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Decisione

52.2004.313

penale in caso di disdetta anticipata di una concessione per lo stazionamento di un natante

26 ottobre 2004Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I beni amministrativi sono quelli che servono all’adempimento di compiti di

diritto pubblico: essi sono inalienabili e non possono essere costituiti in

pegno (art. 177 LOC). Ai medesimi torna di principio applicabile tanto il

diritto pubblico quanto quello privato in forza della cosiddetta teoria

dualista dominante in Svizzera. Il diritto privato definisce il concetto e

il contenuto della proprietà, nonché dei diritti reali o contrattuali

riguardanti i beni pubblici. Per contro, l’utilizzazione di un bene amministrativo

e le relazioni tra ente pubblico e utente del medesimo sono di principio retti

dal diritto pubblico, il quale può comunque dichiarare del tutto inapplicabile

il diritto privato (DTF 120 II 321 consid. 2b), oppure prevedere che

l'utilizzazione del bene è disciplinata esclusivamente da quest'ultimo

(Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., n. 2365 e segg.).

2.2. Nel caso concreto, non vi è dubbio che il porto di __________ è un bene

amministrativo del comune di CO 1, ai sensi dell’art. 176 lett. a LOC. Esso

serve infatti all’approdo e allo stazionamento di natanti e pertanto

costituisce un'opera di interesse pubblico, alla stessa stregua – per esempio –

di un parcheggio comunale per autoveicoli. Detta infrastruttura risulta organizzata

e gestita sotto forma di un'azienda municipalizzata, giusta la LMSP, per la

quale fa stato il relativo regolamento adottato il 6 novembre 1997 dal

consiglio comunale di __________ (regolamento APONA) ed in seguito modificato

con l'introduzione del nuovo art. 20a. La sua utilizzazione da parte di privati

è pertanto retta dal diritto pubblico.

2.3. Secondo costante prassi, lo stazionamento in acqua di natanti per un lungo

periodo di tempo costituisce una forma di uso speciale, intenso e durevole del

demanio pubblico, soggetta a concessione (DTF 101 Ia 182 consid. 1; 95 I 249

consid. 3; STF del 21 novembre 1994 nella causa 2P.93/1994 consid. 3; SGGVP

2003 n. 4 consid. c/aa).

Ne discende dunque che, a prescindere dalla sua denominazione, il

"contratto di locazione decennale" concluso tra le parti in causa il

18 dicembre 2000/25 gennaio 2001, e la successiva "autorizzazione d'uso

decennale", costituiscono, in virtù anche della loro lunga durata, una

concessione intesa a permettere al ricorrente di utilizzare per lo

stazionamento della sua imbarcazione una determinata superficie di lago in corrispondenza

del punto d'attracco assegnatogli ("Sondernutzungskonzession"),

dietro pagamento di una tassa d'uso annuale.

3.3.1. Le concessioni sono degli atti d’imperio unilaterali mediante i

quali l'ente pubblico (concedente) trasferisce ad un privato (concessionario)

l'esercizio di un'attività monopolizzata, il diritto all'uso speciale di un

bene pubblico oppure l'esercizio di determinate competenze amministrative

(Adelio Scolari, Diritto amministrativo – parte speciale , n. 1018;

Häfelin/Müller, op. cit., n. 2591 e seg.). Il loro contenuto può essere

liberamente concordato nei limiti del diritto pubblico imperativo. Esse sono

quindi dei negozi giuridici misti costituiti da elementi di carattere

unilaterale, tipici delle decisioni, e da clausole di natura bilaterale,

proprie del contratto di diritto amministrativo (cfr. DTF 127 II 69 consid. 5;

109 II 76 consid. 2; 96 I 282 consid. 4; RDAT II-2001 N. 4, consid. 2.1.; ZBl

1987 pag. 134 e segg. consid. 2c, pag. 136 con numerosi riferimenti dottrinali;

Scolari, op. cit., n. 1019; Häfelin/Müller, op. cit., n. 2593; Rhinow/Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., N. 46 B IV a).

Le concessioni conferiscono al concessionario determinati diritti. In linea di

massima, sono detti acquisiti i diritti che non si fondano su una norma

generale e astratta di legge, ma sono riconducibili alla libera contrattazione

delle parti e costituiscono parte essenziale del rapporto, in quanto necessari

per mettere il concessionario in grado di determinarsi in merito alla sua

accettazione (cfr. ZBl 1985, 498 seg.). I diritti acquisiti sono tutelati, a

seconda dei casi, dalla garanzia costituzionale della proprietà o dal principio

della buona fede. Non sono quindi intangibili, ma possono essere limitati o

soppressi mediante provvedimenti fondati su una base legale, rispondenti ad un

interesse pubblico e conformi al principio di proporzionalità, dietro versamento

di piena indennità (cfr. Rhinow/Krähenmann, op. cit., N. 122 III).

3.2. Le concessioni non sfuggono all’evoluzione

delle leggi sulle quali si fondano. Nella misura in cui concernono le parti non

contrattuali del rapporto di concessione, le modifiche della legge possono dar

luogo ad adattamenti delle parti di carattere decisionale. A tal fine, devono

di principio essere dati i presupposti della revoca delle decisioni

amministrative. L’interesse all’attuazione del diritto oggettivo deve quindi

prevalere sull’interesse alla sicurezza del diritto del concessionario (DTF 121

Considerandi

II 273 consid. 1a/aa; 119 Ia 305 consid. 4c; 115 Ib 152 consid. 3a;

Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 45 B II a

e 41 B II).

4.4.1

Nel caso concreto, come già accennato sopra, mediante atto

datato 8 dicembre 2000/25 gennaio 2001, l'APONA ha concesso al ricorrente l'uso

esclusivo del posto d'attracco n. __________ all'interno del porto comunale di __________

per un periodo di dieci anni a partire dal 1° gennaio 2001 e dietro

corresponsione di una tassa di fr. 2'350.- all'anno. A causa della disdetta

anticipata del rapporto di locazione per il 31 gennaio 2004, il municipio di CO

1, fondandosi sull'art. 20a del regolamento APONA - introdotto successivamente

alla conclusione del suddetto negozio giuridico - ha posto a carico di

quest'ultimo una penale di fr. 5'070.--.

4.2

Come rilevato dal Dipartimento delle istituzioni, l'obbligo per il

ricorrente di pagare una pena pecuniaria a causa dell'anticipata disdetta della

concessione, così come pure l'ammontare della medesima, scaturiscono da una

norma di carattere generale ed astratto dell'ordinamento comunale in vigore

dall'8 gennaio 2004, data della sua approvazione da parte della Sezione degli

enti locali (art. 190 cpv. 1 LOC; Eros Ratti, Il comune, vol. III, pag.

1657-1658).

Tale circostanza non permette però ancora di affermare che la presente vertenza

concerne aspetti della concessione aventi carattere decisionale. A questo

proposito si deve in effetti considerare che sotto il titolo marginale Disdetta

e rinnovo l'art. 15 del regolamento APONA si limita a fissare i termini di

preavviso che devono essere osservati dall'APONA o dal titolare della concessione

d'uso nel caso in cui una delle due parti non volesse procedere al rinnovo

della medesima al momento della sua scadenza (cpv. 1, 2 e 3), nonché a

conferire al municipio la facoltà di revocare il diritto di utilizzare il posto

barca in caso di violazioni delle regole d'esercizio del porto. Il regolamento

APONA non contempla per contro alcunché in merito alla possibilità per il concessionario

di disdire anticipatamente la concessione decennale che lo lega all'azienda

municipalizzata. Tale questione risulta regolata unicamente nel contratto di

locazione decennale concluso il 18 dicembre 2000/25 gennaio 2001, come pure

nella successiva autorizzazione d'uso decennale, al punto n. 4.1. Pur

trattandosi di una clausola verosimilmente riportata in modo identico in tutte

le concessioni di lunga durata rilasciate dall'APONA, la stessa, nella misura

in cui va oltre quanto stabilito nel regolamento, riguarda un aspetto di natura

convenzionale del rapporto giuridico instauratosi tra le parti e conferisce

pertanto al concessionario un diritto tutelato all'anticipata interruzione del

rapporto di locazione per la fine di ogni anno (cfr. p.to 4.1), senza alcuna

sanzione dal profilo economico.

Contrariamente a quanto asserito dalla precedente istanza di giudizio,

l'applicazione del nuovo art. 20a del regolamento APONA alla fattispecie in

esame limita dunque il ricorrente nell'esercizio di un suo diritto diritto

acquisito, scaturente dall'atto di concessione.

Ora, pur fondandosi su di una valida base legale, una simile restrizione non

può essere tutelata in quanto manifestamente lesiva dell'affidamento che il

concessionario poteva legittimamente riporre nel fatto che l'ente concedente

avrebbe rispettato gli impegni assunti pochi anni prima a livello contrattuale.

Nulla muta a questo proposito che, secondo quanto affermato dal municipio, tali

pene pecuniarie sarebbero state introdotte per porre rimedio alla disparità di

trattamento esistente nei confronti dei titolari di autorizzazioni annuali (i

quali, giusta l'art. 19 del regolamento APONA, devono versare delle tasse d'uso

più elevate) e per frenare la proliferazione di disdette anticipate da parte di

quelle persone che si sono fatte rilasciare delle concessioni decennali al solo

scopo di pagare delle tasse d'uso più basse. A prescindere dal fatto che il

vantaggio finanziario di cui beneficia quest'ultima categoria d'utenti è

perlomeno in parte compensato dal loro obbligo di concedere all'APONA un

prestito senza interessi per un importo variabile tra fr. 8'000.- e fr.

29'700.- (art. 9 e 20 del regolamento APONA) durante tutta la durata del

rapporto, va comunque detto che i problemi denunciati dal municipio sono

semplicemente il frutto di determinate scelte compiute dalla stessa autorità

comunale. Sarebbe in effetti bastato non prevedere sin dall'inizio la

possibilità per il titolare di una concessione d'uso decennale di disdire

anzitempo la medesima per evitare le citate disfunzioni. Nella misura però che,

perlomeno nel caso di specie, ciò non è avvenuto, il principio della buona fede

contrattuale impone al municipio di rispettare sino in fondo quanto convenuto

con l'insorgente, permettendo a quest'ultimo di liberarsi dai propri impegni,

senza dover versare alcuna penale.

4.3

In ogni caso, quand'anche si volesse seguire la tesi del Dipartimento

delle istituzioni, a mente del quale all'imposizione della controversa penalità

non osterebbero motivi inerenti alla protezione dei diritti acquisiti dell'insorgente,

il giudizio impugnato non potrebbe comunque essere confermato, non sussistendo

nel caso concreto i presupposti stabiliti dalla prassi per la revoca di una

decisione amministrativa. L’interesse essenzialmente finanziario del municipio

all’immediata applicazione del nuovo diritto alle concessioni d'uso rilasciate

prima della sua entrata in vigore non può in effetti essere considerato

preminente rispetto all'interesse del singolo privato alla sicurezza del

diritto.

5.

In esito alle considerazioni che precedono, il

ricorso va quindi accolto, senza che sia necessario esaminare le ulteriori

censure addotte dall'insorgente. Di conseguenza sono annullate sia la decisione

dipartimentale impugnata, che la controversa risoluzione municipale.

Visto l'esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico

del comune di CO 1 (art. 28 PAmm), il quale rifonderà a RI 1, assistito da un

legale, un'adeguata indennità per ripetibili, a valere per entrambe le sedi

ricorsuali (art. 31 PAmm)

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60. e 61 PAmm;

40 LMSP; 176, 177, 190 LOC; 9, 15, 20a e 37 del regolamento dell'azienda

comunale porto natanti di __________;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1.

la decisione 13 settembre 2004 (n. 30) del

Dipartimento delle istituzioni;

1.2.

la decisione 22 marzo 2004 del municipio di CO 1.

2. La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico del comune di

CO 1, il quale rifonderà al ricorrente fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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