52.2004.301
sanzione pecuniaria - copertura parziale terrazza
14 ottobre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2004.301
Data decisione, Autorità:
14.10.2004, TRAM
Titolo:
sanzione pecuniaria - copertura parziale terrazza
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
VIGILANZA SUL COMUNE
art. 196 LOC
Incarto n.
52.2004.301
Lugano
14 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 settembre 2004 di
RI1
patrocinata da: PA1
contro
la decisione 24 agosto 2004 del Consiglio di Stato
(n. 3689), che accoglie l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 2 aprile 2004 con cui il municipio di CO1 le ha:
a. confermato il diniego di una licenza edilizia in
sanatoria;
b. rilasciato un permesso precario;
c. inflitto una multa di fr. 500.-;
d. inflitto una sanzione pecuniaria di fr. 5'000.-;
viste le risposte:
- 17 settembre 2004 del
Dipartimento del territorio;
- 28 settembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 6 ottobre 2004 del
municipio di CO1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 14
febbraio 2003 il municipio di CO1 ha rilasciato all'insorgente RI1 una licenza
edilizia per costruire una casa d'abitazione sulla part. 254 RF. Il progetto
approvato prevedeva di realizzare sul lato N dell'edificio una terrazza
scoperta di m 5.00 x 2.68, ad una distanza di almeno m 1.50 dall'antistante
strada comunale.
Nell'ambito dei lavori di costruzione, la
ricorrente si è scostata dal progetto approvato, realizzando un tetto che
sporge dal filo della facciata in misura superiore a quella approvata, in modo
da coprire parzialmente la terrazza.
Il 15 ottobre 2003 RI1 ha chiesto al
municipio di rilasciarle il permesso in sanatoria per l'abuso commesso.
Il 4 dicembre 2003 l'autorità comunale ha
respinto la domanda, riservandosi di avviare una procedura contravvenzionale e
di ordinare la demolizione.
La decisione, munita dell'indicazione dei
mezzi e dei termini di ricorso, non è stata impugnata.
B. Su
richiesta del progettista, ing. __________, il 2 febbraio 2004 si è svolto un
incontro tra l'insorgente ed il municipio, in esito al quale, quest'ultimo ha
risolto di:
a. negare una licenza
edilizia in sanatoria;
b. rilasciare un permesso
precario;
c. infliggere alla
ricorrente una multa di fr. 500.-;
d. infliggere alla ricorrente una sanzione pecuniaria di fr.
5'000.- a titolo di condizione per il rilascio della licenza precaria.
Contro la
sanzione pecuniaria ed il suo abbinamento al permesso precario RI1 è insorta
davanti al Consiglio di Stato.
C. Con
giudizio 24 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando
la sanzione pecuniaria per la quale ha ritenuto che non fossero date le
premesse.
Intervenendo quale autorità di vigilanza sui
comuni, il Governo ha inoltre annullato anche il permesso precario, reputando
che nessuna disposizione di legge permettesse al comune di derogare al diritto
vigente.
Gli atti sono stati ritornati al municipio
affinché adotti le necessarie misure di ripristino della legalità.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, RI1 insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo in sostanza che sia ripristinata la licenza
rilasciatale dal municipio a titolo precario, impregiudicata la sanzione
pecuniaria che l'autorità comunale vorrà semmai ancora adottare in seguito al
rinvio degli atti disposto dal Consiglio di Stato.
L'insorgente rimprovera al Consiglio di
Stato di aver riformato in peius la decisione impugnata, senza averla
preventivamente informarta della sua intenzione. Nega inoltre che nella
fattispecie siano ravvisabili gli estremi per un intervento dell'autorità di
vigilanza sui comuni.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 LE e 207
LOC. L'insorgente è legittimata ad impugnare il giudizio governativo anche
nella misura in cui il Consiglio di Stato, intervenendo quale autorità di
vigilanza sui comuni, annulla la licenza che il municipio le aveva rilasciato a
titolo precario. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza assumere le prove indicate dall'insorgente. I fatti
salienti emergono con sufficiente chiarezza dai piani e non sono nemmeno
controversi. Non occorre dunque esperire alcun sopralluogo od assumere testi.
1.3. Controverso in questa sede è
essenzialmente l'annullamento della licenza edilizia precaria. La sanzione
pecuniaria è infatti stata annullata e gli atti sono stati rinviati al
municipio affinché si determini sulle misure di ripristino della legalità da
adottare.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 196c LOC, il Consiglio di Stato, agente in veste di autorità di
vigilanza sui comuni, annulla le risoluzioni degli organi comunali od ordina
l'adozione di provvedimenti particolari, allorquando, cumulativamente, (a)
l'agire degli organi comunali violi manifestamente norme della Costituzione, di
leggi o di regolamenti e (b) lo impongono interessi collettivi preponderanti.
Se non vi ostano motivi particolari, prima
di intervenire quale autorità di vigilanza nei confronti del singolo cittadino,
il Consiglio di Stato è tenuto a dargli la possibilità di esprimersi sui
provvedimenti che intende adottare. Lo esige chiaramente il diritto di essere
sentito, che impone fra l'altro all'autorità di concedere all'interessato la possibilità
di esprimersi su una determinata fattispecie prima che sia adottata una decisione
a lui sfavorevole (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., parte
generale, n. 487).
2.2
Nell'evenienza concreta, il Consiglio
di Stato era stato chiamato dalla ricorrente a pronunciarsi sulla legittimità
di una sanzione pecuniaria, inflittale dal municipio di CO1 per un abuso edilizio
che l'autorità comunale era di per sé disposta a sanare con la concessione di un
permesso precario. Permesso, che il municipio aveva tuttavia subordinato al
pagamento della sanzione pecuniaria.
Oggetto del ricorso era di per sé soltanto
la sanzione pecuniaria. RI1 non ha impugnato la licenza precaria. Ha unicamente
contestato la condizione che subordinava la licenza al pagamento della sanzione
pecuniaria.
Nell'ambito del giudizio che era chiamato a
rendere quale autorità di ricorso, il Governo non si è limitato ad accogliere
l'impugnativa, annullando la sanzione pecuniaria, ma è anche intervenuto quale
autorità di vigilanza sui comuni per annullare, senza particolari formalità,
anche la licenza precaria, giudicandola arbitraria.
Siffatto modo di procedere non può essere
condiviso, poiché viola manifestamente il diritto di essere sentito della
ricorrente, che non aveva alcun motivo di attendersi che il Consiglio di Stato
intervenisse per annullare il permesso rilasciatole dal municipio a titolo di
precario.
Già per questo motivo, indipendentemente
dalla questione a sapere se siano dati i presupposti dell'art. 196c LOC per un
intervento dell'autorità di vigilanza, il ricorso va accolto, annullando il
Dispositivo
dispositivo n. 2 del giudizio impugnato, che cassa la licenza in questione
senza aver preventivamente dato alla ricorrente l'opportunità di prendere
posizione al riguardo.
3. Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili sono poste a carico del comune
nella misura in cui il Consiglio di Stato, pur accogliendo il ricorso contro la
sanzione pecuniaria, ne ha a torto negato il riconoscimento a favore della
ricorrente. Sono invece poste a carico dello Stato nella misura in cui
riguardano l'intervento dell'autorità di vigilanza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 196c, 207 LOC; 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della
decisione 24 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3689) è annullato.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Il comune
rifonderà alla ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili.
Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 900.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO1
2. CO2
3. CO3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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