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Decisione

52.2004.320

compensazione di un credito tra ente pubblico e privato

14 ottobre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente, che rifonderà identico importo

al comune a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

Bellinzona.

terzi implicati

Considerandi

1.

CO1

1.

patrocinato da: PA2

2.

CO2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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