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Decisione

52.2004.309

riconoscimento dei titoli di studio esteri per l'esercizio dell'attività di insegnante

3 novembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 20

gennaio 2004 il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

(DECS) ha indetto i concorsi per la nomina e l'incarico di docenti per l'anno

scolastico 2004/2005.

Entro il

termine utile del 27 febbraio 2004, RI 1 ha inoltrato la propria candidatura

quale insegnante d'inglese presso una scuola media superiore e,

subordinatamente, presso una scuola media del Cantone, allegando alla medesima,

tra le altre cose, la documentazione attestante il conseguimento di un bachelor

in businness administration presso la "__________" di Washington

(1995), un master of arts (inglese) sempre presso la "__________" di

Washington (1998) e un doctor of english alla "__________" (1998).

B. L'8 aprile

2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato a RI 1 la sua esclusione

dal concorso in quanto cittadina americana, ritenuto che al medesimo aveva

partecipato un sufficiente numero di candidati svizzeri o dell'Unione europea.

L'interessata

ha impugnato tale decisione davanti al Consiglio di Stato, sostenedo di essere

anche titolare della nazionalità italiana e chiedendo quindi di essere

riammessa al concorso e di essere convocata alla prova d'assunzione.

C. Con due

distinte decisioni, entrambe del 23 aprile 2004, il DECS ha proceduto a

revocare la sua precedente risoluzione dell'8 aprile 2004. Esso ha tuttavia

nuovamente escluso RI 1 dalla procedura di concorso, poiché sprovvista di un

titolo di studio conforme alle esigenze.

Anche

contro tali pronunce l'interessata è insorta davanti al Governo, il quale, con

giudizio del 24 agosto 2004, ha respinto l'impugnativa. Riprendendo quasi alla

lettera le osservazioni al gravame formulate il 1° giugno 2004 dalla Sezione

amministrativa del DECS, l'Esecutivo cantonale, dopo aver riassunto le disposizioni

applicabili alla fattispecie, ha in sostanza ritenuto che, in quanto titolare

dei suddetti diplomi rilasciatile da delle università private americane, RI 1

non dispone di titoli accademici riconosciuti nel nostro Paese e pertanto non

adempie le condizioni per poter insegnare presso le scuole medie e medie

superiori del Cantone.

D. Contro

quest'ultima decisione RI 1 insorge ora davanti al Tribunale amministrativo

chiedendone l'annullamento e postulando che sia fatto ordine al DECS di

convocarla immediatamente alla prova di ammissione per l'insegnamento

dell'inglese presso le scuole medie e medie superiori.

Ritenendo

che la competenza del tribunale a giudicare la vertenza derivi direttamente

dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, rimprovera al Governo di avere violato il suo diritto

di essere sentita per non avere evaso tutte le censure sollevate e contesta di

non disporre dei titoli necessari per poter insegnare in Ticino. A questo

proposito critica il fatto che per giungere ad una simile conclusione le autorità

cantonali si siano appoggiate su una presa di posizione della Conferenza dei

rettori delle università svizzere (CRUS), allorquando a livello federale l'organo

preposto al riconoscimento del titoli di studio esteri è la Conferenza dei

direttori cantonali dell'educazione pubblica (CDEP), la quale però non è stata

interpellata. Lamenta inoltre la violazione del principio della buona fede e

della proporzionalità, affermando di essere di madre lingua inglese e di avere

recentemente svolto numerose supplenze in questa materia presso il Liceo

cantonale di Bellinzona.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Dal canto

suo il DECS domanda, in via principale, che il gravame sia dichiarato irricevibile

e, a titolo abbondanziale, che lo stesso sia respinto.

Considerato, in

diritto

1. Notoriamente,

la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è stabilita per clausola enumerativa.

Il ricorso ad esso è dato unicamente nei casi previsti dalla legge (art. 60

PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60

PAmm, n. 2).

In

materia di impiego pubblico la competenza del Tribunale cantonale amministrativo,

quale istanza di ricorso o quale istanza unica, è data unicamente nei limiti

previsti dagli art. 67 e 68 LOrd.

Giusta

l’art. 93 LSc, contro le decisioni del DECS che non sono dichiarate definitive

dalla legge della scuola o da altre leggi speciali è dato ricorso al Consiglio

di Stato. Le decisioni adottate da quest'ultima autorità sono poi definitive

salvo quando è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

(art. 95 LSc).

Considerandi

2.

2.1. In

concreto, oggetto del contendere è – come detto - la decisione con la quale il

Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento del DECS inteso ad escludere

la ricorrente dal concorso al quale aveva partecipato, per assenza dei titoli

di studio necessari a renderla idonea all'insegnamento dell'inglese nelle

scuole medie e medie superiori del Cantone. Il giudizio del Governo non rientra

nel novero delle decisioni per le quali la LSc oppure la LOrd prevedono la

facoltà di adire questo tribunale. Il ricorso dovrebbe di conseguenza essere

dichiarato irricevibile. Resta tuttavia da verificare se, come sostenuto nel

ricorso, la competenza di questo tribunale ad entrare nel merito di una simile

contestazione non debba essere dedotta direttamente dall'art. 6 n. 1 CEDU.

2.2

Per

costante giurisprudenza, le vertenze concernenti il rilascio di un'autorizzazione

per lo svolgimento di un'attività privata sono delle contestazioni di carattere

civile ai sensi della norma convenzionale appena menzionata (cfr. DTF 125 I 7

consid. 4 con riferimenti; DTF 21.6.2000 in re B., in RDAT

II-2000 N. 94; DTF 15. 7.1994 in re S., in RDAT I-1995

N. 11).

Per

quanto riguarda invece il settore del pubblico impiego, in passato la prassi considerava

che le vertenze in tale ambito sfuggissero al campo di applicazione di detta

norma, tranne che per le questioni meramente salariali o pensionistiche (DTF

125.

I 313 consid. 4 con riferimenti). Allo scopo di adeguarsi alla più recente

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza Pellegrin

c. Francia dell'8 dicembre 1999, Receuil CourEDH 1999-VIII pag. 251, n. 64-67;

sentenza Frydlender c. Francia del 27 giugno 2000, Recueil CourEDH 2000-VII

pag. 151, n. 31-34), il Tribunale federale, in un suo giudizio del 31 marzo

2003, ha tuttavia modificato la propria posizione al riguardo, ammettendo il

principio secondo il quale decisivo ai fini dell'applicabilità delle garanzie

processuali previste dall'art. 6 n. 1 CEDU alle contestazioni in materia di

impiego pubblico non è tanto l'oggetto (patrimoniale o meno) della lite, quanto

semmai il genere di funzione svolta dal dipendente, nel senso che possono

appellarsi al citato disposto coloro che non sono direttamente coinvolti

nell'esercizio del pubblico potere, come ad esempio è il caso degli insegnanti

di scuola (cfr. DTF 129 I 207 consid. 4.2.).

Sennonché,

la prassi appena illustrata si riferisce unicamente ai casi in cui l'oggetto

della lite trae origine da un rapporto di servizio già in essere. Nulla

permette per contro di ritenere che questa giurisprudenza si estenda anche alle

vertenze concernenti la procedura di assunzione di un dipendente pubblico. A

questo proposito si deve in effetti rilevare che nella decisione appena

menzionata il Tribunale federale ha esplicitamente circoscritto l'applicazione

di questi principi alle liti che derivano da "bestehenden Dienstverhältnissen"

(cfr. consid. 4.2. in fine), vale a dire da rapporti di servizio già esistenti.

Il che permette di affermare che alla fattispecie in esame tornano ancora

applicabili le regole enunciate dall'Alta corte federale nel suo giudizio

dell'11 luglio 1997 – pubblicato in ZBl (99) 1998 226 e segg. consid. 4c –, secondo

il quale le garanzie procedurali contemplate dall'art. 6 n. 1 CEDU non possono

essere invocate nelle liti che riguardano le modalità e le condizioni

d'assunzione di un dipendente pubblico (cfr. Peter Hänni, Rechtsschutz gegen kantonale

Entscheide, pag. 577 – 578, in Helbling/Poledna [a cura di], Personalrecht des öffentlichen

Dienstes, Berna 1999).

3.

Stante

quanto precede, il gravame s'avvera dunque irricevibile per incompetenza di

questo tribunale ad entrare nel merito del medesimo.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 67 e 68 Lord; 93 e 95 LSc; 3,28

e 60 Pamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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