52.2004.294
esclusione dalla procedura
11 ottobre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2004.294
Data decisione, Autorità:
11.10.2004, TRAM
Titolo:
esclusione dalla procedura
PROCEDURA
art. 26 cpv. 1 LCPUBB
Incarto n.
52.2004.294
Lugano
11 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 settembre 2004 della
RI1
patrocinata da: PA1
contro
la decisione 17 agosto 2004 del Consiglio di Stato
(n. 3468), che esclude l'insorgente dall'aggiudicazione delle opere da
vetraio occorrenti alla nuova scuola media di __________;
viste le risposte:
- 15 settembre 2004
dell'ULSA
- 24 settembre 2004 della
Sezione della logistica
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 23
aprile 2004 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un
pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera,
per la fornitura e la posa di vetri per tetti piani occorrenti alla nuova
scuola media di __________ (FU n. 33, pag. 2950 seg.);
che alla posizione 15.1 il capitolato
d'appalto e modulo d'offerta stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate
al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e
fattori di ponderazione:
Considerandi
- economicità 40%
- qualità dei
prodotti 30%
- termini 20%
- formazione
apprendisti 10%
che alla stessa posizione era chiesto ai
concorrenti di indicare i tempi d'esecuzione in giorni lavorativi; la richiesta
era formulata come segue:
DA COMPLETARE DALL'OFFERENTE: tempi di
esecuzione .. .. giorni lavorativi
che alla gara hanno partecipato 12 ditte,
fra cui la ricorrente RI1 (__________) con un'offerta di fr. 222'689.-;
che con decisione 17 agosto 2004 il
Consiglio di Stato ha scartato l'offerta della ricorrente poiché ometteva di
indicare i tempi di esecuzione;
che contro la predetta decisione, la __________
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente sostiene di aver indicato
un termine di 15 giorni; produce al riguardo una bozza del capitolato compilata
a matita, che alla posizione tempi di esecuzione espone la cifra 15; sostiene
che la sua offerta sarebbe stata manipolata;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
l'ULSA, producendo l'originale dell'offerta inoltrata dalla ricorrente,
compilato a penna con una grafia palesemente diversa da quella della bozza compilata
a matita, prodotta dalla __________ con il ricorso;
considerato, in
diritto
che il
ricorso, tempestivamente inoltrato all'istanza competente (art. 36 LCPubb) da
una concorrente legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che, giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli
offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto in modo completo e
tempestivo; il committente, soggiunge la norma (cpv. 2), esclude le offerte tardive
e quelle che presentano lacune formali rilevanti;
che la mancata indicazione dei tempi di
esecuzione costituisce una lacuna rilevante, che non può in nessun caso essere
corretta; l'indicazione è infatti determinante per valutare l'offerta dal
profilo dei termini d'esecuzione;
che la ricorrente non ha indicato i tempi
d'esecuzione; la sua offerta è quindi incompleta su un aspetto determinante;
che nulla permette di ritenere che la ricorrente
abbia indicato i tempi d'esecuzione preventivati e che l'indicazione sia
sparita dopo l'inoltro dell'offerta; alla posizione 15.1 tempi di esecuzione,
il modulo d'offerta inoltrato dalla __________ non presenta alcun segno di
cancellazioni;
che l'accusa di aver manipolato l'offerta,
rivolta all'amministrazione cantonale è del tutto gratuita, priva di qualsiasi
supporto probatorio, oltre che infamante;
che la decisione di escludere l'offerta è
quindi pienamente giustificata;
che il ricorso, manifestamente infondato, va
quindi respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico
della ricorrente secondo soccombenza;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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