52.2004.303
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16 novembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2004.303
Data decisione, Autorità:
16.11.2004, TRAM
Titolo:
un ricorso deve adempiere determinati requisiti formali. L'autorità ha l'obbligo di fissare al ricorrente un termine perentorio entro il quale sanare il vizio, pena l'irricevibilità dell'atto. La decisione impugnata deve essere allegata al ricorso
DECISIONE AMMINISTRATIVA
FORMA DEL RICORSO
IRRECEVIBILITÀ
OMISSIONE DI ATTI PROCESSUALI
art. 30 cpv. 1 COST
art. 9 LPAMM
art. 46 cpv. 1 LPAMM
art. 46 cpv. 3 LPAMM
Incarto n.
52.2004.303
Lugano
16 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Tanja Balmelli
statuendo sul ricorso 13 settembre 2004 della
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 24 agosto 2004 del Consiglio di Stato
(n. 3737), che dichiara irricevibile l'impugnativa del ricorrente avverso la
risoluzione 28 maggio 2004 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato,
sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di rimpiazzare le lastre serpentinoscisti
della val __________ posate sul tetto del rustico situato sulla part. n. 493
RF di proprietà di __________ con tegole di cemento grigie previste dalla
licenza edilizia del 2001;
viste le risposte:
- 21 settembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 28 settembre 2004 del
municipio di __________;
- 7 ottobre 2004 del
Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nel mese di
settembre 2001 la progettista RI 1 ha introdotto una domanda di costruzione per
trasformare la stalla ubicata fuori zona edificabile in località __________
(fondo n. 493 RF) in una residenza secondaria, specificando che il tetto
sarebbe stato ricoperto con tegole di cemento grigie. Il 13 novembre 2001 il municipio
ha concesso la postulata licenza edilizia.
B. a) Il 15
febbraio 2003 il municipio di __________ ha negato all'istante la licenza edilizia
in sanatoria per sostituire con delle piode della val __________, già posate,
il materiale inizialmente previsto per la copertura del tetto.
b) __________, divenuto proprietario del
rustico, si è dapprima aggravato al Consiglio di Stato ed in seguito presso
questo tribunale che, evidenziata l'illecita sostituzione dei materiali, con
sentenza 6 febbraio 2004 ha confermato la decisione dell'esecutivo comunale.
c) In conseguenza di ciò, il 27 maggio 2004
il municipio ha ordinato al proprietario del fondo ed alla RI 1, ritenuta esecutrice
materiale dell'abuso edilizio, di rimpiazzare le lastre serpentinoscisti della val
__________ con il materiale indicato sulla domanda di costruzione iniziale
(tegole di cemento grigie).
C. Avverso
tale decisione, munita dei rimedi di diritto, si sono separatamente aggravati
al Consiglio di Stato sia la progettista che __________. Il Governo, unite le
cause, ha d'un canto dichiarato irricevibile il ricorso della società in
difetto della presentazione della decisione contestata. Dall'altro, ha respinto
le censure sollevate dal proprietario del rustico inventariato come edificio
meritevole di conservazione, a motivo che l'ordine di ripristino non appare
sproporzionato, che non v'è violazione della buona fede e che la comminatoria
dell'art. 292 CP è proporzionata.
D. Contro la
decisione d'irricevibilità la soccombente fa valere ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo un diniego di giustizia formale a seguito di un
eccesso di formalismo da parte dell'autorità di prima istanza. A suo dire, quest'ultima
non le avrebbe mai chiesto di completare l'incarto trasmettendo la decisione
comunale impugnata. Quanto al merito della vertenza, l'insorgente evidenzia le
responsabilità delle autorità comunali e cantonali nell'averle rilasciato, chi
oralmente e chi per iscritto, il beneplacito per sostituire la copertura del
tetto del rustico. Inoltre, vi sarebbe una crassa violazione del principio
dell'uguaglianza di trattamento con quanto deciso nel 1995 dallo stesso Governo
per un caso simile in un paese confinante.
E. Il
Consiglio di Stato ha comprovato di aver a suo tempo chiesto all'insorgente di
presentare la decisione contestata. Il municipio ha rilevato la temerarietà del
gravame, poiché scaturente da una risoluzione municipale che faceva seguito
alla summenzionata sentenza di questo tribunale, già cresciuta in giudicato. Il
Dipartimento del territorio (UDC) non ha formulato particolari osservazioni.
Tutti e tre hanno sollecitato il rigetto del ricorso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE per rinvio
dell'art. 45 LE. La legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e
direttamente toccata dalla risoluzione governativa, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
2.1. In
merito all'irricevibilità di un atto, l'art. 9 PAmm prevede che le istanze ed i
ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o
sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un
termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine,
saranno dichiarati irricevibili.
Il ricorso deve essere insinuato per
iscritto all'autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più una
per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla
conoscenza della decisione impugnata (art. 46 cpv. 1 PAmm). L'atto deve
contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei
fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione e
le conclusioni del ricorrente (art. 46 cpv. 2 PAmm). Infine, al ricorso devono
essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento (art. 46 cpv. 3
PAmm).
2.2
L'art. 9 PAmm è applicabile sia quando si giustifica un rinvio del ricorso per
delle violazioni formali come descritte dal disposto stesso, sia anche, in
virtù dell'art. 46 cpv. 3 PAmm, quando si chiede la produzione di un atto che
doveva essere necessariamente allegato al ricorso. La produzione immediata
della decisione querelata permette infatti all'autorità giudicante di statuire
sulla sua ammissibilità o sulla sua manifesta infondatezza ai sensi dell'art.
48.
PAmm. In tal senso, la mancata produzione della decisione impugnata entro il
termine perentorio fissato per produrla rende irricevibile il gravame stesso
(RDAT 1976 n. 43; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, pag. 47 n. 3 ad art. 9 e pag. 247 n. 2 ad art. 46).
3.
3.1. Se il
Consiglio di Stato dichiarasse d'acchito il ricorso irricevibile, senza fissare
all'interessato un termine perentorio per porvi rimedio con la comminatoria
dell'inammissibilità, incorrerebbe in un eccesso di formalismo, costitutivo di
un diniego di giustizia formale, siccome lesivo dell'art. 30 cpv. 1 Cost. fed.
(Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., pag. 44 n. 3 ad art. 8).
3.2
Nella fattispecie, la ricorrente si è aggravata al Consiglio di Stato con
ricorso 16 giugno 2004, pervenuto il giorno successivo. L’atto di ricorso non
era firmato. Allo stesso non era inoltre allegata la decisione impugnata. Con
raccomandata 18 giugno 2004 l'autorità decidente ha invitato l'insorgente a
ritornare entro sette giorni il ricorso, firmato, e la decisione contestata,
mancante, pena l'irricevibilità del gravame. Il 21 giugno 2004 RI 1 ha trasmesso
al Governo l'atto ricorsuale debitamente firmato dal suo amministratore unico.
L'ordine di ripristino e sostituzione del materiale coprente il tetto, ossia la
risoluzione municipale impugnata indicata dalla stessa ricorrente nel suo atto,
non è invece mai giunta all'autorità di prime cure.
In
proposito, la società erra nella sua convinzione di non aver mai ricevuto
questo avviso. Prova ne è, come ben osservato dal Consiglio di Stato, che
l'insorgente si è affrettata a ritrasmettere l'atto ricorsuale originale
firmato, dimenticando però di allegare la copia della decisione municipale di
ripristino dei luoghi.
Il fatto
poi che l'autorità precedente ne abbia in realtà avuto ugualmente, ma indirettamente,
conoscenza quando ha congiunto il gravame con quello interposto cinque giorni
dopo dal proprietario della casa di vacanza, nulla muta all'esigenza di dover
rispettare determinate norme procedurali e formali.
La decisione dell'autorità di prima istanza
di fissare all'insorgente un termine perentorio di sette giorni al fine di
sanare la duplice inadempienza ai requisiti di legge, non configura né un
eccesso di formalismo né un diniego di giustizia formale. Si tratta invece
semplicemente di far rispettare il principio di legalità che presuppone la
determinazione ed il rispetto di esigenze formali per qualsiasi atto
ricorsuale: occorre infatti che si possa stabilire in ogni momento se,
effettivamente, la validità di un atto amministrativo è contestata (Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 247 n.
1.
ad art. 46; Pierre Moor, Droit administratif, Berna 1994, vol. II, pag.435).
4.
In virtù
di quanto esposto, il ricorso deve quindi essere respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 45 LE; 3, 9, 28, 46, 48, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di Fr. 500.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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