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Decisione

52.2004.315

edificazione di comignoli

3 novembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 10

maggio 2002 RI 1 ha chiesto al municipio di CO 3 il permesso di costruire uno

stabile di 3 appartamenti sul mappale n. __________. I piani allegati non

prevedevano camini o comignoli, mentre dalla relazione tecnica risultava che la

casa sarebbe stata provvista di camini prefabbricati con canna fumaria e

canna del riscaldamento in acciaio.

Raccolto

il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 10 settembre 2002

il municipio ha rilasciato la licenza richiesta. Il dipartimento (SPAAS) ha in

particolare ritenuto che le emissioni dovranno essere ridotte il più possibile,

evitando in ogni caso di causare molestie al vicinato. Dovranno inoltre essere

rispettati i valori limite fissati dall’OIAT e le raccomandazioni dell’UFAFP,

segnatamente in merito all’altezza minima dei camini sui tetti. Infine ha

evidenziato che l’uscita della caldaia del riscaldamento dovrà essere munita di

un apposito silenziatore in modo da contenere, entro i valori previsti

dall’OIF, le immissioni foniche prodotte.

B. Il 12

febbraio 2004 il ricorrente ha notificato in sanatoria al municipio la

realizzazione di cinque comignoli sullo stabile al mappale n. __________, in

quanto non previsti nel progetto precedentemente approvato.

Alla

notifica di costruzione, regolarmente pubblicata e notificata ai vicini, si

sono opposti CO 1, CO 2 e __________, proprietari di fondi vicini.

Il 1.

aprile 2002 il municipio, senza postulare alcun preavviso all’autorità

cantonale, ha approvato la notifica in sanatoria, respingendo le opposizioni.

Contro

questa decisione i vicini CO 1 e CO 2 sono prontamente insorti dinanzi al Consiglio

di Stato.

C. Il 16

giugno 2004 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando la licenza

1. aprile 2004 e rinviando gli atti al municipio affinché sottoponga la notifica

di costruzione alla competente autorità cantonale e statuisca nuovamente nel

merito. In sostanza il Governo, pur non contestando l’applicazione della

procedura di notifica alla fattispecie, evidenzia che il municipio avrebbe dovuto

richiedere il preavviso del Dipartimento del territorio. La realizzazione di

comignoli e camini deve infatti rispondere ai requisiti previsti dalla

legislazione vigente in ambito ambientale, segnatamente dalla LPA e dalle

relative ordinanze elencate nell’allegato 1 al RLE cifra 2.

D. Contro il

predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che venga confermata la

licenza rilasciata. L’insorgente sostiene innanzitutto che, trattandosi di

procedura di notifica, non sia necessario un preavviso da parte del Dipartimento

del territorio. A mente del ricorrente, lo stesso dipartimento aveva già avuto

modo di esprimere il proprio preavviso nell’ambito della precedente procedura

edilizia. Infatti, benché dai piani non apparivano comignoli, dalla relazione

tecnica risultava l’esistenza nel progetto di camini e canne fumarie. Sostiene

infine che, qualora il preavviso dipartimentale fosse necessario, per economia

processuale il Governo avrebbe dovuto interpellare egli stesso il Dipartimento

del territorio e decidere nel merito, senza annullare la licenza edilizia e

rimandare gli atti all’autorità comunale.

E. All’accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato.

Ad

identica conclusione pervengono CO 1 e CO 2, con argomentazioni di cui si dirà

- per quanto necessario - in appresso.

Il

Dipartimento del territorio, pur sottolineando che l’autorità cantonale non ha

avuto modo di esprimersi sulla domanda in oggetto, in quanto è stata trattata

come semplice notifica, si esime tuttavia dal proporre in questa sede ulteriori

considerazioni.

Il

municipio, da parte sua, postula l’annullamento del giudizio, senza formulare

particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 LE). Il

ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa

(art. 43 PAmm).

L’impugnativa

è dunque ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti senza

istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l’art. 22 cpv. 1 LPT, edifici o impianti possono essere costruiti o

trasformati solo con l’autorizzazione dell’autorità (art. 1 cpv. 1 LE). La

licenza edilizia è, in particolare, necessaria per la costruzione,

ricostruzione, trasformazione rilevante di edifici ed altre opere, nonché per

la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE).

Non è invece necessaria per lavori di manutenzione, piccole costruzioni e

costruzioni provvisorie (art. 1 cpv. 3 lett. b LE).

2.2

In

principio, la licenza edilizia è rilasciata secondo la procedura ordinaria

retta dagli art. 4-10 LE. Questa coinvolge tanto il municipio, quanto il

Dipartimento del territorio, che è chiamato ad esprimere un preavviso

sull’applicazione di norme di diritto federale e cantonale rimessegli per il

giudizio. Per lavori di secondaria importanza è invece prevista una procedura

semplificata, dalla quale l’autorità cantonale resta in linea di massima

esclusa (art. 11-13 LE). Ciò non esclude la consultazione preventiva del

Dipartimento in casi particolari (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art.

11.

LE n. 839).

Gli

interventi soggetti alla procedura ordinaria sono definiti per clausola

generale. Quelli sottoposti alla procedura di notifica sono invece elencati

secondo il sistema enumerativo (art. 5 cpv. 1 RLE). Non è consentito

suddividere i lavori in modo da eludere la procedura ordinaria (art. 5 cpv. 2

RLE).

La

procedura della notifica, riservata agli interventi posti in zona edificabile

(art. 5 cpv. 3 RLE), è fra l’altro applicabile alle costruzioni accessorie,

alla costruzione di muri, nonché alla formazione di balconi senza modifica

sostanziale dell’aspetto (art. 6 cpv. 1 RLE).

2.3

La nullità

di un’autorizzazione concessa in base a semplice notifica in luogo della

procedura ordinaria è data solo quando il vizio procedurale e la violazione del

diritto materiale ravvisabile nella costruzione fossero evidenti e gravi (STA

30.

novembre 1986 in re comune di S.). Dal momento che la distinzione tra lavori

soggetti alla procedura ordinaria e soggetti a quella di notifica è solo

questione di competenza, determinante è sapere se nel caso in esame entrano o

meno in considerazione competenze dell’autorità cantonale. Non fosse il caso,

l’annullamento della licenza edilizia costituirebbe formalismo eccessivo. Se al

contrario viene accertata una competenza dell’autorità cantonale, la questione

dovrebbe essere risolta, per economia di giudizio, direttamente dall’autorità

di ricorso, previa audizione del Dipartimento. Il problema dell’audizione dei

vicini non si pone invece se è stata osservata la procedura della pubblicazione

e dell’avviso (art. 12 cpv. 1 e 2 LE) (A. Scolari, op. cit., ad. art. 11 LE n.

846; Borghi/Corti, Commentario di procedura amministrativa ticinese, ad art. 59

PAmm n. 1a).

3.

3.1. In

concreto, i cinque comignoli (due canne fumarie e tre prese di ventilazione),

in quanto piccoli corpi sporgenti (cfr. Scolari, op. cit., ad. art. 39

LE n. 1202; RDAT I-1992 n. 39), sono di per sé opere soggette alla procedura di

notifica. In quanto impianti stazionari ai sensi degli art. 7 cpv. 2

cifra 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIAt, all’edificazione degli stessi torna tuttavia

applicabile la legislazione federale di tutela contro l’inquinamento atmosferico

e fonico. Per la realizzazione dei comignoli è dunque necessario un preavviso

del Dipartimento del territorio (art. 6 cpv. 2 RLE, Allegato 1 cifra 2 RLE).

Viste le evidenti ripercussioni sull’ambiente, è infatti indispensabile una

verifica del rispetto delle norme suesposte, la cui applicazione è rimessa al

giudizio dell’autorità cantonale.

3.2

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, appare evidente che il Dipartimento

del territorio non abbia dato il proprio preavviso alla realizzazione dei comignoli

già al momento della precedente procedura di rilascio della licenza edilizia

per l’edificio principale. In effetti, dai piani allegati alla domanda di

costruzione 10 maggio 2002 non risultavano né comignoli, né canne fumarie. Il

fatto che dalla relazione tecnica risultasse la creazione di “camini

prefabbricati” o di “canna del riscaldamento” non permette di giungere a

diversa conclusione. Per di più qualora la realizzazione dei comignoli fosse

già stata oggetto della precedente procedura edilizia, non si vede per quale

motivo il ricorrente abbia inoltrato la successiva notifica.

3.3

Nel

caso che ci occupa quindi, la domanda di costruzione, presentata sotto forma di

notifica, conformemente alle prescrizioni del RLE, è regolarmente stata pubblicata

all’albo e notificata ai vicini direttamente interessati, i quali hanno potuto

opporvisi. Il difetto principale sta nella mancata trasmissione degli atti

all’autorità cantonale per il preavviso di sua competenza.

Ora,

l’emendamento di questo difetto non giustifica, né la ripetizione dell’intera

procedura e neppure il ritorno degli atti all’autorità comunale. All’omissione

può infatti essere posto rimedio raccogliendo il preavviso mancante e statuendo

nel merito, dopo aver dato alle parti la possibilità di prendere posizione al

riguardo. Nulla impediva al Consiglio di Stato di procedere in tal senso.

4.

Stando

così le cose, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo

impugnato siccome viziato da formalismo eccessivo e rinviando gli atti al

Consiglio di Stato affinché, raccolto il preavviso mancante, statuisca nel

merito sul ricorso degli opponenti.

Dato

l’esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono

compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22 cpv. 1 LPT; 7 cpv. 2 cifra 7 LPAmb;

2 cpv. 1 OIAt; 1, 4, 11 segg. LE; 5, 6 cpv. 1 e 2 RLE; art. 1, 3, 18, 43, 46,

60, 65 cpv. 2 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 31 agosto 2004 (n. 3839) del

Consiglio di Stato è annullata;

1.2.

gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato

affinché proceda ai sensi del consid. 3.3.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

1, 2 patrocinati da: PA 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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