52.2004.311
notifica per aprire nuove finestre, formare una presa d'aria e realizzare un locale tank in uno stabile in corso di costruzione
26 ottobre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2004.311
Data decisione, Autorità:
26.10.2004, TRAM
Titolo:
notifica per aprire nuove finestre, formare una presa d'aria e realizzare un locale tank in uno stabile in corso di costruzione
NOTIFICA DI COSTRUZIONE
art. 16 cpv. 1 LE
art. 17 cpv. 1 LE
Incarto n.
52.2004.311
Lugano
26 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 settembre 2004 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 24 agosto 2004 del Consiglio di Stato
(n. 3695) che annulla la licenza edilizia 8 giugno 2004, rilasciata dal
municipio di a per aprire nuove finestre al piano solaio, per formare delle
prese d'aria al piano seminterrato e per realizzare un locale tank in uno
stabile in corso di costruzione (part. n. 3728 RF);
viste le risposte:
-
14 settembre 2004 del
Consiglio di Stato
-
21 settembre 2004 del CO
3
-
30 settembre 2004 del
signor CO 1
-
30 settembre 2004 del CO
2
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 17
aprile 2002 il municipio di ha rilasciato a CO 1 il permesso di costruire uno
stabile d'appartamenti sulla part. n. 3728 RF. Il preavviso dell'autorità
cantonale (n. 35023) autorizzava il differimento dell'approvazione del tank per
l'olio di riscaldamento.
Il progetto approvato prevedeva di
realizzare un ampio solaio, dotato di piccole aperture (1.80 x 0.70) sulle
facciate est, sud ed ovest.
B. Il 30 marzo
2004 il ricorrente CO 1 ha chiesto mediante notifica al municipio di il
permesso di aumentare il numero e le dimensioni delle finestre previste al
livello del piano solaio e di formare tre prese d'aria per l'autorimessa sotterranea.
La variante prevedeva inoltre di realizzare nel sotterraneo una camera stagna
per il serbatoio dell'olio.
Alla domanda, pubblicata all'albo e
notificata ai confinanti, si è opposto il fratello CO 1, proprietario di un
fondo contermine (part. n. 1346 RF), contestando, siccome fonte di immissioni moleste,
la presa d'aria di m 2.00 x 1.00, prevista nella soletta di copertura
dell'autorimessa a 2.00 dal confine verso il suo fondo, nonché le finestre del
piano solaio, che a suo avviso avrebbero determinato un aumento del numero dei
piani abitabili.
Raccolto il preavviso favorevole della SPAA,
l'8 giugno 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, alla
condizione che le maggiori aperture fossero convenientemente schermate.
C. Con
giudizio 24 agosto 2004, il Consiglio di Stato ha annullato la predetta
licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dal vicino opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che le
varianti soggiacessero alla procedura ordinaria di rilascio del permesso, in
quanto comportanti una modifica rilevante dell'aspetto generale dello stabile
(finestre del solaio), rispettivamente l'applicazione di disposizione del
diritto ambientale di competenza dell'autorità cantonale (prese d'aria, locale
tank).
D. Contro il
predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
licenza accordatagli dal municipio.
L'insorgente nega che le nuove aperture del
solaio modifichino in misura significativa l'aspetto generale della nuova
costruzione. Rileva di avere nel frattempo ottenuto il permesso per cambiare la
destinazione del solaio (ora lavanderia e stenditoio).
Il locale tank, prosegue, avrebbe d'altro
canto ottenuto il benestare della SPAA. Sarebbe quindi stato approvato
dall'autorità cantonale.
Insostenibile sarebbe infine la tesi secondo
cui anche la presa d'aria costituirebbe una modifica rilevante, da sottoporre
alla procedura ordinaria di rilascio del permesso.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad
identica conclusione perviene l'opponente, contestando in dettaglio le tesi
dell'insorgente con argomenti, che per quanto necessario saranno esaminati nei
seguenti considerandi.
Il municipio condivide invece l'impugnativa.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, titolare della licenza annullata, è certa
(art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm), integrati dalla licenza edilizia per
trasformare il solaio in lavanderia / stenditoio, rilasciata nel frattempo dal
municipio all'insorgente e cresciuta in giudicato.
Considerandi
2.
Giusta
l'art. 16 cpv. 1 LE, le varianti che comportano modifiche di un certo rilievo
soggiacciono alla procedura d'approvazione. Se i progetti rimangono immutati
nelle loro caratteristiche essenziali, soggiunge la norma, è applicabile la
procedura della notifica, ritenuto che differenze che non superano un grado di
tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono ad alcuna formalità.
(cpv. 2). Lo scopo di questa precisazione è essenzialmente quello di evitare
procedure sproporzionate all'entità dei cambiamenti da apportare.
Dall'art. 16 LE si evince dunque che la
procedura ordinaria è applicabile soltanto in caso di varianti che modificano
in misura rilevante il progetto approvato o in via di approvazione.
Qualora le modifiche, pur essendo di lieve
entità, richiamino l'applicazione di disposizioni del diritto federale o
cantonale rimesse al giudizio dell'autorità cantonale, va comunque raccolto il
preavviso di quest'ultima.
3.
3.1. Nell'evenienza
concreta, l'aumento del numero e delle dimensioni delle finestre del sottotetto
è stato autorizzato con la licenza accordata successivamente dal municipio per
trasformare il solaio in uno spazio adibito a lavanderia e stenditoio. Su questo
punto, il ricorso è dunque diventato privo d'oggetto.
Ai fini del giudizio su spese e ripetibili,
giova comunque rilevare che il cambiamento soggiaceva effettivamente alla
procedura ordinaria. Non tanto perché modificava in misura apprezzabile
l'aspetto generale della costruzione, quanto piuttosto perché era atta a
rendere abitabile il sottotetto, con conseguente significativo aumento dell'i.s.
La condizione di schermare convenientemente le nuove aperture, apposta
dal municipio alla licenza poteva forse evitare questa conseguenza, ma non era
di per sé atta a sottrarre la variante alla procedura ordinaria.
3.2
Giusta l'art. 17 cpv. 1 LE, concedendo
la licenza edilizia, l'autorità può precisare, se l'istante ne ha fatto
richiesta, che i progetti dettagliati degli impianti tecnici saranno presentati
più tardi, di regola prima dell'inizio dei lavori. L'approvazione di tali
progetti, soggiunge la norma (cpv. 2), avviene senza particolari formalità.
In sede di rilascio della licenza per la
costruzione dello stabile, l'approvazione del serbatoio dell'olio da
riscaldamento era stata differita. Il ricorrente ha inoltrato i progetti
dettagliati con la variante qui in discussione. Con l'opposizione il resistente
non li ha minimamente contestati. La SPAA ha dato il suo benestare con
preavviso 22 aprile 2004.
Anche se il preavviso avrebbe dovuto essere
espresso dall'UDC, la procedura seguita era sostanzialmente immune da
violazioni del diritto. Infondata è dunque la pretesa del Consiglio di Stato di
esigerne la ripetizione secondo la procedura ordinaria. Tanto meno quando si
consideri che l'opponente con il ricorso non aveva sollevato censure di sorta.
Su questo punto il ricorso va dunque
accolto.
3.3
La presa d'aria di m 2.00 x 1.00,
prevista nella soletta di copertura dell'autorimessa ad una distanza di 2.00 m
dal confine tra i fondi della parti, non costituisce una modifica di una rilevanza
tale da giustificare l'assoggettamento della domanda alla procedura ordinaria
di rilascio del permesso (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 16 LE,
n. 895).
Nella misura in cui può servire ad espellere
l'aria viziata dell'autorimessa, essa può tuttavia richiamare l'applicazione
delle disposizioni della LPAmb e dell'OIAt, che esulano dalle competenze del
municipio. L'autorità comunale non doveva necessariamente sottoporre la domanda
alla procedura ordinaria di rilascio del permesso. Non poteva tuttavia esimersi
dal raccogliere il preavviso della SPAA.
Il difetto, giustamente rilevato dal
Consiglio di Stato, non era comunque tale da giustificare la ripetizione
dell'intera procedura. In effetti, bastava raccogliere il preavviso mancante e
dare alle parti la possibilità di esprimersi al riguardo.
Anche su questo punto il ricorso va
parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo e rinviando gli atti
all'istanza inferiore affinché, raccolto il preavviso della SPAA e data alle
parti la possibilità di pronunciarsi al riguardo, statuisca nuovamente sul
ricorso in quanto riferito alla presa d'aria.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, nella misura in cui non è diventato privo
d'oggetto, il ricorso va dunque parzialmente accolto.
La decisione governativa impugnata va
annullata, rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché, confermata la
licenza per il tank, statuisca sul ricorso nella misura in cui ha per oggetto
le prese d'aria.
La tassa di giustizia è suddivisa fra le
parti in uguale misura. Le ripetibili sono invece compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 16, 21 LE; 5, 6 RLE; 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 24 agosto 2004 del Consiglio
di Stato (n. 3695) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 8 giugno 2004,
rilasciata dal municipio di a CO 1 è confermata nella misura in cui autorizza
la formazione di un locale tank nello stabile in costruzione sulla part. n.
3728 RF;
1.3. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato affinché, raccolto il preavviso della SPAA e sentite le parti, statuisca
nuovamente sul ricorso in quanto riferito alle prese d'aria.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed il
resistente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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