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Decisione

52.2004.300

attribuzione delle tasse, spese e ripetibili di prima istanza al convenuto soccombente, poiché ha resistito al ricorso

16 novembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il Tribunale cantonale amministrativo possono applicare alle proprie decisioni

una tassa di giustizia che varia da Fr. 10.- a Fr. 5'000.- nei procedimenti

amministrativi di carattere non pecuniario e da Fr. 10.- a Fr. 10'000.- in

quelli pecuniari;

che soccombente è la parte o il soggetto del

rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente

o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente

resistito al ricorso (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., n. 2

ad art. 31);

che nel caso concreto RI 1 ha resistito,

insieme all'altra comproprietaria del fondo n. 257, al ricorso 9 giugno 2004

interposto da CO 1, prendendo espressamente posizione su entrambe le censure da

essa sollevate e chiedendo di confermare la concessione edilizia 2 giugno 2004

della variante della finestra sulla facciata nord dell'abitazione in oggetto;

che il Governo ha accolto il ricorso della

vicina per un vizio procedurale operato dal municipio di CO 2, il quale ha

autorizzato detta variante senza avere prima interpellato la commissione delle

bellezze naturali e del paesaggio, per cui gli ha rinviato gli atti per nuova

Considerandi

decisione;

che il Governo ha correttamente ripartito la

condanna nelle spese contro più persone in via solidale fra di loro (art. 28

cpv. 2 PAmm), per cui spetta all'insorgente accordarsi con la comproprietaria

sull'ammontare dovuto da ciascuno;

che giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di

Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso,

condannano la parte soccombente al pagamento di indennità alla controparte;

che l'assegnazione di ripetibili alla parte

vincente rappresentata da un legale iscritto nel registro cantonale degli

avvocati è obbligatoria;

che l'indennità deve essere liquidata in

maniera equa e ragionevole appoggiandosi alla TOA; occorrerà pertanto avere

riguardo all'insieme delle circostanze (complessità e valore della causa, della

competenza professionale, della situazione sociale e patrimoniale delle parti,

dell'esito conseguito e della sua prevedibilità, del tempo e della diligenza

impiegati) (RDAT 1994 II n. 12);

che considerata la natura della lite di

esiguo valore patrimoniale, per il procedimento ricorsuale dinanzi all'autorità

di prima istanza l'attribuzione di Fr. 500.- appare equa e plausibile, ritenuto

come i resistenti debbano comunque risponderne solidalmente;

che anche in questa sede, si giustifica di

liquidare con Fr. 400.- le tasse di giustizia e le spese e con Fr. 100.- le

ripetibili, tutte a carico del ricorrente, soccombente;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le tasse di

giustizia e le spese, di complessivi Fr. 400.-, sono posti a carico del ricorrente.

3. Il

ricorrente rifonderà Fr. 100.- a titolo di ripetibili a CO 1.

4. Intimazione

a:

__________

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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