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Decisione

52.2004.310

mancata concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio negata a un ricorrente nell'ambito di una vertenza in materia di rilascio di un permesso di dimora

15 marzo 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il 25 febbraio 2003 dalla Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo,

l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha respinto la sua domanda;

che il 6 marzo 2003 l'UFR gli ha fissato un

termine con scadenza il 29 aprile successivo per lasciare il territorio

elvetico, in seguito prorogato fino al 12 febbraio 2004 per motivi che non è

necessario qui riassumere;

che il 21 settembre 2003 __________ __________

(1966), cittadina italiana titolare di un permesso di domicilio in Svizzera, ha

dato alla luce __________ __________, di cui il ricorrente ha sostenuto essere

il padre, senza però poterla riconoscere ufficialmente siccome privo di

documenti d'identità validi;

che con decisione 11 marzo 2004, la Sezione

dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto

la domanda di __________ RI 1 volta a ottenere il rilascio di un permesso di

dimora, rilevando che egli non ha alcun diritto alla concessione dello stesso

non avendo legalmente riconosciuto la paternità di __________ __________;

che con giudizio 6 aprile 2004 il Consiglio

di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo

l'impugnativa contro di essa interposta da __________ RI 1u per gli stessi motivi

e negando al contempo la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e

di gratuito patrocinio;

che con sentenza del 16 giugno 2004 il

Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta risoluzione e ha

rinviato gli atti al Consiglio di Stato, affinché procedesse ad ulteriori accertamenti,

previa attenta ponderazione degli interessi in gioco per decidere se rilasciare

un permesso di soggiorno al ricorrente in virtù dell'art. 8 CEDU;

che con risoluzione 7 settembre 2004

l'Esecutivo cantonale ha a sua volta annullato la decisione dipartimentale

dell'11 marzo 2004 e retrocesso gli atti alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione

per nuova decisione, previa completazione dell'istruttoria;

che il Governo ha respinto nuovamente la

domanda di assistenza giudiziaria (dispositivo n. 2) e non ha assegnato

ripetibili al ricorrente (dispositivo n. 3);

che contro la predetta risoluzione

governativa, __________ RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo l'assegnazione di un'indennità per ripetibili e, in

via del tutto subordinata, la concessione dell'assistenza giudiziaria da parte

dell'Esecutivo cantonale;

che il ricorrente ritiene di aver diritto

alle ripetibili in quanto patrocinato da un legale e parte vincente nella

vertenza, il Consiglio di Stato avendo annullato la decisione della Sezione dei

permessi e dell'immigrazione e rinviato gli atti a quest'ultima autorità per

nuovo giudizio;

che, a suo dire, il Governo avrebbe dovuto

porlo quanto meno al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio, poiché non possedeva mezzi finanziari sufficienti per far fronte

alle spese della causa e la sua impugnativa non era manifestamente infondata;

che all'accoglimento del gravame si oppone

il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà - se del caso - in seguito;

considerato, in

diritto

che contro le decisioni concernenti

l'assistenza giudiziaria è dato lo stesso rimedio di diritto previsto per

impugnare il merito della causa (art. 12 Lag);

che a identica conclusione si può giungere

Considerandi

anche per quanto riguarda la mancata assegnazione di ripetibili (STA 20 giugno

2002.

in re D., consid. 1.1.);

che, in concreto, la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della vertenza è data,

dal momento che la decisione dipartimentale che rifiuta di rilasciare un permesso

di dimora all'insorgente è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso

di diritto amministrativo (cfr. art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e contrario;

10.

lett. a LALPS);

che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43

PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che in applicazione dell’art. 31 PAmm il Consiglio

di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso,

condannano la parte soccombente al versamento di un’indennità alla controparte;

che con sentenza del 16 giugno 2004 il

Tribunale cantonale amministrativo ha rinviato la causa al Consiglio di Stato,

affinché procedesse ad ulteriori accertamenti previa attenta ponderazione degli

interessi in presenza per decidere se rilasciare un permesso di soggiorno al

ricorrente in virtù dell'art. 8 CEDU;

che dinnanzi a questo tribunale

l'interessato aveva versato agli atti il relativo atto ufficiale di

riconoscimento di paternità di __________ __________ __________ del 16 aprile

2004, sostenendo che non aveva potuto procedere più tempestivamente al

riconoscimento della stessa, causa l'assenza di documenti di legittimazione

validi;

che tale argomento non è stato considerato

privo di fondamento, dal momento che il ricorrente era stato riconosciuto dalle

autorità angolane come loro cittadino solo il 18 marzo 2004 nell'ambito della

procedura di allontanamento dal territorio elvetico a seguito della decisione

negativa in materia di asilo;

che, fondandosi sulle considerazioni addotte

dal tribunale, il Consiglio di Stato ha a sua volta annullato la risoluzione

della Sezione dei permessi e dell'immigrazione e ha rinviato a quest'ultima

autorità gli atti per nuovo giudizio;

che, in queste circostanze, non è quindi

dato a vedere come l'insorgente non possa essere considerato parte vincente

anche nella causa dinnanzi all'Esecutivo cantonale;

che diverso è il caso menzionato dal Governo

in fase di risposta (STA 26 ottobre 2001 in re D.): in quella vertenza il

Tribunale cantonale amministrativo non aveva assegnato ripetibili alla parte

vincente, poiché la prova decisiva da questa versata agli atti soltanto davanti

alla Corte era costituita da un documento che possedeva da lungo tempo e che

non aveva prodotto davanti alle precedenti istanze di giudizio, causa negligenza;

che sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione impugnata

nella misura in cui nega al ricorrente l'assegnazione di adeguate ripetibili;

che il divieto d’arbitrio sancito dall’art.

29.

Cost esige che l’indennità sia equa e ragionevole (RDAT 1987 n. 72);

che il Tribunale non può tuttavia

sostituirsi al Consiglio di Stato nella determinazione del quantum delle

ripetibili;

che il Governo sotto questo profilo fruisce

infatti di un esteso potere discrezionale, il cui esercizio può essere

censurato da parte di questo Tribunale unicamente nella misura in cui integri

gli estremi di una violazione del diritto (STA 18 aprile 2000 in re K., consid.

4);

che gli atti devono essere pertanto

retrocessi all'Esecutivo cantonale, affinché provveda a fissare l'indennità cui

ha diritto l'insorgente;

che non è quindi necessario esaminare la

vertenza dal profilo della mancata concessione dell'assistenza giudiziaria da

parte del Consiglio di Stato, in quanto la stessa diviene priva di oggetto con

l'assegnazione di ripetibili al ricorrente;

che in esito alle considerazioni che

precedono, il gravame va pertanto accolto;

che non si preleva una tassa di giudizio;

che lo Stato del cantone Ticino deve

rifondere all'insorgente, una indennità a titolo di ripetibili per questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a

LALPS; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di

conseguenza la decisione 7 settembre 2004 (n. 3967) del Consiglio di Stato è

annullata nella misura in cui priva il ricorrente dell'assegnazione di un'adeguata

indennità per ripetibili, mentre la domanda di assistenza giudiziaria diviene

priva di oggetto.

§§. Gli

atti vanno rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda a fissare l'importo

delle ripetibili.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili per

questa sede.

4. Intimazione

a:

trzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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