52.2004.306
revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato
27 ottobre 2004Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2004.306
Data decisione, Autorità:
27.10.2004, TRAM
Titolo:
revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 14 let. d LCSTR
art. 14 cpv. 2 let. c LCSTR
art. 17 cpv. 3 LCSTR
art. 17bis cpv. 1 LCSTR
Incarto n.
52.2004.306
Lugano
27 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 settembre 2004 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 24 agosto 2004 (n. 3727) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 1. luglio 2004 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;
vista la risposta 21
settembre 2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1,
classe 1948, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B il 28
febbraio 1968. Da allora il suo comportamento alla guida è stato sanzionato a
più riprese con provvedimenti amministrativi, segnatamente:
7.05.1974 ammonimento,
per aver circolato a 86/81 km/h (limite 60 km/h);
5.12.1979 revoca di
1 mese per aver circolato a velocità eccessiva (165/158 km/h in luogo dei 130
km/h prescritti);
26.03.1986 revoca di 2
mesi e 7 giorni per aver circolato in stato di ebrietà;
8.07.1988 ammonimento,
per aver circolato a 90/85 km/h (limite 60 km/h);
23.01.1991 revoca di 1
anno per aver circolato in stato di ebrietà;
7.05.1993 ammonimento,
aver circolato a 112/106 km/h (limite 80 km/h);
30.08.1995 revoca di 2
anni per aver circolato in stato di ebrietà ed essersi opposto alla prova del
sangue;
14.05.1998 revoca di 1
mese per aver circolato a 114/108 km/h (limite 80 km/h);
6.02.2003 revoca di
8 mesi per aver circolato in stato di ebrietà il 23 novembre 2002.
RI 1 ha
impugnato quest'ultima decisione davanti al Consiglio di Stato, ottenendo la
restituzione provvisoria della patente di cui era stato privato il giorno del
reato. Una volta rigettato il gravame, la Sezione della circolazione ha
stabilito che l'insorgente avrebbe dovuto depositare la licenza di condurre
dall'8 settembre 2003 al 3 febbraio 2004 per scontare il periodo di revoca residuo.
B. L’8
settembre 2003, verso le ore 00.05, RI 1 è stato fermato dalla polizia mentre
si trovava ebbro (tasso di alcolemia alla prova etanografica di 1.25 gr per
mille) al volante dell’autovettura . Dal rapporto di polizia risulta che
l’interessato si è opposto alla prova del sangue e non ha sottoscritto il
verbale d'interrogatorio, né quello di sequestro della licenza di condurre. Emerge
inoltre che ha dovuto effettuare la prova etanografica a tre riprese, in quanto
le prime due volte non aveva soffiato correttamente.
Per
questi fatti, il 3 febbraio 2004 la Sezione della circolazione gli ha revocato
la patente a tempo indeterminato in via preventiva e cautelativa, ordinandogli
nel contempo di sottoporsi ad una perizia presso Ingrado, centro di cura per
l’alcolismo (in seguito Ingrado).
C. Con
sentenza 18 marzo 2004 la Pretura penale si è pronunciata sui fatti avvenuti
l’8 settembre 2003. RI 1 è stato dichiarato autore colpevole di circolazione in
stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCStr) e di opposizione alla prova del sangue
(art. 91 cpv. 3 LCStr).
D. Con
decisione 1. luglio 2004, la Sezione della circolazione, preso atto delle
risultanze emergenti dal rapporto peritale 4 aprile 2004 stilato dallo
specialista __________ e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c e d, 16 cpv. 1,
17 cpv. 1bis e 3 LCStr, ha revocato al ricorrente la licenza di condurre
veicoli a motore a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe
stato concesso prima del mese di febbraio del 2006. La riammissione è stata
subordinata alla presentazione di un rapporto di Ingrado e di un certificato
medico internistico attestanti – dopo un periodo di 12 mesi – l’avvenuta
disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la
totale astinenza da bevande alcoliche, nonché al superamento di un esame
psicotecnico.
E. Il 24
agosto 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
il gravame contro di essa interposto da RI 1.
In
sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto sulla scorta delle
risultanze peritali che il ricorrente fosse effettivamente inidoneo alla guida,
sia per motivi alcolcorrelati, sia per ragioni d'ordine caratteriale.
F. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, sollecitando in via preliminare la concessione
del beneficio dell’assistenza giudiziaria, in via provvisionale il conferimento
dell’effetto sospensivo al gravame e in via principale l’annullamento della
decisione impugnata. In sintesi il ricorrente, che contesta l’imparzialità e
l’indipendenza dell'esperto nonché le risultanze del suo referto, mette pure in
discussione il grado di ebrietà risultante dal rapporto di polizia. In
particolare postula, previo esperimento di un'ulteriore perizia, che la misura
venga mutata in una revoca a scopo di ammonimento.
Altre
argomentazioni saranno riprese per quanto necessario nei considerandi successivi.
G. Il
Consiglio di Stato si è opposto all’accoglimento dell’impugna-tiva senza
formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato
dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
1.2. Nel
caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo
di questo Tribunale si limita alla verifica di un’eventuale violazione del
diritto, segnatamente con riferimento all’erroneo apprezzamento di un fatto e
all’eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica
se l’accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e
completo (art. 62 PAmm).
Considerandi
2.
L’insorgente
si duole anzitutto di una violazione del diritto di essere sentito (art. 29
cpv. 2 Cost.), annotando che l’Esecutivo cantonale non si è espresso su tutte
le argomentazioni addotte e non ha dato seguito alla richiesta di procedere ad
un’ulteriore perizia.
2.1
L’obbligo di motivare le decisioni, giusta gli art. 29 Cost. e 6 CEDU, impone effettivamente
all’autorità decidente di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti. Una
motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente nel caso in cui l’autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno indotta a decidere in un
senso piuttosto che in un altro e pone dunque l’interessato nella condizione di
rendersi conto della portata del giudizio e di poterlo impugnare con cognizione
di causa. L’autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti gli
argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti
per il verdetto (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
ad. art. 26 n. 2).
Nel
giudizio impugnato il Consiglio di Stato non ha preso puntualmente posizione su
determinate censure sollevate dall’insor-gente, motivando la propria decisione
in modo succinto. Ciononostante le spiegazioni esposte dal Governo risultano
sufficienti per comprendere le ragioni che l'hanno indotto a respingere il
gravame. Non vi sono dubbi che il ricorrente abbia potuto rendersi pienamente
conto della portata del giudizio, tant'è che l'ha impugnato in modo congruo e
completo. Ogni lamentela sull'argomento appare pertanto priva di fondamento.
2.2
Per
quanto concerne le censure rivolte alla persona del perito, si osserva che __________
è laureato in psicologia (psicologo della circolazione SPC). Autore di numerose
perizie recepite senza obiezioni da parte dell’autorità e dai diretti interessati,
non sussistono ragionevoli motivi per metterne in dubbio le capacità professionali.
In più occasioni, la validità delle sue valutazioni è stata confermata
dall’istituto di medicina legale dell’Università di __________, divisione per
la medicina del traffico. D'altra parte, all'occorrenza il ricorrente avrebbe
dovuto contestare la scelta del perito al momento in cui ha avuto conoscenza
della sua identità. RI 1 si è sottoposto all'esame dell'esperto senza sollevare
obbiezioni, cosicché ora non può più metterne in discussione le capacità per
avversare le conclusioni sfavorevoli alle quali è pervenuto. Ad evasione delle
ulteriori censure sollevate in tema dal ricorrente basta osservare che la
designazione di __________ quale perito chiamato a stabilire il grado di
idoneità alla guida dei conducenti è avvenuta regolarmente ad opera del
Consiglio di Stato sulla scorta dell’art. 51 RLACS.
2.3
In
merito all’asserita mancanza di indipendenza e obiettività del perito a cagione
dei suoi rapporti con Ingrado, si rileva che se nella forma potrebbe
manifestarsi una certa conflittualità, nella sostanza l’attività del perito si
svolge in maniera del tutto indipendente e come tale esente da critiche. In
effetti, __________, perito designato dal Consiglio di Stato grazie alla sua
qualifica di psicologo della circolazione SPC, esegue le perizie volte a stabilire
l’idoneità alla guida di conducenti dediti all’alcool in maniera assolutamente
autonoma. L’eventuale, successivo periodo di controllo imposto ai conducenti
dichiarati inidonei alla guida per problemi alcolcorrelati viene invece
effettuato da altre persone, attive presso uno dei consultori della Fondazione Servizio
di cura dell’alcolismo (Ingrado) sparsi sul territorio cantonale. La censura
appare pertanto priva di fondamento.
3.
3.1. A
norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre
dev’essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania
che possono diminuirne l’idoneità alla guida.
Conformemente
agli art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre deve
inoltre essere revocata se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento
precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. La revoca
a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su una prognosi
negativa in merito al futuro comportamento del conducente (RDAT 1-1994 n. 64 consid.
4a; in merito all’art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. R.
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2128 segg.).
Considerato che non è facile dedurre dal precedente
comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta,
le autorità sono tenute ad analizzare la fattispecie con particolare circospezione.
Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo
qualora esistano sufficienti elementi per ritenere che l’interessato si
comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). In
caso di dubbio dev’essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma
dell’art. 9 OAC (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a).
3.2
La
licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente
non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo (art. 16 cpv. 1,
art. 14 cpv. 2 lett. c) o altra forma di tossicomania oppure per motivi
caratteriali o altri motivi (art. 16 cpv. 1, 14 cpv. 2 lett. d LCStr). Nella
decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da
un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di
cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento
ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata
condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv.
3.
LCStr). Il periodo di prova fissato nell’ambito di una revoca a scopo di sicurezza
corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale
non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure
condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung"; cfr. R. Schaffhauser,
op. cit. n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III p. 199). Tale
severità, scientemente voluta dal legislatore, persegue lo scopo di sopprimere
il rischio rappresentato dai conducenti pericolosi per la sicurezza del
traffico almeno durante un periodo di prova, che deve essere sufficientemente
lungo per permettere all’interessato di guarire dalla patologia che lo rende
incapace.
La durata
del termine di prova viene dunque commisurata tenendo conto di diversi
parametri: grado di inidoneità a condurre al momento della decisione di revoca,
qualifica del tipo di inidoneità, possibilità di trattamento, precedenti del
conducente nell’ambito della circolazione stradale, situazione personale e
psicologica attuale del conducente (Schaffhauser, op. cit., pag. 138 ss., n.
2202.
e seguenti).
L’autorità
cantonale – che gode di un ampio potere di apprezzamento nell’ambito della
commisurazione della durata di tale periodo – deve quindi procedere a una valutazione
globale degli elementi a favore nonché a sfavore per operare un pronostico il
più sicuro possibile sull’idoneità e la data adeguata per la riammissione alla
guida (DTF 124 II 71 consid. 2b; RDAT 1-1994 n. 64 consid. 4a).
4.
In passato
il ricorrente è stato oggetto di diverse misure amministrative di ammonimento,
tra cui quattro revoche della licenza di condurre per guida in stato di
ebrietà.
Come
accennato in narrativa, l’8 settembre 2003, giorno previsto per il deposito della
licenza di condurre in relazione al delitto di guida in stato di ebrietà
commesso il 23 novembre 2002, RI 1 è stato fermato in preda ai fumi dell'alcool
mentre guidava la propria vettura con a bordo la famiglia. A seguito di tale
evento, occorso a soli dieci mesi di distanza dalla precedente, identica infrazione,
la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente per una durata
indeterminata, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del
febbraio 2006. Il Consiglio di Stato ha confermato tale misura di sicurezza.
Il
rapporto peritale 4 aprile 2004 di __________ sottolinea infatti che
l’interessato mostra un quadro altamente problematico sia per la gestione
delle bevande alcoliche che per il profilo caratteriale. L'esperto ha
evidenziato che il consumo alcolico non sembra essere cronicamente elevato
ma piuttosto a impronta occasionale ma in ogni caso troppo dissociato dalla
critica. In ogni caso, a mente del perito, preoccupante nel caso in esame è
soprattutto l’anamnesi segnata da diverse misure amministrative che
evidentemente non hanno conseguito lo scopo educativo e preventivo divisato. La
perizia appare fondata e attendibile e il suo impianto puntuale e scrupoloso.
Non è pertanto necessario effettuare ulteriori indagini. Né occorre disquisire
con maggior precisione - nel contesto di una revoca di sicurezza come quello in
esame - sull'intensità dell'alcolemia di cui era affetto RI 1 l’8 settembre
2003.
Quanto accaduto quella notte e i precedenti reati di guida in stato di
ebrietà, dimostrano peraltro l'effettiva pericolosità e inaffidabilità del
ricorrente, al quale occorrerà certamente un lasso di tempo importante per
recuperare l’idoneità alla guida di cui è attualmente privo per dedizione al
bere e labilità caratteriale.
Alla luce
di questi elementi, la revoca della patente a tempo indeterminato e le condizioni
poste per la riammissione alla guida risultano adeguate alle circostanze, esistendo
un rapporto ragionevole tra il risultato prefisso e le restrizioni imposte. La
misura si avvera idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse
pubblico dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La decisione
censurata non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di
apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine alla
natura e alla commisurazione del provvedimento amministrativo da adottarsi.
5.
La domanda
di concessione dell’assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente dinanzi a
questo Tribunale va a sua volta respinta, in quanto il ricorso era manifestamente
privo di probabilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Non occorre
quindi determinare lo stato di indigenza del ricorrente.
6.
Sulla
scorta di queste conclusioni il ricorso va dunque respinto.
L’emanazione
del presente giudizio rende superflua l’adozione delle misure provvisionali
chieste dall’insorgente.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c) e d), 16 cpv. 1, 17
e 23 LCStr; 33 cpv. 1 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 43, 46, 61, 62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono
poste a carico dell’insorgente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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