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Decisione

52.2004.301

sanzione pecuniaria - copertura parziale terrazza

14 ottobre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 14

febbraio 2003 il municipio di CO1 ha rilasciato all'insorgente RI1 una licenza

edilizia per costruire una casa d'abitazione sulla part. 254 RF. Il progetto

approvato prevedeva di realizzare sul lato N dell'edificio una terrazza

scoperta di m 5.00 x 2.68, ad una distanza di almeno m 1.50 dall'antistante

strada comunale.

Nell'ambito dei lavori di costruzione, la

ricorrente si è scostata dal progetto approvato, realizzando un tetto che

sporge dal filo della facciata in misura superiore a quella approvata, in modo

da coprire parzialmente la terrazza.

Il 15 ottobre 2003 RI1 ha chiesto al

municipio di rilasciarle il permesso in sanatoria per l'abuso commesso.

Il 4 dicembre 2003 l'autorità comunale ha

respinto la domanda, riservandosi di avviare una procedura contravvenzionale e

di ordinare la demolizione.

La decisione, munita dell'indicazione dei

mezzi e dei termini di ricorso, non è stata impugnata.

B. Su

richiesta del progettista, ing. __________, il 2 febbraio 2004 si è svolto un

incontro tra l'insorgente ed il municipio, in esito al quale, quest'ultimo ha

risolto di:

a. negare una licenza

edilizia in sanatoria;

b. rilasciare un permesso

precario;

c. infliggere alla

ricorrente una multa di fr. 500.-;

d. infliggere alla ricorrente una sanzione pecuniaria di fr.

5'000.- a titolo di condizione per il rilascio della licenza precaria.

Contro la

sanzione pecuniaria ed il suo abbinamento al permesso precario RI1 è insorta

davanti al Consiglio di Stato.

C. Con

giudizio 24 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando

la sanzione pecuniaria per la quale ha ritenuto che non fossero date le

premesse.

Intervenendo quale autorità di vigilanza sui

comuni, il Governo ha inoltre annullato anche il permesso precario, reputando

che nessuna disposizione di legge permettesse al comune di derogare al diritto

vigente.

Gli atti sono stati ritornati al municipio

affinché adotti le necessarie misure di ripristino della legalità.

D. Contro il

predetto giudizio governativo, RI1 insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo in sostanza che sia ripristinata la licenza

rilasciatale dal municipio a titolo precario, impregiudicata la sanzione

pecuniaria che l'autorità comunale vorrà semmai ancora adottare in seguito al

rinvio degli atti disposto dal Consiglio di Stato.

L'insorgente rimprovera al Consiglio di

Stato di aver riformato in peius la decisione impugnata, senza averla

preventivamente informarta della sua intenzione. Nega inoltre che nella

fattispecie siano ravvisabili gli estremi per un intervento dell'autorità di

vigilanza sui comuni.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare

particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 LE e 207

LOC. L'insorgente è legittimata ad impugnare il giudizio governativo anche

nella misura in cui il Consiglio di Stato, intervenendo quale autorità di

vigilanza sui comuni, annulla la licenza che il municipio le aveva rilasciato a

titolo precario. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza assumere le prove indicate dall'insorgente. I fatti

salienti emergono con sufficiente chiarezza dai piani e non sono nemmeno

controversi. Non occorre dunque esperire alcun sopralluogo od assumere testi.

1.3. Controverso in questa sede è

essenzialmente l'annullamento della licenza edilizia precaria. La sanzione

pecuniaria è infatti stata annullata e gli atti sono stati rinviati al

municipio affinché si determini sulle misure di ripristino della legalità da

adottare.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 196c LOC, il Consiglio di Stato, agente in veste di autorità di

vigilanza sui comuni, annulla le risoluzioni degli organi comunali od ordina

l'adozione di provvedimenti particolari, allorquando, cumulativamente, (a)

l'agire degli organi comunali violi manifestamente norme della Costituzione, di

leggi o di regolamenti e (b) lo impongono interessi collettivi preponderanti.

Se non vi ostano motivi particolari, prima

di intervenire quale autorità di vigilanza nei confronti del singolo cittadino,

il Consiglio di Stato è tenuto a dargli la possibilità di esprimersi sui

provvedimenti che intende adottare. Lo esige chiaramente il diritto di essere

sentito, che impone fra l'altro all'autorità di concedere all'interessato la possibilità

di esprimersi su una determinata fattispecie prima che sia adottata una decisione

a lui sfavorevole (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., parte

generale, n. 487).

2.2

Nell'evenienza concreta, il Consiglio

di Stato era stato chiamato dalla ricorrente a pronunciarsi sulla legittimità

di una sanzione pecuniaria, inflittale dal municipio di CO1 per un abuso edilizio

che l'autorità comunale era di per sé disposta a sanare con la concessione di un

permesso precario. Permesso, che il municipio aveva tuttavia subordinato al

pagamento della sanzione pecuniaria.

Oggetto del ricorso era di per sé soltanto

la sanzione pecuniaria. RI1 non ha impugnato la licenza precaria. Ha unicamente

contestato la condizione che subordinava la licenza al pagamento della sanzione

pecuniaria.

Nell'ambito del giudizio che era chiamato a

rendere quale autorità di ricorso, il Governo non si è limitato ad accogliere

l'impugnativa, annullando la sanzione pecuniaria, ma è anche intervenuto quale

autorità di vigilanza sui comuni per annullare, senza particolari formalità,

anche la licenza precaria, giudicandola arbitraria.

Siffatto modo di procedere non può essere

condiviso, poiché viola manifestamente il diritto di essere sentito della

ricorrente, che non aveva alcun motivo di attendersi che il Consiglio di Stato

intervenisse per annullare il permesso rilasciatole dal municipio a titolo di

precario.

Già per questo motivo, indipendentemente

dalla questione a sapere se siano dati i presupposti dell'art. 196c LOC per un

intervento dell'autorità di vigilanza, il ricorso va accolto, annullando il

Dispositivo

dispositivo n. 2 del giudizio impugnato, che cassa la licenza in questione

senza aver preventivamente dato alla ricorrente l'opportunità di prendere

posizione al riguardo.

3. Dato

l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Le ripetibili sono poste a carico del comune

nella misura in cui il Consiglio di Stato, pur accogliendo il ricorso contro la

sanzione pecuniaria, ne ha a torto negato il riconoscimento a favore della

ricorrente. Sono invece poste a carico dello Stato nella misura in cui

riguardano l'intervento dell'autorità di vigilanza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 196c, 207 LOC; 3, 18, 28, 31,

60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della

decisione 24 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3689) è annullato.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Il comune

rifonderà alla ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili.

Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 900.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO1

2. CO2

3. CO3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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