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Decisione

52.2004.299

autorimessa sotterranea a confine con la strada

2 dicembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 14 gennaio

2004 RI 1 ha chiesto in via preliminare al municipio di CO 1 il permesso di

ristrutturare ed ampliare una casa d’abitazione situata in località __________

(zona R2; part. n. 127 RF). L’edificio è posto su un terrazzo, sorretto da un

muro di sostegno alto m 2.60, che delimita il ciglio verso monte della strada

cantonale che costeggia il lago. L’intervento prevede fra l’altro di praticare nel

muro di sostegno del terrazzo un varco largo circa 6 m per realizzare nel

retrostante terrapieno un’autori-messa interrata per un veicolo.

B. Alla

domanda si è opposto il Dipartimento del territorio per motivi riferiti alla

distanza dal bosco ed all’estetica dell’ampliamento.

Facendo proprio il preavviso negativo

dell’autorità cantonale, il 15 marzo 2004 il municipio ha negato la licenza

edilizia.

C. Con

giudizio 24 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il

ricorso inoltrato dagli istanti in licenza contro la predetta decisione

municipale, annullandola limitatamente all’ampli-amento della casa

d’abitazione, ma confermandola nella misura in cui era riferita all’autorimessa

interrata.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che

l’autorimessa disattendesse l’art. 47 NAPR, che impone a porte, cancelli,

catene e barriere di accesso a garages o posteggi prospicienti a strade o

piazze di rispettare un arretramento di 5 m dal campo stradale.

D. Contro il

predetto giudizio RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.

L’insorgente afferma che il posteggio

sarebbe necessario anche per migliorare la sicurezza dell’accesso pedonale alla

casa, che attualmente, in assenza di marciapiede, sbocca direttamente sul campo

stradale.

E. All’accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

L’Ufficio delle domande di costruzione

conferma il preavviso favorevole formulato dalla Divisione delle costruzioni,

mentre il municipio conferma le osservazioni presentate in prima istanza, nella

quali aveva rilevato il contrasto dell’intervento con l’art. 47 NAPR.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l’art. 47 cpv. 3 NAPR, porte, cancelli, catene, barriere, ecc. di

accesso a garages o posteggi prospicienti a piazze, strade cantonali, comunali,

consortili o private aperte al pubblico transito devono avere una distanza

minima di almeno 5.00 m dal confine con l’area carrozzabile o pedonale della

strada.

La norma persegue lo scopo di evitare che i

veicoli in entrata o in uscita da garages o posteggi situati di fronte a strade

o piazze intralcino la circolazione, sostando sul campo stradale durante le

manovre di apertura o chiusura di porte, cancelli o barriere.

2.2

Nel caso concreto, l’autorimessa

sotterranea è priva di porte, cancelli, barriere o catene. Nulla osta dunque,

dal profilo della norma in esame, alla concessione della licenza richiesta.

Entro questi limiti il giudizio impugnato

non può essere confermato, siccome lesivo del diritto.

3.

3.1.

L’art. 9 cpv. 5 lett. a NAPR dispone tuttavia che le distanze dalle strade e

piazze sono fissate dalle linee di arretramento del piano del traffico. Ove

queste manchino, deve essere rispettata una distanza minima di 10.00 m dall’asse

delle strade principali.

In ogni caso deve essere rispettato un

arretramento di 4.00 dal bordo esterno del campo stradale. A quest’ultima

distanza, il municipio può però concedere deroghe.

3.2

In concreto, l’autorimessa che il

ricorrente intende realizzare nel terrazzo situato a confine con la strada

cantonale non rispetta nemmeno l’arretramento minimo prescritto dalla norma

succitata. Può dunque essere autorizzata soltanto se il municipio concede una

deroga; ipotesi, questa, che l’autorità comunale ha tuttavia omesso di

verificare.

Non potendo questo tribunale sostituirsi al

municipio nella concessione di deroghe, il giudizio governativo va quindi

annullato nella misura in cui conferma il diniego della licenza per

l’autori-messa. Gli atti vanno rinviati al municipio, affinché verifichi se

possa essere autorizzata mediante la concessione di una deroga alla distanza di

4.

m dalla strada prescritta dall’art. 9 cpv. 5 lett. a NAPR.

4.

Dato l’esito,

si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 9, 47 NAPR; 3, 18, 28, 60, 61,

65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 24 agosto 2004 del Consiglio di

Stato (n. 3660) e la decisione 15 marzo 2004 del municipio di CO 1 sono

annullate nella misura in cui negano la licenza edilizia per la costruzione

dell’autori-messa.

1.2.

gli atti sono rinviati al municipio affinché

esamini se la licenza possa essere rilasciata mediante la concessione di una

deroga alla distanza di 4.00 dalla strada prescritta dall’art. 9 cpv. 5 lett. a

NAPR.

2. Non si

prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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