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Decisione

52.2004.311

notifica per aprire nuove finestre, formare una presa d'aria e realizzare un locale tank in uno stabile in corso di costruzione

26 ottobre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 17

aprile 2002 il municipio di ha rilasciato a CO 1 il permesso di costruire uno

stabile d'appartamenti sulla part. n. 3728 RF. Il preavviso dell'autorità

cantonale (n. 35023) autorizzava il differimento dell'approvazione del tank per

l'olio di riscaldamento.

Il progetto approvato prevedeva di

realizzare un ampio solaio, dotato di piccole aperture (1.80 x 0.70) sulle

facciate est, sud ed ovest.

B. Il 30 marzo

2004 il ricorrente CO 1 ha chiesto mediante notifica al municipio di il

permesso di aumentare il numero e le dimensioni delle finestre previste al

livello del piano solaio e di formare tre prese d'aria per l'autorimessa sotterranea.

La variante prevedeva inoltre di realizzare nel sotterraneo una camera stagna

per il serbatoio dell'olio.

Alla domanda, pubblicata all'albo e

notificata ai confinanti, si è opposto il fratello CO 1, proprietario di un

fondo contermine (part. n. 1346 RF), contestando, siccome fonte di immissioni moleste,

la presa d'aria di m 2.00 x 1.00, prevista nella soletta di copertura

dell'autorimessa a 2.00 dal confine verso il suo fondo, nonché le finestre del

piano solaio, che a suo avviso avrebbero determinato un aumento del numero dei

piani abitabili.

Raccolto il preavviso favorevole della SPAA,

l'8 giugno 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, alla

condizione che le maggiori aperture fossero convenientemente schermate.

C. Con

giudizio 24 agosto 2004, il Consiglio di Stato ha annullato la predetta

licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dal vicino opponente.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che le

varianti soggiacessero alla procedura ordinaria di rilascio del permesso, in

quanto comportanti una modifica rilevante dell'aspetto generale dello stabile

(finestre del solaio), rispettivamente l'applicazione di disposizione del

diritto ambientale di competenza dell'autorità cantonale (prese d'aria, locale

tank).

D. Contro il

predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della

licenza accordatagli dal municipio.

L'insorgente nega che le nuove aperture del

solaio modifichino in misura significativa l'aspetto generale della nuova

costruzione. Rileva di avere nel frattempo ottenuto il permesso per cambiare la

destinazione del solaio (ora lavanderia e stenditoio).

Il locale tank, prosegue, avrebbe d'altro

canto ottenuto il benestare della SPAA. Sarebbe quindi stato approvato

dall'autorità cantonale.

Insostenibile sarebbe infine la tesi secondo

cui anche la presa d'aria costituirebbe una modifica rilevante, da sottoporre

alla procedura ordinaria di rilascio del permesso.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad

identica conclusione perviene l'opponente, contestando in dettaglio le tesi

dell'insorgente con argomenti, che per quanto necessario saranno esaminati nei

seguenti considerandi.

Il municipio condivide invece l'impugnativa.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell'insorgente, titolare della licenza annullata, è certa

(art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm), integrati dalla licenza edilizia per

trasformare il solaio in lavanderia / stenditoio, rilasciata nel frattempo dal

municipio all'insorgente e cresciuta in giudicato.

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 16 cpv. 1 LE, le varianti che comportano modifiche di un certo rilievo

soggiacciono alla procedura d'approvazione. Se i progetti rimangono immutati

nelle loro caratteristiche essenziali, soggiunge la norma, è applicabile la

procedura della notifica, ritenuto che differenze che non superano un grado di

tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono ad alcuna formalità.

(cpv. 2). Lo scopo di questa precisazione è essenzialmente quello di evitare

procedure sproporzionate all'entità dei cambiamenti da apportare.

Dall'art. 16 LE si evince dunque che la

procedura ordinaria è applicabile soltanto in caso di varianti che modificano

in misura rilevante il progetto approvato o in via di approvazione.

Qualora le modifiche, pur essendo di lieve

entità, richiamino l'applicazione di disposizioni del diritto federale o

cantonale rimesse al giudizio dell'autorità cantonale, va comunque raccolto il

preavviso di quest'ultima.

3.

3.1. Nell'evenienza

concreta, l'aumento del numero e delle dimensioni delle finestre del sottotetto

è stato autorizzato con la licenza accordata successivamente dal municipio per

trasformare il solaio in uno spazio adibito a lavanderia e stenditoio. Su questo

punto, il ricorso è dunque diventato privo d'oggetto.

Ai fini del giudizio su spese e ripetibili,

giova comunque rilevare che il cambiamento soggiaceva effettivamente alla

procedura ordinaria. Non tanto perché modificava in misura apprezzabile

l'aspetto generale della costruzione, quanto piuttosto perché era atta a

rendere abitabile il sottotetto, con conseguente significativo aumento dell'i.s.

La condizione di schermare convenientemente le nuove aperture, apposta

dal municipio alla licenza poteva forse evitare questa conseguenza, ma non era

di per sé atta a sottrarre la variante alla procedura ordinaria.

3.2

Giusta l'art. 17 cpv. 1 LE, concedendo

la licenza edilizia, l'autorità può precisare, se l'istante ne ha fatto

richiesta, che i progetti dettagliati degli impianti tecnici saranno presentati

più tardi, di regola prima dell'inizio dei lavori. L'approvazione di tali

progetti, soggiunge la norma (cpv. 2), avviene senza particolari formalità.

In sede di rilascio della licenza per la

costruzione dello stabile, l'approvazione del serbatoio dell'olio da

riscaldamento era stata differita. Il ricorrente ha inoltrato i progetti

dettagliati con la variante qui in discussione. Con l'opposizione il resistente

non li ha minimamente contestati. La SPAA ha dato il suo benestare con

preavviso 22 aprile 2004.

Anche se il preavviso avrebbe dovuto essere

espresso dall'UDC, la procedura seguita era sostanzialmente immune da

violazioni del diritto. Infondata è dunque la pretesa del Consiglio di Stato di

esigerne la ripetizione secondo la procedura ordinaria. Tanto meno quando si

consideri che l'opponente con il ricorso non aveva sollevato censure di sorta.

Su questo punto il ricorso va dunque

accolto.

3.3

La presa d'aria di m 2.00 x 1.00,

prevista nella soletta di copertura dell'autorimessa ad una distanza di 2.00 m

dal confine tra i fondi della parti, non costituisce una modifica di una rilevanza

tale da giustificare l'assoggettamento della domanda alla procedura ordinaria

di rilascio del permesso (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 16 LE,

n. 895).

Nella misura in cui può servire ad espellere

l'aria viziata dell'autorimessa, essa può tuttavia richiamare l'applicazione

delle disposizioni della LPAmb e dell'OIAt, che esulano dalle competenze del

municipio. L'autorità comunale non doveva necessariamente sottoporre la domanda

alla procedura ordinaria di rilascio del permesso. Non poteva tuttavia esimersi

dal raccogliere il preavviso della SPAA.

Il difetto, giustamente rilevato dal

Consiglio di Stato, non era comunque tale da giustificare la ripetizione

dell'intera procedura. In effetti, bastava raccogliere il preavviso mancante e

dare alle parti la possibilità di esprimersi al riguardo.

Anche su questo punto il ricorso va

parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo e rinviando gli atti

all'istanza inferiore affinché, raccolto il preavviso della SPAA e data alle

parti la possibilità di pronunciarsi al riguardo, statuisca nuovamente sul

ricorso in quanto riferito alla presa d'aria.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, nella misura in cui non è diventato privo

d'oggetto, il ricorso va dunque parzialmente accolto.

La decisione governativa impugnata va

annullata, rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché, confermata la

licenza per il tank, statuisca sul ricorso nella misura in cui ha per oggetto

le prese d'aria.

La tassa di giustizia è suddivisa fra le

parti in uguale misura. Le ripetibili sono invece compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 16, 21 LE; 5, 6 RLE; 3, 18, 28, 31,

60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 24 agosto 2004 del Consiglio

di Stato (n. 3695) è annullata;

1.2. la licenza edilizia 8 giugno 2004,

rilasciata dal municipio di a CO 1 è confermata nella misura in cui autorizza

la formazione di un locale tank nello stabile in costruzione sulla part. n.

3728 RF;

1.3. gli atti sono rinviati al Consiglio di

Stato affinché, raccolto il preavviso della SPAA e sentite le parti, statuisca

nuovamente sul ricorso in quanto riferito alle prese d'aria.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed il

resistente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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