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Decisione

52.2004.306

revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato

27 ottobre 2004Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

classe 1948, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B il 28

febbraio 1968. Da allora il suo comportamento alla guida è stato sanzionato a

più riprese con provvedimenti amministrativi, segnatamente:

7.05.1974 ammonimento,

per aver circolato a 86/81 km/h (limite 60 km/h);

5.12.1979 revoca di

1 mese per aver circolato a velocità eccessiva (165/158 km/h in luogo dei 130

km/h prescritti);

26.03.1986 revoca di 2

mesi e 7 giorni per aver circolato in stato di ebrietà;

8.07.1988 ammonimento,

per aver circolato a 90/85 km/h (limite 60 km/h);

23.01.1991 revoca di 1

anno per aver circolato in stato di ebrietà;

7.05.1993 ammonimento,

aver circolato a 112/106 km/h (limite 80 km/h);

30.08.1995 revoca di 2

anni per aver circolato in stato di ebrietà ed essersi opposto alla prova del

sangue;

14.05.1998 revoca di 1

mese per aver circolato a 114/108 km/h (limite 80 km/h);

6.02.2003 revoca di

8 mesi per aver circolato in stato di ebrietà il 23 novembre 2002.

RI 1 ha

impugnato quest'ultima decisione davanti al Consiglio di Stato, ottenendo la

restituzione provvisoria della patente di cui era stato privato il giorno del

reato. Una volta rigettato il gravame, la Sezione della circolazione ha

stabilito che l'insorgente avrebbe dovuto depositare la licenza di condurre

dall'8 settembre 2003 al 3 febbraio 2004 per scontare il periodo di revoca residuo.

B. L’8

settembre 2003, verso le ore 00.05, RI 1 è stato fermato dalla polizia mentre

si trovava ebbro (tasso di alcolemia alla prova etanografica di 1.25 gr per

mille) al volante dell’autovettura . Dal rapporto di polizia risulta che

l’interessato si è opposto alla prova del sangue e non ha sottoscritto il

verbale d'interrogatorio, né quello di sequestro della licenza di condurre. Emerge

inoltre che ha dovuto effettuare la prova etanografica a tre riprese, in quanto

le prime due volte non aveva soffiato correttamente.

Per

questi fatti, il 3 febbraio 2004 la Sezione della circolazione gli ha revocato

la patente a tempo indeterminato in via preventiva e cautelativa, ordinandogli

nel contempo di sottoporsi ad una perizia presso Ingrado, centro di cura per

l’alcolismo (in seguito Ingrado).

C. Con

sentenza 18 marzo 2004 la Pretura penale si è pronunciata sui fatti avvenuti

l’8 settembre 2003. RI 1 è stato dichiarato autore colpevole di circolazione in

stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCStr) e di opposizione alla prova del sangue

(art. 91 cpv. 3 LCStr).

D. Con

decisione 1. luglio 2004, la Sezione della circolazione, preso atto delle

risultanze emergenti dal rapporto peritale 4 aprile 2004 stilato dallo

specialista __________ e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c e d, 16 cpv. 1,

17 cpv. 1bis e 3 LCStr, ha revocato al ricorrente la licenza di condurre

veicoli a motore a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe

stato concesso prima del mese di febbraio del 2006. La riammissione è stata

subordinata alla presentazione di un rapporto di Ingrado e di un certificato

medico internistico attestanti – dopo un periodo di 12 mesi – l’avvenuta

disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la

totale astinenza da bevande alcoliche, nonché al superamento di un esame

psicotecnico.

E. Il 24

agosto 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo

il gravame contro di essa interposto da RI 1.

In

sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto sulla scorta delle

risultanze peritali che il ricorrente fosse effettivamente inidoneo alla guida,

sia per motivi alcolcorrelati, sia per ragioni d'ordine caratteriale.

F. Contro il

predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, sollecitando in via preliminare la concessione

del beneficio dell’assistenza giudiziaria, in via provvisionale il conferimento

dell’effetto sospensivo al gravame e in via principale l’annullamento della

decisione impugnata. In sintesi il ricorrente, che contesta l’imparzialità e

l’indipendenza dell'esperto nonché le risultanze del suo referto, mette pure in

discussione il grado di ebrietà risultante dal rapporto di polizia. In

particolare postula, previo esperimento di un'ulteriore perizia, che la misura

venga mutata in una revoca a scopo di ammonimento.

Altre

argomentazioni saranno riprese per quanto necessario nei considerandi successivi.

G. Il

Consiglio di Stato si è opposto all’accoglimento dell’impugna-tiva senza

formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato

dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo

(art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

1.2. Nel

caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo

di questo Tribunale si limita alla verifica di un’eventuale violazione del

diritto, segnatamente con riferimento all’erroneo apprezzamento di un fatto e

all’eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica

se l’accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e

completo (art. 62 PAmm).

Considerandi

2.

L’insorgente

si duole anzitutto di una violazione del diritto di essere sentito (art. 29

cpv. 2 Cost.), annotando che l’Esecutivo cantonale non si è espresso su tutte

le argomentazioni addotte e non ha dato seguito alla richiesta di procedere ad

un’ulteriore perizia.

2.1

L’obbligo di motivare le decisioni, giusta gli art. 29 Cost. e 6 CEDU, impone effettivamente

all’autorità decidente di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti. Una

motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente nel caso in cui l’autorità

menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno indotta a decidere in un

senso piuttosto che in un altro e pone dunque l’interessato nella condizione di

rendersi conto della portata del giudizio e di poterlo impugnare con cognizione

di causa. L’autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti gli

argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti

per il verdetto (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

ad. art. 26 n. 2).

Nel

giudizio impugnato il Consiglio di Stato non ha preso puntualmente posizione su

determinate censure sollevate dall’insor-gente, motivando la propria decisione

in modo succinto. Ciononostante le spiegazioni esposte dal Governo risultano

sufficienti per comprendere le ragioni che l'hanno indotto a respingere il

gravame. Non vi sono dubbi che il ricorrente abbia potuto rendersi pienamente

conto della portata del giudizio, tant'è che l'ha impugnato in modo congruo e

completo. Ogni lamentela sull'argomento appare pertanto priva di fondamento.

2.2

Per

quanto concerne le censure rivolte alla persona del perito, si osserva che __________

è laureato in psicologia (psicologo della circolazione SPC). Autore di numerose

perizie recepite senza obiezioni da parte dell’autorità e dai diretti interessati,

non sussistono ragionevoli motivi per metterne in dubbio le capacità professionali.

In più occasioni, la validità delle sue valutazioni è stata confermata

dall’istituto di medicina legale dell’Università di __________, divisione per

la medicina del traffico. D'altra parte, all'occorrenza il ricorrente avrebbe

dovuto contestare la scelta del perito al momento in cui ha avuto conoscenza

della sua identità. RI 1 si è sottoposto all'esame dell'esperto senza sollevare

obbiezioni, cosicché ora non può più metterne in discussione le capacità per

avversare le conclusioni sfavorevoli alle quali è pervenuto. Ad evasione delle

ulteriori censure sollevate in tema dal ricorrente basta osservare che la

designazione di __________ quale perito chiamato a stabilire il grado di

idoneità alla guida dei conducenti è avvenuta regolarmente ad opera del

Consiglio di Stato sulla scorta dell’art. 51 RLACS.

2.3

In

merito all’asserita mancanza di indipendenza e obiettività del perito a cagione

dei suoi rapporti con Ingrado, si rileva che se nella forma potrebbe

manifestarsi una certa conflittualità, nella sostanza l’attività del perito si

svolge in maniera del tutto indipendente e come tale esente da critiche. In

effetti, __________, perito designato dal Consiglio di Stato grazie alla sua

qualifica di psicologo della circolazione SPC, esegue le perizie volte a stabilire

l’idoneità alla guida di conducenti dediti all’alcool in maniera assolutamente

autonoma. L’eventuale, successivo periodo di controllo imposto ai conducenti

dichiarati inidonei alla guida per problemi alcolcorrelati viene invece

effettuato da altre persone, attive presso uno dei consultori della Fondazione Servizio

di cura dell’alcolismo (Ingrado) sparsi sul territorio cantonale. La censura

appare pertanto priva di fondamento.

3.

3.1. A

norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre

dev’essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania

che possono diminuirne l’idoneità alla guida.

Conformemente

agli art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre deve

inoltre essere revocata se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento

precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. La revoca

a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su una prognosi

negativa in merito al futuro comportamento del conducente (RDAT 1-1994 n. 64 consid.

4a; in merito all’art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. R.

Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2128 segg.).

Considerato che non è facile dedurre dal precedente

comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta,

le autorità sono tenute ad analizzare la fattispecie con particolare circospezione.

Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo

qualora esistano sufficienti elementi per ritenere che l’interessato si

comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). In

caso di dubbio dev’essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma

dell’art. 9 OAC (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a).

3.2

La

licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente

non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo (art. 16 cpv. 1,

art. 14 cpv. 2 lett. c) o altra forma di tossicomania oppure per motivi

caratteriali o altri motivi (art. 16 cpv. 1, 14 cpv. 2 lett. d LCStr). Nella

decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da

un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di

cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento

ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata

condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv.

3.

LCStr). Il periodo di prova fissato nell’ambito di una revoca a scopo di sicurezza

corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale

non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure

condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung"; cfr. R. Schaffhauser,

op. cit. n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III p. 199). Tale

severità, scientemente voluta dal legislatore, persegue lo scopo di sopprimere

il rischio rappresentato dai conducenti pericolosi per la sicurezza del

traffico almeno durante un periodo di prova, che deve essere sufficientemente

lungo per permettere all’interessato di guarire dalla patologia che lo rende

incapace.

La durata

del termine di prova viene dunque commisurata tenendo conto di diversi

parametri: grado di inidoneità a condurre al momento della decisione di revoca,

qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del

conducente nell’ambito della circolazione stradale, situazione personale e

psicologica attuale del conducente (Schaffhauser, op. cit., pag. 138 ss., n.

2202.

e seguenti).

L’autorità

cantonale – che gode di un ampio potere di apprezzamento nell’ambito della

commisurazione della durata di tale periodo – deve quindi procedere a una valutazione

globale degli elementi a favore nonché a sfavore per operare un pronostico il

più sicuro possibile sull’idoneità e la data adeguata per la riammissione alla

guida (DTF 124 II 71 consid. 2b; RDAT 1-1994 n. 64 consid. 4a).

4.

In passato

il ricorrente è stato oggetto di diverse misure amministrative di ammonimento,

tra cui quattro revoche della licenza di condurre per guida in stato di

ebrietà.

Come

accennato in narrativa, l’8 settembre 2003, giorno previsto per il deposito della

licenza di condurre in relazione al delitto di guida in stato di ebrietà

commesso il 23 novembre 2002, RI 1 è stato fermato in preda ai fumi dell'alcool

mentre guidava la propria vettura con a bordo la famiglia. A seguito di tale

evento, occorso a soli dieci mesi di distanza dalla precedente, identica infrazione,

la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente per una durata

indeterminata, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del

febbraio 2006. Il Consiglio di Stato ha confermato tale misura di sicurezza.

Il

rapporto peritale 4 aprile 2004 di __________ sottolinea infatti che

l’interessato mostra un quadro altamente problematico sia per la gestione

delle bevande alcoliche che per il profilo caratteriale. L'esperto ha

evidenziato che il consumo alcolico non sembra essere cronicamente elevato

ma piuttosto a impronta occasionale ma in ogni caso troppo dissociato dalla

critica. In ogni caso, a mente del perito, preoccupante nel caso in esame è

soprattutto l’anamnesi segnata da diverse misure amministrative che

evidentemente non hanno conseguito lo scopo educativo e preventivo divisato. La

perizia appare fondata e attendibile e il suo impianto puntuale e scrupoloso.

Non è pertanto necessario effettuare ulteriori indagini. Né occorre disquisire

con maggior precisione - nel contesto di una revoca di sicurezza come quello in

esame - sull'intensità dell'alcolemia di cui era affetto RI 1 l’8 settembre

2003.

Quanto accaduto quella notte e i precedenti reati di guida in stato di

ebrietà, dimostrano peraltro l'effettiva pericolosità e inaffidabilità del

ricorrente, al quale occorrerà certamente un lasso di tempo importante per

recuperare l’idoneità alla guida di cui è attualmente privo per dedizione al

bere e labilità caratteriale.

Alla luce

di questi elementi, la revoca della patente a tempo indeterminato e le condizioni

poste per la riammissione alla guida risultano adeguate alle circostanze, esistendo

un rapporto ragionevole tra il risultato prefisso e le restrizioni imposte. La

misura si avvera idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse

pubblico dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La decisione

censurata non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di

apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine alla

natura e alla commisurazione del provvedimento amministrativo da adottarsi.

5.

La domanda

di concessione dell’assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente dinanzi a

questo Tribunale va a sua volta respinta, in quanto il ricorso era manifestamente

privo di probabilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Non occorre

quindi determinare lo stato di indigenza del ricorrente.

6.

Sulla

scorta di queste conclusioni il ricorso va dunque respinto.

L’emanazione

del presente giudizio rende superflua l’adozione delle misure provvisionali

chieste dall’insorgente.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c) e d), 16 cpv. 1, 17

e 23 LCStr; 33 cpv. 1 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 43, 46, 61, 62 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono

poste a carico dell’insorgente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo

al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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