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Decisione

52.2004.308

notifica per la realizzazione di due verande vetrate

3 novembre 2004Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti di terzi erano stati salvaguardati e che il parere di altri servizi

non era comunque necessario.

La

conclusione, che il ricorrente non contesta minimamente, può essere condivisa

soltanto perché tutte le parti interessate riconoscono che la ripetizione della

procedura secondo le regole poste dagli art. 4 - 10 LE non porterebbe ad un

diverso risultato.

3. 3.1.

Secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. c) RBN i siti pittoreschi non devono essere

alterati. Ogni intervento, dispone la norma, deve integrarvisi

convenientemente; in particolare, è vietato compromettere o anche solo

modificare in modo apprezzabile il carattere e l'armonia dell'ambiente naturale

o antropico in genere.

Il

concetto di alterazione presuppone un intervento atto a modificare in modo

percettibile gli aspetti caratteristici del sito pittoresco, turbando gli

equilibri delle componenti che ne determinano il pregio mediante l'introduzione

di elementi estranei. Pur presentando analogie, il divieto di alterazione dei

siti pittoreschi si distingue chiaramente dal divieto di deturpazione posto a

salvaguardia dei paesaggi e dei panorami pittoreschi. Il concetto di

deturpazione presuppone infatti un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro

del paesaggio. Non basta che l'intervento non lo abbellisca o lo danneggi

leggermente. Deve trattarsi di un intervento che determina una compromissione

evidente dei valori caratteristici del paesaggio o del panorama protetto.

Il

concetto di alterazione lesiva del vincolo di protezione del sito pittoresco

implica invece un intervento suscettibile di modificarne il carattere, rompendo

gli equilibri delle sue componenti attraverso l'inserimento di elementi

estranei. Per essere autorizzato un intervento non basta quindi che non deturpi

il sito pittoresco o non ne comprometta in modo evidente i valori tutelati.

Esso deve anche integrarvisi convenientemente, evitando di modificare in misura

apprezzabile le caratteristiche del sito e gli equilibri delle sue componenti

(Scolari, Commentario, II ed., N. 208 seg.).

Tanto il

concetto di deturpazione, quanto quello di alterazione sono di natura indeterminata.

In quanto tali, essi riservano all'autorità amministrativa una certa latitudine

di giudizio ai fini dell'identificazione del loro contenuto normativo.

Determinante non è il metro di giudizio di singole persone dotate di

particolare sensibilità estetica e di speciale indirizzo artistico, ma quello

espresso da una collettività assai più vasta, che deve risultare fondato su

criteri oggettivi e sistematici, atti a giustificare la necessità di limitare

il diritto di costruire (STA 22.10.97 in re T__________ = RDAT 1998 I n. 59;

23.11.03 in re W__________ __________ e llcc).

3.2. Il

nucleo di __________ è un sito pittoresco soggetto ai vincoli di protezione dell'art.

3 cpv. 2 lett. c RBN. Tali

vincoli ne vietano l'alterazione, imponendo ad ogni intervento di integrarvisi

convenientemente.

La CBN,

interpellata dal municipio, ha ritenuto che le due verande si ponessero in

contraddizione con la tipologia che caratterizza l'edificio nel quale si

innestano e le altre costruzioni del nucleo, finendo per alterarne l'immagine

senza essere nemmeno giustificati da necessità tecniche.

Condividendo

il preavviso negativo espresso dalla CBN, fatto proprio dal municipio, il

Consiglio di Stato, che esamina con pieno potere anche l'apprezzamento (art. 56

PAmm), non ha affatto abusato della latitudine di giudizio che il concetto di

alterazione conferisce all'autorità amministrativa. Considerata la struttura

dei manufatti, caratterizzata da pareti quasi interamente vetrate, la

valutazione appare del tutto sostenibile. A maggior ragione si giustifica

questa conclusione se si considera che l'art. 29 NAPR impone di dotare gli

edifici di aperture di tipo tradizionale con prevalenza dell'altezza sulla

larghezza e del pieno sul vuoto. Criteri questi, che le verande manifestamente

disattendono, presentando una superficie delle pareti quasi interamente

vetrata, con finestre più larghe (m 4.00) che alte (m 2.50 - 3.00). L'estraneità

di simili strutture, configurate come jardins d'hiver (Wintergarten), è

del resto evidente.

Invano eccepisce

Considerandi

l'insorgente che i manufatti sono scarsamente visibili dal basso. La tesi è

contraddetta dalla fotografia, prodotta dallo stesso insorgente nell'altra

procedura che lo vede coinvolto davanti a questo tribunale. Le esigenze di

protezione del sito pittoresco da alterazioni sussistono peraltro anche nella

misura in cui il nucleo può essere scorto dall'alto o da lontano.

Già da

questo profilo, il ricorso non può essere accolto.

4.

4.1.

Giusta l'art. 29 NAPR di __________, le nuove costruzioni, ricostruzioni,

riattamenti o trasformazioni devono adattarsi all'aspetto tradizionale del

nucleo. In particolare, i tetti devono essere a falde e le aperture devono

essere di tipo tradizionale con prevalenza dell'altezza sulla larghezza e del

pieno sul vuoto. Eventuali balconi devono inoltre essere dotati di parapetti

strutturati secondo uno schema ad aste verticali.

4.2

Nel

caso in esame, il municipio, pur recependo testualmente il preavviso della CBN,

ha anche ritenuto che le controverse verande disattendessero l'obbligo di coprire

le costruzioni con tetti a falde e di munirle di aperture di tipo tradizionale.

Le deduzioni, fondate sul diritto autonomo comunale, la cui applicazione è rimessa

al municipio, reggono alla critica dell'insorgente.

Non appare

in effetti per nulla fuori luogo ritenere che l'obbligo di coprire le costruzioni

con tetti a falde sancisca implicitamente un divieto di coprirle con tetti

piani e quindi anche con terrazze. Il divieto potrebbe altrimenti essere

facilmente eluso, rendendo agibili i tetti piani. Invano si richiama

l'insorgente alla possibilità di realizzare balconi prevista dalla norma in

esame. L'art. 29 NAPR si riferisce soltanto ai balconi, ossia alle strutture

che sporgono a sbalzo dalle facciate di un edificio. Non ammette anche le terrazze,

ossia le coperture piane ed agibili degli edifici.

Altrettanto

corretta è la deduzione riguardante le aperture, che - come già rilevato al

precedente considerando - contravvengono palesemente all'obbligo di dotare gli edifici

di aperture più alte che larghe, con prevalenza dei vuoti sui pieni.

Anche da

questo profilo, il ricorso non può essere accolto.

5.

5.1.

L'art. 29 NAPR prescrive le seguenti distanze:

-

a confine se non vi sono aperture, altrimenti a m 1.50 dal confine sul fondo aperto;

-

minimo 3.00 m verso un edificio senza aperture o in contiguità;

- minimo 4.00 verso

un edificio con aperture.

La norma

in esame si riallaccia in sostanza all'ordinamento delle distanze stabilito

dalla LAC per l'edificazione di nuove fabbriche (art. 120 e 124 LAC). Il primo

comma regola la distanza dal confine, stabilendo che le nuove costruzioni

devono di principio rispettare una distanza di almeno m 1.50 e che possono

sorgere sul confine solo se sono prive di aperture. Gli altri due comma

disciplinano invece la distanza da altri edifici, operando una distinzione a

dipendenza della presenza di aperture. Se gli edifici fronteggianti sono privi

di aperture, le nuove costruzioni possono sorgere o in contiguità o ad una

distanza di almeno 3.00 m. Se tali edifici sono invece dotati di aperture, la

distanza minima tra edifici è di 4.00 m (STA 11.4.1986 in re __________ SA

interessante gli stessi fondi).

5.2

Nella fattispecie, le controverse aggiunte, munite di aperture verso il fondo

delle resistenti, rispettano la distanza di m 1.50 dal confine. Non occorre

stabilire se il fondo delle resistenti sia da considerare aperto o meno.

Nessuna norma prescrive invero una distanza maggiore. Resta quindi soltanto da

verificare se le controverse aggiunte rispettino la distanza minima tra

edifici.

Sul fondo

delle resistenti, lungo il confine verso il fondo dedotto in edificazione, a ridosso

del muro che sorregge il terrazzo su cui verrebbero a sorgere i controversi

manufatti, v’è una vecchia tettoia. Gli atti non permettono di stabilire se su

questo lato la tettoia sia aperta perché il muro di sostegno insiste soltanto

sul fondo più alto o se invece sia priva di aperture, perché chiusa da un muro

eretto sul fondo delle resistenti. La questione può comunque rimanere indecisa,

poiché anche nell’ipotesi più favorevole al ricorrente, i manufatti in

contestazione non rispettano la distanza minima di 3.00 m dalla tettoia.

Irrilevante

è il fatto che quest’ultima sia posta ad un livello inferiore a quello del

fondo dedotto in edificazione. La distanza minima tra edifici prescritta

dall’art. 29 NAPR deve essere rispettata anche nel caso in cui i fondi non si

trovino allo stesso livello.

Anche

sotto questo aspetto la decisione governativa resiste pertanto alle critiche

dell’insorgente.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto, confermando

la decisione governativa impugnata siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa

di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei titolari dello studio

d’architettura qui ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 11, 21 LE; 5, 6 RLE; 2 DLBN; 3 RBN;

29 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1’500.- è a carico dei titolari dello studio ricorrente in solido,

che rifonderà alle resistenti fr. 500.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

1, 2 patrocinate da: PA 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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