Lexipedia

Decisione

52.2004.294

esclusione dalla procedura

11 ottobre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2004.294

Data decisione, Autorità:

11.10.2004, TRAM

Titolo:

esclusione dalla procedura

PROCEDURA

art. 26 cpv. 1 LCPUBB

Incarto n.

52.2004.294

Lugano

11 ottobre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 settembre 2004 della

RI1

patrocinata da: PA1

contro

la decisione 17 agosto 2004 del Consiglio di Stato

(n. 3468), che esclude l'insorgente dall'aggiudicazione delle opere da

vetraio occorrenti alla nuova scuola media di __________;

viste le risposte:

- 15 settembre 2004

dell'ULSA

- 24 settembre 2004 della

Sezione della logistica

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 23

aprile 2004 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un

pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera,

per la fornitura e la posa di vetri per tetti piani occorrenti alla nuova

scuola media di __________ (FU n. 33, pag. 2950 seg.);

che alla posizione 15.1 il capitolato

d'appalto e modulo d'offerta stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate

al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e

fattori di ponderazione:

Considerandi

- economicità 40%

- qualità dei

prodotti 30%

- termini 20%

- formazione

apprendisti 10%

che alla stessa posizione era chiesto ai

concorrenti di indicare i tempi d'esecuzione in giorni lavorativi; la richiesta

era formulata come segue:

DA COMPLETARE DALL'OFFERENTE: tempi di

esecuzione .. .. giorni lavorativi

che alla gara hanno partecipato 12 ditte,

fra cui la ricorrente RI1 (__________) con un'offerta di fr. 222'689.-;

che con decisione 17 agosto 2004 il

Consiglio di Stato ha scartato l'offerta della ricorrente poiché ometteva di

indicare i tempi di esecuzione;

che contro la predetta decisione, la __________

insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente sostiene di aver indicato

un termine di 15 giorni; produce al riguardo una bozza del capitolato compilata

a matita, che alla posizione tempi di esecuzione espone la cifra 15; sostiene

che la sua offerta sarebbe stata manipolata;

che all'accoglimento del ricorso si oppone

l'ULSA, producendo l'originale dell'offerta inoltrata dalla ricorrente,

compilato a penna con una grafia palesemente diversa da quella della bozza compilata

a matita, prodotta dalla __________ con il ricorso;

considerato, in

diritto

che il

ricorso, tempestivamente inoltrato all'istanza competente (art. 36 LCPubb) da

una concorrente legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine

e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che, giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli

offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto in modo completo e

tempestivo; il committente, soggiunge la norma (cpv. 2), esclude le offerte tardive

e quelle che presentano lacune formali rilevanti;

che la mancata indicazione dei tempi di

esecuzione costituisce una lacuna rilevante, che non può in nessun caso essere

corretta; l'indicazione è infatti determinante per valutare l'offerta dal

profilo dei termini d'esecuzione;

che la ricorrente non ha indicato i tempi

d'esecuzione; la sua offerta è quindi incompleta su un aspetto determinante;

che nulla permette di ritenere che la ricorrente

abbia indicato i tempi d'esecuzione preventivati e che l'indicazione sia

sparita dopo l'inoltro dell'offerta; alla posizione 15.1 tempi di esecuzione,

il modulo d'offerta inoltrato dalla __________ non presenta alcun segno di

cancellazioni;

che l'accusa di aver manipolato l'offerta,

rivolta all'amministrazione cantonale è del tutto gratuita, priva di qualsiasi

supporto probatorio, oltre che infamante;

che la decisione di escludere l'offerta è

quindi pienamente giustificata;

che il ricorso, manifestamente infondato, va

quindi respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico

della ricorrente secondo soccombenza;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster