52.2004.309
riconoscimento dei titoli di studio esteri per l'esercizio dell'attività di insegnante
3 novembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2004.309
Data decisione, Autorità:
03.11.2004, TRAM
Titolo:
riconoscimento dei titoli di studio esteri per l'esercizio dell'attività di insegnante
COMPETENZA
DIRITTO AD UN RICORSO EFFETTIVO
PUBBLICO IMPIEGO
art. 6 cf. 1 CEDU
art. 67 LORD
art. 68 LORD
art. 95 LSC
Incarto n.
52.2004.309
Lugano
3 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 settembre 2004 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 24 agosto 2004 (n. 3709), con cui il
Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la
risoluzione della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione
della cultura e dello sport (DECS) che l'ha esclusa dal concorso 2004/2005
per la nomina o l'incarico di un docente d'inglese presso le scuole medie e
medie superiori del Cantone;
viste le risposte:
- 28 settembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 30 settembre 2004 del
DECS;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 20
gennaio 2004 il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
(DECS) ha indetto i concorsi per la nomina e l'incarico di docenti per l'anno
scolastico 2004/2005.
Entro il
termine utile del 27 febbraio 2004, RI 1 ha inoltrato la propria candidatura
quale insegnante d'inglese presso una scuola media superiore e,
subordinatamente, presso una scuola media del Cantone, allegando alla medesima,
tra le altre cose, la documentazione attestante il conseguimento di un bachelor
in businness administration presso la "__________" di Washington
(1995), un master of arts (inglese) sempre presso la "__________" di
Washington (1998) e un doctor of english alla "__________" (1998).
B. L'8 aprile
2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato a RI 1 la sua esclusione
dal concorso in quanto cittadina americana, ritenuto che al medesimo aveva
partecipato un sufficiente numero di candidati svizzeri o dell'Unione europea.
L'interessata
ha impugnato tale decisione davanti al Consiglio di Stato, sostenedo di essere
anche titolare della nazionalità italiana e chiedendo quindi di essere
riammessa al concorso e di essere convocata alla prova d'assunzione.
C. Con due
distinte decisioni, entrambe del 23 aprile 2004, il DECS ha proceduto a
revocare la sua precedente risoluzione dell'8 aprile 2004. Esso ha tuttavia
nuovamente escluso RI 1 dalla procedura di concorso, poiché sprovvista di un
titolo di studio conforme alle esigenze.
Anche
contro tali pronunce l'interessata è insorta davanti al Governo, il quale, con
giudizio del 24 agosto 2004, ha respinto l'impugnativa. Riprendendo quasi alla
lettera le osservazioni al gravame formulate il 1° giugno 2004 dalla Sezione
amministrativa del DECS, l'Esecutivo cantonale, dopo aver riassunto le disposizioni
applicabili alla fattispecie, ha in sostanza ritenuto che, in quanto titolare
dei suddetti diplomi rilasciatile da delle università private americane, RI 1
non dispone di titoli accademici riconosciuti nel nostro Paese e pertanto non
adempie le condizioni per poter insegnare presso le scuole medie e medie
superiori del Cantone.
D. Contro
quest'ultima decisione RI 1 insorge ora davanti al Tribunale amministrativo
chiedendone l'annullamento e postulando che sia fatto ordine al DECS di
convocarla immediatamente alla prova di ammissione per l'insegnamento
dell'inglese presso le scuole medie e medie superiori.
Ritenendo
che la competenza del tribunale a giudicare la vertenza derivi direttamente
dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, rimprovera al Governo di avere violato il suo diritto
di essere sentita per non avere evaso tutte le censure sollevate e contesta di
non disporre dei titoli necessari per poter insegnare in Ticino. A questo
proposito critica il fatto che per giungere ad una simile conclusione le autorità
cantonali si siano appoggiate su una presa di posizione della Conferenza dei
rettori delle università svizzere (CRUS), allorquando a livello federale l'organo
preposto al riconoscimento del titoli di studio esteri è la Conferenza dei
direttori cantonali dell'educazione pubblica (CDEP), la quale però non è stata
interpellata. Lamenta inoltre la violazione del principio della buona fede e
della proporzionalità, affermando di essere di madre lingua inglese e di avere
recentemente svolto numerose supplenze in questa materia presso il Liceo
cantonale di Bellinzona.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Dal canto
suo il DECS domanda, in via principale, che il gravame sia dichiarato irricevibile
e, a titolo abbondanziale, che lo stesso sia respinto.
Considerato, in
diritto
1. Notoriamente,
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è stabilita per clausola enumerativa.
Il ricorso ad esso è dato unicamente nei casi previsti dalla legge (art. 60
PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60
PAmm, n. 2).
In
materia di impiego pubblico la competenza del Tribunale cantonale amministrativo,
quale istanza di ricorso o quale istanza unica, è data unicamente nei limiti
previsti dagli art. 67 e 68 LOrd.
Giusta
l’art. 93 LSc, contro le decisioni del DECS che non sono dichiarate definitive
dalla legge della scuola o da altre leggi speciali è dato ricorso al Consiglio
di Stato. Le decisioni adottate da quest'ultima autorità sono poi definitive
salvo quando è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
(art. 95 LSc).
Considerandi
2.
2.1. In
concreto, oggetto del contendere è – come detto - la decisione con la quale il
Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento del DECS inteso ad escludere
la ricorrente dal concorso al quale aveva partecipato, per assenza dei titoli
di studio necessari a renderla idonea all'insegnamento dell'inglese nelle
scuole medie e medie superiori del Cantone. Il giudizio del Governo non rientra
nel novero delle decisioni per le quali la LSc oppure la LOrd prevedono la
facoltà di adire questo tribunale. Il ricorso dovrebbe di conseguenza essere
dichiarato irricevibile. Resta tuttavia da verificare se, come sostenuto nel
ricorso, la competenza di questo tribunale ad entrare nel merito di una simile
contestazione non debba essere dedotta direttamente dall'art. 6 n. 1 CEDU.
2.2
Per
costante giurisprudenza, le vertenze concernenti il rilascio di un'autorizzazione
per lo svolgimento di un'attività privata sono delle contestazioni di carattere
civile ai sensi della norma convenzionale appena menzionata (cfr. DTF 125 I 7
consid. 4 con riferimenti; DTF 21.6.2000 in re B., in RDAT
II-2000 N. 94; DTF 15. 7.1994 in re S., in RDAT I-1995
N. 11).
Per
quanto riguarda invece il settore del pubblico impiego, in passato la prassi considerava
che le vertenze in tale ambito sfuggissero al campo di applicazione di detta
norma, tranne che per le questioni meramente salariali o pensionistiche (DTF
125.
I 313 consid. 4 con riferimenti). Allo scopo di adeguarsi alla più recente
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza Pellegrin
c. Francia dell'8 dicembre 1999, Receuil CourEDH 1999-VIII pag. 251, n. 64-67;
sentenza Frydlender c. Francia del 27 giugno 2000, Recueil CourEDH 2000-VII
pag. 151, n. 31-34), il Tribunale federale, in un suo giudizio del 31 marzo
2003, ha tuttavia modificato la propria posizione al riguardo, ammettendo il
principio secondo il quale decisivo ai fini dell'applicabilità delle garanzie
processuali previste dall'art. 6 n. 1 CEDU alle contestazioni in materia di
impiego pubblico non è tanto l'oggetto (patrimoniale o meno) della lite, quanto
semmai il genere di funzione svolta dal dipendente, nel senso che possono
appellarsi al citato disposto coloro che non sono direttamente coinvolti
nell'esercizio del pubblico potere, come ad esempio è il caso degli insegnanti
di scuola (cfr. DTF 129 I 207 consid. 4.2.).
Sennonché,
la prassi appena illustrata si riferisce unicamente ai casi in cui l'oggetto
della lite trae origine da un rapporto di servizio già in essere. Nulla
permette per contro di ritenere che questa giurisprudenza si estenda anche alle
vertenze concernenti la procedura di assunzione di un dipendente pubblico. A
questo proposito si deve in effetti rilevare che nella decisione appena
menzionata il Tribunale federale ha esplicitamente circoscritto l'applicazione
di questi principi alle liti che derivano da "bestehenden Dienstverhältnissen"
(cfr. consid. 4.2. in fine), vale a dire da rapporti di servizio già esistenti.
Il che permette di affermare che alla fattispecie in esame tornano ancora
applicabili le regole enunciate dall'Alta corte federale nel suo giudizio
dell'11 luglio 1997 – pubblicato in ZBl (99) 1998 226 e segg. consid. 4c –, secondo
il quale le garanzie procedurali contemplate dall'art. 6 n. 1 CEDU non possono
essere invocate nelle liti che riguardano le modalità e le condizioni
d'assunzione di un dipendente pubblico (cfr. Peter Hänni, Rechtsschutz gegen kantonale
Entscheide, pag. 577 – 578, in Helbling/Poledna [a cura di], Personalrecht des öffentlichen
Dienstes, Berna 1999).
3.
Stante
quanto precede, il gravame s'avvera dunque irricevibile per incompetenza di
questo tribunale ad entrare nel merito del medesimo.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 67 e 68 Lord; 93 e 95 LSc; 3,28
e 60 Pamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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