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Decisione

52.2004.318

licenza edilizia per la costruzione di una casa d'abitazione primaria

3 novembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 17

gennaio 2004, le ricorrenti RI 1 e RI 2 hanno chiesto al municipio di __________

il permesso di costruire uno stabile di tre appartamenti in località __________,

su due fondi (part. n. 1036 e 1257 RF), situati ai margini del nucleo (zona

NV), dichiarato sito pittoresco. L'edificio, a pianta quadrata e coperto da un

tetto a quattro falde, verrebbe eretto sul ciglio di un terrazzo, che scende a

precipizio sulla strada sottostante, posta una ventina di metri più in basso.

Il progetto prevede di strutturare l'edificio su quattro livelli, il più alto

dei quali adibito a solaio. La facciata E dell'immobile si ergerebbe ad

un’altezza di m 9.33 dal terreno sistemato mediante formazione di un terrapieno,

largo m 3.20, che in corrispondenza del piede della facciata risulterebbe alto

circa m 2.70 dal terreno naturale. Al centro di questa facciata è previsto un

avancorpo, largo 4.00 m, costituito da tre balconi sovrapposti, sorretti da

pilastri e sormontati da un tetto a due falde. Sporgendo per circa m 1.50 dal

filo della facciata, quest'avancorpo si avvicinerebbe sino ad una distanza di m

1.70 dal ciglio del terrapieno.

9.33

3.20

2.20 2.70

terreno naturale

Nell’angolo NW dell’edificio, il progetto

prevede di costruire un ascensore, che collega i posteggi situati al livello

della strada al piano più alto. L'impianto è costituito in parte da un pozzo

verticale scavato nel pendio ed in parte da una torretta, a pianta quadrata di

2.00 m di lato, che si integra in un corpo scale addossato alla facciata W

dello stabile e coperto da un tetto piano.

Alla domanda si è opposto il vicino qui

resistente, proprietario di un fondo contermine (part. n. 1034 RF), contestando

l'intervento dal profilo delle altezze, delle distanze dal confine e dell'inserimento

estetico nel tessuto architettonico del nucleo.

Raccolto il preavviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 26 marzo 2004 il municipio ha rilasciato la

licenza edilizia, respingendo l'opposizione del vicino.

B. Con

giudizio 31 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo

l'impugnativa contro di esso inoltrata da CO 2.

Il Governo ha anzitutto ritenuto che sul

lato E l'edificio superasse l'altezza massima (m 10.00) prescritta dall'art. 29

NAPR. A suo avviso, l'altezza fuori terra di questa facciata, da misurarsi in

corrispondenza dell’avancorpo di cui si è detto, andrebbe sommata all'altezza

del terrapieno sottostante nella misura in cui eccede il limite di m 1.50,

fissato dall'art. 41 cpv. 1 LE.

Non conforme all'altezza massima prescritta,

a mente del Consiglio di Stato, sarebbe pure la torretta dell'ascensore, che

non potrebbe essere considerata alla stregua di un semplice corpo tecnico.

Parimenti lesiva del diritto, segnatamente

del divieto di alterazione del sito pittoresco e dell'obbligo di coprire le

costruzioni con tetti a falde, sancito dall’art. 29 NAPR, sarebbe infine anche

la copertura della stessa torretta e dell’attiguo corpo scale, addossato alla

facciata W dello stabile.

C. Contro il

predetto giudizio governativo le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Secondo le ricorrenti,

l'altezza dello stabile sarebbe conforme al diritto. L'edificio si inserirebbe

inoltre convenientemente nel sito pittoresco.

Le ricorrenti non sollecitano comunque il

ripristino della licenza annullata, ma chiedono che gli atti siano rinviati al

municipio, affinché rilasci la licenza edilizia sulla base di una variante,

elaborata nel frattempo al fine di rimuovere i difetti ravvisati dal Consiglio

di Stato. Riprendendo l’impostazione generale del progetto, la variante elimina

anzitutto l'ampio solaio previsto nel sottotetto e riduce l'altezza del colmo

del tetto. L'altezza della facciata E e quella dell'avancorpo con i balconi

verrebbe a sua volta abbassata a m 8.48 dal terreno sistemato, mentre il ciglio

del terrapieno verrebbe arretrato ad una distanza di m 1.50 dal piede della

facciata. La falda W del tetto verrebbe infine prolungata in modo da coprire il

corpo scale, mentre la torretta dell'ascensore, innalzata da 1.00 a 2.00 m,

verrebbe a sua volta coperta da uno spiovente inclinato.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il vicino,

contestando in dettaglio le tesi delle insorgenti. Il resistente eccepisce in

particolare la proponibilità della domanda di rinviare gli atti al municipio affinché

rilasci l’autorizzazione per la variante. Ravvisandovi una nuova domanda

chiede, in via principale, che il ricorso sia dichiarato irricevibile. In via

subordinata, postula invece che sia respinto nel merito, ribadendo le censure

sollevate davanti alle precedenti istanze con riferimento all'altezza

dell'edificio e della torretta dell'ascensore, nonché all'inserimento estetico

delle costruzioni nel sito pittoresco.

Il

municipio si conferma invece nella licenza accordata.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva delle insorgenti, beneficiarie della licenza annullata, è

certa (art. 43 PAmm). Entro questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 46

PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. La domanda di annullamento della decisione

governativa impugnata è senz'altro ammissibile. Da questo profilo, il ricorso

non può evidentemente essere dichiarato irricevibile.

Anziché postulare il ripristino della

licenza, quale logica conseguenza della domanda di annullamento del giudizio impugnato,

le ricorrenti sollecitano il rinvio degli atti al municipio, affinché autorizzi

una variante elaborata al fine di correggere i difetti rilevati dal Consiglio

di Stato. Contrariamente a quanto ritiene il resistente, la domanda è

ammissibile. Il progetto rimane infatti sostanzialmente invariato. Non si

tratta di un nuovo progetto, ma di semplici modifiche del progetto iniziale,

che il municipio ha approvato con la licenza annullata. Trattandosi di

modifiche rientranti nei limiti di varianti suscettibili di essere imposte a

titolo di condizione della licenza allo scopo di renderla conferme al diritto,

la richiesta di rinvio degli atti al municipio affinché autorizzi la variante

si configura pertanto come una domanda di riformare in senso riduttivo la

licenza in contestazione. Non sovvertendo l'identità della vertenza, la

richiesta non disattende il divieto di nuove domande sancito dall'art. 63 cpv.

Considerandi

2.

PAmm (DTF 25.9.74 in re A. p. di L. = Marco Borghi, Giurisprudenza

amministrativa ticinese, n. 484).

1.3

Il giudizio può essere reso sulla base

degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi è sufficientemente nota a

questo tribunale da precedenti vertenze, che hanno interessato fondi situati

nelle immediate vicinanze. L'oggetto della contestazione emerge d’altro canto

chiaramente dai piani. Il sopralluogo richiesto dalle ricorrenti non appare

dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti

rilevanti per il giudizio.

2.

2.1.

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno

sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del

parapetto. La sistemazione del terreno, precisa l'art. 41 cpv. 1 LE, può essere

ottenuta con la formazione di un terrapieno, la cui altezza non è computata con

quella dell'edificio sovrastante nella misura in cui non supera il limite di m

1.50

dal terreno naturale ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata

(Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40/41 LE, n. 1244 seg.).

Terrapieni alti più di m 1.50 possono essere realizzati, ma vanno computati

sull'altezza dell'edificio sovrastante in misura pari all'eccedenza

riscontrabile ad una distanza di 3.00 m dal piede dell'edificio (RDAT 1996 I n.

38).

2.2

L'altezza degli edifici nella zona del

nucleo tradizionale di __________ è regolata dall'art. 29 NAPR, che impone di tenere

conto di quella dei fabbricati circostanti e dell'andamento generale dei tetti,

al fine di salvaguardare il ritmo delle volumetrie e delle coperture esistenti.

In ogni caso non deve superare i 10.00 m.

Fissata a 10.00 m l'altezza massima, la

norma conferisce al municipio una certa latitudine di giudizio, censurabile da

parte delle istanze di ricorso unicamente nei limiti dell'arbitrio, che gli consente

di imporre - se del caso - altezze inferiori al fine di salvaguardare il ritmo

delle volumetrie e delle coperture degli edifici circostanti.

3.

3.1.

Nell'evenienza concreta, il filo superiore del cornicione di gronda della

facciata E della controversa costruzione è posto ad un’altezza di m 9.33 dal

terreno sistemato mediante formazione di un terrapieno, che ad una distanza di

3.00

dal piede della facciata è alto circa m 2.70. All'altezza fuori terra

dell'edificio va quindi aggiunta l'altezza del terrapieno sottostante, nella

misura (Δ + m 1.20) in cui, ad una distanza di 3.00 m dal piede della

facciata, oltrepassa il limite di m 1.50 fissato dall'art. 41 cpv. 1 LE.

Determinata in base ai criteri di misurazione sanciti dagli art. 40-41 LE,

l'altezza effettiva dell'edificio è quindi pari a m 10.53. Non rispetta

pertanto l'altezza massima prescritta dall'art. 29 NAPR.

3.2

Ancor più lesiva del diritto è

l'altezza dell'avancorpo che sporge dalla facciata E. Il tetto che lo ricopre,

sui lati N e S, presenta infatti un filo di gronda posto ad un'altezza di circa

m 10.50 dal terreno sistemato mediante formazione di un terrapieno alto tra m

2.20

e m 2.80 dal terreno naturale, il cui ciglio si situa oltretutto ad appena

m 1.50 dal filo esterno dei balconi.

3.3

Altrettanto difforme, da questo

profilo, è anche la variante prodotta in questa sede dalle ricorrenti, che

rispetto al progetto iniziale prevede di arretrare il ciglio del terrapieno di

circa m 1.70 verso W, sino ad una distanza di m 1.50 dal filo della facciata E.

È ben vero che l'altezza fuori terra della

facciata E verrebbe ridotta a m 8.42, ma la modifica non basta per sanare il

difetto. All'altezza dell'edificio fuori terra non va infatti aggiunta soltanto

l'altezza del terrapieno sottostante nella misura (Δ + m 0.80) in cui

eccede il limite di m 1.50 sancito dall'art. 41 cpv. LE, bensì l'intera altezza

del terrapieno (m 2.30), perché il ciglio di quest'ultimo non rispetta la

larghezza minima di 3.00 m, fissata dall'art. 41 cpv. 2 LE al fine di evitare

il cumulo dell'altezza del terrapieno con quella dell'edificio sovrastante.

Fuorviante, al riguardo, è la sezione B-B

dei piani prodotti in questa sede dalle ricorrenti, dalla quale sembra potersi

dedurre una larghezza del terrapieno di 3.00 m. Decisiva non è infatti la

posizione delle finestre della facciata E, che sono arretrate di circa m 1.50

rispetto al filo della stessa, ma la posizione della facciata stessa, che dista

appena m 1.50 dal ciglio del terrapieno.

Già per questo motivo, il ricorso non può

essere accolto.

4.

L'arretramento

della torretta dell'ascensore e l'allungamento della falda W del tetto,

proposti con la variante prodotta in questa sede, non giovano alla causa delle

ricorrenti. Anche se sanano gli altri difetti rilevati dal Consiglio di Stato,

che le ricorrenti continuano comunque genericamente a contestare, non

permettono di giungere a conclusioni a loro più favorevoli.

Né sono ipotizzabili ulteriori correzioni,

che permettano di rendere la costruzione conforme alle norme sull'altezza. La

decisione governativa impugnata va quindi confermata senza che occorra

esaminare le ulteriori censure riferite all'inserimento estetico dell'edificio

nel quadro del sito pittoresco od al rispetto del divieto di realizzare tetti

piani, indirettamente posto dall'art. 29 NAPR.

La tassa di giustizia è posta a carico delle

ricorrenti in solido, ritenuto che il comune ne va esente siccome comparso in

causa - senza successo - per motivi derivanti dalla sua funzione e non per

tutelare suoi interessi particolari. Le ripetibili sono invece sono invece

suddivise fra le ricorrenti ed il comune.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 29 NAPR di __________;

3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico delle ricorrenti in solido.

3. Le

ripetibili di fr. 2'000.- sono poste a carico del comune nella misura di fr.

1'000.- e delle ricorrenti in solido per la differenza.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

2 patrocinato da: PA 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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