52.2004.298
delibera fornitura e posa contenitori per la raccolta di rifiuti
11 novembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2004.298
Data decisione, Autorità:
11.11.2004, TRAM
Titolo:
delibera fornitura e posa contenitori per la raccolta di rifiuti
ESCLUSIONE
art. 1 let. C LCPUBB
art. 1 let. a LCPUBB
Incarto n.
52.2004.298
Lugano
11 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 settembre 2004 di
RI 1
contro
la decisione 25 agosto 2004 del municipio di CO 1,
che aggiudica alla CO 2 la fornitura e la posa di contenitori interrati per
la raccolta dei rifiuti;
viste le risposte:
- 27 settembre 2004 della
__________;
- 28 settembre 2004 del
municipio di CO 1;
esperiti i necessari accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10
ottobre 2003 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura e la posa di
contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU). Il bando
stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata a favore dell'offerta
ritenuta più vantaggiosa in base al prezzo (A: 40%), alle caratteristiche tecniche
(B: 30%), al servizio di manutenzione (C: 20%) ed alla formazione di
apprendisti (D: 10%). Il criterio relativo alle caratteristiche tecniche era
suddiviso nei seguenti sottocriteri: B1 esecuzione di cassonetti interrati
(40%), B2 esperienza e provata capacità nell'elaborazione di dati informatici
(30%), B3 dettagli costruttivi rispondenti alle esigenze del committente (20%),
B4 lavori eseguiti con sistema di pesatura analogo per RSU (10%).
Il modulo d'offerta, alla posizione 231.100,
illustrante il principio generale del funzionamento delle colonne per i RSU,
faceva presente che:
Le colonne dei RSU sono concepite per la
determinazione del peso dei rifiuti depositati. L'apertura avviene mediante
scheda magnetica, la quale (...) permette lo sgancio dello sportello di carico
e - previa apertura a pedale - il deposito del sacco nel vano di attesa prima
della pesatura. (...) Il vano di attesa deve essere dimensionato per poter
accogliere un sacco da 110 litri. Sul fondo del vano di attesa è da applicare
il sistema di pesatura. La pesatura deve avvenire solo alla chiusura dello
sportello; a quel momento viene determinato il peso del sacco depositato.
Avvertiva inoltre che offerte che non
rispondono alle caratteristiche richieste dal capitolato non sarebbero state
tenute in considerazione (prescrizioni di concorso cifra 7).
Su richiesta i concorrenti avrebbero dovuto
mettere a disposizione del municipio in visione, dimostrazione e prova un
cassonetto analogo a quello offerto.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di tre
ditte, fra cui quella della resistente CO 2 (CO 2) di
fr. 642'528.45 e quella del consorzio formato dalle ditte RI 1 (RI 1) di fr.
902'516.30; entrambe con varianti.
Valutate le offerte in base ai criteri
d'aggiudicazione, il committente ha allestito la seguente graduatoria:
CO 2
__________
%
nota
punti
nota
punti
Prezzo
40
6.00
240
1.95
78
Caratteristiche tecniche
30
4.90
147
6.00
174
esecuzione cassonetti
40
6.00
240
6.00
240
esperienza informatica
30
4.00
120
6.00
180
dettagli costruttivi
20
6.00
120
6.00
120
lavori pesatura
10
1.00
10
4.00
40
Manutenzione
20
6.00
120
6.00
120
Apprendisti
10
5.50
55
4.50
45
TOTALE PUNTI
562
417
Con decisione 6 maggio 2004 il municipio ha
aggiudicato la commessa alla CO 2.
C. Con
giudizio 30 giugno 2004, il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la
decisione di aggiudicazione, accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata
dal consorzio RI 1. Gli atti sono stati rinviati al municipio affinché
esperisse l'analisi dei prezzi prescritta dall'art. 36 cpv. 2 RLCPubb nel caso
in cui la seconda offerta supera la prima di almeno il 15%.
D. Analizzati
Fatti
i prezzi, con decisione 25 agosto 2004 il municipio ha nuovamente aggiudicato
la commessa alla CO 2.
Contro questa nuova decisione, il consorzio
RI 1 insorge nuovamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando l'esclusione dell'offerta della CO 2. L'insorgente
sostiene anzitutto che l'aggiudicataria subappalterebbe le componenti
elettroniche degli impianti alla __________, che non avrebbe prodotto le
dichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle
imposte. Il prodotto offerto dalla CO 2, soggiunge, non sarebbe inoltre conforme
alle prescrizioni del capitolato, poiché il coperchio ed il fondo della colonna
non sono collegati in modo che tanto l'uno quanto l'altro siano in posizione
orizzontale al momento della pesatura, mentre il sistema di pesatura non
sarebbe statico, come richiesto dal capitolato, ma dinamico, ossia a caduta.
Difforme sarebbe infine anche il display.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il municipio e la CO 2, contestando in dettaglio le
tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso. Il municipio
nega in particolare che il ricorrente possa contestare aspetti che non aveva
contestato con il precedente ricorso.
F. Con decreto
5 ottobre 2004 il giudice delegato ha incaricato il dr. __________ di stabilire
mediante perizia se il sistema di pesatura applicato determina il peso del
sacco soltanto dopo la chiusura dello sportello.
Con referto 20 ottobre 2004 il perito ha
rilevato che:
- la pesatura avviene in modo statico,
mentre il fondo del vano di attesa è bloccato in posizione orizzontale.
- Il meccanismo di sgancio e la pesatura
sono comandate meccanicamente dalla chiusura dello sportello superiore. Sul
prototipo visionato queste operazioni vengono effettuate quando lo sportello
non è ancora completamente chiuso e bloccato.
- Il prototipo visionato presenta
tolleranze meccaniche eccessive. Ne consegue che la pesatura e lo sgancio del
fondo avvengono troppo presto, quando l'angolo di apertura dello sportello superiore
è ancora di 10°. Questo valore è sicuramente eccessivo, in quanto si presta ad
abusi (...). Il principio di costruzione adottato consente di ridurre questo
inconveniente riducendo le tolleranze.
- Il prototipo può essere facilmente
adeguato in fase di produzione in modo da sopperire interamente alle mancanze
segnalate. Oltre alla riduzione delle tolleranze è auspicabile un controllo
logico rigoroso della successione delle operazioni, che preveda che la pesatura
avvenga solo quando lo sportello superiore è agganciato e che l'apertura del
fondo sia bloccata fino al momento in cui la pesatura è stata completata. La
sola modifica da apportare (...) sarebbe l'introduzione di un semplice blocco
elettromeccanico del fondo.
Il perito è quindi giunto alle seguenti
conclusioni:
- Le esigenze del committente, esposte al
punto 231.100 del modulo descrittivo (La pesatura deve avvenire solo alla
chiusura dello sportello) sono solo parzialmente soddisfatte. Pur non
essendo menzionata espressamente, l'esigenza che il coperchio venga chiuso e bloccato
prima della pesatura risulta implicitamente dalla necessità di prevenire abusi.
- La pesatura viene effettuata
correttamente e, presupponendo una realizzazione meccanicamente accurata, con
lo sportello superiore praticamente chiuso.
- La pesatura avviene comunque nella fase
finale della chiusura dello sportello e non a sportello chiuso. Lo sportello
superiore del prototipo esaminato non è allo stato attuale bloccato al momento
della pesatura. È dunque possibile riaprirlo senza utilizzare l'apposita
scheda.
- I difetti riscontrati possono essere
risolti con appropriate modifiche e ottimizzazione del funzionamento.
A mente del municipio e della CO 2 il
prototipo sarebbe sostanzialmente conforme alle esigenze del capitolato. Le
modifiche suggerite dal perito verrebbero apportate dopo la delibera.
Il consorzio ricorrente rileva anzitutto che
il prototipo esaminato dal perito sarebbe stato messo a punto soltanto dopo la
delibera con l'aggiunta di una clappa di fondo. Lo dimostrerebbe l'analisi dei
costi prodotta dalla resistente, che non prevede alcuna posizione per questo
elemento. I difetti riscontrati, allega, non sarebbero di poco conto e non
sarebbero nemmeno facilmente emendabili. Il perito non avrebbe inoltre rilevato
se la clappa di fondo è bloccata quando il coperchio è aperto soltanto parzialmente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la
legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività
dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono pacificamente date. Il ricorso è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti (art. 18 PAmm), integrati dalla perizia disposta da questo
tribunale.
1.3. I motivi che hanno indotto questo
tribunale ad annullare la prima decisione di aggiudicazione, rinviando gli atti
al municipio affinché decidesse nuovamente previa analisi dei costi vincolano
tanto l'autorità a quo, quanto l'autorità di ricorso (Marco Borghi /
Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 65 PAmm n.
3). Non impediscono tuttavia al ricorrente di sollevare nuove eccezioni. Anche
il nuovo ricorso è invero retto dalla massima dell'ufficialità e dal principio
inquisitorio.
Al consorzio ricorrente non può quindi
essere negato il diritto di contestare la conformità del prodotto offerto dalla
resistente. Già nel primo ricorso l'insorgente aveva del resto adombrato
l'ipotesi che il prototipo messo a punto dalla CO 2 non fosse funzionante.
Considerandi
2.
La legge
sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2002 disciplina in maniera trasparente
la procedura per l'aggiudicazione di ogni genere di commesse pubbliche (art. 1
lett. a LCPubb), garantendo la parità di trattamento tra tutti gli offerenti
nonché un'aggiudicazione imparziale a pari qualità (art. 1 lett. c LCPubb). Il
conseguimento di quest'ultimo postulato presuppone che l'aggiudicazione abbia
luogo sulla base delle condizioni di gara fissate dal bando di concorso, che
vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti. Offerte incomplete o che
non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse
dall’aggiudicazione (STA 23.3.03 in re __________; __________, Principali
novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione
all'art. 19 cpv. 3 LAPub; Galli / Lehmann / Rechsteiner,
Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407). Una diversa conclusione, che permettesse ai concorrenti di
conseguire l'aggiudicazione con offerte difformi sarebbe contraria al principio
della parità di trattamento.
In tal senso va interpretata la prescrizione
di gara n. 7 che commina l'esclusione delle offerte che non rispondono alle
caratteristiche richieste dal capitolato.
3.
Nel caso
in esame, le condizioni di gara esigevano chiaramente che la pesatura deve
avvenire solo alla chiusura dello sportello; a quel momento viene determinato
il peso del sacco depositato
(pos. 231.100). Come giustamente ha rilevato il perito
incaricato pur non essendo menzionata espressamente, l'esigenza che il coperchio
venga chiuso e bloccato prima della pesatura risulta implicitamente dalla necessità
di prevenire abusi.
Ora, il perito ha anche rilevato che
l'impianto offerto dalla CO 2 presenta tolleranze che permettono di aprire il
coperchio senza tessera sino ad un'altezza di 4.5 cm. Ha inoltre constatato che
la pesatura avviene quando il coperchio non è ancora completamente chiuso e
bloccato, perché il piano di pesatura (clappa) si sgancia già quando mancano
ancora 11 cm alla chiusura totale del coperchio. Ha infine osservato che, in
mancanza di un dispositivo di blocco, il coperchio può essere riaperto senza
utilizzare l'apposita scheda.
Ne ha quindi dedotto che l'impianto, di cui
per ora esiste solo un prototipo, risponde solo parzialmente alle
esigenze del committente. Questa conclusione peritale porta inevitabilmente a
concludere che l'offerta della resistente non è conforme alle prescrizioni di
gara.
Invano sostengono
il municipio e la CO 2 che i difetti riscontrati dal perito possono essere
emendati prima della fornitura. La possibilità di porvi rimedio non permette di
giudicare l'offerta conforme alle prescrizioni di gara. Se la riduzione delle
tolleranze meccaniche può ancora rientrare nei limiti delle correzioni ammissibili,
la mancanza di un dispositivo che mantenga la clappa di fondo in posizione
orizzontale fintanto che il coperchio non è completamente chiuso e bloccato
costituisce invece un difetto che li travalica manifestamente. Anche la
resistente, nelle osservazioni alla perizia, ha peraltro riconosciuto
l'inderogabile necessità di dotare l'impianto di meccanismi di controllo del
coperchio chiuso e sgancio elettromeccanico del fondo che garantiscano alla
pesatura di avvenire solo quando lo sportello superiore è agganciato e
l'apertura del fondo bloccata fino a pesatura ultimata. A torto reputa che
non si potesse pretendere che già il prototipo richiesto dal capitolato
corrispondesse perfettamente al modello di serie. Anche se la prescrizione di
gara non esigeva di mettere a disposizione un cassonetto identico, limitandosi
a chiedere che fosse analogo, l'efficienza del funzionamento e la
conformità
dell'impianto per rapporto alla condizione che imponeva di pesare i rifiuti
soltanto dopo la chiusura del coperchio doveva essere dimostrata già dal
prototipo.
4.
In
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto,
annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al municipio per nuova
decisione.
La tassa di
giustizia e le spese di perizia sono suddivise in parti uguali fra il comune e
la resistente CO 2.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il
ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la la decisione
25 agosto 2004 del municipio di CO 1 è annullata.
1.2. gli atti sono
rinviati al municipio per nuova decisione.
2. La
tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di perizia
(fr. 2'443.05) sono suddivise in parti uguali fra il comune e la resistente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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