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Decisione

52.2004.298

delibera fornitura e posa contenitori per la raccolta di rifiuti

11 novembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i prezzi, con decisione 25 agosto 2004 il municipio ha nuovamente aggiudicato

la commessa alla CO 2.

Contro questa nuova decisione, il consorzio

RI 1 insorge nuovamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento e postulando l'esclusione dell'offerta della CO 2. L'insorgente

sostiene anzitutto che l'aggiudicataria subappalterebbe le componenti

elettroniche degli impianti alla __________, che non avrebbe prodotto le

dichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle

imposte. Il prodotto offerto dalla CO 2, soggiunge, non sarebbe inoltre conforme

alle prescrizioni del capitolato, poiché il coperchio ed il fondo della colonna

non sono collegati in modo che tanto l'uno quanto l'altro siano in posizione

orizzontale al momento della pesatura, mentre il sistema di pesatura non

sarebbe statico, come richiesto dal capitolato, ma dinamico, ossia a caduta.

Difforme sarebbe infine anche il display.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il municipio e la CO 2, contestando in dettaglio le

tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso. Il municipio

nega in particolare che il ricorrente possa contestare aspetti che non aveva

contestato con il precedente ricorso.

F. Con decreto

5 ottobre 2004 il giudice delegato ha incaricato il dr. __________ di stabilire

mediante perizia se il sistema di pesatura applicato determina il peso del

sacco soltanto dopo la chiusura dello sportello.

Con referto 20 ottobre 2004 il perito ha

rilevato che:

- la pesatura avviene in modo statico,

mentre il fondo del vano di attesa è bloccato in posizione orizzontale.

- Il meccanismo di sgancio e la pesatura

sono comandate meccanicamente dalla chiusura dello sportello superiore. Sul

prototipo visionato queste operazioni vengono effettuate quando lo sportello

non è ancora completamente chiuso e bloccato.

- Il prototipo visionato presenta

tolleranze meccaniche eccessive. Ne consegue che la pesatura e lo sgancio del

fondo avvengono troppo presto, quando l'angolo di apertura dello sportello superiore

è ancora di 10°. Questo valore è sicuramente eccessivo, in quanto si presta ad

abusi (...). Il principio di costruzione adottato consente di ridurre questo

inconveniente riducendo le tolleranze.

- Il prototipo può essere facilmente

adeguato in fase di produzione in modo da sopperire interamente alle mancanze

segnalate. Oltre alla riduzione delle tolleranze è auspicabile un controllo

logico rigoroso della successione delle operazioni, che preveda che la pesatura

avvenga solo quando lo sportello superiore è agganciato e che l'apertura del

fondo sia bloccata fino al momento in cui la pesatura è stata completata. La

sola modifica da apportare (...) sarebbe l'introduzione di un semplice blocco

elettromeccanico del fondo.

Il perito è quindi giunto alle seguenti

conclusioni:

- Le esigenze del committente, esposte al

punto 231.100 del modulo descrittivo (La pesatura deve avvenire solo alla

chiusura dello sportello) sono solo parzialmente soddisfatte. Pur non

essendo menzionata espressamente, l'esigenza che il coperchio venga chiuso e bloccato

prima della pesatura risulta implicitamente dalla necessità di prevenire abusi.

- La pesatura viene effettuata

correttamente e, presupponendo una realizzazione meccanicamente accurata, con

lo sportello superiore praticamente chiuso.

- La pesatura avviene comunque nella fase

finale della chiusura dello sportello e non a sportello chiuso. Lo sportello

superiore del prototipo esaminato non è allo stato attuale bloccato al momento

della pesatura. È dunque possibile riaprirlo senza utilizzare l'apposita

scheda.

- I difetti riscontrati possono essere

risolti con appropriate modifiche e ottimizzazione del funzionamento.

A mente del municipio e della CO 2 il

prototipo sarebbe sostanzialmente conforme alle esigenze del capitolato. Le

modifiche suggerite dal perito verrebbero apportate dopo la delibera.

Il consorzio ricorrente rileva anzitutto che

il prototipo esaminato dal perito sarebbe stato messo a punto soltanto dopo la

delibera con l'aggiunta di una clappa di fondo. Lo dimostrerebbe l'analisi dei

costi prodotta dalla resistente, che non prevede alcuna posizione per questo

elemento. I difetti riscontrati, allega, non sarebbero di poco conto e non

sarebbero nemmeno facilmente emendabili. Il perito non avrebbe inoltre rilevato

se la clappa di fondo è bloccata quando il coperchio è aperto soltanto parzialmente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la

legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività

dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono pacificamente date. Il ricorso è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base

degli atti (art. 18 PAmm), integrati dalla perizia disposta da questo

tribunale.

1.3. I motivi che hanno indotto questo

tribunale ad annullare la prima decisione di aggiudicazione, rinviando gli atti

al municipio affinché decidesse nuovamente previa analisi dei costi vincolano

tanto l'autorità a quo, quanto l'autorità di ricorso (Marco Borghi /

Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 65 PAmm n.

3). Non impediscono tuttavia al ricorrente di sollevare nuove eccezioni. Anche

il nuovo ricorso è invero retto dalla massima dell'ufficialità e dal principio

inquisitorio.

Al consorzio ricorrente non può quindi

essere negato il diritto di contestare la conformità del prodotto offerto dalla

resistente. Già nel primo ricorso l'insorgente aveva del resto adombrato

l'ipotesi che il prototipo messo a punto dalla CO 2 non fosse funzionante.

Considerandi

2.

La legge

sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2002 disciplina in maniera trasparente

la procedura per l'aggiudicazione di ogni genere di commesse pubbliche (art. 1

lett. a LCPubb), garantendo la parità di trattamento tra tutti gli offerenti

nonché un'aggiudicazione imparziale a pari qualità (art. 1 lett. c LCPubb). Il

conseguimento di quest'ultimo postulato presuppone che l'aggiudicazione abbia

luogo sulla base delle condizioni di gara fissate dal bando di concorso, che

vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti. Offerte incomplete o che

non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse

dall’aggiudicazione (STA 23.3.03 in re __________; __________, Principali

novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione

all'art. 19 cpv. 3 LAPub; Galli / Lehmann / Rechsteiner,

Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407). Una diversa conclusione, che permettesse ai concorrenti di

conseguire l'aggiudicazione con offerte difformi sarebbe contraria al principio

della parità di trattamento.

In tal senso va interpretata la prescrizione

di gara n. 7 che commina l'esclusione delle offerte che non rispondono alle

caratteristiche richieste dal capitolato.

3.

Nel caso

in esame, le condizioni di gara esigevano chiaramente che la pesatura deve

avvenire solo alla chiusura dello sportello; a quel momento viene determinato

il peso del sacco depositato

(pos. 231.100). Come giustamente ha rilevato il perito

incaricato pur non essendo menzionata espressamente, l'esigenza che il coperchio

venga chiuso e bloccato prima della pesatura risulta implicitamente dalla necessità

di prevenire abusi.

Ora, il perito ha anche rilevato che

l'impianto offerto dalla CO 2 presenta tolleranze che permettono di aprire il

coperchio senza tessera sino ad un'altezza di 4.5 cm. Ha inoltre constatato che

la pesatura avviene quando il coperchio non è ancora completamente chiuso e

bloccato, perché il piano di pesatura (clappa) si sgancia già quando mancano

ancora 11 cm alla chiusura totale del coperchio. Ha infine osservato che, in

mancanza di un dispositivo di blocco, il coperchio può essere riaperto senza

utilizzare l'apposita scheda.

Ne ha quindi dedotto che l'impianto, di cui

per ora esiste solo un prototipo, risponde solo parzialmente alle

esigenze del committente. Questa conclusione peritale porta inevitabilmente a

concludere che l'offerta della resistente non è conforme alle prescrizioni di

gara.

Invano sostengono

il municipio e la CO 2 che i difetti riscontrati dal perito possono essere

emendati prima della fornitura. La possibilità di porvi rimedio non permette di

giudicare l'offerta conforme alle prescrizioni di gara. Se la riduzione delle

tolleranze meccaniche può ancora rientrare nei limiti delle correzioni ammissibili,

la mancanza di un dispositivo che mantenga la clappa di fondo in posizione

orizzontale fintanto che il coperchio non è completamente chiuso e bloccato

costituisce invece un difetto che li travalica manifestamente. Anche la

resistente, nelle osservazioni alla perizia, ha peraltro riconosciuto

l'inderogabile necessità di dotare l'impianto di meccanismi di controllo del

coperchio chiuso e sgancio elettromeccanico del fondo che garantiscano alla

pesatura di avvenire solo quando lo sportello superiore è agganciato e

l'apertura del fondo bloccata fino a pesatura ultimata. A torto reputa che

non si potesse pretendere che già il prototipo richiesto dal capitolato

corrispondesse perfettamente al modello di serie. Anche se la prescrizione di

gara non esigeva di mettere a disposizione un cassonetto identico, limitandosi

a chiedere che fosse analogo, l'efficienza del funzionamento e la

conformità

dell'impianto per rapporto alla condizione che imponeva di pesare i rifiuti

soltanto dopo la chiusura del coperchio doveva essere dimostrata già dal

prototipo.

4.

In

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto,

annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al municipio per nuova

decisione.

La tassa di

giustizia e le spese di perizia sono suddivise in parti uguali fra il comune e

la resistente CO 2.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61

PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la la decisione

25 agosto 2004 del municipio di CO 1 è annullata.

1.2. gli atti sono

rinviati al municipio per nuova decisione.

2. La

tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di perizia

(fr. 2'443.05) sono suddivise in parti uguali fra il comune e la resistente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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