52.2004.299
autorimessa sotterranea a confine con la strada
2 dicembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2004.299
Data decisione, Autorità:
02.12.2004, TRAM
Titolo:
autorimessa sotterranea a confine con la strada
DEROGA
DISTANZA DALLA STRADA
art. 21 LE
Incarto n.
52.2004.299
Lugano
2 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 settembre 2004 del
RI 1
contro
la decisione 24 agosto 2004 del Consiglio di Stato
(n. 3660) che accoglie parzialmente il ricorso inoltrato dagli insorgenti
avverso la decisione 15 marzo 2004 con cui il municipio di CO 1 gli nega la
licenza edilizia per ristrutturare una casa d’abitazione situata in località __________
(part. n. 127 RF);
viste le risposte:
- 28 settembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 8 ottobre 2004 del
municipio di CO 1;
- 13 ottobre 2004 del Dipartimento
del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 14 gennaio
2004 RI 1 ha chiesto in via preliminare al municipio di CO 1 il permesso di
ristrutturare ed ampliare una casa d’abitazione situata in località __________
(zona R2; part. n. 127 RF). L’edificio è posto su un terrazzo, sorretto da un
muro di sostegno alto m 2.60, che delimita il ciglio verso monte della strada
cantonale che costeggia il lago. L’intervento prevede fra l’altro di praticare nel
muro di sostegno del terrazzo un varco largo circa 6 m per realizzare nel
retrostante terrapieno un’autori-messa interrata per un veicolo.
B. Alla
domanda si è opposto il Dipartimento del territorio per motivi riferiti alla
distanza dal bosco ed all’estetica dell’ampliamento.
Facendo proprio il preavviso negativo
dell’autorità cantonale, il 15 marzo 2004 il municipio ha negato la licenza
edilizia.
C. Con
giudizio 24 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il
ricorso inoltrato dagli istanti in licenza contro la predetta decisione
municipale, annullandola limitatamente all’ampli-amento della casa
d’abitazione, ma confermandola nella misura in cui era riferita all’autorimessa
interrata.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che
l’autorimessa disattendesse l’art. 47 NAPR, che impone a porte, cancelli,
catene e barriere di accesso a garages o posteggi prospicienti a strade o
piazze di rispettare un arretramento di 5 m dal campo stradale.
D. Contro il
predetto giudizio RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.
L’insorgente afferma che il posteggio
sarebbe necessario anche per migliorare la sicurezza dell’accesso pedonale alla
casa, che attualmente, in assenza di marciapiede, sbocca direttamente sul campo
stradale.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
L’Ufficio delle domande di costruzione
conferma il preavviso favorevole formulato dalla Divisione delle costruzioni,
mentre il municipio conferma le osservazioni presentate in prima istanza, nella
quali aveva rilevato il contrasto dell’intervento con l’art. 47 NAPR.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l’art. 47 cpv. 3 NAPR, porte, cancelli, catene, barriere, ecc. di
accesso a garages o posteggi prospicienti a piazze, strade cantonali, comunali,
consortili o private aperte al pubblico transito devono avere una distanza
minima di almeno 5.00 m dal confine con l’area carrozzabile o pedonale della
strada.
La norma persegue lo scopo di evitare che i
veicoli in entrata o in uscita da garages o posteggi situati di fronte a strade
o piazze intralcino la circolazione, sostando sul campo stradale durante le
manovre di apertura o chiusura di porte, cancelli o barriere.
2.2
Nel caso concreto, l’autorimessa
sotterranea è priva di porte, cancelli, barriere o catene. Nulla osta dunque,
dal profilo della norma in esame, alla concessione della licenza richiesta.
Entro questi limiti il giudizio impugnato
non può essere confermato, siccome lesivo del diritto.
3.
3.1.
L’art. 9 cpv. 5 lett. a NAPR dispone tuttavia che le distanze dalle strade e
piazze sono fissate dalle linee di arretramento del piano del traffico. Ove
queste manchino, deve essere rispettata una distanza minima di 10.00 m dall’asse
delle strade principali.
In ogni caso deve essere rispettato un
arretramento di 4.00 dal bordo esterno del campo stradale. A quest’ultima
distanza, il municipio può però concedere deroghe.
3.2
In concreto, l’autorimessa che il
ricorrente intende realizzare nel terrazzo situato a confine con la strada
cantonale non rispetta nemmeno l’arretramento minimo prescritto dalla norma
succitata. Può dunque essere autorizzata soltanto se il municipio concede una
deroga; ipotesi, questa, che l’autorità comunale ha tuttavia omesso di
verificare.
Non potendo questo tribunale sostituirsi al
municipio nella concessione di deroghe, il giudizio governativo va quindi
annullato nella misura in cui conferma il diniego della licenza per
l’autori-messa. Gli atti vanno rinviati al municipio, affinché verifichi se
possa essere autorizzata mediante la concessione di una deroga alla distanza di
4.
m dalla strada prescritta dall’art. 9 cpv. 5 lett. a NAPR.
4.
Dato l’esito,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 9, 47 NAPR; 3, 18, 28, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 24 agosto 2004 del Consiglio di
Stato (n. 3660) e la decisione 15 marzo 2004 del municipio di CO 1 sono
annullate nella misura in cui negano la licenza edilizia per la costruzione
dell’autori-messa.
1.2.
gli atti sono rinviati al municipio affinché
esamini se la licenza possa essere rilasciata mediante la concessione di una
deroga alla distanza di 4.00 dalla strada prescritta dall’art. 9 cpv. 5 lett. a
NAPR.
2. Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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