52.2004.295
modificazione della decisione da parte dell'istanza inferiore
23 marzo 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2004.295
Data decisione, Autorità:
23.03.2005, TRAM
Titolo:
modificazione della decisione da parte dell'istanza inferiore
MODIFICA DELLA DECISIONE
art. 50 LPAMM
Incarto n.
52.2004.295
Lugano
23 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 settembre 2004 del
RI 1
contro
la decisione 24 agosto 2004 (n. 3686) del Consiglio
di Stato, che ha accolto i ricorsi presentati da __________ e __________ avverso
le separate risoluzioni 16 marzo 2004 del municipio di Gerra Verzasca in
materia di trasferimento di domicilio;
vista la risposta 28
settembre 2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
Considerandi
fatto
che con
risoluzione 24 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato
da __________ e __________ contro le risoluzioni 16 marzo 2004 con cui il municipio
aveva accertato il loro trasferimento di domicilio presso il comune di Gerra Verzasca
a far tempo dal 29 gennaio 2004;
che
l’Esecutivo cantonale ha posto a carico del comune la tassa di giustizia e le
spese del procedimento;
che
contro il predetto giudizio governativo il comune insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia riformato limitatamente
all’aggravio delle tasse di giustizia;
che con
osservazioni 28 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha risolto di modificare
la propria decisione giusta l’art. 50 PAmm nel senso prospettato dal comune ricorrente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale
amministrativo discende dall’art. 208 cpv. 1 LOC; la legittimazione del
comune è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è
quindi ricevibile in ordine e può essere evaso sulla scorta degli atti (art. 18
PAmm);
che
giusta l’art. 50 PAmm fino all’insinuazione della risposta l’istanza inferiore
può modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente
(cpv. 1); essa emana una nuova decisione che deve essere comunicata
all’autorità di ricorso (cpv. 2), la quale esamina il gravame soltanto nella
misura in cui non sia divenuto privo d’oggetto (cpv. 3);
che con osservazioni
28.
settembre 2004 il Consiglio di Stato ha risolto di aderire integralmente al
postulato ricorsuale modificando la propria decisione nel senso di non
accollare al comune ricorrente la tassa di giudizio e le spese di
quell’istanza;
che il
ricorso deve pertanto essere accolto, annullando il dispositivo n. 2 della
risoluzione governativa impugnata;
che, dato
l’esito, non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 28, 43, 46, 50 PAmm; 208 LOC;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza è annullato il dispositivo n. 2
della risoluzione 24 agosto 2004 (n. 3686) del Consiglio di Stato.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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