52.2004.293
cambiamento di destinazione a fini industriali di un capannone situato in zona residenziale in seguito ad una modifica di PR
26 ottobre 2004Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2004.293
Data decisione, Autorità:
26.10.2004, TRAM
Titolo:
cambiamento di destinazione a fini industriali di un capannone situato in zona residenziale in seguito ad una modifica di PR
DOMANDA DI COSTRUZIONE
art. 1 LE
Incarto n.
52.2004.293
Lugano
26 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 settembre 2004 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 17 agosto 2004 del Consiglio di Stato
(n. 3553), che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la
decisione 14 maggio 2003 con cui il municipio di CO 2 ha ordinato loro di presentare
una domanda di costruzione in sanatoria per cambiamento di destinazione
attuato senza permesso nel capannone che sorge sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
- 14 settembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 23 settembre 2004 del
municipio di CO 2;
- 30 settembre 2004 della __________;
- 12 ottobre 2004 del
Dipartimento del territorio (SPAA);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 15
dicembre 1971 il municipio di CO 2 ha autorizzato la __________ SA a costruire
un capannone ad uso deposito su un terreno (part. n. __________ RF), situato in
località __________, nella zona __________ del PR allora in vigore. Nel 1973 la
società è stata autorizzata ad insediarvi il suo laboratorio di confezioni ed
una fabbrica di penne a sfera (__________SA).
A questi permessi ha fatto seguito
un'ulteriore licenza del 16 marzo 1975, con la quale il municipio ha
autorizzato la costruzione di alcuni appartamenti sopra l'ultimo dei sei
elementi che compongono il capannone.
Il 16 marzo 1978 è stata rilasciata
un’ultima licenza, con la quale sono state approvate alcune modifiche del
precedente progetto. I piani allegati alla domanda di costruzione prevedevano
in particolare che l’elemento sul quale sorgono gli appartamenti sarebbe stato
occupato dalla ditta __________ SA. Verso la fine del 1978, l’elemento in
questione è stato occupato dalla ditta __________ SA, che li utilizzava come
deposito. A questa ditta nel 1984 è subentrata la __________ SA, attiva nel
campo della produzione di penne a sfera ed accendini, che nel 1989 ha lasciato
il posto alla __________ SA, che fabbrica e vende macchine d'ufficio.
B. Nel 1987
era nel frattempo entrato in vigore il nuovo PR, che ha assegnato il fondo
delle ricorrenti alla zona residenziale estensiva (R2). La situazione delle
aziende esistenti all’interno delle zone residenziali è stata regolata
dall’art. 58 NAPR che ha imposto il loro trasferimento nella zona artigianale /
industriale in caso di cambiamenti del tipo di produzione o di miglioramenti
sostanziali di natura tecnologica con forti investimenti di capitali (lett.
a).
C. Nel 1993
nei vani situati sotto gli appartamenti, di cui si è appena detto, si è insediata
senza particolari formalità la CO 1 (__________), che stampa materie plastiche,
costruisce stampi e commercia materiale plastico.
Dopo aver sostituito i macchinari, alcuni
anni orsono, la CO 1 ha iniziato a lavorare anche di notte. Un inquilino di un
appartamento situato sopra lo stabilimento, che aveva sino a quel momento
sopportato i rumori derivanti dall'attività diurna della fabbrica, non ha
tollerato il cambiamento. Si è quindi rivolto al municipio per contestare le
immissioni foniche notturne.
Esperite alcune misurazioni, il 14 maggio 2003
il municipio ha ordinato ad RI 1, nuove proprietarie dell'immobile, di
presentare una domanda di costruzione in sanatoria per il cambiamento di
destinazione, da deposito a fabbrica, che sarebbe stato attuato senza permesso
con l'insediamento della CO 1.
D. Con
giudizio 17 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.
Dopo aver rilevato che dopo il 1978 non
erano stati rilasciati ulteriori permessi di costruzione per lo stabilimento in
oggetto, il Governo ha in sostanza ritenuto che nell'insediamento della CO 1
fossero ravvisabili gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a
permesso.
E. Contro il
predetto giudizio governativo le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme all'ordine censurato.
Le insorgenti rilevano in sostanza che il
cambiamento di destinazione da deposito a fabbrica è già stato autorizzato con
la licenza 14 marzo 1978. Nell'insediamento della CO 1, che svolge attività
analoghe a quelle esercitate dalle ditte che avevano sino a quel momento
occupato lo stabilimento, non sarebbero dunque ravvisabili gli estremi del
cambiamento di destinazione soggetto a permesso.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, che sottolinea come l'insediamento della CO 1 non sia mai stato
autorizzato.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva delle insorgenti, direttamente e personalmente toccate
dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine (art. 18 PAmm).
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
L'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria si configura
come un provvedimento incoercibile, mediante il quale l'autorità
amministrativa, accertato che una determinata opera edilizia è stata realizzata
od è utilizzata senza la necessaria autorizzazione od in contrasto con il
permesso accordato, sollecita il proprietario a promuovere la procedura
necessaria per accertare se l'opera realizzata senza permesso o l'utilizzazione
abusiva possano essere poste al beneficio dell'autorizzazione mancante (RDAT
2003.
I n. 26). Oggetto dell'ordine è essenzialmente l'accertamento
dell'esistenza di un abuso edilizio di natura formale, ossia della
realizzazione o dell'utilizzazione non autorizzata di un'opera rilevante dal
profilo della polizia delle costruzioni.
2.2
Oggetto del contendere, in concreto, è
la questione a sapere se l'insediamento della CO 1 nello stabilimento delle
ricorrenti dovesse essere preventivamente autorizzato, in quanto configurante
un cambiamento di destinazione, rispettivamente se per questo stesso motivo
l'attività notturna avviata da tale ditta alcuni anni orsono fosse soggetta a
permesso di costruzione.
3.
3.1. Per
cambiamento di destinazione rilevante dal profilo del diritto pianificatorio si
intende generalmente una modifica delle condizioni di utilizzazione di un
edificio o di un impianto esistente atta a produrre ripercussioni diverse e
localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni (RDAT 1992 II n.
28; STA 26.6.96 in re Chiesa; DFGP; Commento alla LPT, ad art. 22 N.
12; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 39 LE n. 16 seg.; Erich
Zimmerlin, Baurecht des Kt. Aargau § 150 N. 2 d; Mäder, Das
Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 209 seg.).
Dottrina e giurisprudenza considerano rilevanti e quindi atte ad implicare
l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione, sia le
modifiche dell'utilizzazione che comportano l'applicazione di norme edilizie
diverse da quelle applicabili l'uso preesistente, sia le modifiche che determinano
o sono atte a determinare un'intensificazione o comunque un'alterazione
apprezzabile delle ripercussioni ambientali (STA 17.9.2002 in re __________,
testualmente riprodotta a pag. 6/7 del giudizio impugnato)
3.2
Nell’evenienza concreta, l’attività
insediata dalla CO 1 nei locali sottostanti gli appartamenti è sostanzialmente
diversa da quella delle ditte che li avevano occupati sino a quel momento. Le
attività della __________ SA, attiva nel campo della produzione di penne a
sfera ed accendini, e della __________ SA, che fabbrica e vende macchine
d'ufficio, non hanno praticamente nulla in comune con quella della CO 1, che
stampa materie plastiche, costruisce stampi e commercia materiale plastico.
Già dal profilo dei principi generali che
reggono l’istituto del cambiamento di destinazione non si può negare che
l’insedia-mento dell’attuale locataria negli spazi in discussione abbia modificato
le condizioni d’uso in misura tale da rendere inevitabile l’avvio di una
procedura di rilascio del permesso di costruzione al fine di verificare se la
nuova attività fosse conforme alle prescrizioni del diritto pianificatorio,
edilizio ed ambientale concreta-mente applicabili.
Invano sostengono le ricorrenti che
l’attività della CO 1 sia da considerare autorizzata in base alle precedenti
licenze, accordate tra il 1973 ed il 1978 per insediare una fabbrica nei locali
in oggetto. La generica destinazione autorizzata vent’anni prima non è di certo
in grado di legittimare la nuova attività, del tutto diversa da quelle che vi
erano state esercitate sino a quel momento. Tanto meno quando si consideri che
nel frattempo era entrata in vigore la LPAmb (1985) ed era stato radicalmente
rivisto il PR (1987). Anche se si volesse ammettere che le licenze in questione
autorizzassero l'insediamento di fabbriche di qualsiasi genere, con l'adozione
dell'art. 58 lett. a NAPR, che ha imposto espressamente di trasferire alla zona
artigianale / industriale le aziende esistenti all’interno delle zone
residenziali in caso di cambiamenti del tipo di produzione,
nell'avvicendamento tra una fabbrica di macchine d'ufficio ed una fabbrica che
stampa materie plastiche e produce stampi per la lavorazione di materie plastiche
non si può non ravvisare un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di
costruzione.
Né soccorre le ricorrenti l’art. 72 LALPT,
che nelle zone edificabili tutela le situazioni acquisite, permettendo di
conservare edifici ed impianti la cui destinazione non è conforme alla funzione
prevista per la relativa zona di utilizzazione (cpv. 1) e consentendo, a
determinate condizioni, ampliamenti o migliorie tecniche nel processo produttivo
(cpv. 2). Indipendentemente dalla questione a sapere se l’insediamento della CO
1.
configuri un ampliamento o una miglioria tecnica nel processo produttivo
delle attività preesistenti, non si può ragionevolmente negare che la modifica
delle condizioni di utilizzazione configuri un cambiamento di destinazione
richiamante una verifica della sua conformità con il diritto entrato nel
frattempo in vigore.
Analoghe considerazioni valgono per quanto
attiene all'estensione dell'attività della CO 1 durante la notte. Anche se gli
orari d'esercizio delle attività industriali insediate nello stabilimento non
sono mai stati concretamente definiti, l'inizio di un'attività notturna, che
non è mai stata svolta dalle precedenti locatarie, si configura come una
modifica delle condizioni di utilizzazione rilevante dal profilo
dell'applicazione della legislazione ambientale. Non essendo mai stata
autorizzata, l'esperimento di una procedura di rilascio del permesso in
sanatoria appare inevitabile.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando
l'ordine 14 maggio 2003 con cui il municipio di CO 2, dopo aver accertato che
l'insediamento della CO 1 nello stabilimento delle ricorrenti configura un
cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia, ha ingiunto alle
stesse di promuovere una procedura di rilascio del permesso mancante.
La tassa di giustizia è posta a carico delle
ricorrenti in solido.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 58 NAPR1987 di __________; 3,
18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico delle ricorrenti in solido.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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