52.2004.308
notifica per la realizzazione di due verande vetrate
3 novembre 2004Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2004.308
Data decisione, Autorità:
03.11.2004, TRAM
Titolo:
notifica per la realizzazione di due verande vetrate
NOTIFICA DI COSTRUZIONE
art. 11 LE
art. 3 cpv. 2 let. c RBN
art. 6 cpv. 1 RLE
Incarto n.
52.2004.308
Lugano
3 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 settembre 2004 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 24 agosto 2004 (n. 3716) del Consiglio
di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 12 maggio 2004 con cui il municipio di __________ ha negato loro
il permesso di realizzare due verande vetrate al pianterreno di una casa
bifamiliare situata in località __________ (part. n. 1034 RF);
viste le risposte:
- 17 settembre 2004 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 28 settembre 2004 di CO
2 e CO 1;
- 28 settembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 18 ottobre 2004 del CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3 marzo
2004 lo studio RI 1 (BGA) ha chiesto mediante notifica al municipio di __________
il permesso di costruire due verande vetrate al pianterreno di una casa
bifamiliare, situata in località __________ (part. n. 1034 RF), ai margini
della zona del nucleo (NV), dichiarato sito pittoresco. I manufatti, a pianta
rettangolare (m 4.00 x 2.95), risulterebbero coperti da un tetto piano adibito
a terrazza e disterebbero m 1.50 dal muro che sorregge e delimita il fondo sul
versante E.
Alla
domanda si sono opposte le resistenti CO 2 e CO 1, proprietarie del fondo sottostante
(part. n. 1036 RF), contestando l'intervento dal profilo estetico e della distanza
verso la tettoia che sorge sul loro fondo, a ridosso del muro di sostegno di
cui si è appena detto.
L'autorità
comunale ha trattato la domanda secondo la procedura di notifica, interpellata
comunque la CBN, che ha espresso preavviso negativo, ritenendo che le verande
alterassero l'immagine dell'edificio e del nucleo.
Con
decisione 12 maggio 2004 il municipio ha quindi respinto la domanda di costruzione,
facendo proprio il preavviso negativo della CBN, ma rilevando nel contempo che
il tetto piano e le finestre delle aggiunte non erano conformi alle NAPR.
B. Con
giudizio 24 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrato dallo studio BGA.
Dopo aver
rilevato l'irritualità della procedura seguita, il Governo ha anzitutto
ritenuto che il difetto non ne giustificasse comunque la ripetizione. Nel
merito, ha invece condiviso la valutazione estetica espressa dalla CBN. Ha
inoltre rilevato che l'edificio disattende anche le prescrizioni estetiche
dell'art. 29 NAPR e non è nemmeno conforme alle distanze fissate da questa
norma.
C. Contro il
predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza richiesta.
L'insorgente
censura la valutazione estetica espressa dall'autorità cantonale, negando in
particolare che le due verande alterino in misura inammissibile l'aspetto del
sito pittoresco.
Contesta
poi che la copertura piana dei manufatti disattenda anche le prescrizioni
estetiche sancite dall'art. 29 NAPR. La norma ammetterebbe infatti la
possibilità di realizzare terrazze.
In
conclusione, l'insorgente sostiene infine che le verande non violerebbero nemmeno
la distanza tra edifici prescritta dalla norma suddetta. Considerato che la
copertura della tettoia non oltrepassa il filo superiore del muro che sostiene
il fondo dedotto in edificazione, le distanze tra edifici non sarebbero
applicabili.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non
formulano osservazioni.
Ad
identica conclusione pervengono le opponenti, contestando succintamente le tesi
dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione
dei luoghi e dell'oggetto della contestazione risulta dai piani dalla
fotografia prodotta dall'insorgente nel procedimento che coinvolge le stesse
parti per l'edificazione del fondo delle resistenti. È inoltre nota a questo
tribunale, che ha già dovuto occuparsi di un'edificazione interessante gli
stessi fondi (STA 11.4.86 in re T__________ SA). Il sopralluogo richiesto dal
ricorrente non appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza
di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Procedura
2.1.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LE, la licenza edilizia è concessa dal municipio, previo
avviso del Dipartimento del territorio nei casi previsti dalla legge. L'avviso
del Dipartimento del territorio riguarda l'applicazione delle norme di diritto
federale e cantonale, specificate dal RLE.
La LE
distingue due tipi di procedura: quella ordinaria (art. 4 - 10 LE) e quella di
notifica (art. 11 - 12 LE).
La
procedura ordinaria, applicabile in tutti i casi in cui la legge non permette
di far capo alla procedura di notifica (art. 5 cpv. 1 RLE), è caratterizzata
dal coinvolgimento del Dipartimento del territorio, che nel termine di 30
giorni può opporsi al rilascio della licenza (art. 7 cpv. 1 e 4 LE), con atto
vincolante per il municipio.
La
procedura di notifica, applicabile ai lavori di secondaria importanza (art. 11
LE), nei casi esplicitamente previsti dalla legge (art. 5 cpv. 1 RLE) e soltanto
all'interno della zona edificabile (art. 6 cpv. 1 RLE), si distingue da quella
ordinaria perché si sviluppa esclusivamente a livello comunale, senza
coinvolgere il Dipartimento del territorio.
2.2. Nel
caso in esame, la domanda di costruzione inoltrata dal ricorrente sotto forma
di notifica ha per oggetto l'ampliamento di un edificio situato su un fondo
situato all'interno di un sito dichiarato pittoresco (art. 2 DLBN e 3 RBN).
Doveva quindi essere trattata secondo la procedura ordinaria, sia perché
richiama l'applicazione di norme del diritto cantonale, sia perché l'intervento
travalica i limiti delle opere edilizie che l'art. 6 cpv. 1 RLE permette al
municipio di autorizzare senza coinvolgere il Dipartimento del territorio.
Il
municipio, trattando la domanda secondo la procedura di notifica, ha adottato
una procedura irrita. Interessando l'intervento un sito pittoresco, esso ha
comunque trasmesso la domanda alla CBN, per preavviso. Anche la trasmissione
della domanda alla CBN non è conforme al diritto. La domanda avrebbe infatti
essere trasmessa al Dipartimento del territorio come prescrive l'art. 18 cpv. 1
RLE e non ad un'istanza subordinata.
Nemmeno
la CBN, che è semplice organo di preavviso del Dipartimento del territorio e
non dei comuni, ha rispettato l'ordinamento delle competenze. Essa ha infatti
espresso il suo parere negativo direttamente all'attenzione del municipio,
invece che ai Servizi generali dello dipartimento, competenti per delega, ad
opporsi alla domanda di costruzione.
2.3. Il
Consiglio di Stato ha ritenuto che un annullamento della decisione per sanare i
difetti procedurali avrebbe costituito un formalismo eccessivo, considerato che
Fatti
i diritti di terzi erano stati salvaguardati e che il parere di altri servizi
non era comunque necessario.
La
conclusione, che il ricorrente non contesta minimamente, può essere condivisa
soltanto perché tutte le parti interessate riconoscono che la ripetizione della
procedura secondo le regole poste dagli art. 4 - 10 LE non porterebbe ad un
diverso risultato.
3. 3.1.
Secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. c) RBN i siti pittoreschi non devono essere
alterati. Ogni intervento, dispone la norma, deve integrarvisi
convenientemente; in particolare, è vietato compromettere o anche solo
modificare in modo apprezzabile il carattere e l'armonia dell'ambiente naturale
o antropico in genere.
Il
concetto di alterazione presuppone un intervento atto a modificare in modo
percettibile gli aspetti caratteristici del sito pittoresco, turbando gli
equilibri delle componenti che ne determinano il pregio mediante l'introduzione
di elementi estranei. Pur presentando analogie, il divieto di alterazione dei
siti pittoreschi si distingue chiaramente dal divieto di deturpazione posto a
salvaguardia dei paesaggi e dei panorami pittoreschi. Il concetto di
deturpazione presuppone infatti un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro
del paesaggio. Non basta che l'intervento non lo abbellisca o lo danneggi
leggermente. Deve trattarsi di un intervento che determina una compromissione
evidente dei valori caratteristici del paesaggio o del panorama protetto.
Il
concetto di alterazione lesiva del vincolo di protezione del sito pittoresco
implica invece un intervento suscettibile di modificarne il carattere, rompendo
gli equilibri delle sue componenti attraverso l'inserimento di elementi
estranei. Per essere autorizzato un intervento non basta quindi che non deturpi
il sito pittoresco o non ne comprometta in modo evidente i valori tutelati.
Esso deve anche integrarvisi convenientemente, evitando di modificare in misura
apprezzabile le caratteristiche del sito e gli equilibri delle sue componenti
(Scolari, Commentario, II ed., N. 208 seg.).
Tanto il
concetto di deturpazione, quanto quello di alterazione sono di natura indeterminata.
In quanto tali, essi riservano all'autorità amministrativa una certa latitudine
di giudizio ai fini dell'identificazione del loro contenuto normativo.
Determinante non è il metro di giudizio di singole persone dotate di
particolare sensibilità estetica e di speciale indirizzo artistico, ma quello
espresso da una collettività assai più vasta, che deve risultare fondato su
criteri oggettivi e sistematici, atti a giustificare la necessità di limitare
il diritto di costruire (STA 22.10.97 in re T__________ = RDAT 1998 I n. 59;
23.11.03 in re W__________ __________ e llcc).
3.2. Il
nucleo di __________ è un sito pittoresco soggetto ai vincoli di protezione dell'art.
3 cpv. 2 lett. c RBN. Tali
vincoli ne vietano l'alterazione, imponendo ad ogni intervento di integrarvisi
convenientemente.
La CBN,
interpellata dal municipio, ha ritenuto che le due verande si ponessero in
contraddizione con la tipologia che caratterizza l'edificio nel quale si
innestano e le altre costruzioni del nucleo, finendo per alterarne l'immagine
senza essere nemmeno giustificati da necessità tecniche.
Condividendo
il preavviso negativo espresso dalla CBN, fatto proprio dal municipio, il
Consiglio di Stato, che esamina con pieno potere anche l'apprezzamento (art. 56
PAmm), non ha affatto abusato della latitudine di giudizio che il concetto di
alterazione conferisce all'autorità amministrativa. Considerata la struttura
dei manufatti, caratterizzata da pareti quasi interamente vetrate, la
valutazione appare del tutto sostenibile. A maggior ragione si giustifica
questa conclusione se si considera che l'art. 29 NAPR impone di dotare gli
edifici di aperture di tipo tradizionale con prevalenza dell'altezza sulla
larghezza e del pieno sul vuoto. Criteri questi, che le verande manifestamente
disattendono, presentando una superficie delle pareti quasi interamente
vetrata, con finestre più larghe (m 4.00) che alte (m 2.50 - 3.00). L'estraneità
di simili strutture, configurate come jardins d'hiver (Wintergarten), è
del resto evidente.
Invano eccepisce
Considerandi
l'insorgente che i manufatti sono scarsamente visibili dal basso. La tesi è
contraddetta dalla fotografia, prodotta dallo stesso insorgente nell'altra
procedura che lo vede coinvolto davanti a questo tribunale. Le esigenze di
protezione del sito pittoresco da alterazioni sussistono peraltro anche nella
misura in cui il nucleo può essere scorto dall'alto o da lontano.
Già da
questo profilo, il ricorso non può essere accolto.
4.
4.1.
Giusta l'art. 29 NAPR di __________, le nuove costruzioni, ricostruzioni,
riattamenti o trasformazioni devono adattarsi all'aspetto tradizionale del
nucleo. In particolare, i tetti devono essere a falde e le aperture devono
essere di tipo tradizionale con prevalenza dell'altezza sulla larghezza e del
pieno sul vuoto. Eventuali balconi devono inoltre essere dotati di parapetti
strutturati secondo uno schema ad aste verticali.
4.2
Nel
caso in esame, il municipio, pur recependo testualmente il preavviso della CBN,
ha anche ritenuto che le controverse verande disattendessero l'obbligo di coprire
le costruzioni con tetti a falde e di munirle di aperture di tipo tradizionale.
Le deduzioni, fondate sul diritto autonomo comunale, la cui applicazione è rimessa
al municipio, reggono alla critica dell'insorgente.
Non appare
in effetti per nulla fuori luogo ritenere che l'obbligo di coprire le costruzioni
con tetti a falde sancisca implicitamente un divieto di coprirle con tetti
piani e quindi anche con terrazze. Il divieto potrebbe altrimenti essere
facilmente eluso, rendendo agibili i tetti piani. Invano si richiama
l'insorgente alla possibilità di realizzare balconi prevista dalla norma in
esame. L'art. 29 NAPR si riferisce soltanto ai balconi, ossia alle strutture
che sporgono a sbalzo dalle facciate di un edificio. Non ammette anche le terrazze,
ossia le coperture piane ed agibili degli edifici.
Altrettanto
corretta è la deduzione riguardante le aperture, che - come già rilevato al
precedente considerando - contravvengono palesemente all'obbligo di dotare gli edifici
di aperture più alte che larghe, con prevalenza dei vuoti sui pieni.
Anche da
questo profilo, il ricorso non può essere accolto.
5.
5.1.
L'art. 29 NAPR prescrive le seguenti distanze:
-
a confine se non vi sono aperture, altrimenti a m 1.50 dal confine sul fondo aperto;
-
minimo 3.00 m verso un edificio senza aperture o in contiguità;
- minimo 4.00 verso
un edificio con aperture.
La norma
in esame si riallaccia in sostanza all'ordinamento delle distanze stabilito
dalla LAC per l'edificazione di nuove fabbriche (art. 120 e 124 LAC). Il primo
comma regola la distanza dal confine, stabilendo che le nuove costruzioni
devono di principio rispettare una distanza di almeno m 1.50 e che possono
sorgere sul confine solo se sono prive di aperture. Gli altri due comma
disciplinano invece la distanza da altri edifici, operando una distinzione a
dipendenza della presenza di aperture. Se gli edifici fronteggianti sono privi
di aperture, le nuove costruzioni possono sorgere o in contiguità o ad una
distanza di almeno 3.00 m. Se tali edifici sono invece dotati di aperture, la
distanza minima tra edifici è di 4.00 m (STA 11.4.1986 in re __________ SA
interessante gli stessi fondi).
5.2
Nella fattispecie, le controverse aggiunte, munite di aperture verso il fondo
delle resistenti, rispettano la distanza di m 1.50 dal confine. Non occorre
stabilire se il fondo delle resistenti sia da considerare aperto o meno.
Nessuna norma prescrive invero una distanza maggiore. Resta quindi soltanto da
verificare se le controverse aggiunte rispettino la distanza minima tra
edifici.
Sul fondo
delle resistenti, lungo il confine verso il fondo dedotto in edificazione, a ridosso
del muro che sorregge il terrazzo su cui verrebbero a sorgere i controversi
manufatti, v’è una vecchia tettoia. Gli atti non permettono di stabilire se su
questo lato la tettoia sia aperta perché il muro di sostegno insiste soltanto
sul fondo più alto o se invece sia priva di aperture, perché chiusa da un muro
eretto sul fondo delle resistenti. La questione può comunque rimanere indecisa,
poiché anche nell’ipotesi più favorevole al ricorrente, i manufatti in
contestazione non rispettano la distanza minima di 3.00 m dalla tettoia.
Irrilevante
è il fatto che quest’ultima sia posta ad un livello inferiore a quello del
fondo dedotto in edificazione. La distanza minima tra edifici prescritta
dall’art. 29 NAPR deve essere rispettata anche nel caso in cui i fondi non si
trovino allo stesso livello.
Anche
sotto questo aspetto la decisione governativa resiste pertanto alle critiche
dell’insorgente.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto, confermando
la decisione governativa impugnata siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa
di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei titolari dello studio
d’architettura qui ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 11, 21 LE; 5, 6 RLE; 2 DLBN; 3 RBN;
29 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1’500.- è a carico dei titolari dello studio ricorrente in solido,
che rifonderà alle resistenti fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
1, 2 patrocinate da: PA 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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