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Decisione

52.2004.295

modificazione della decisione da parte dell'istanza inferiore

23 marzo 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

52.2004.295

Data decisione, Autorità:

23.03.2005, TRAM

Titolo:

modificazione della decisione da parte dell'istanza inferiore

MODIFICA DELLA DECISIONE

art. 50 LPAMM

Incarto n.

52.2004.295

Lugano

23 marzo 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 settembre 2004 del

RI 1

contro

la decisione 24 agosto 2004 (n. 3686) del Consiglio

di Stato, che ha accolto i ricorsi presentati da __________ e __________ avverso

le separate risoluzioni 16 marzo 2004 del municipio di Gerra Verzasca in

materia di trasferimento di domicilio;

vista la risposta 28

settembre 2004 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

Considerandi

fatto

che con

risoluzione 24 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato

da __________ e __________ contro le risoluzioni 16 marzo 2004 con cui il municipio

aveva accertato il loro trasferimento di domicilio presso il comune di Gerra Verzasca

a far tempo dal 29 gennaio 2004;

che

l’Esecutivo cantonale ha posto a carico del comune la tassa di giustizia e le

spese del procedimento;

che

contro il predetto giudizio governativo il comune insorge ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia riformato limitatamente

all’aggravio delle tasse di giustizia;

che con

osservazioni 28 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha risolto di modificare

la propria decisione giusta l’art. 50 PAmm nel senso prospettato dal comune ricorrente;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale

amministrativo discende dall’art. 208 cpv. 1 LOC; la legittimazione del

comune è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è

quindi ricevibile in ordine e può essere evaso sulla scorta degli atti (art. 18

PAmm);

che

giusta l’art. 50 PAmm fino all’insinuazione della risposta l’istanza inferiore

può modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente

(cpv. 1); essa emana una nuova decisione che deve essere comunicata

all’autorità di ricorso (cpv. 2), la quale esamina il gravame soltanto nella

misura in cui non sia divenuto privo d’oggetto (cpv. 3);

che con osservazioni

28.

settembre 2004 il Consiglio di Stato ha risolto di aderire integralmente al

postulato ricorsuale modificando la propria decisione nel senso di non

accollare al comune ricorrente la tassa di giudizio e le spese di

quell’istanza;

che il

ricorso deve pertanto essere accolto, annullando il dispositivo n. 2 della

risoluzione governativa impugnata;

che, dato

l’esito, non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 28, 43, 46, 50 PAmm; 208 LOC;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di conseguenza è annullato il dispositivo n. 2

della risoluzione 24 agosto 2004 (n. 3686) del Consiglio di Stato.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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