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Decisione

52.2004.314

accesso sufficiente

14 ottobre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2004.314

Data decisione, Autorità:

14.10.2004, TRAM

Titolo:

accesso sufficiente

ACCESSO SUFFICIENTE

art. 19 LPT

art. 22 LPT

Incarto n.

52.2004.314

Lugano

14 ottobre 2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 settembre 2004 della

RI1

patrocinata da: PA1

contro

la decisione 31 agosto 2004 del Consiglio di Stato

(n. 3849) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la

licenza edilizia 21 maggio 2004 rilasciata dal municipio di CO2 a CO1 per la

costruzione di una casa d'abitazione monofamiliare a __________ (part. n.

6187 RF);

viste le risposte:

- 23 settembre 2004 di CO1;

- 24 settembre 2004 del

Dipartimento del territorio;

- 28 settembre 2004 del

Consiglio di Stato;

- 1. ottobre 2004 del

municipio di CO2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 15

dicembre 2003 il resistente CO1 ha chiesto al municipio di Bellinzona il

permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare a __________ (part.

n. 6187 RF);

che l'accesso è previsto attraverso il fondo

contermine (part. n. 4383 RF), di proprietà della RI1, gravato da una servitù

di passo personale irregolare, non cedibile e non trasmissibile, iscritta a RF

a favore del resistente e di CO1, consistente nel diritto di utilizzare come

passaggio a piedi o con i loro veicoli il viale (sub. g), che raggiunge la

strada comunale;

che alla domanda si è opposta la RI1,

contestando la sufficienza dell'accesso;

che il 21 maggio 2004 il municipio ha

rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina, che

nel frattempo aveva promosso davanti al Pretore di __________ un'azione volta

ad accertare la portata effettiva del diritto di passo;

che con giudizio 31 agosto 2004 il Consiglio

di Stato ha confermato la licenza, respingendo il ricorso contro di essa

inoltrato dall'opponente;

che il Governo si è in sostanza limitato ad

affermare di non nutrire dubbi in merito al fatto che il fondo in oggetto

disponga di un accesso sufficiente; non sarebbe necessario attendere

l'esito della causa civile; a maggior ragione se si considera che il resistente

ha nel frattempo ottenuto il permesso di costruire una pista attraverso le

part. n. 6185 e 6309, di sua proprietà, che gli consente di raggiungere il

fondo dedotto in edificazione per le esigenze del cantiere;

che contro il predetto giudizio governativo

la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza;

che l'insorgente ripropone in questa sede le

eccezioni sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze con

riferimento alla sufficienza dell'accesso;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di

Stato, che ne postula il rigetto senza formulare osservazioni;

che ad identica conclusione pervengono il

municipio e CO1, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con

argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la

legittimazione attiva dell'insorgente, già opponente, è certa; il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT,

l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è

urbanizzato;

che il fondo è considerato urbanizzato solo

se è dotato di un accesso sufficiente, ossia commisurato alle necessità

dell'utilizzazione prevista (art. 19 cpv. 1 LPT; 77 LALPT);

che, come giustamente rileva il Consiglio di

Stato nel giudizio impugnato, l'esigenza di un accesso sufficiente discende

soprattutto da considerazioni inerenti alla polizia del traffico, alla polizia

sanitaria, nonché a quella del fuoco; l'accesso deve quindi essere tale da

permettere ai mezzi di soccorso di raggiungere la costruzione senza difficoltà

(RDAT 1997 I n. 59; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 n. 12; Scolari,

Commentario, II ed., ad art. 77 LALPT, n. 570; Zimmerlin, Das Baugestz des Kt. Aargau,

Considerandi

II. ed., Aarau, 1985, § 156, n. 8; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berna, 2001, n. 700 seg.; Hänni,

Planungs-, Bau- und besonderes Umwelt-schutzrecht, Bern 2002, pag. 255 seg.;

Jomini, Kommentar zum RPG, Zurigo 1999, ad art. 19 n. 18 seg.);

che l'accessibilità del fondo deve essere

garantita in modo durevole tanto dal profilo fattuale, quanto dal profilo

giuridico; se passa attraverso fondi di terzi, l'accesso deve essere assicurato

da un'adeguata servitù (ZBl 1981, 463 seg.; OWVGE VIII, n. 56 consid. 2a; DFGP,

op. cit., ibidem);

che un diritto di passo, costituito sotto

forma di servitù, è sufficiente solo se assicura l'accesso al fondo con ogni

veicolo a tutta la cerchia dei potenziali interessati, prescindendo dalla

persona del proprietario pro tempore; per principio, la servitù deve dunque

essere di natura prediale;

che un diritto di passo, costituito come

servitù personale, non è per principio sufficiente, perché permette di accedere

al fondo soltanto al suo titolare; non assicura, in particolare, alcun diritto

di accesso né ai mezzi di soccorso, né ai parenti, agli amici, ai conoscenti,

ai fornitori o ad altri interessati a raggiungere la costruzione;

che il diritto di passo, di cui beneficiano

il resistente CO1 e __________, è stato costituito sul fondo della ricorrente

come servitù personale irregolare, non cedibile e non trasmissibile, ad utilizzare

come passaggio a piedi o con i loro veicoli privati il viale sub. g della part.

n. 4383 RF;

che tale diritto è strettamente limitato

alle persone dei suoi beneficiari; non si estende né ai familiari, né ai loro

successori in diritto, né ad altri interessati a raggiungere il fondo dedotto

in edificazione; in caso di vendita o di cessione del fondo a terzi, il nuovo

proprietario non potrebbe accedervi;

che, contrariamente a quanto assumono le

precedenti istanze, la controversa servitù di passo non garantisce di

conseguenza un accesso sufficiente al fondo;

che, stando così le cose, il ricorso va

accolto, annullando la licenza edilizia e la decisione governativa che a torto

la conferma;

che la tassa di giustizia è a carico del

resistente, ritenuto che il comune ne va esente, siccome comparso in causa -

senza successo - soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione e non per

tutelare suoi interessi particolari (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, n. 3 b);

che le ripetibili di entrambe le istanze

sono invece suddivise in parti uguali fra il comune ed il resistente secondo

soccombenza (art. 31 PAmm);

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 19, 22 LPT; 77 LALPT; 781 CCS; 3, 18,

28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 31 agosto 2004 del Consiglio

di Stato (n. 3849);

1.2. la licenza edilizia 21 maggio 2004

rilasciata dal municipio di CO2 a CO1 per la costruzione di una casa

d'abitazione monofamiliare a __________ (part. n. 6187 RF);

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico del resistente.

3. Il comune

ed il resistente rifonderanno alla ricorrente fr. 1'000.- ciascuno a titolo di

ripetibili di entrambe le istanze.

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO1

1 patrocinato da: PA2

2. CO2

3. CO3

4. CO4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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