52.2004.310
mancata concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio negata a un ricorrente nell'ambito di una vertenza in materia di rilascio di un permesso di dimora
15 marzo 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2004.310
Data decisione, Autorità:
15.03.2005, TRAM
Titolo:
mancata concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio negata a un ricorrente nell'ambito di una vertenza in materia di rilascio di un permesso di dimora
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
PERMESSO DI DIMORA
art. 12 LAG
art. 14 LAG
art. 65 LPAMM
Incarto n.
52.2004.310
Lugano
15 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 settembre 2004 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 7 settembre 2004 (n. 3967) del
Consiglio di Stato, che evade "ai sensi dei considerandi"
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 marzo 2004
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
in materia di rilascio di un permesso di dimora, limitatamente ai dispositivi
n. 2 e 3 (assistenza giudiziaria, rispettivamente ripetibili);
vista la risposta 28
settembre 2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 14 febbraio 2002 il cittadino
angolano __________ RI 1 (1974) è entrato in Svizzera richiedendo l'asilo;
che con decisione 6 agosto 2002, confermata
Fatti
il 25 febbraio 2003 dalla Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo,
l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha respinto la sua domanda;
che il 6 marzo 2003 l'UFR gli ha fissato un
termine con scadenza il 29 aprile successivo per lasciare il territorio
elvetico, in seguito prorogato fino al 12 febbraio 2004 per motivi che non è
necessario qui riassumere;
che il 21 settembre 2003 __________ __________
(1966), cittadina italiana titolare di un permesso di domicilio in Svizzera, ha
dato alla luce __________ __________, di cui il ricorrente ha sostenuto essere
il padre, senza però poterla riconoscere ufficialmente siccome privo di
documenti d'identità validi;
che con decisione 11 marzo 2004, la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto
la domanda di __________ RI 1 volta a ottenere il rilascio di un permesso di
dimora, rilevando che egli non ha alcun diritto alla concessione dello stesso
non avendo legalmente riconosciuto la paternità di __________ __________;
che con giudizio 6 aprile 2004 il Consiglio
di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da __________ RI 1u per gli stessi motivi
e negando al contempo la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e
di gratuito patrocinio;
che con sentenza del 16 giugno 2004 il
Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta risoluzione e ha
rinviato gli atti al Consiglio di Stato, affinché procedesse ad ulteriori accertamenti,
previa attenta ponderazione degli interessi in gioco per decidere se rilasciare
un permesso di soggiorno al ricorrente in virtù dell'art. 8 CEDU;
che con risoluzione 7 settembre 2004
l'Esecutivo cantonale ha a sua volta annullato la decisione dipartimentale
dell'11 marzo 2004 e retrocesso gli atti alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
per nuova decisione, previa completazione dell'istruttoria;
che il Governo ha respinto nuovamente la
domanda di assistenza giudiziaria (dispositivo n. 2) e non ha assegnato
ripetibili al ricorrente (dispositivo n. 3);
che contro la predetta risoluzione
governativa, __________ RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'assegnazione di un'indennità per ripetibili e, in
via del tutto subordinata, la concessione dell'assistenza giudiziaria da parte
dell'Esecutivo cantonale;
che il ricorrente ritiene di aver diritto
alle ripetibili in quanto patrocinato da un legale e parte vincente nella
vertenza, il Consiglio di Stato avendo annullato la decisione della Sezione dei
permessi e dell'immigrazione e rinviato gli atti a quest'ultima autorità per
nuovo giudizio;
che, a suo dire, il Governo avrebbe dovuto
porlo quanto meno al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio, poiché non possedeva mezzi finanziari sufficienti per far fronte
alle spese della causa e la sua impugnativa non era manifestamente infondata;
che all'accoglimento del gravame si oppone
il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà - se del caso - in seguito;
considerato, in
diritto
che contro le decisioni concernenti
l'assistenza giudiziaria è dato lo stesso rimedio di diritto previsto per
impugnare il merito della causa (art. 12 Lag);
che a identica conclusione si può giungere
Considerandi
anche per quanto riguarda la mancata assegnazione di ripetibili (STA 20 giugno
2002.
in re D., consid. 1.1.);
che, in concreto, la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della vertenza è data,
dal momento che la decisione dipartimentale che rifiuta di rilasciare un permesso
di dimora all'insorgente è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso
di diritto amministrativo (cfr. art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e contrario;
10.
lett. a LALPS);
che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43
PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che in applicazione dell’art. 31 PAmm il Consiglio
di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso,
condannano la parte soccombente al versamento di un’indennità alla controparte;
che con sentenza del 16 giugno 2004 il
Tribunale cantonale amministrativo ha rinviato la causa al Consiglio di Stato,
affinché procedesse ad ulteriori accertamenti previa attenta ponderazione degli
interessi in presenza per decidere se rilasciare un permesso di soggiorno al
ricorrente in virtù dell'art. 8 CEDU;
che dinnanzi a questo tribunale
l'interessato aveva versato agli atti il relativo atto ufficiale di
riconoscimento di paternità di __________ __________ __________ del 16 aprile
2004, sostenendo che non aveva potuto procedere più tempestivamente al
riconoscimento della stessa, causa l'assenza di documenti di legittimazione
validi;
che tale argomento non è stato considerato
privo di fondamento, dal momento che il ricorrente era stato riconosciuto dalle
autorità angolane come loro cittadino solo il 18 marzo 2004 nell'ambito della
procedura di allontanamento dal territorio elvetico a seguito della decisione
negativa in materia di asilo;
che, fondandosi sulle considerazioni addotte
dal tribunale, il Consiglio di Stato ha a sua volta annullato la risoluzione
della Sezione dei permessi e dell'immigrazione e ha rinviato a quest'ultima
autorità gli atti per nuovo giudizio;
che, in queste circostanze, non è quindi
dato a vedere come l'insorgente non possa essere considerato parte vincente
anche nella causa dinnanzi all'Esecutivo cantonale;
che diverso è il caso menzionato dal Governo
in fase di risposta (STA 26 ottobre 2001 in re D.): in quella vertenza il
Tribunale cantonale amministrativo non aveva assegnato ripetibili alla parte
vincente, poiché la prova decisiva da questa versata agli atti soltanto davanti
alla Corte era costituita da un documento che possedeva da lungo tempo e che
non aveva prodotto davanti alle precedenti istanze di giudizio, causa negligenza;
che sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione impugnata
nella misura in cui nega al ricorrente l'assegnazione di adeguate ripetibili;
che il divieto d’arbitrio sancito dall’art.
29.
Cost esige che l’indennità sia equa e ragionevole (RDAT 1987 n. 72);
che il Tribunale non può tuttavia
sostituirsi al Consiglio di Stato nella determinazione del quantum delle
ripetibili;
che il Governo sotto questo profilo fruisce
infatti di un esteso potere discrezionale, il cui esercizio può essere
censurato da parte di questo Tribunale unicamente nella misura in cui integri
gli estremi di una violazione del diritto (STA 18 aprile 2000 in re K., consid.
4);
che gli atti devono essere pertanto
retrocessi all'Esecutivo cantonale, affinché provveda a fissare l'indennità cui
ha diritto l'insorgente;
che non è quindi necessario esaminare la
vertenza dal profilo della mancata concessione dell'assistenza giudiziaria da
parte del Consiglio di Stato, in quanto la stessa diviene priva di oggetto con
l'assegnazione di ripetibili al ricorrente;
che in esito alle considerazioni che
precedono, il gravame va pertanto accolto;
che non si preleva una tassa di giudizio;
che lo Stato del cantone Ticino deve
rifondere all'insorgente, una indennità a titolo di ripetibili per questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a
LALPS; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di
conseguenza la decisione 7 settembre 2004 (n. 3967) del Consiglio di Stato è
annullata nella misura in cui priva il ricorrente dell'assegnazione di un'adeguata
indennità per ripetibili, mentre la domanda di assistenza giudiziaria diviene
priva di oggetto.
§§. Gli
atti vanno rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda a fissare l'importo
delle ripetibili.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili per
questa sede.
4. Intimazione
a:
trzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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