52.2004.307
solo in situazioni eccezionali può essere concessa una deroga alla distanza dal bosco per la costruzione di una casa monofamiliare. Potere d'apprezzamento dell'autorità nel concedere la deroga
16 novembre 2004Italiano15 min
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Numero d'incarto:
52.2004.307
Data decisione, Autorità:
16.11.2004, TRAM
Titolo:
solo in situazioni eccezionali può essere concessa una deroga alla distanza dal bosco per la costruzione di una casa monofamiliare. Potere d'apprezzamento dell'autorità nel concedere la deroga
DEROGA
DISTANZA DAL BOSCO
art. 6 cpv. 1 LCFO
art. 6 cpv. 2 LCFO
art. 6 cpv. 3 LCFO
Incarto n.
52.2004.307
Lugano
16 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Tanja Balmelli
statuendo sul ricorso 13 settembre 2004 di
RI 1
RI 2
tutti patrocinate da: PA 1
contro
la decisione 24 agosto 2004 del Consiglio di Stato
(n. 3719), che conferma la licenza edilizia 27 maggio 2004 concessa dal municipio
di CO 1 per la costruzione di una casa monofamiliare sulla part. 975 con
deroga a 7 m dal limite del bosco (part. n. 122);
viste le risposte:
- 21 settembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 28 settembre 2004 del
Dipartimento del territorio, sezione forestale;
- 29 settembre 2004 del
municipio di CO 1;
- 7 ottobre 2004 del
Dipartimento del territorio, UDC;
- 12 ottobre 2004 di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. CO 2 è
proprietario del mappale n. 975 RF di __________. Il fondo di forma irregolare,
confina ad est con la particella n. 1014, in procinto di essere edificata, a
nord con la particella n. 122 ricoperta di bosco, ad ovest con una strada
privata (part. n. 966) ed a sud-est con diversi altri fondi, fra cui quelli di
proprietà delle qui ricorrenti.
B. Il
15.03.2004 CO 2 ha chiesto all’allora municipio di __________ il permesso di costruire
una casa d’abitazione unifamiliare sul suddetto mappale di sua proprietà. Alla
domanda si sono opposte RI 1 e RI 2, che hanno contestato sia l'edificazione,
già iniziata, portante pure su un'area a confine con il loro fondo, benché
fosse stata concordata una distanza minima libera da ogni edificazione, sia la
concessione di una deroga alla distanza dal bosco e dalla strada privata.
Seguendo l'avviso cantonale dei Servizi
generali del Dipartimento del territorio, il 27 maggio 2004 il municipio ha
rilasciato la postulata licenza edilizia per una costruzione suddivisa in due
blocchi collegati da una passerella vetrata (il primo, ad ovest, di dimensioni
quasi doppie rispetto al secondo, posto ad est del mappale). L'esecutivo
comunale ha concesso una deroga a 3 m dalla strada privata ed a 7 m dal limite
del bosco.
C. L'11 giugno
2004 le opponenti hanno riproposto le medesime lamentele al Consiglio di Stato,
il quale non ha ravvisato alcuna violazione del diritto da parte del municipio
e della sezione forestale che hanno autorizzato la deroga a 7 m dal bosco.
Illustrate le finalità delle norme sulle
distanze dal bosco e di quelle sulla concessione di deroghe, il Governo ha in
sostanza ritenuto che la configurazione del terreno e le motivazioni date dall'istante
fossero tali da giustificare la concessione di una deroga. Il rispetto della
distanza di 10 m dal bosco comprometterebbe in misura intollerabile l'edificazione
del fondo. La questione della servitù di arretramento dal confine sud-est
dovrebbe essere rinviata al foro civile.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, le soccombenti insorgono davanti al Tribunale
cantonale amministrativo e, riproponendo integralmente le motivazioni addotte
davanti la precedente istanza, chiedono l'annullamento della licenza edilizia.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
L'UDC si riconferma nelle sue precedenti prese di posizione ed allega il parere
della Sezione forestale che ha ribadito le motivazioni alla base del rilascio
del preavviso favorevole alla deroga. Il municipio di CO 1 ed il beneficiario
della licenza di costruzione respingono il ricorso e si riconfermano nella
concessione della licenza edilizia.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva delle insorgenti, proprietarie di fondi situati nelle immediate vicinanze
e già opponenti, è pacifica (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi risulta
chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo tribunale.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 6 LCFo, la distanza degli edifici e degli impianti dal bosco è
fissata dal PR (cpv. 1), che non può comunque prevedere distanze inferiori a 10
m (cpv. 2). L'art. 3.1.4 NAPR di __________, stabilisce in effetti una distanza
minima di 10 m dal limite del bosco.
Le norme sulle distanze dal bosco, come
rettamente rileva il Consiglio di Stato, perseguono scopi di polizia edilizia e
scopi di polizia forestale. Come norme di polizia edilizia servono a proteggere
le costruzioni dai pericoli derivanti dalla caduta di alberi, dagli incendi,
dall'umidità e dall'ombra. Come norme di polizia forestale mirano invece a
salvaguardare l'area forestale dagli inconvenienti derivanti da un'eccessiva
vicinanza delle costruzioni (FF 1988 III 162; Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes
Umweltschutzrecht, IV ed., 420 seg.).
2.2
L'art. 6 cpv. 3 LCFo permette tuttavia al municipio di concedere deroghe sino a
6.
m in casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale. In
quest'ordine di idee, l'art. 3.1.4 NAPR permette al municipio di concedere
deroghe al fine di consentire l'effettiva edificabilità del fondo.
Le disposizioni sulla concessione di deroghe
mirano ad attenuare il rigore della legge, quando l'applicazione al caso
particolare della regola che questa sancisce non è giustificata dal profilo
degli interessi tutelati (DTF 112 I b 53; RDAT 1993 I n. 39; Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 2 LE n. 692 seg.; Max Imboden/ René Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 37 B I seg.; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem).
Riservato il caso in cui i presupposti per
la concessione di deroghe siano enumerati dal diritto positivo, oltre ad una
base legale, la concessione di deroghe presuppone l'esistenza di una situazione
eccezionale, tale da far apparire eccessivo per rapporto all'interesse generale
il sacrificio imposto al singolo dall'applicazione rigorosa della legge. Se sia
data una situazione eccezionale, suscettibile di giustificare la concessione di
deroghe, è essenzialmente questione di diritto. Quali provvedimenti debbano
essere adottati per mitigare il rigore della legge in casi eccezionali è invece
questione ampiamente rimessa all'apprezzamento dell'autorità che concede la
deroga. Riservata la latitudine di giudizio che compete alle autorità decidenti
nell'interpretazione dei concetti giuridici indeterminati, l'esistenza di una
situazione eccezionale è pertanto esaminata liberamente da parte delle istanze
di ricorso. L'estensione della deroga può invece essere censurata da parte del
Tribunale cantonale amministrativo unicamente nella misura in cui integra gli
estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere
(cfr. STA 24 novembre 2003 in re S.C.; STA 16 luglio 2001 in re M.P., consid.
2.2
).
3.
3.1.
Nell'evenienza concreta, il fondo n. 975 (632 mq) ha la forma simile ad un rettangolo,
ma il lato ovest – che confina con la strada privata e la piazza di giro di cui
al mappale n. 966 RF – taglia parzialmente verso l'interno la particella,
mentre il lato nord si apre verso il bosco, con cui confina, per ricongiungersi
più a nord con il predetto lato ovest. Ciò comporta che il terreno boschivo
entra come una sorta di punta verso il mappale in esame ed il suo apice dista
sia 7.13 m dal lato nord della casa monofamiliare che misura circa 21 m di
lunghezza (su 30 m del fondo), sia 20 m dal confine sud.
L'altro lato (sud) orizzontale della casa,
spezzato in due blocchi, dista 4.83 m dal suo punto più vicino alle particelle
contermini a sud, mentre lo spigolo sud/est dista 4.06 m dal mappale n.
795.
La distanza della parete ovest (7.80 m) dalla strada privata contermine è
di 3 m, mentre il locale adibito a deposito/giardino al piano terra
rispettivamente a garage al piano superiore, parte da una distanza di 1.52 m
dal confine e si sviluppa verso nord-est per 8.20 m fino ad arrivare ad 81 cm
dalla strada adiacente ed a 7 m dal limitare del bosco. Da qui, mantenendo
sempre questa distanza, il lato esterno del deposito/garage si estende
parallelamente al confine del fondo n. 122 verso l'interno per 5.74 m.
La parete est, anch'essa lunga 7.80 m, è
posta a 6.88 m dal fondo confinante (n. 1014) nel suo punto più vicino ed a
7.32
m nel suo punto più lontano.
A confine con il mappale n. 122 c'è un passo
pedonale comunale che attraversa il fondo n. 975 da est (part. n. 1014) ad
ovest (part. n. 966).
3.2
L'edificazione del fondo n. 975
soggiace alla distanza di 10 m dal bosco prescritta dall'art. 3.1.4 NAPR, alla
distanza dal confine, che dev'essere pari a 2/3 dell'altezza dell'edificio,
ritenuto un minimo di 3 m (art. 4.7.3.5 NAPR) ed alla distanza di 4 m dalla
strada privata. Soggiace inoltre ad una servitù di posa siepe, d'arretramento
di costruzione e di limitazione d'altezza a favore dei fondi 767-772, mentre
beneficia di un diritto di divieto di costruzione e posa di manufatti e
piantagioni a carico della part. n. 1014 con la quale confina ad est come pure
di un diritto di costruzione in deroga alle distanze legali a carico del
medesimo mappale.
3.3
La particolare conformazione del fondo,
la pendenza sfavorevole (circa 5 m di dislivello da monte a valle), la distanza
dal bosco, dalla strada privata e dal confine, quest'ultima fissata in funzione
dell'altezza, limitano in misura incisiva le possibilità edificatorie.
Rispettando sia la distanza minima di 4 m dalla strada privata e la distanza di
3.
m dal confine, che limitano l'altezza delle pareti a 6 m rispettivamente a
4,50 m, sia la distanza di 10 m dal bosco, la parte edificabile del fondo si
riduce ad una fascia di terreno larga appena 7 m (su 20 m, nel punto più
vicino, e su circa 24 m nel punto massimo) e lunga all'incirca 23 m, fermo restando
comunque il rispetto degli indici di sfruttamento e d'occupazione massimi.
Fatta astrazione dalla servitù di
arretramento, di cui si dirà ancora più avanti, i fattori oggettivi, che
definiscono la situazione del fondo, permettono tutto sommato di ritenere dati
gli estremi per concedere una deroga.
La forma irregolare del fondo,
contrariamente a quanto assumono le ricorrenti, non è dovuta a frazionamenti
attuati in epoca recente e nemmeno è imputabile ad atti di disposizione del suo
proprietario. Già in passato il fondo costituiva in effetti una parte del
mappale n. 120, dal quale è stato staccato. Nemmeno il suo frazionamento
nell'attigua part. n. 1014 ha reso più difficile l'edificazione, poiché le
difficoltà maggiori si hanno con l'obbligo di mantenere la distanza di 10 m dal
limitare del bosco. Imputabile al proprietario, semmai, è soltanto la servitù
di arretramento dal confine sud-est costituita nel lontano 1991 a favore dei
fondi nn. 767-772, ossia anche delle ricorrenti.
Il bosco, che si insinua nella zona
edificabile sino a ricoprire la part. n. 122, si estende lungo tutto il confine
nord del fondo del resistente, ossia su una lunghezza di circa 20 m. Data la
sua ubicazione, il bosco incide in misura particolarmente marcata sull'insieme
delle possibilità edificatorie del terreno. Anche per rapporto all'ubicazione
ed all'estensione dell'area forestale, la situazione della particella presenta
dunque connotazioni del caso eccezionale.
Tenuto conto della latitudine di giudizio di
cui fruiscono le autorità decidenti nell'interpretazione delle nozioni
giuridiche indeterminate, fra le quali rientra quella di caso eccezionale (Imboden
Rhinow, op. cit., n. 66 B II; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II ed.,
parte generale, n. 396 seg.), la valutazione della situazione del fondo del
resistente operata dalla sezione forestale, e su questa scorta, dal municipio,
appare tutto sommato sostenibile. Il sacrificio che il proprietario
dell'edificando mappale sarebbe chiamato a sopportare per rispettare la
distanza di 10 m dal bosco appare eccessivo tanto per rapporto alle esigenze di
tutela dell'area boschiva da costruzioni troppo vicine, quanto dal profilo
della salvaguardia della sua casa d'abitazione dagli inconvenienti derivanti
alle costruzioni da un'insufficiente distanza dal bosco.
3.4
Resta da verificare se l'estensione
della deroga a 7 m dal limite del bosco accordata dal municipio sulla scorta
del preavviso favorevole della sezione forestale - e confermata dal Consiglio
di Stato - proceda da un esercizio corretto del potere d'apprezzamento, che
deve essere riconosciuto alle autorità decidenti ai fini dell'individuazione
dei provvedimenti più idonei per rimediare all'eccezionalità della situazione o
se invece integri gli estremi di una violazione del diritto per abuso di
potere.
Ammessa l'eccezionalità della situazione che
giustifica la concessione di una deroga, la ricerca della distanza più
confacente deve ottemperare alle esigenze di protezione del bosco ed alla
necessità di assicurare una ragionevole utilizzazione del terreno.
Le soluzioni possibili in casi di questa
natura sono sempre numerose. I parametri che le determinano sono infatti
interdipendenti, cosicché modificandone uno, mutano anche gli altri. Occorre
dunque limitarsi a considerare le soluzioni più significative, che meglio
permettono di individuare quella più adeguata.
Ferme queste premesse, pur tenendo presente
che questo tribunale deve evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello
dell'autorità decidente, limitandosi a verificare che la soluzione proposta non
proceda da un abuso del potere discrezionale, nel caso in esame va osservato
che l'istante aveva in un primo tempo presentato una domanda di costruzione con
deroga a 6 m dal limitare del bosco. Il Consiglio di Stato, a causa
dell'insufficiente motivazione della richiesta di deroga, non ha concesso la
relativa licenza edilizia. Con la domanda in oggetto CO 2 ha proposto la
costruzione di una casa monofamiliare completamente diversa dalla precedente,
con una deroga a 7 m che ha comportato per entrambi i blocchi una larghezza di
7.80
m.
Guardando da ovest verso est, dei tre piani
progettati soltanto uno, appartenente al blocco ovest, emerge per 3.72 m dal
terreno esistente (piano superiore). Il blocco est, invece, visto da est, si
eleva per 5.53 m dal piano inferiore, ma raggiunge soltanto l'altezza del
pavimento del terzo piano del blocco antistante. L'altezza massima
dell'abitazione raggiunge gli 8 m, per cui è corretto che si sia mantenuta una
distanza dal confine sud di circa 5 m.
Quanto alla distanza dal fondo contermine n.
1014, malgrado a RF sia stata iscritta una servitù che prevede la possibilità
per l'istante di costruire in deroga alle distanze legali, ossia avvicinandosi
alla particella confinante ad est, una traslazione della casa in questa
direzione non muterebbe la necessità di beneficiare di una deroga alle distanze
dal bosco. Anzi, la situazione peggiorerebbe, poiché l'appendice destinata al
garage ed al deposito si sposterebbe anch'essa, ma verso nord, cosicché la distanza
dal bosco si ridurrebbe ulteriormente. Quest'appendice è stata infatti così
progettata al fine di rispettare al meglio, in virtù della particolare
morfologia del fondo, la distanza dal terreno boschivo.
Considerati dunque gli sforzi profusi dal
proprietario per conciliare le proprie esigenze edificatorie sia alla
conformazione del terreno che alle norme legali, appare tutto sommato
sostenibile autorizzare la costruzione, così come è stata progettata, alla distanza
di 7 m dal bosco. Entro questi limiti, l'apprezzamento dell'autorità non appare
censurabile.
Per aumentare ulteriormente la distanza dal
bosco, riducendo nel contempo l’importanza della deroga, si potrebbero invero
ipotizzare anche altre soluzioni. Una riduzione della larghezza della casa già
oggi esigua comporterebbe tuttavia un sacrificio eccessivo per rapporto
all’importanza del vantaggio che ne potrebbe derivare dal profilo della tutela
del bosco da costruzioni troppo vicine. L'interramento di due piani
dell’edificio ovest permette già in modo consistente di ridurre l’altezza fuori
terra e quindi anche la distanza dal confine sud-ovest. Guardando dal bosco, la
casa risulta alta 6.50 m, mentre da est soltanto 5.53 m. Pertanto, la distanza
richiesta appare convenientemente rapportata sia alle differenti altezze, sia
allo sviluppo orizzontale della facciata prospiciente il bosco (9.30 m il
blocco ovest, 6 m la passerella vetrata e 5.40 il blocco est).
Altri accorgimenti potrebbero invece
danneggiare la pregevole espressione architettonica dell’edificio, che già ha
cercato di limitare al massimo la sua imponenza esterna preferendo interrare in
parte dei piani ed estendendosi in lunghezza, senza tuttavia comportare
vantaggi tangibili né per rapporto alla salvaguardia del bosco, né per quanto
attiene alla tutela degli edifici da un'eccessiva vicinanza al bosco. Dal
profilo giuridico, una ricerca esasperata delle soluzioni atte ad aumentare la
distanza dal bosco, minimizzando l'entità della deroga, finirebbe inoltre per
tradursi in un esercizio scorretto del potere di cognizione di questo tribunale,
che deve limitarsi a rilevare che la decisione impugnata non sia inficiata da
una violazione del diritto sotto il profilo dell’abuso di potere.
In quest'ordine di idee si può anche
ammettere che la servitù di arretramento dal confine sud-est, costituita a
carico del fondo del resistente ed a favore delle part. nn. 767-772, non abbia
condizionato le scelte architettoniche adottate dal progettista in modo da
rendere necessaria la concessione di una deroga di maggiore entità alla
distanza dal bosco. Anche senza questa servitù, come visto, la traslazione
dell'intera costruzione verso est comporterebbe infatti un’ulteriore
diminuzione della distanza dal bosco.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, la licenza edilizia rilasciata dal municipio
al resistente va dunque confermata e così pure la decisione del Consiglio di
Stato, mentre il ricorso deve essere respinto integralmente.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico delle ricorrenti, secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 6 LCFo; 3.1.4, 4.7.3.5 NAPR di __________;
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di Fr. 1'000.- è a carico delle ricorrenti in solido, che rifonderanno
Fr. 1’000.- al resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
a.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
2 patrocinato da: PA 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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