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Decisione

52.2004.316

licenza edilizia per la posa di un'antenna per la radiotelefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti

3 novembre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 27

settembre 2003 la RI 1 (__________) ha chiesto al municipio di __________ il permesso

di sostituire il vecchio impianto esistente sul tetto di uno stabile

d’appartamenti (condominio __________, part. n. 13 RF), situato nella zona residenziale

(R).

Il nuovo

impianto consta anzitutto di un supporto verticale, alto 3.00 m e collocato in

posizione arretrata di 2.00 m rispetto alla facciata N dell’edificio, sul quale

verrebbero installate due antenne a forma di parallelepipedo, lunghe poco più

di un metro e larghe una ventina di centimetri, un’antenna più piccola, di

ugual foggia ed un’antenna parabolica di circa 40 cm di diametro. Dietro alla

torretta di un ascensore, verrebbero inoltre installate altre due antenne

paraboliche di 40, rispettivamente 60 cm di diametro, mascherate da una

protezione in fibra di vetro, integrata nel manufatto retrostante.

Alla

domanda di costruzione si sono opposti i resistenti, proprietari di fondi

situati nella immediate vicinanze, che assieme ad altri firmatari hanno

contestato l’intervento soprattutto dal profilo delle immissioni di radiazioni

non ionizzanti (RNI).

Il

Dipartimento del territorio ha espresso preavviso favorevole al rilascio del permesso

alla condizione che l’impianto fosse sottoposto ad una misurazione di controllo.

Il 3 dicembre 2003, il municipio si è invece rifiutato di rilasciare la licenza

richiesta, ritenendo che le controverse antenne disattendessero l'altezza

massima (m 2.70) prescritta dall'art. 9.9 NAPR per i corpi tecnici.

B. Con

giudizio 31 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di

diniego, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________.

Disattese

le censure sollevate dagli opponenti con riferimento alla conformità di zona ed

alla legislazione ambientale, il Governo ha in sostanza condiviso le tesi dell'autorità

comunale concernenti l'altezza dell'impianto, ritenendo a sua volta che le antenne

violassero l'altezza massima prescritta dalle NAPR.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando

l’accoglimento della domanda di costruzione.

Secondo

l'insorgente, l'impianto, posto su una costruzione esistente in contrasto con

le norme sull'altezza, andrebbe autorizzato in base all'art. 39 RLE, che in

casi di questa natura permette di attuare trasformazioni eccedenti la semplice

manutenzione, a condizione che il contrasto con il diritto non pregiudichi

l'interesse pubblico o quello dei vicini. Condizione, questa, che nel caso

concreto - considerato l'ingombro effettivo

dell’impianto - sarebbe senz'altro soddisfatta.

L'autorizzazione,

rileva ancora l'insorgente, andrebbe comunque rilasciata anche prescindendo da

queste considerazioni, poiché l'impianto non determina un ingombro equiparabile

a quello di un edificio.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono tanto il Consiglio di Stato, quanto il municipio di __________,

subentrato a quello di __________ in seguito alla fusione con i comuni vicini.

Ad

identica conclusione pervengono gli opponenti, contestando in dettaglio le tesi

di parte avversa con argomenti che per quanto necessario verranno discussi nei

seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell’insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43

PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il

giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge

chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo tribunale per

conoscenza diretta. Il sopralluogo chiesto dai resistenti non appare dunque

atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Conformità

di zona

2.1

Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, il permesso di costruzione può essere

rilasciato soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione

prevista per la zona di utilizzazione. In altre parole, l'autorizzazione è

concessa solo per insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente

nella finalità della zona in cui sorgono. Le costruzioni non devono soltanto

evitare di porsi in contrasto con la destinazione assegnata alla zona o di ostacolarne

l'utilizzazione conforme, ma devono integrarvisi confacentemente in modo da

concorrere al conseguimento degli obbiettivi perseguiti dall'azzonamento (STF 2

dicembre 1998 in re Bianchi e llcc; RDAT II-1994 n. 56; ZBl 1983 p. 456 e 465;

DFGP/UPT, Commento alla LPT, n. 29 ad art. 22; Adelio Scolari, Commentario, II

ed., ad art. 67 LALPT, n. 472 ad art. 67 LALPT).

2.2

Il

Tribunale cantonale amministrativo, nella sentenza 14 giugno 2000 in __________,

pubblicata nella RDAT 2001 I n. 19 e ripresa in larga misura dal giudizio

impugnato, al quale per brevità si rinvia, ha ritenuto che le antenne per la

telefonia mobile (stazioni di base) costituissero impianti conformi alla

destinazione della zona residenziale.

Le

generiche contestazioni riproposte in questa sede dai resistenti mediante semplice

rinvio alle osservazioni inoltrate davanti alle istanze inferiori non

scalfiscono questa deduzione. Costantemente ripresa da questo tribunale nei

successivi giudizi (STA 18.2.2002 in __________; 30.6.2004 __________), essa è

peraltro conforme agli indirizzi giurisprudenziali dei tribunali di altri

cantoni (URP2001, 163 consid. 5; BVR 2002, 409 seg., consid. 4; ZGGVP 2000,

430).

Il fatto

che l'antenna, consistente in una semplice stazione di base, serva anche altre

zone non costituisce un motivo sufficiente per negare la conformità di zona. Le

antenne per la telefonia mobile si configurano in effetti come infrastrutture

tecniche che, per le loro intrinseche caratteristiche, non possono essere circoscritte

alla zona in cui sono installate. È ben vero che gli impulsi emessi e ricevuti

travalicano i limiti della zona, ma questa caratteristica non costituisce una

circostanza suscettibile di escludere che servano alla funzione della zona.

Nemmeno il municipio, respingendo la domanda, ha peraltro ritenuto che

l'antenna si ponesse in contrasto con la vocazione prevalentemente residenziale

della zona.

3.

ORNI

3.1

L'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, entrata in vigore

il 1° febbraio 2000 (ORNI), ha per scopo la protezione dell'uomo da tutti i

tipi di radiazioni non ionizzanti (RNI), nella gamma da 0 Hz a 300 GHz,

prodotte da impianti fissi, esclusi quindi i telefoni cellulari (cfr. art. 2

cpv. 2 lett. d ORNI). Nel solco del principio della prevenzione sancito dalla

LPAmb, essa impone una limitazione preventiva delle emissioni (art. 4 e allegato

1.

ORNI) e stabilisce dei valori limite d'immissione che variano in base alla

frequenza della radiazione (art. 13 e allegato 2 ORNI). Questi ultimi corrispondono

in sostanza a quelli pubblicati nell'aprile 1998 dalla Commissione

internazionale per la protezione contro la radiazione non ionizzanti (ICNIRP).

Per

quanto attiene in particolare alle stazioni base della telefonia mobile con

potenza equivalente irradiata di almeno 6 W, l'ordinanza prescrive un valore

limite d'emissione di 4.0 V/m per gli impianti che trasmettono sulla frequenza

di 900 MHz e di 6.0 V/m per quelli trasmettono nell'intervallo di frequenza di

1800.

MHz o superiore (vedi allegato 1 ORNI cifra 64). Questi valori devono

essere rispettati in ogni luogo ad utilizzazione sensibile (locali destinati

regolarmente al soggiorno prolungato di persone, terreni da gioco per bambini,

ecc.; art. 3 cpv. 3 ORNI) nello stato di esercizio determinante dell'impianto

(numero massimo di conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza

massima; cifra 63 allegato 1 ORNI). Il valore limite d'immissione stabilito

dall'ORNI per la frequenza di 1800 Mhz è invece di 58 V/m in termini di intensità

del campo elettrico (vedi allegato 2 ORNI cifra 11); tale valore, di gran lunga

superiore (dieci volte circa) al valore limite dell'impianto, va osservato

ovunque possano trattenersi delle persone (art. 13 cpv. 1 ORNI).

3.2

In

concreto, i resistenti eccepiscono anche in questa sede la conformità dell'impianto

per rapporto alle prescrizioni della legislazione ambientale, in particolare dell'ORNI.

Le generiche contestazioni, riproposte mediante semplice rinvio alle censure sollevate

in sede di opposizione e davanti al Consiglio di Stato, non possono essere

accolte. Il fatto che a livello europeo ed anche in Svizzera vengano condotti

ulteriori studi per approfondire la conoscenza degli effetti prodotti dalle RNI

non permette a questo tribunale di scostarsi dalle prescrizioni dell’ORNI. Lo

esclude chiaramente il principio di legalità.

Dal

profilo della legislazione ambientale federale (LPAmb, ORNI) concretamente

applicabile, nulla osta dunque al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

4.

Altezza

4.1

Il

limite d'altezza delle costruzioni è un parametro edilizio di primaria

importanza. Esso definisce in particolare gli ingombri delle costruzioni, in

modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli

insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali.

Indirettamente, determina inoltre la morfologia degli insediamenti,

contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.

Secondo

l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato

al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.

Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile

stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, dalla definizione di questo

criterio di misurazione si evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a

falde non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione delle

altezze. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo

dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte

dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono

oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici (RDAT 2000 I n. 60,

RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n.

1235). Sono invece computati gli attici (art. 43 RLE), siccome determinanti

ingombri superiori a quelli di un semplice corpo tecnico.

4.2

Giusta l'art. 9.9 NAPR di __________ vengono considerati corpi tecnici i volumi

sporgenti oltre la copertura dell’edificio che servono al funzionamento di impianti

di servizio dell’edificio stesso (ascensori, impianti di ventilazione, vano

scale per l’accesso al tetto, collettori solari). L’altezza massima ammessa è

di m 2.70, ritenuto un corrispondente arretramento dalla facciata (D = 2/3 H);

fanno eccezione i vani scale che possono essere a filo della facciata.

L’altezza

degli edifici a __________ è misurata secondo le regole generali fissate

dall’art. 40 LE, ossia tra il livello del terreno sistemato e quello del filo

superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante, per

principio, è dunque l’ingombro verticale della costruzione fuori terra,

rilevato in corrispondenza delle facciate.

A

differenza di altri ordinamenti edilizi comunali, che lasciano aperta la

questione relativa all’altezza dei corpi tecnici, le NAPR di __________ fissano

un’altezza massima (m 2.70) dei manufatti e delle installazioni che sporgono

oltre la copertura degli edifici e che servono al funzionamento degli stessi.

La prescrizione si inserisce nel quadro delle norme edilizie di diverso genere,

che regolano in modo generale ed uniforme alcuni aspetti di dettaglio

dell’attività edificatoria, quali il supplemento d’altezza per terreni in

pendio (art. 9.1), le caratteristiche dei locali abitabili (art. 9.2), il

deflusso delle acque meteoriche (art. 9.3) o l’altezza massima delle recinzioni

e delle siepi (art. 9.10). La norma in esame ha quindi una valenza autonoma ed

indipendente dalle disposizioni che regolano l’altezza degli edifici. L’altezza

dei corpi tecnici è in altri termini definita e misurata prescindendo da quella

degli edifici sottostanti.

4.3

Nel

caso concreto, l’allora municipio di __________ ha ritenuto che l’impianto in

contestazione non potesse essere autorizzato perché supera l’altezza massima prescritta

dall’art. 9.9 NAPR per i corpi tecnici. La deduzione, confermata dal Consiglio

di Stato con il giudizio impugnato, regge alla critica dell’insorgente. In

effetti, tanto l’altezza delle antenne previste sul lato N dell’edificio,

quanto quella delle antenne rivolte verso S, misurata a partire dal livello del

tetto, superano il limite massimo (m 2.70) prescritto dall’art. 9.9 NAPR.

Per

quanto opinabile possa apparire, la deduzione non procede da un’interpretazione

insostenibile della disposizione in esame. Considerato il quadro normativo in

cui essa si inserisce e tenuto conto del riserbo, di cui le istanze di ricorso

devono dar prova nell’interpretazione del diritto comunale autonomo, non appare

fuori luogo ritenere che il legislatore comunale abbia inteso attribuire

all’art. 9.9 NAPR anche una valenza di natura estetica e paesaggistica,

limitando l'altezza di tutti gli ingombri sporgenti oltre la copertura del

tetto, indipendentemente dal pregiudizio arrecato ai fondi vicini. In

quest’ottica, non appare insostenibile assoggettare ai limiti d’altezza

stabiliti per i corpi tecnici anche le installazioni che non servono al

funzionamento degli edifici. È ben vero che le controverse antenne non

ingenerano sui fondi vicini ripercussioni apprezzabili dal profilo della

salubrità degli insediamenti, pregiudicandone l’illuminazione o l’aerazione

naturali. Non si può tuttavia negare che l’impianto rappresenti pur sempre un

certo volume, non privo di rilevanza dal profilo delle finalità d’ordine

estetico o paesaggistico perseguite dalla norma in questione. Anche se non è un

corpo tecnico, è comunque un ingombro che sporge oltre la copertura del tetto.

Non giova quindi alla ricorrente richiamarsi alla giurisprudenza che esime pali

della luce ed antenne dal rispetto delle norme sull’altezza siccome irrilevanti

dal profilo degli ingombri (BVR 1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243). Tanto

meno le giova rivendicare la licenza in base all’art. 39 RLE, che permette

all’autorità di rilasciare permessi per trasformazioni non sostanziali di

costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca

successiva alla loro realizzazione. Il fatto che il condominio __________

superi, peraltro abbondantemente, l’altezza massima prescritta dalle norme

della zona residenziale non può in effetti costituire un valido motivo per

introdurre ulteriori momenti di contrasto con il nuovo diritto.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, non potendosi – per motivi riconducibili

all’applicazione dell’ORNI – rimediare al difetto, imponendo semplicemente di

ridurre l’altezza delle antenne nei limiti ammessi dall’art. 9.9. NAPR, il

ricorso va respinto.

La tassa

di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 9.9. NAPR di __________; 3, 18,

28, 31, 60, 61 Pamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico

importo ai resistenti a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

2, 3, 4, 5 patrocinati da: PA 2

6. CO 6

7. CO 7

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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