52.2004.320
compensazione di un credito tra ente pubblico e privato
14 ottobre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
52.2004.320
Data decisione, Autorità:
14.10.2004, TRAM
Titolo:
compensazione di un credito tra ente pubblico e privato
DECISIONE AMMINISTRATIVA
art. 5 LPAMM
Incarto n.
52.2004.320
Lugano
14 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 settembre 2004 di
RI1
patrocinato da: PA1
contro
la decisione 7 settembre 2004 del Consiglio di Stato
(n. 3988), che dichiara irricevibile l’impugnativa presentata dall’insorgente
avverso lo scritto 7 luglio 2004 con cui il municipio di CO1 gli comunica di
voler compensare un credito vantato dallo stesso nei confronti del comune con
un credito per imposte arretrate, vantato dal comune nei suoi confronti;
viste le risposte:
- 5 ottobre del municipio
di CO1;
- 5 ottobre 2004 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
2002 è stata sciolta la Cassa pensioni dei dipendenti del comune di CO1;
che il capitale libero (fr. 172'000.-) è
stato ripartito fra 13 pensionati;
che al ricorrente RI1, __________, passato
al beneficio della pensione nel 1991, è toccato l’importo di fr. 30'709.52, che
è stata depositato presso il comune;
che il comune di CO1 è creditore nei
confronti dell’insorgente di oltre 37'000.- fr. per imposte arretrate;
che, invitato dal ricorrente a versargli
l’importo di sua spettanza, il 7 luglio 2004 il municipio gli ha comunicato di
essere intenzionato a compensarlo con gli arretrati d’imposta;
che contro questa comunicazione RI1 è
insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo il versamento della somma di
fr. 30'079.52;
che con giudizio 7 settembre 2004 il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l’impugnativa; secondo il
Governo, la comunicazione censurata non avrebbe valenza di atto amministrativo
impugnabile;
che contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia fatto obbligo al comune di
mettergli a disposizione l’importo di fr. 30'079.52;
che secondo l’insorgente nella comunicazione
inviatagli dal municipio sarebbero ravvisabili gli estremi di un provvedimento
che tocca i suoi interessi giuridicamente protetti, ossia di una decisione
impugnabile;
che all’accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il comune,
che ne postula il rigetto, contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall’art. 208 LOC; la legittimazione attiva
dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm);
che in quanto volto a contestare il giudizio
che dichiara irricevibile l’impugnativa inoltratagli da RI1, il ricorso è
dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm); i fatti non sono peraltro contestati;
che come giustamente rileva il Consiglio di
Stato nel giudizio impugnato, con il termine di decisione si intende un
provvedimento fondato sul diritto pubblico, adottato iure imperii dall’autorità
in un caso concreto, per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi
oppure per constatarne l’esistenza, l’inesistenza o l’esten-sione oppure ancora
per respingere o dichiarare inammissibili istanze volte a costituire,
modificare, annullare od accertare diritti od obblighi (art. 5 PA; RDAT 2001 II
n. 4; 2000 II n. 16; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 1 PAmm, n. 4);
che nel caso concreto, allo scritto 7 luglio
2004, con cui il municipio ha comunicato all’insorgente di voler compensare il
credito vantato nei suoi confronti per imposte arretrate con il credito da
questi vantato nei confronti del comune, non può in nessun caso essere
riconosciuto valore di decisione;
che, in effetti, lo scritto in questione,
configurabile alla stregua di una semplice dichiarazione d'intenti, non
costituisce, non annulla e nemmeno accerta diritti od obblighi del ricorrente
nei confronti del comune;
che la dichiarazione di voler compensare i
crediti costituisce una semplice manifestazione di volontà del comune di non
dar seguito alla richiesta di versamento della somma rivendicata
dall’insorgente;
che in quanto manifestazione di volontà la
dichiarazione in esame non costituisce un atto impugnabile (cfr. Archiv für
schweizerisches Abgaberecht, 50 pag. 571; Max Imboden / René Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 35 B II b; René Rhinow /
Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Erg. Bd., ibidem);
che stando così le cose, il ricorso -
temerario - va respinto, addebitando all’insorgente tassa di giustizia e
ripetibili;
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61b PAmm
dichiara
e pronuncia:
Fatti
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente, che rifonderà identico importo
al comune a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
Bellinzona.
terzi implicati
Considerandi
1.
CO1
1.
patrocinato da: PA2
2.
CO2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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