52.2004.300
attribuzione delle tasse, spese e ripetibili di prima istanza al convenuto soccombente, poiché ha resistito al ricorso
16 novembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2004.300
Data decisione, Autorità:
16.11.2004, TRAM
Titolo:
attribuzione delle tasse, spese e ripetibili di prima istanza al convenuto soccombente, poiché ha resistito al ricorso
POTERE D'ESAME
RIPETIBILI
TASSA DI GIUSTIZIA
VIOLAZIONE DEL DIRITTO
art. 28 cpv. 1 LPAMM
art. 28 cpv. 2 LPAMM
art. 31 LPAMM
Incarto n.
52.2004.300
Lugano
16 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Tanja Balmelli
statuendo sul ricorso 11 settembre 2004 di
RI 1
contro
la decisione 24 agosto 2004 (n. 3693) del Consiglio
di Stato, che accoglie il ricorso presentato da CO 1 contro la concessione 2
giugno 2004 del municipio di CO 2 di chiudere con dei mattoni di vetro-cemento
la finestra sottotetto posta sulla facciata nord del mappale n. __________ RF
di proprietà del qui insorgente;
viste le risposte:
- 24 settembre 2004 del
Dipartimento del territorio, UDC;
- 28 settembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 30 settembre 2004 del
municipio di CO 2;
- 1° ottobre 2004 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
domanda di costruzione 19 gennaio 2004 RI 1 ha chiesto l'autorizzazione per
rifare le facciate dell'abitazione situata sulla part. n. 257 RF di __________,
detenuta in comproprietà in ragione di ½, per modificare alcune aperture,
sostituire i serramenti ed eseguire piccoli lavori di manutenzione;
che raccolto il preavviso cantonale, in
difetto di opposizioni nel termine di pubblicazione, il 17 marzo 2004 il
municipio di CO 2 ha concesso all'istante la licenza per eseguire i citati
lavori;
che questa risoluzione è cresciuta
incontestata in giudicato;
che il 2 giugno 2004 l'esecutivo comunale ha
confermato all'istante l'accordo per chiudere la finestra sottotetto con
vetro-mattoni arretrati di 5 cm rispetto alla facciata nord;
che il 9 giugno 2004 CO 1, proprietaria del
fondo n. 258 RF a contermine, si è aggravata al Consiglio di Stato chiedendo di
respingere questa domanda di variante sia per il materiale scelto, sia poiché
il municipio, utilizzando l'errata procedura della notifica senza pubblicazione
anziché quella ordinaria, non l'avrebbe interpellata in proposito;
che i comproprietari della part. n. 257
hanno resistito giudicando corretta la procedura adottata dall'esecutivo
comunale e che il materiale scelto era conforme alle norme del piano
particolareggiato del nucleo in cui è situata l'abitazione da ristrutturare;
che con risoluzione governativa 24 agosto
2004 il Governo ha annullato la licenza edilizia e rinviato gli atti al
municipio per statuire di nuovo sulla notifica di costruzione dopo che avrà
raccolto il preavviso della commissione delle bellezze naturali e del paesaggio,
siccome il nucleo di __________ è considerato sito pittoresco;
che il soccombente si aggrava ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo contro l'accollamento, in solido con l'altra
comproprietaria, delle spese e della tassa di giudizio di Fr. 400.- e della
rifusione di Fr. 500.- a titolo di ripetibili alla ricorrente, non accettando
di dover sopportare delle spese scaturite da un errore procedurale commesso dal
municipio; egli non avrebbe agito in modo errato, per cui nulla gli può essere
rimproverato;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia edilizia discende dall'art. 21
LE; la legittimazione attiva del ricorrente è pacifica (art. 43 PAmm);
che nel caso di specie questo tribunale è
chiamato a decidere sulla fondatezza delle spese e delle tasse di giustizia
come pure delle ripetibili accollate al ricorrente dall'autorità di prima
istanza;
che nei limiti del principio della
proporzionalità, l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone in materia di
tasse di giudizio di un ampio potere d'apprezzamento ed un'istanza superiore
chiamata a verificarne la legittimità può intervenire soltanto se questa autorità
ha manifestamente abusato del suo potere o l'ha ecceduto (Marco Borghi/Guido
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 28);
che il potere cognitivo di questo tribunale
si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente
con riferimento all'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto e all'eccesso o
abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se
l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo
(art. 62 PAmm);
che in virtù dell'art. 28 cpv. 1 PAmm, la tassa
e le spese di giustizia seguono la soccombenza, ossia il Consiglio di Stato ed
Fatti
il Tribunale cantonale amministrativo possono applicare alle proprie decisioni
una tassa di giustizia che varia da Fr. 10.- a Fr. 5'000.- nei procedimenti
amministrativi di carattere non pecuniario e da Fr. 10.- a Fr. 10'000.- in
quelli pecuniari;
che soccombente è la parte o il soggetto del
rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente
o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente
resistito al ricorso (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., n. 2
ad art. 31);
che nel caso concreto RI 1 ha resistito,
insieme all'altra comproprietaria del fondo n. 257, al ricorso 9 giugno 2004
interposto da CO 1, prendendo espressamente posizione su entrambe le censure da
essa sollevate e chiedendo di confermare la concessione edilizia 2 giugno 2004
della variante della finestra sulla facciata nord dell'abitazione in oggetto;
che il Governo ha accolto il ricorso della
vicina per un vizio procedurale operato dal municipio di CO 2, il quale ha
autorizzato detta variante senza avere prima interpellato la commissione delle
bellezze naturali e del paesaggio, per cui gli ha rinviato gli atti per nuova
Considerandi
decisione;
che il Governo ha correttamente ripartito la
condanna nelle spese contro più persone in via solidale fra di loro (art. 28
cpv. 2 PAmm), per cui spetta all'insorgente accordarsi con la comproprietaria
sull'ammontare dovuto da ciascuno;
che giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di
Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso,
condannano la parte soccombente al pagamento di indennità alla controparte;
che l'assegnazione di ripetibili alla parte
vincente rappresentata da un legale iscritto nel registro cantonale degli
avvocati è obbligatoria;
che l'indennità deve essere liquidata in
maniera equa e ragionevole appoggiandosi alla TOA; occorrerà pertanto avere
riguardo all'insieme delle circostanze (complessità e valore della causa, della
competenza professionale, della situazione sociale e patrimoniale delle parti,
dell'esito conseguito e della sua prevedibilità, del tempo e della diligenza
impiegati) (RDAT 1994 II n. 12);
che considerata la natura della lite di
esiguo valore patrimoniale, per il procedimento ricorsuale dinanzi all'autorità
di prima istanza l'attribuzione di Fr. 500.- appare equa e plausibile, ritenuto
come i resistenti debbano comunque risponderne solidalmente;
che anche in questa sede, si giustifica di
liquidare con Fr. 400.- le tasse di giustizia e le spese e con Fr. 100.- le
ripetibili, tutte a carico del ricorrente, soccombente;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le tasse di
giustizia e le spese, di complessivi Fr. 400.-, sono posti a carico del ricorrente.
3. Il
ricorrente rifonderà Fr. 100.- a titolo di ripetibili a CO 1.
4. Intimazione
a:
__________
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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