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Decisione

52.2004.303

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 novembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel mese di

settembre 2001 la progettista RI 1 ha introdotto una domanda di costruzione per

trasformare la stalla ubicata fuori zona edificabile in località __________

(fondo n. 493 RF) in una residenza secondaria, specificando che il tetto

sarebbe stato ricoperto con tegole di cemento grigie. Il 13 novembre 2001 il municipio

ha concesso la postulata licenza edilizia.

B. a) Il 15

febbraio 2003 il municipio di __________ ha negato all'istante la licenza edilizia

in sanatoria per sostituire con delle piode della val __________, già posate,

il materiale inizialmente previsto per la copertura del tetto.

b) __________, divenuto proprietario del

rustico, si è dapprima aggravato al Consiglio di Stato ed in seguito presso

questo tribunale che, evidenziata l'illecita sostituzione dei materiali, con

sentenza 6 febbraio 2004 ha confermato la decisione dell'esecutivo comunale.

c) In conseguenza di ciò, il 27 maggio 2004

il municipio ha ordinato al proprietario del fondo ed alla RI 1, ritenuta esecutrice

materiale dell'abuso edilizio, di rimpiazzare le lastre serpentinoscisti della val

__________ con il materiale indicato sulla domanda di costruzione iniziale

(tegole di cemento grigie).

C. Avverso

tale decisione, munita dei rimedi di diritto, si sono separatamente aggravati

al Consiglio di Stato sia la progettista che __________. Il Governo, unite le

cause, ha d'un canto dichiarato irricevibile il ricorso della società in

difetto della presentazione della decisione contestata. Dall'altro, ha respinto

le censure sollevate dal proprietario del rustico inventariato come edificio

meritevole di conservazione, a motivo che l'ordine di ripristino non appare

sproporzionato, che non v'è violazione della buona fede e che la comminatoria

dell'art. 292 CP è proporzionata.

D. Contro la

decisione d'irricevibilità la soccombente fa valere ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo un diniego di giustizia formale a seguito di un

eccesso di formalismo da parte dell'autorità di prima istanza. A suo dire, quest'ultima

non le avrebbe mai chiesto di completare l'incarto trasmettendo la decisione

comunale impugnata. Quanto al merito della vertenza, l'insorgente evidenzia le

responsabilità delle autorità comunali e cantonali nell'averle rilasciato, chi

oralmente e chi per iscritto, il beneplacito per sostituire la copertura del

tetto del rustico. Inoltre, vi sarebbe una crassa violazione del principio

dell'uguaglianza di trattamento con quanto deciso nel 1995 dallo stesso Governo

per un caso simile in un paese confinante.

E. Il

Consiglio di Stato ha comprovato di aver a suo tempo chiesto all'insorgente di

presentare la decisione contestata. Il municipio ha rilevato la temerarietà del

gravame, poiché scaturente da una risoluzione municipale che faceva seguito

alla summenzionata sentenza di questo tribunale, già cresciuta in giudicato. Il

Dipartimento del territorio (UDC) non ha formulato particolari osservazioni.

Tutti e tre hanno sollecitato il rigetto del ricorso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE per rinvio

dell'art. 45 LE. La legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e

direttamente toccata dalla risoluzione governativa, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. In

merito all'irricevibilità di un atto, l'art. 9 PAmm prevede che le istanze ed i

ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o

sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un

termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine,

saranno dichiarati irricevibili.

Il ricorso deve essere insinuato per

iscritto all'autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più una

per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla

conoscenza della decisione impugnata (art. 46 cpv. 1 PAmm). L'atto deve

contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei

fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione e

le conclusioni del ricorrente (art. 46 cpv. 2 PAmm). Infine, al ricorso devono

essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento (art. 46 cpv. 3

PAmm).

2.2

L'art. 9 PAmm è applicabile sia quando si giustifica un rinvio del ricorso per

delle violazioni formali come descritte dal disposto stesso, sia anche, in

virtù dell'art. 46 cpv. 3 PAmm, quando si chiede la produzione di un atto che

doveva essere necessariamente allegato al ricorso. La produzione immediata

della decisione querelata permette infatti all'autorità giudicante di statuire

sulla sua ammissibilità o sulla sua manifesta infondatezza ai sensi dell'art.

48.

PAmm. In tal senso, la mancata produzione della decisione impugnata entro il

termine perentorio fissato per produrla rende irricevibile il gravame stesso

(RDAT 1976 n. 43; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, pag. 47 n. 3 ad art. 9 e pag. 247 n. 2 ad art. 46).

3.

3.1. Se il

Consiglio di Stato dichiarasse d'acchito il ricorso irricevibile, senza fissare

all'interessato un termine perentorio per porvi rimedio con la comminatoria

dell'inammissibilità, incorrerebbe in un eccesso di formalismo, costitutivo di

un diniego di giustizia formale, siccome lesivo dell'art. 30 cpv. 1 Cost. fed.

(Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., pag. 44 n. 3 ad art. 8).

3.2

Nella fattispecie, la ricorrente si è aggravata al Consiglio di Stato con

ricorso 16 giugno 2004, pervenuto il giorno successivo. L’atto di ricorso non

era firmato. Allo stesso non era inoltre allegata la decisione impugnata. Con

raccomandata 18 giugno 2004 l'autorità decidente ha invitato l'insorgente a

ritornare entro sette giorni il ricorso, firmato, e la decisione contestata,

mancante, pena l'irricevibilità del gravame. Il 21 giugno 2004 RI 1 ha trasmesso

al Governo l'atto ricorsuale debitamente firmato dal suo amministratore unico.

L'ordine di ripristino e sostituzione del materiale coprente il tetto, ossia la

risoluzione municipale impugnata indicata dalla stessa ricorrente nel suo atto,

non è invece mai giunta all'autorità di prime cure.

In

proposito, la società erra nella sua convinzione di non aver mai ricevuto

questo avviso. Prova ne è, come ben osservato dal Consiglio di Stato, che

l'insorgente si è affrettata a ritrasmettere l'atto ricorsuale originale

firmato, dimenticando però di allegare la copia della decisione municipale di

ripristino dei luoghi.

Il fatto

poi che l'autorità precedente ne abbia in realtà avuto ugualmente, ma indirettamente,

conoscenza quando ha congiunto il gravame con quello interposto cinque giorni

dopo dal proprietario della casa di vacanza, nulla muta all'esigenza di dover

rispettare determinate norme procedurali e formali.

La decisione dell'autorità di prima istanza

di fissare all'insorgente un termine perentorio di sette giorni al fine di

sanare la duplice inadempienza ai requisiti di legge, non configura né un

eccesso di formalismo né un diniego di giustizia formale. Si tratta invece

semplicemente di far rispettare il principio di legalità che presuppone la

determinazione ed il rispetto di esigenze formali per qualsiasi atto

ricorsuale: occorre infatti che si possa stabilire in ogni momento se,

effettivamente, la validità di un atto amministrativo è contestata (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 247 n.

1.

ad art. 46; Pierre Moor, Droit administratif, Berna 1994, vol. II, pag.435).

4.

In virtù

di quanto esposto, il ricorso deve quindi essere respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 45 LE; 3, 9, 28, 46, 48, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di Fr. 500.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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