52.2004.315
edificazione di comignoli
3 novembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2004.315
Data decisione, Autorità:
03.11.2004, TRAM
Titolo:
edificazione di comignoli
NOTIFICA DI COSTRUZIONE
art. 4 RLE
art. 5 RLE
art. 6 cpv. 1 RLE
art. 6 cpv. 2 RLE
Incarto n.
52.2004.315
Lugano
3 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 settembre 2004 di
RI 1RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 31 agosto 2004 (n. 3839) del Consiglio
di Stato, che annulla la licenza edilizia in sanatoria 1. aprile 2004
rilasciata dal municipio di CO 3 al ricorrente, per la posa di comignoli
sullo stabile al mappale n. __________, rinviando gli atti al municipio
affinché – sottoposta la notifica alla competente autorità cantonale – statuisca
nuovamente;
viste le risposte:
-
24 settembre 2004 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
-
28 settembre 2004 del
Consiglio di Stato;
-
6 ottobre 2004 del
municipio di CO 3;
-
8 ottobre 2004 di CO 1
e CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 10
maggio 2002 RI 1 ha chiesto al municipio di CO 3 il permesso di costruire uno
stabile di 3 appartamenti sul mappale n. __________. I piani allegati non
prevedevano camini o comignoli, mentre dalla relazione tecnica risultava che la
casa sarebbe stata provvista di camini prefabbricati con canna fumaria e
canna del riscaldamento in acciaio.
Raccolto
il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 10 settembre 2002
il municipio ha rilasciato la licenza richiesta. Il dipartimento (SPAAS) ha in
particolare ritenuto che le emissioni dovranno essere ridotte il più possibile,
evitando in ogni caso di causare molestie al vicinato. Dovranno inoltre essere
rispettati i valori limite fissati dall’OIAT e le raccomandazioni dell’UFAFP,
segnatamente in merito all’altezza minima dei camini sui tetti. Infine ha
evidenziato che l’uscita della caldaia del riscaldamento dovrà essere munita di
un apposito silenziatore in modo da contenere, entro i valori previsti
dall’OIF, le immissioni foniche prodotte.
B. Il 12
febbraio 2004 il ricorrente ha notificato in sanatoria al municipio la
realizzazione di cinque comignoli sullo stabile al mappale n. __________, in
quanto non previsti nel progetto precedentemente approvato.
Alla
notifica di costruzione, regolarmente pubblicata e notificata ai vicini, si
sono opposti CO 1, CO 2 e __________, proprietari di fondi vicini.
Il 1.
aprile 2002 il municipio, senza postulare alcun preavviso all’autorità
cantonale, ha approvato la notifica in sanatoria, respingendo le opposizioni.
Contro
questa decisione i vicini CO 1 e CO 2 sono prontamente insorti dinanzi al Consiglio
di Stato.
C. Il 16
giugno 2004 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando la licenza
1. aprile 2004 e rinviando gli atti al municipio affinché sottoponga la notifica
di costruzione alla competente autorità cantonale e statuisca nuovamente nel
merito. In sostanza il Governo, pur non contestando l’applicazione della
procedura di notifica alla fattispecie, evidenzia che il municipio avrebbe dovuto
richiedere il preavviso del Dipartimento del territorio. La realizzazione di
comignoli e camini deve infatti rispondere ai requisiti previsti dalla
legislazione vigente in ambito ambientale, segnatamente dalla LPA e dalle
relative ordinanze elencate nell’allegato 1 al RLE cifra 2.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che venga confermata la
licenza rilasciata. L’insorgente sostiene innanzitutto che, trattandosi di
procedura di notifica, non sia necessario un preavviso da parte del Dipartimento
del territorio. A mente del ricorrente, lo stesso dipartimento aveva già avuto
modo di esprimere il proprio preavviso nell’ambito della precedente procedura
edilizia. Infatti, benché dai piani non apparivano comignoli, dalla relazione
tecnica risultava l’esistenza nel progetto di camini e canne fumarie. Sostiene
infine che, qualora il preavviso dipartimentale fosse necessario, per economia
processuale il Governo avrebbe dovuto interpellare egli stesso il Dipartimento
del territorio e decidere nel merito, senza annullare la licenza edilizia e
rimandare gli atti all’autorità comunale.
E. All’accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato.
Ad
identica conclusione pervengono CO 1 e CO 2, con argomentazioni di cui si dirà
- per quanto necessario - in appresso.
Il
Dipartimento del territorio, pur sottolineando che l’autorità cantonale non ha
avuto modo di esprimersi sulla domanda in oggetto, in quanto è stata trattata
come semplice notifica, si esime tuttavia dal proporre in questa sede ulteriori
considerazioni.
Il
municipio, da parte sua, postula l’annullamento del giudizio, senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 LE). Il
ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa
(art. 43 PAmm).
L’impugnativa
è dunque ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l’art. 22 cpv. 1 LPT, edifici o impianti possono essere costruiti o
trasformati solo con l’autorizzazione dell’autorità (art. 1 cpv. 1 LE). La
licenza edilizia è, in particolare, necessaria per la costruzione,
ricostruzione, trasformazione rilevante di edifici ed altre opere, nonché per
la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE).
Non è invece necessaria per lavori di manutenzione, piccole costruzioni e
costruzioni provvisorie (art. 1 cpv. 3 lett. b LE).
2.2
In
principio, la licenza edilizia è rilasciata secondo la procedura ordinaria
retta dagli art. 4-10 LE. Questa coinvolge tanto il municipio, quanto il
Dipartimento del territorio, che è chiamato ad esprimere un preavviso
sull’applicazione di norme di diritto federale e cantonale rimessegli per il
giudizio. Per lavori di secondaria importanza è invece prevista una procedura
semplificata, dalla quale l’autorità cantonale resta in linea di massima
esclusa (art. 11-13 LE). Ciò non esclude la consultazione preventiva del
Dipartimento in casi particolari (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art.
11.
LE n. 839).
Gli
interventi soggetti alla procedura ordinaria sono definiti per clausola
generale. Quelli sottoposti alla procedura di notifica sono invece elencati
secondo il sistema enumerativo (art. 5 cpv. 1 RLE). Non è consentito
suddividere i lavori in modo da eludere la procedura ordinaria (art. 5 cpv. 2
RLE).
La
procedura della notifica, riservata agli interventi posti in zona edificabile
(art. 5 cpv. 3 RLE), è fra l’altro applicabile alle costruzioni accessorie,
alla costruzione di muri, nonché alla formazione di balconi senza modifica
sostanziale dell’aspetto (art. 6 cpv. 1 RLE).
2.3
La nullità
di un’autorizzazione concessa in base a semplice notifica in luogo della
procedura ordinaria è data solo quando il vizio procedurale e la violazione del
diritto materiale ravvisabile nella costruzione fossero evidenti e gravi (STA
30.
novembre 1986 in re comune di S.). Dal momento che la distinzione tra lavori
soggetti alla procedura ordinaria e soggetti a quella di notifica è solo
questione di competenza, determinante è sapere se nel caso in esame entrano o
meno in considerazione competenze dell’autorità cantonale. Non fosse il caso,
l’annullamento della licenza edilizia costituirebbe formalismo eccessivo. Se al
contrario viene accertata una competenza dell’autorità cantonale, la questione
dovrebbe essere risolta, per economia di giudizio, direttamente dall’autorità
di ricorso, previa audizione del Dipartimento. Il problema dell’audizione dei
vicini non si pone invece se è stata osservata la procedura della pubblicazione
e dell’avviso (art. 12 cpv. 1 e 2 LE) (A. Scolari, op. cit., ad. art. 11 LE n.
846; Borghi/Corti, Commentario di procedura amministrativa ticinese, ad art. 59
PAmm n. 1a).
3.
3.1. In
concreto, i cinque comignoli (due canne fumarie e tre prese di ventilazione),
in quanto piccoli corpi sporgenti (cfr. Scolari, op. cit., ad. art. 39
LE n. 1202; RDAT I-1992 n. 39), sono di per sé opere soggette alla procedura di
notifica. In quanto impianti stazionari ai sensi degli art. 7 cpv. 2
cifra 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIAt, all’edificazione degli stessi torna tuttavia
applicabile la legislazione federale di tutela contro l’inquinamento atmosferico
e fonico. Per la realizzazione dei comignoli è dunque necessario un preavviso
del Dipartimento del territorio (art. 6 cpv. 2 RLE, Allegato 1 cifra 2 RLE).
Viste le evidenti ripercussioni sull’ambiente, è infatti indispensabile una
verifica del rispetto delle norme suesposte, la cui applicazione è rimessa al
giudizio dell’autorità cantonale.
3.2
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, appare evidente che il Dipartimento
del territorio non abbia dato il proprio preavviso alla realizzazione dei comignoli
già al momento della precedente procedura di rilascio della licenza edilizia
per l’edificio principale. In effetti, dai piani allegati alla domanda di
costruzione 10 maggio 2002 non risultavano né comignoli, né canne fumarie. Il
fatto che dalla relazione tecnica risultasse la creazione di “camini
prefabbricati” o di “canna del riscaldamento” non permette di giungere a
diversa conclusione. Per di più qualora la realizzazione dei comignoli fosse
già stata oggetto della precedente procedura edilizia, non si vede per quale
motivo il ricorrente abbia inoltrato la successiva notifica.
3.3
Nel
caso che ci occupa quindi, la domanda di costruzione, presentata sotto forma di
notifica, conformemente alle prescrizioni del RLE, è regolarmente stata pubblicata
all’albo e notificata ai vicini direttamente interessati, i quali hanno potuto
opporvisi. Il difetto principale sta nella mancata trasmissione degli atti
all’autorità cantonale per il preavviso di sua competenza.
Ora,
l’emendamento di questo difetto non giustifica, né la ripetizione dell’intera
procedura e neppure il ritorno degli atti all’autorità comunale. All’omissione
può infatti essere posto rimedio raccogliendo il preavviso mancante e statuendo
nel merito, dopo aver dato alle parti la possibilità di prendere posizione al
riguardo. Nulla impediva al Consiglio di Stato di procedere in tal senso.
4.
Stando
così le cose, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo
impugnato siccome viziato da formalismo eccessivo e rinviando gli atti al
Consiglio di Stato affinché, raccolto il preavviso mancante, statuisca nel
merito sul ricorso degli opponenti.
Dato
l’esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono
compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22 cpv. 1 LPT; 7 cpv. 2 cifra 7 LPAmb;
2 cpv. 1 OIAt; 1, 4, 11 segg. LE; 5, 6 cpv. 1 e 2 RLE; art. 1, 3, 18, 43, 46,
60, 65 cpv. 2 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 31 agosto 2004 (n. 3839) del
Consiglio di Stato è annullata;
1.2.
gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato
affinché proceda ai sensi del consid. 3.3.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
1, 2 patrocinati da: PA 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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