52.2004.305
revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento per una durata di 4 mesi a una conducente che ha circolato sotto l'influsso di bevande alcoliche e ha causato un incidente della circolazione
18 ottobre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2004.305
Data decisione, Autorità:
18.10.2004, TRAM
Titolo:
revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento per una durata di 4 mesi a una conducente che ha circolato sotto l'influsso di bevande alcoliche e ha causato un incidente della circolazione
AMMONIMENTO
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
GIUDIZIO PENALE
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 cpv. 2 LCSTR
art. 16 cpv. 3 let. b LCSTR
art. 17 cpv. 1 let. b LCSTR
art. 33 cpv. 2 OAC
art. 139 cpv. 4 OAC
Incarto n.
52.2004.305
Lugano
18 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 settembre 2004 di
RI1
patrocinata dall' PA1
contro
la risoluzione 24 agosto 2004 (n. 3726) del
Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dalla ricorrente
avverso la risoluzione 8 luglio 2004 con cui il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della circolazione, le ha revocato la licenza di
condurre per la durata di quattro mesi a scopo di ammonimento;
vista la risposta 21
settembre 2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ RI1
(1970) ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore il 19 dicembre 1989.
Il 5 giugno 2004, verso le ore 01.20, la
ricorrente è stata protagonista ad __________ di un incidente della circolazione.
In stato di ebrietà alla guida del suo
veicolo, ella ne ha perso la padronanza e ha urtato la colonnina spartitraffico
situata al centro della carreggiata. Sottoposta a esame alcolimetrico, è risultato
un tasso di 1.71-2.01 ‰ corrispondente ad uno stato di ubriachezza da leggera a
media, che non consente più la guida corretta di un veicolo a motore.
B. a)
Fondandosi sulle premesse emergenze, l'8 luglio 2004 la Sezione della circolazione
del Dipartimento delle istituzioni ha revocato a __________ RI1 la licenza di
condurre veicoli a motore, escluse le categorie speciali (F, G e M), per la
durata di 4 mesi.
L'autorità ha ritenuto che l'insorgente
avesse commesso una grave infrazione che imponesse una misura amministrativa fondata
sugli art. 16 cpv. 2 e 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. b LCStr e 34 cpv. 1 OAC.
b) Con decreto d'accusa 23 agosto 2004, il
Procuratore pubblico ha condannato __________ RI1 a 30 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di fr.
1'200.–, per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della
circolazione.
C. Il 24
agosto 2004 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dalla ricorrente
ed ha confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo adeguato alle
circostanze e conforme al principio di proporzionalità.
In particolare, il Governo ha ritenuto che
non vi fosse alcun motivo per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute
nella procedura penale, dal momento che la ricorrente non contestava l'infrazione
commessa in stato di ebrietà, ma si limitava a chiedere una riduzione del
periodo di revoca al minimo legale.
Ha infine negato una stretta necessità
professionale dell'insorgente a disporre della licenza di condurre.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ RI1 insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando una riduzione
a due mesi del periodo di revoca della sua licenza di condurre.
Contesta le risultanze dell’esame del sangue
relative al tasso alcolico constatato in quanto il medico che l'ha visitata
l’ha trovata in uno stato normale. Pone inoltre in evidenza di non avere precedenti
in materia e di non avere creato pericoli alla circolazione, ritenute le buone
condizioni meteorologiche e di traffico, nonché la sua velocità al momento
dell'incidente. Invoca poi la necessità di disporre della licenza per motivi
professionali.
Ritiene pertanto, tenuto anche conto della
giurisprudenza federale in casi analoghi, che la durata del provvedimento
adottato nei suoi confronti sia sproporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione
commessa.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
Fatti
I mezzi di prova invocati peraltro
genericamente dalla ricorrente (documenti, testimoni, sopralluogo, perizia),
non sono atti infatti a fornire ulteriori elementi fattuali di rilievo per il
giudizio che questo Tribunale è chiamato a rendere.
2. Il
provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un’accusa penale ai
sensi dell’art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale
cantonale amministrativo statuisce perciò sul presente gravame con pieno potere
di cognizione, identico a quello in cui dispone nella giurisdizione
disciplinare (art. 70 PAmm).
3. 3.1. La
licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme
della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato
terzi. Nei casi di lieve entità può essere pronunciato un ammonimento (art. 16
cpv. 2 LCStr).
La licenza di condurre dev’essere
obbligatoriamente revocata se il conducente ha guidato in stato di ebrietà; in
tal caso la durata del provvedimento non può essere inferiore a due mesi (art.
16 cpv. 3 lett. b; art. 17 cpv. 1 lett. b LCStr).
L’autorità tenuta ad ordinarne la revoca
deve fissare la durata del provvedimento, tenendo conto delle specifiche
circostanze del caso; essa deve segnatamente considerare la gravità della colpa
commessa, la reputazione dell’interessato quale conducente di veicoli a motore
e la sua necessità professionale a farne uso (art. 33 cpv. 2 OAC).
3.2. Scopo della revoca di ammonimento è in
primo luogo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di
un’infrazione alle regole della circolazione e di impedire i casi di recidiva
(art. 30 cpv. 2 OAC). Essa mira a correggere il trasgressore affinché in futuro
si conformi alle norme sulla circolazione. In virtù del principio della
proporzionalità tale misura deve dunque durare tanto quanto è necessario per raggiungere
tali finalità (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts
III, N. 2412 segg.). Ragioni di sicurezza, prevedibilità e applicazione uniforme
del diritto hanno tuttavia indotto le autorità amministrative a sviluppare,
dipendentemente dalla gravità oggettiva dell’infrazione commessa, un certo
schematismo, che viene però corretto, in eccesso o in difetto, con riguardo
agli elementi soggettivi propri al singolo caso (Schaffhauser, op. cit., N.
2415 segg.) quali, appunto, la gravità della colpa, la reputazione del
conducente e la sua necessità professionale di utilizzare il veicolo.
Ritenuto che il rischio per la sicurezza
della circolazione, anche solo astratto, cresce esponenzialmente con
l'aumentare del tasso di alcolemia del conducente, nella commisurazione del
periodo di revoca dev'essere pertanto considerato anche il grado di ubriachezza
del trasgressore (Schaffhauser, op. cit., N. 2458).
4. __________
RI1 non contesta di aver guidato in stato di ebrietà. Sostiene tuttavia che la
misura adottata nei suoi confronti sia sproporzionata, riguardo alla gravità
dell’infrazione, all'assenza di precedenti e alle necessità professionali di
guidare il veicolo.
4.1. Per quanto riguarda la colpa imputabile
alla ricorrente, bisogna tenere in debita considerazione che, nonostante la sua
buona reputazione, ella ha consumato dell'alcol prima di mettersi alla guida e
che era pertanto ben cosciente di creare un serio pericolo alla sicurezza del
traffico; pericolo, che si è poi concretizzato nell'incidente della
circolazione di cui è stata protagonista.
Certo, laddove è in corso un procedimento
penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea
di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta
una decisione penale cresciuta in giudicato. D'altra parte, questo è previsto
solo nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso
sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158
consid. 2).
Ritenuto però che mettersi alla guida sotto
l'influsso di alcool comporta già la revoca della licenza di condurre per
almeno due mesi e che il dipartimento ha stabilito la durata del provvedimento
non solo in quanto l'interessata ha circolato in stato di ebrietà, ma anche
perché ha gravemente violato le norme della circolazione per aver perso la
padronanza del veicolo e urtato una colonnina spartitraffico, bene ha fatto la
Considerandi
Sezione della circolazione ad emanare il provvedimento impugnato, peraltro
assai contenuto, senza attendere la fine della procedura penale.
Gli argomenti addotti dalla ricorrente non
permettono di mutare tali conclusioni.
Giusta l'art. 139 cpv. 4 OAC, la persona
sospetta che pretende di aver consumato dell’alcool una mezz’ora o tre quarti
d’ora prima del prelievo del sangue, deve essere sottoposta, almeno un quarto
d’ora dopo, a un secondo prelievo del sangue.
In concreto, la ricorrente ha cessato di
bere alle ore 01.05. L'incidente è avvenuto verso le ore 01.20. Dopo che
dall'esame dell'alito era stato riscontrato un tenore dell'1.53 ‰ di alcool, la
ricorrente è stata sottoposta a esame alcolimetrico del sangue alle ore 02.05,
dal quale è risultato un tasso di 1.71-2.01 ‰ corrispondente a uno stato di
ubriachezza da leggera a media, che non consente più la guida corretta di un
veicolo a motore.
Di conseguenza, il prelievo del sangue essendo
stato effettuato un'ora dopo che ha cessato di bere, l'insorgente non può
rimettere in discussione il risultato dell'esame alcolimetrico, sostenendo che
era necessario un secondo prelievo per determinare in modo più preciso il tasso
alcolico perché dall'esame medico il suo stato era risultato normale.
L'interessata, peraltro, non nasconde che il
medico che l'ha visitata dopo l'incidente l'ha trovata "lievemente
alcolizzata, fetor alcolico" (rapporto medico 5 giugno 2004).
A conferma di quanto precede, va pure
rilevato che la procedura penale a carico di __________ RI1 si è nel frattempo
conclusa e che il Procuratore pubblico l'ha condannata a 30 giorni di detenzione,
sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di fr.
1'200.–, per infrazione alle norme della circolazione e circolazione in stato
di ebrietà, fondandosi, tra l'altro, anche sul tasso di alcolemia qui
contestato (v. doc. 3: decreto d'accusa 23 agosto 2004, versato agli atti dalla
ricorrente).
Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la
ricorrente, il fatto che ella circolasse in piena notte, e cioè quando il
traffico stradale è notoriamente più moderato, non costituisce elemento attenuante.
Anzi. È infatti statisticamente provato che il rischio di commettere errori dalle
conseguenze facilmente intuibili sotto l’influsso di alcolici aumenta in modo
drastico proprio nelle ore notturne (cfr. Schaffhauser, op. cit. N. 2353). Non
permette dunque di giungere a conclusioni più favorevoli all'interessata il
fatto che, al momento della perdita di padronanza del veicolo, non avesse
superato il limite di velocità.
4.2
Per invocare con successo la necessità
professionale di disporre del veicolo non basta dimostrare un interesse
economico a condurlo. Determinante è la questione di sapere se il conducente, a
seguito della revoca, non potrebbe più esercitare la sua professione oppure
avrebbe una perdita di guadagno o spese tali da ritenere la misura come
sproporzionata (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire,
ad art. 17 cpv. 2 LCStr, pag. 219, n. 1.2.).
In altre parole, la necessità professionale
viene ammessa solo a favore di persone per le quali il veicolo costituisce il
"luogo di lavoro" come i conducenti di taxi o gli autisti di
professione (Schaffhauser, op. cit., N. 2446 segg.).
__________ RI1 è disegnatrice edile alle
dipendenze di un piccolo studio di architettura e incaricata della direzione
lavori.
La sua situazione non è paragonabile con
quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero
reddito, o una parte essenziale dello stesso. Infatti, nonostante qualche
difficoltà, ella può far fronte ai suoi impegni ricorrendo ad altri suoi collaboratori,
o recandosi sui cantieri con i mezzi pubblici o con veicoli della cat. F. In questo
senso, non porta a diversa conclusione il fatto che quest'ultimo modo di
spostarsi le provocherebbe un forte dispendio di tempo e che sarebbe costretta
a riorganizzare il suo modo di lavorare in funzione delle sue necessità di
spostamento per evitare costi supplementari per lo studio d'architettura presso
cui lavora (doc. 9: dichiarazione del datore di lavoro prodotta dinnanzi al
Consiglio di Stato). Tanto più che la durata della revoca della sua licenza di
condurre è tutto sommato ancora breve, essendo limitata a quattro mesi.
In quanto esposto dalla ricorrente si
possono pertanto ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che
comporta una revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione
anche afflittiva di questa misura voluta dal legislatore come mezzo per
dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale.
4.3
Infine non è certo il fatto di aver
subìto un'abrasione dell'avambraccio a causa dello scoppio degli airbags e la
sua autovettura sia ormai inutilizzabile a causa dell'incidente che permette di
ritenere che l'interessata, in analogia con l'art. 66 bis CP, sia stata così
duramente colpita dalle conseguenze dirette sulla sua persona a causa del suo
atto da giustificare la riduzione della durata della revoca della licenza di
condurre.
4.4
In siffatte circostanze, la misura
litigiosa non risulta pertanto lesiva del principio della proporzionalità ed è
conforme alla giurisprudenza in materia.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16, 17 LCStr; 30, 32, 33, 139
OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione
a:
rziimplicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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