avevano occupati sino a quel momento. Le

attività della __________ SA, attiva nel campo della produzione di penne a

sfera ed accendini, e della __________ SA, che fabbrica e vende macchine

d'ufficio, non hanno praticamente nulla in comune con quella della CO 1, che

stampa materie plastiche, costruisce stampi e commercia materiale plastico.

Già dal profilo dei principi generali che

reggono l’istituto del cambiamento di destinazione non si può negare che

l’insedia-mento dell’attuale locataria negli spazi in discussione abbia modificato

le condizioni d’uso in misura tale da rendere inevitabile l’avvio di una

procedura di rilascio del permesso di costruzione al fine di verificare se la

nuova attività fosse conforme alle prescrizioni del diritto pianificatorio,

edilizio ed ambientale concreta-mente applicabili.

Invano sostengono le ricorrenti che

l’attività della CO 1 sia da considerare autorizzata in base alle precedenti

licenze, accordate tra il 1973 ed il 1978 per insediare una fabbrica nei locali

in oggetto. La generica destinazione autorizzata vent’anni prima non è di certo

in grado di legittimare la nuova attività, del tutto diversa da quelle che vi

erano state esercitate sino a quel momento. Tanto meno quando si consideri che

nel frattempo era entrata in vigore la LPAmb (1985) ed era stato radicalmente

rivisto il PR (1987). Anche se si volesse ammettere che le licenze in questione

autorizzassero l'insediamento di fabbriche di qualsiasi genere, con l'adozione

dell'art. 58 lett. a NAPR, che ha imposto espressamente di trasferire alla zona

artigianale / industriale le aziende esistenti all’interno delle zone

residenziali in caso di cambiamenti del tipo di produzione,

nell'avvicendamento tra una fabbrica di macchine d'ufficio ed una fabbrica che

stampa materie plastiche e produce stampi per la lavorazione di materie plastiche

non si può non ravvisare un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di

costruzione.

Né soccorre le ricorrenti l’art. 72 LALPT,

che nelle zone edificabili tutela le situazioni acquisite, permettendo di

conservare edifici ed impianti la cui destinazione non è conforme alla funzione

prevista per la relativa zona di utilizzazione (cpv. 1) e consentendo, a

determinate condizioni, ampliamenti o migliorie tecniche nel processo produttivo

(cpv. 2). Indipendentemente dalla questione a sapere se l’insediamento della CO

1.

configuri un ampliamento o una miglioria tecnica nel processo produttivo

delle attività preesistenti, non si può ragionevolmente negare che la modifica

delle condizioni di utilizzazione configuri un cambiamento di destinazione

richiamante una verifica della sua conformità con il diritto entrato nel

frattempo in vigore.

Analoghe considerazioni valgono per quanto

attiene all'estensione dell'attività della CO 1 durante la notte. Anche se gli

orari d'esercizio delle attività industriali insediate nello stabilimento non

sono mai stati concretamente definiti, l'inizio di un'attività notturna, che

non è mai stata svolta dalle precedenti locatarie, si configura come una

modifica delle condizioni di utilizzazione rilevante dal profilo

dell'applicazione della legislazione ambientale. Non essendo mai stata

autorizzata, l'esperimento di una procedura di rilascio del permesso in

sanatoria appare inevitabile.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando

l'ordine 14 maggio 2003 con cui il municipio di CO 2, dopo aver accertato che

l'insediamento della CO 1 nello stabilimento delle ricorrenti configura un

cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia, ha ingiunto alle

stesse di promuovere una procedura di rilascio del permesso mancante.

La tassa di giustizia è posta a carico delle

ricorrenti in solido.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 21 LE; 58 NAPR1987 di __________; 3,

18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico delle ricorrenti in solido.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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