52.2004.314
accesso sufficiente
14 ottobre 2004Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
52.2004.314
Data decisione, Autorità:
14.10.2004, TRAM
Titolo:
accesso sufficiente
ACCESSO SUFFICIENTE
art. 19 LPT
art. 22 LPT
Incarto n.
52.2004.314
Lugano
14 ottobre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 settembre 2004 della
RI1
patrocinata da: PA1
contro
la decisione 31 agosto 2004 del Consiglio di Stato
(n. 3849) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 21 maggio 2004 rilasciata dal municipio di CO2 a CO1 per la
costruzione di una casa d'abitazione monofamiliare a __________ (part. n.
6187 RF);
viste le risposte:
- 23 settembre 2004 di CO1;
- 24 settembre 2004 del
Dipartimento del territorio;
- 28 settembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 1. ottobre 2004 del
municipio di CO2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 15
dicembre 2003 il resistente CO1 ha chiesto al municipio di Bellinzona il
permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare a __________ (part.
n. 6187 RF);
che l'accesso è previsto attraverso il fondo
contermine (part. n. 4383 RF), di proprietà della RI1, gravato da una servitù
di passo personale irregolare, non cedibile e non trasmissibile, iscritta a RF
a favore del resistente e di CO1, consistente nel diritto di utilizzare come
passaggio a piedi o con i loro veicoli il viale (sub. g), che raggiunge la
strada comunale;
che alla domanda si è opposta la RI1,
contestando la sufficienza dell'accesso;
che il 21 maggio 2004 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina, che
nel frattempo aveva promosso davanti al Pretore di __________ un'azione volta
ad accertare la portata effettiva del diritto di passo;
che con giudizio 31 agosto 2004 il Consiglio
di Stato ha confermato la licenza, respingendo il ricorso contro di essa
inoltrato dall'opponente;
che il Governo si è in sostanza limitato ad
affermare di non nutrire dubbi in merito al fatto che il fondo in oggetto
disponga di un accesso sufficiente; non sarebbe necessario attendere
l'esito della causa civile; a maggior ragione se si considera che il resistente
ha nel frattempo ottenuto il permesso di costruire una pista attraverso le
part. n. 6185 e 6309, di sua proprietà, che gli consente di raggiungere il
fondo dedotto in edificazione per le esigenze del cantiere;
che contro il predetto giudizio governativo
la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza;
che l'insorgente ripropone in questa sede le
eccezioni sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze con
riferimento alla sufficienza dell'accesso;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che ne postula il rigetto senza formulare osservazioni;
che ad identica conclusione pervengono il
municipio e CO1, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con
argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la
legittimazione attiva dell'insorgente, già opponente, è certa; il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT,
l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è
urbanizzato;
che il fondo è considerato urbanizzato solo
se è dotato di un accesso sufficiente, ossia commisurato alle necessità
dell'utilizzazione prevista (art. 19 cpv. 1 LPT; 77 LALPT);
che, come giustamente rileva il Consiglio di
Stato nel giudizio impugnato, l'esigenza di un accesso sufficiente discende
soprattutto da considerazioni inerenti alla polizia del traffico, alla polizia
sanitaria, nonché a quella del fuoco; l'accesso deve quindi essere tale da
permettere ai mezzi di soccorso di raggiungere la costruzione senza difficoltà
(RDAT 1997 I n. 59; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 n. 12; Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 77 LALPT, n. 570; Zimmerlin, Das Baugestz des Kt. Aargau,
Considerandi
II. ed., Aarau, 1985, § 156, n. 8; Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berna, 2001, n. 700 seg.; Hänni,
Planungs-, Bau- und besonderes Umwelt-schutzrecht, Bern 2002, pag. 255 seg.;
Jomini, Kommentar zum RPG, Zurigo 1999, ad art. 19 n. 18 seg.);
che l'accessibilità del fondo deve essere
garantita in modo durevole tanto dal profilo fattuale, quanto dal profilo
giuridico; se passa attraverso fondi di terzi, l'accesso deve essere assicurato
da un'adeguata servitù (ZBl 1981, 463 seg.; OWVGE VIII, n. 56 consid. 2a; DFGP,
op. cit., ibidem);
che un diritto di passo, costituito sotto
forma di servitù, è sufficiente solo se assicura l'accesso al fondo con ogni
veicolo a tutta la cerchia dei potenziali interessati, prescindendo dalla
persona del proprietario pro tempore; per principio, la servitù deve dunque
essere di natura prediale;
che un diritto di passo, costituito come
servitù personale, non è per principio sufficiente, perché permette di accedere
al fondo soltanto al suo titolare; non assicura, in particolare, alcun diritto
di accesso né ai mezzi di soccorso, né ai parenti, agli amici, ai conoscenti,
ai fornitori o ad altri interessati a raggiungere la costruzione;
che il diritto di passo, di cui beneficiano
il resistente CO1 e __________, è stato costituito sul fondo della ricorrente
come servitù personale irregolare, non cedibile e non trasmissibile, ad utilizzare
come passaggio a piedi o con i loro veicoli privati il viale sub. g della part.
n. 4383 RF;
che tale diritto è strettamente limitato
alle persone dei suoi beneficiari; non si estende né ai familiari, né ai loro
successori in diritto, né ad altri interessati a raggiungere il fondo dedotto
in edificazione; in caso di vendita o di cessione del fondo a terzi, il nuovo
proprietario non potrebbe accedervi;
che, contrariamente a quanto assumono le
precedenti istanze, la controversa servitù di passo non garantisce di
conseguenza un accesso sufficiente al fondo;
che, stando così le cose, il ricorso va
accolto, annullando la licenza edilizia e la decisione governativa che a torto
la conferma;
che la tassa di giustizia è a carico del
resistente, ritenuto che il comune ne va esente, siccome comparso in causa -
senza successo - soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione e non per
tutelare suoi interessi particolari (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, n. 3 b);
che le ripetibili di entrambe le istanze
sono invece suddivise in parti uguali fra il comune ed il resistente secondo
soccombenza (art. 31 PAmm);
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 19, 22 LPT; 77 LALPT; 781 CCS; 3, 18,
28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 31 agosto 2004 del Consiglio
di Stato (n. 3849);
1.2. la licenza edilizia 21 maggio 2004
rilasciata dal municipio di CO2 a CO1 per la costruzione di una casa
d'abitazione monofamiliare a __________ (part. n. 6187 RF);
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del resistente.
3. Il comune
ed il resistente rifonderanno alla ricorrente fr. 1'000.- ciascuno a titolo di
ripetibili di entrambe le istanze.
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO1
1 patrocinato da: PA2
2. CO2
3. CO3
4. CO4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster