52.2004.316
licenza edilizia per la posa di un'antenna per la radiotelefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti
3 novembre 2004Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2004.316
Data decisione, Autorità:
03.11.2004, TRAM
Titolo:
licenza edilizia per la posa di un'antenna per la radiotelefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti
ANTENNA O RIPETITORE
CONFROMITÀ DI ZONA
CORPO TECNICO / CORPI TECNICI
art. 22 cpv. 2 let. a LPT
art. 0 ORNI
Incarto n.
52.2004.316
Lugano
3 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 settembre 2004 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 31 agosto 2004 (n. 3834) del Consiglio
di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
decisione 3 dicembre 2003 con cui il municipio di __________ le ha negato la
licenza edilizia per posare un’antenna per la radiotelefonia mobile sul tetto
di uno stabile d’appartamenti;
viste le risposte:
- 27 settembre 2004 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 28 settembre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 29 settembre 2004 del
municipio di __________;
- 5 ottobre 2004 di CO 2
e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 27
settembre 2003 la RI 1 (__________) ha chiesto al municipio di __________ il permesso
di sostituire il vecchio impianto esistente sul tetto di uno stabile
d’appartamenti (condominio __________, part. n. 13 RF), situato nella zona residenziale
(R).
Il nuovo
impianto consta anzitutto di un supporto verticale, alto 3.00 m e collocato in
posizione arretrata di 2.00 m rispetto alla facciata N dell’edificio, sul quale
verrebbero installate due antenne a forma di parallelepipedo, lunghe poco più
di un metro e larghe una ventina di centimetri, un’antenna più piccola, di
ugual foggia ed un’antenna parabolica di circa 40 cm di diametro. Dietro alla
torretta di un ascensore, verrebbero inoltre installate altre due antenne
paraboliche di 40, rispettivamente 60 cm di diametro, mascherate da una
protezione in fibra di vetro, integrata nel manufatto retrostante.
Alla
domanda di costruzione si sono opposti i resistenti, proprietari di fondi
situati nella immediate vicinanze, che assieme ad altri firmatari hanno
contestato l’intervento soprattutto dal profilo delle immissioni di radiazioni
non ionizzanti (RNI).
Il
Dipartimento del territorio ha espresso preavviso favorevole al rilascio del permesso
alla condizione che l’impianto fosse sottoposto ad una misurazione di controllo.
Il 3 dicembre 2003, il municipio si è invece rifiutato di rilasciare la licenza
richiesta, ritenendo che le controverse antenne disattendessero l'altezza
massima (m 2.70) prescritta dall'art. 9.9 NAPR per i corpi tecnici.
B. Con
giudizio 31 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di
diniego, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________.
Disattese
le censure sollevate dagli opponenti con riferimento alla conformità di zona ed
alla legislazione ambientale, il Governo ha in sostanza condiviso le tesi dell'autorità
comunale concernenti l'altezza dell'impianto, ritenendo a sua volta che le antenne
violassero l'altezza massima prescritta dalle NAPR.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando
l’accoglimento della domanda di costruzione.
Secondo
l'insorgente, l'impianto, posto su una costruzione esistente in contrasto con
le norme sull'altezza, andrebbe autorizzato in base all'art. 39 RLE, che in
casi di questa natura permette di attuare trasformazioni eccedenti la semplice
manutenzione, a condizione che il contrasto con il diritto non pregiudichi
l'interesse pubblico o quello dei vicini. Condizione, questa, che nel caso
concreto - considerato l'ingombro effettivo
dell’impianto - sarebbe senz'altro soddisfatta.
L'autorizzazione,
rileva ancora l'insorgente, andrebbe comunque rilasciata anche prescindendo da
queste considerazioni, poiché l'impianto non determina un ingombro equiparabile
a quello di un edificio.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono tanto il Consiglio di Stato, quanto il municipio di __________,
subentrato a quello di __________ in seguito alla fusione con i comuni vicini.
Ad
identica conclusione pervengono gli opponenti, contestando in dettaglio le tesi
di parte avversa con argomenti che per quanto necessario verranno discussi nei
seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell’insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43
PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge
chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo tribunale per
conoscenza diretta. Il sopralluogo chiesto dai resistenti non appare dunque
atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
Conformità
di zona
2.1
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, il permesso di costruzione può essere
rilasciato soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione
prevista per la zona di utilizzazione. In altre parole, l'autorizzazione è
concessa solo per insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente
nella finalità della zona in cui sorgono. Le costruzioni non devono soltanto
evitare di porsi in contrasto con la destinazione assegnata alla zona o di ostacolarne
l'utilizzazione conforme, ma devono integrarvisi confacentemente in modo da
concorrere al conseguimento degli obbiettivi perseguiti dall'azzonamento (STF 2
dicembre 1998 in re Bianchi e llcc; RDAT II-1994 n. 56; ZBl 1983 p. 456 e 465;
DFGP/UPT, Commento alla LPT, n. 29 ad art. 22; Adelio Scolari, Commentario, II
ed., ad art. 67 LALPT, n. 472 ad art. 67 LALPT).
2.2
Il
Tribunale cantonale amministrativo, nella sentenza 14 giugno 2000 in __________,
pubblicata nella RDAT 2001 I n. 19 e ripresa in larga misura dal giudizio
impugnato, al quale per brevità si rinvia, ha ritenuto che le antenne per la
telefonia mobile (stazioni di base) costituissero impianti conformi alla
destinazione della zona residenziale.
Le
generiche contestazioni riproposte in questa sede dai resistenti mediante semplice
rinvio alle osservazioni inoltrate davanti alle istanze inferiori non
scalfiscono questa deduzione. Costantemente ripresa da questo tribunale nei
successivi giudizi (STA 18.2.2002 in __________; 30.6.2004 __________), essa è
peraltro conforme agli indirizzi giurisprudenziali dei tribunali di altri
cantoni (URP2001, 163 consid. 5; BVR 2002, 409 seg., consid. 4; ZGGVP 2000,
430).
Il fatto
che l'antenna, consistente in una semplice stazione di base, serva anche altre
zone non costituisce un motivo sufficiente per negare la conformità di zona. Le
antenne per la telefonia mobile si configurano in effetti come infrastrutture
tecniche che, per le loro intrinseche caratteristiche, non possono essere circoscritte
alla zona in cui sono installate. È ben vero che gli impulsi emessi e ricevuti
travalicano i limiti della zona, ma questa caratteristica non costituisce una
circostanza suscettibile di escludere che servano alla funzione della zona.
Nemmeno il municipio, respingendo la domanda, ha peraltro ritenuto che
l'antenna si ponesse in contrasto con la vocazione prevalentemente residenziale
della zona.
3.
ORNI
3.1
L'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, entrata in vigore
il 1° febbraio 2000 (ORNI), ha per scopo la protezione dell'uomo da tutti i
tipi di radiazioni non ionizzanti (RNI), nella gamma da 0 Hz a 300 GHz,
prodotte da impianti fissi, esclusi quindi i telefoni cellulari (cfr. art. 2
cpv. 2 lett. d ORNI). Nel solco del principio della prevenzione sancito dalla
LPAmb, essa impone una limitazione preventiva delle emissioni (art. 4 e allegato
1.
ORNI) e stabilisce dei valori limite d'immissione che variano in base alla
frequenza della radiazione (art. 13 e allegato 2 ORNI). Questi ultimi corrispondono
in sostanza a quelli pubblicati nell'aprile 1998 dalla Commissione
internazionale per la protezione contro la radiazione non ionizzanti (ICNIRP).
Per
quanto attiene in particolare alle stazioni base della telefonia mobile con
potenza equivalente irradiata di almeno 6 W, l'ordinanza prescrive un valore
limite d'emissione di 4.0 V/m per gli impianti che trasmettono sulla frequenza
di 900 MHz e di 6.0 V/m per quelli trasmettono nell'intervallo di frequenza di
1800.
MHz o superiore (vedi allegato 1 ORNI cifra 64). Questi valori devono
essere rispettati in ogni luogo ad utilizzazione sensibile (locali destinati
regolarmente al soggiorno prolungato di persone, terreni da gioco per bambini,
ecc.; art. 3 cpv. 3 ORNI) nello stato di esercizio determinante dell'impianto
(numero massimo di conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza
massima; cifra 63 allegato 1 ORNI). Il valore limite d'immissione stabilito
dall'ORNI per la frequenza di 1800 Mhz è invece di 58 V/m in termini di intensità
del campo elettrico (vedi allegato 2 ORNI cifra 11); tale valore, di gran lunga
superiore (dieci volte circa) al valore limite dell'impianto, va osservato
ovunque possano trattenersi delle persone (art. 13 cpv. 1 ORNI).
3.2
In
concreto, i resistenti eccepiscono anche in questa sede la conformità dell'impianto
per rapporto alle prescrizioni della legislazione ambientale, in particolare dell'ORNI.
Le generiche contestazioni, riproposte mediante semplice rinvio alle censure sollevate
in sede di opposizione e davanti al Consiglio di Stato, non possono essere
accolte. Il fatto che a livello europeo ed anche in Svizzera vengano condotti
ulteriori studi per approfondire la conoscenza degli effetti prodotti dalle RNI
non permette a questo tribunale di scostarsi dalle prescrizioni dell’ORNI. Lo
esclude chiaramente il principio di legalità.
Dal
profilo della legislazione ambientale federale (LPAmb, ORNI) concretamente
applicabile, nulla osta dunque al rilascio dell'autorizzazione richiesta.
4.
Altezza
4.1
Il
limite d'altezza delle costruzioni è un parametro edilizio di primaria
importanza. Esso definisce in particolare gli ingombri delle costruzioni, in
modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli
insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali.
Indirettamente, determina inoltre la morfologia degli insediamenti,
contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.
Secondo
l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato
al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.
Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile
stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, dalla definizione di questo
criterio di misurazione si evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a
falde non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione delle
altezze. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo
dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte
dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono
oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici (RDAT 2000 I n. 60,
RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n.
1235). Sono invece computati gli attici (art. 43 RLE), siccome determinanti
ingombri superiori a quelli di un semplice corpo tecnico.
4.2
Giusta l'art. 9.9 NAPR di __________ vengono considerati corpi tecnici i volumi
sporgenti oltre la copertura dell’edificio che servono al funzionamento di impianti
di servizio dell’edificio stesso (ascensori, impianti di ventilazione, vano
scale per l’accesso al tetto, collettori solari). L’altezza massima ammessa è
di m 2.70, ritenuto un corrispondente arretramento dalla facciata (D = 2/3 H);
fanno eccezione i vani scale che possono essere a filo della facciata.
L’altezza
degli edifici a __________ è misurata secondo le regole generali fissate
dall’art. 40 LE, ossia tra il livello del terreno sistemato e quello del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante, per
principio, è dunque l’ingombro verticale della costruzione fuori terra,
rilevato in corrispondenza delle facciate.
A
differenza di altri ordinamenti edilizi comunali, che lasciano aperta la
questione relativa all’altezza dei corpi tecnici, le NAPR di __________ fissano
un’altezza massima (m 2.70) dei manufatti e delle installazioni che sporgono
oltre la copertura degli edifici e che servono al funzionamento degli stessi.
La prescrizione si inserisce nel quadro delle norme edilizie di diverso genere,
che regolano in modo generale ed uniforme alcuni aspetti di dettaglio
dell’attività edificatoria, quali il supplemento d’altezza per terreni in
pendio (art. 9.1), le caratteristiche dei locali abitabili (art. 9.2), il
deflusso delle acque meteoriche (art. 9.3) o l’altezza massima delle recinzioni
e delle siepi (art. 9.10). La norma in esame ha quindi una valenza autonoma ed
indipendente dalle disposizioni che regolano l’altezza degli edifici. L’altezza
dei corpi tecnici è in altri termini definita e misurata prescindendo da quella
degli edifici sottostanti.
4.3
Nel
caso concreto, l’allora municipio di __________ ha ritenuto che l’impianto in
contestazione non potesse essere autorizzato perché supera l’altezza massima prescritta
dall’art. 9.9 NAPR per i corpi tecnici. La deduzione, confermata dal Consiglio
di Stato con il giudizio impugnato, regge alla critica dell’insorgente. In
effetti, tanto l’altezza delle antenne previste sul lato N dell’edificio,
quanto quella delle antenne rivolte verso S, misurata a partire dal livello del
tetto, superano il limite massimo (m 2.70) prescritto dall’art. 9.9 NAPR.
Per
quanto opinabile possa apparire, la deduzione non procede da un’interpretazione
insostenibile della disposizione in esame. Considerato il quadro normativo in
cui essa si inserisce e tenuto conto del riserbo, di cui le istanze di ricorso
devono dar prova nell’interpretazione del diritto comunale autonomo, non appare
fuori luogo ritenere che il legislatore comunale abbia inteso attribuire
all’art. 9.9 NAPR anche una valenza di natura estetica e paesaggistica,
limitando l'altezza di tutti gli ingombri sporgenti oltre la copertura del
tetto, indipendentemente dal pregiudizio arrecato ai fondi vicini. In
quest’ottica, non appare insostenibile assoggettare ai limiti d’altezza
stabiliti per i corpi tecnici anche le installazioni che non servono al
funzionamento degli edifici. È ben vero che le controverse antenne non
ingenerano sui fondi vicini ripercussioni apprezzabili dal profilo della
salubrità degli insediamenti, pregiudicandone l’illuminazione o l’aerazione
naturali. Non si può tuttavia negare che l’impianto rappresenti pur sempre un
certo volume, non privo di rilevanza dal profilo delle finalità d’ordine
estetico o paesaggistico perseguite dalla norma in questione. Anche se non è un
corpo tecnico, è comunque un ingombro che sporge oltre la copertura del tetto.
Non giova quindi alla ricorrente richiamarsi alla giurisprudenza che esime pali
della luce ed antenne dal rispetto delle norme sull’altezza siccome irrilevanti
dal profilo degli ingombri (BVR 1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243). Tanto
meno le giova rivendicare la licenza in base all’art. 39 RLE, che permette
all’autorità di rilasciare permessi per trasformazioni non sostanziali di
costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca
successiva alla loro realizzazione. Il fatto che il condominio __________
superi, peraltro abbondantemente, l’altezza massima prescritta dalle norme
della zona residenziale non può in effetti costituire un valido motivo per
introdurre ulteriori momenti di contrasto con il nuovo diritto.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, non potendosi – per motivi riconducibili
all’applicazione dell’ORNI – rimediare al difetto, imponendo semplicemente di
ridurre l’altezza delle antenne nei limiti ammessi dall’art. 9.9. NAPR, il
ricorso va respinto.
La tassa
di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 9.9. NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61 Pamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico
importo ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
2, 3, 4, 5 patrocinati da: PA 2
6. CO 6
7. CO 7
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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