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Decisione

52.2004.317

licenza per l'installazione di un WC in un fabbricato ad uso deposito e per consolidare la sottostante riva del lago

21 gennaio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

resistente CO 1 è proprietaria di un distributore di benzina e di un chiosco

(part. n. RF), situati a __________, a monte della strada che costeggia il __________,

a circa 200 m dal valico doganale.

Sul lato opposto della strada, lungo il lago, la stessa resistente è inoltre

proprietaria di un altro fondo (part. n. RF), sul quale sono installate alcune colonne

di distribuzione del carburante in disuso, una tettoia ed un piccolo fabbricato

(m 3.50 x 5.50) adibito a deposito; manufatto, che nell'ambito di una transazione

giudiziale conclusa con il vicino qui ricorrente, titolare di un analogo

commercio, la CO 1 si è impegnata a non utilizzare quale supporto per il

commercio del mini-mercato esistente sul lato opposto della strada (STA

13.3.1997 in re RI 1.

B. Il 4 luglio

2003, la CO 1 ha chiesto al municipio il permesso di installare un WC con

lavabo nel manufatto adibito a deposito e di consolidare le opere di sostegno

del fondo lungo la riva del lago mediante la posa di massi da scogliera e la

costruzione di un muro di contenimento in cemento armato.

Alla domanda si è opposto RI 1, ritenendo in

sostanza che l'intervento fosse volto ad estendere sul lato a lago della strada

l'attività commerciale della stazione di servizio esistente sul lato a monte.

Raccolto il preavviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 18 maggio 2004 il municipio ha rilasciato la

licenza richiesta.

C. Con

giudizio 31 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1, ma subordinando la

licenza alla condizione che il WC del deposito fosse utilizzato soltanto dal

personale del chiosco posto di fronte, ad esclusione della clientela.

Le opere di consolidamento del terreno lungo

la riva del lago sono state a loro volta ritenute conformi al diritto.

D. Contro il

predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa

licenza.

L'insorgente rileva che la CO 1 ha nel

frattempo abusivamente ripristinato la parte in disuso della stazione di

servizio, che sorge sul lato a lago della strada cantonale. Il WC e gli interventi

di consolidamento non sarebbero fini a sé stessi, ma si integrerebbero in

questo disegno. Il servizio igienico si porrebbe d'altro canto in contrasto con

il contenuto della transazione conclusa nel 1997 e non sarebbe inoltre

allacciato alla canalizzazione. Le opere di consolidamento lungo la riva del

lago non sarebbero infine conformi alle disposizioni del PR.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Il

Dipartimento del territorio si riconferma nei preavvisi espressi, mentre il municipio

si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, sottolineando l'enorme

dispendio amministrativo occasionato dalla guerra commerciale in atto tra le

parti.

La CO 1 sollecita a sua volta il rigetto

dell'impugnativa, contestando in dettaglio le tesi del ricorrente con argomenti

che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1

LE. La legittimazione attiva del ricorrente, proprietario di un fondo situato

nella immediate vicinanze e già opponente, è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e

dell'oggetto della contestazione è infatti perfettamente nota a questo Tribunale,

che ha già dovuto occuparsi a più riprese di questi fondi. (cfr. STA 23.12.1994

in re CO 1; 24.7.1997 in re RI 1).

Considerandi

2.

Procedura

Il ricorrente si duole anche in questa sede

del fatto che il WC e gli interventi di consolidamento della riva non siano stati

oggetto di due distinte domande di costruzione. La censura è manifestamente

infondata.

Nulla impedisce invero al proprietario di un

fondo di chiedere il permesso di costruzione per più di un'opera con un'unica domanda.

Il fatto che le opere non abbiano nulla in comune è irrilevante. L'eterogeneità

degli interventi previsti non limita i diritti di difesa degli opponenti. Semmai

ne favorisce l'esercizio, permettendo di verificarne la legittimità nell'ambito

di un esame globale.

3.

WC

3.1

Il controverso

servizio igienico verrebbe realizzato in un piccolo fabbricato adibito a

deposito, che secondo la transazione stipulata fra le parti nel 1997 non deve

servire quale supporto per il commercio del mini-mercato esistente sul lato

opposto della strada. Il Consiglio di Stato, pur respingendo il ricorso del

vicino opponente, ha imposto quale condizione che l'uso del WC resti riservato

al personale del chiosco, ad esclusione della clientela.

Con questa limitazione supplementare, accettata

dalla CO 1, è escluso che la controversa installazione, di natura accessoria,

disattenda in qualche modo gli impegni assunti dalla resistente. La parte

rimanente del fabbricato continua in effetti ad essere utilizzata come

deposito, mentre il servizio igienico costituisce una semplice infrastruttura

di servizio, del tutto inidonea a potenziare l'attività commerciale del chiosco.

3.2

Dal profilo delle prescrizioni di PR,

nulla osta d'altra parte al rilascio della licenza. Nella misura in cui non

dovesse già di per sé risultare conforme alle norme di PR che disciplinano l'attività

edilizia nella zona della riva del lago, l'intervento rientrerebbe comunque nei

limiti delle opere ammissibili secondo gli art. 70 LALPT e 39 RLE. Nemmeno il

ricorrente sostiene che li travalicherebbe.

3.3

Il ricorrente eccepisce inoltre la

conformità del previsto allacciamento provvisorio dell'impianto ad un pozzo

perdente in attesa di quello definitivo alla canalizzazione.

Secondo l'art. 17 lett. a LPAc, il permesso

di costruzione o di trasformazione di un edificio può essere concesso soltanto

se nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche è

garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse nella canalizzazione. Ove,

per ragioni perentorie, l'allacciamento alla canalizzazione non può ancora

essere realizzato, possono tuttavia essere concessi permessi per edifici ed

impianti minori situati all'interno del perimetro delle canalizzazioni a

condizione che l'allacciamento risulti possibile a

breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione delle acque di scarico sia

assicurata in altro modo soddisfacente (art. 18 cpv. 1 LPAc).

Nell'evenienza concreta, gli atti dell'incarto

non permettono a questo tribunale di pronunciarsi con la dovuta cognizione di

causa sul rispetto delle condizioni poste dalle norme succitate. Gli atti

permettono soltanto di stabilire che l'impianto verrebbe a trovarsi all'interno

del piano generale di smaltimento (PGS) in un settore di protezione A. Non

permettono tuttavia di verificare se l'allacciamento è possibile a breve

termine, né se il pozzo perdente assicuri un'eliminazione delle acque di

scarico rispettosa delle particolari esigenze poste dal settore di protezione

delle acque Ao, che secondo l'allegato 4 all'OPAc comprende le acque

superficiali e la zona ripuale limitrofa.

Entro questi limiti il giudizio impugnato appare

fondato su accertamenti carenti. Va quindi annullato rinviando gli atti all'istanza

inferiore affinché si pronunci nuovamente dopo aver completato l'istruttoria.

4.

Opere di consolidamento lungo la riva del lago

4.1

Secondo l'art. 42 NAPR, gli interventi

ammissibili nella zona residenziale a lago (RL), dovranno rispettare i

criteri di protezione espressi al capitolo E (art. 48 - 52). L'art. 48 NAPR

definisce gli obbiettivi di protezione, stabilendo che nel comprensorio di

protezione della riva del lago sono da salvaguardare e da valorizzare tutti gli

aspetti caratteristici dell'ambiente lacuale, in modo da consentire al massimo

la godibilità e anche l'accessibilità da parte del pubblico.

L'art. 52 NAPR, recante il titolo marginale ripristino

e consolidamento della riva, stabilisce in particolare che possono

essere autorizzate opere per il ripristino dell'aspetto naturale ed accorgimenti

necessari per il consolidamento della riva, purché non in contrasto con gli

obbiettivi sopra descritti.

La norma conferisce al municipio un vasto margine

d'apprezzamento, il cui esercizio può essere censurato da parte delle autorità di

ricorso soltanto nella misura in cui, tenuto conto dei limiti imposti dall'autonomia

comunale, integra gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo

dell'abuso potere.

4.3

Nel caso concreto, le opere in

contestazione sono volte a sistemare la riva del lago mediante la posa di massi

da scogliera ed a consolidare il muro che sostiene il piazzale sul quale sorge il

deposito di cui si è detto sopra.

Il municipio ha ritenuto che rientrassero

nei limiti degli interventi di ripristino e di consolidamento ammissibili

secondo l'art. 52 NAPR.

La valutazione operata dall'autorità comunale

resiste alle generiche critiche dell'insorgente. Il fatto che altri

accorgimenti, quali il consolidamento della riva mediante pali in legno,

potrebbero essere preferibili non basta per renderla insostenibile.

In quanto riferita a queste opere, la licenza

va quindi confermata.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando

il giudizio impugnato nella misura in cui è riferito al WC e rinviando gli atti

al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente previo completamento dell'istruttoria.

La tassa di giustizia è posta a carico delle

parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Nella misura in cui

non sono compensate, le ripetibili sono a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 17, 18 LPAc; 42, 52 NAPR; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 31 agosto 2004 del Consiglio di

Stato (n. 3850) è annullata.

1.2.

la licenza edilizia 18 maggio 2004, rilasciata

dal municipio di CO 2 alla CO 1, è confermata limitatamente alle opere di

consolidamento della riva del lago e del muro di sostegno del fondo part. n. __________

RF.

1.3.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato

affinché completati gli accertamenti si pronunci nuovamente sulla legittimità

della predetta licenza in quanto riferita al WC.

2. La tassa di

giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 400.- e della

resistente per la differenza.

3. Il

ricorrente rifonderà alla resistente fr. 600.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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