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Decisione

52.2004.321

Mancata conferma del rapporto d'impiego quale dipendente comunale al termine del periodo amministrativo

11 aprile 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è

stata assunta il 20 marzo 1989 dal municipio di __________ quale impiegata di

cancelleria (aiuto segretaria) a tempo pieno. Scaduto il periodo di prova, con

risoluzione 9 luglio 1990 l'esecutivo comunale l'ha nominata in tale funzione a

decorrere dal 1° giugno 1990.

Dal 1° maggio 1994 la ricorrente è al

beneficio di una mezza rendita AI a causa di problemi alla schiena.

Nel giugno 1998 ella ha subìto un intervento

neurochirurgico e si è assentata dal lavoro fino al 2 dicembre del medesimo

anno.

Nel marzo del 1999, la ricorrente ha tentato

di riprendere a lavorare a tempo pieno, ma nel settembre del medesimo anno le

sue condizioni di salute l'hanno costretta nuovamente a limitare la sua

attività al 50%.

B. Il 14 agosto

2000 il municipio di __________ ha deciso di non confermare l'insorgente nel

rapporto d'impiego al termine del periodo amministrativo scadente il 30

novembre di quell'anno, in quanto ella non svolgeva più la sua attività a tempo

pieno e il regolamento organico per i dipendenti del comune (ROD) del 26 giugno

1978 non prevedeva l'esercizio della sua funzione al 50%.

La risoluzione, resa sulla base degli art.

127 LOC e 34 b ROD, è stata annullata il 22 dicembre successivo dal Consiglio

di Stato in quanto non rispettava i termini di disdetta.

C. Con

risoluzione del 2 luglio 2004 il municipio ha notificato a RI 0RI 1 una nuova disdetta

del rapporto d'impiego per la fine del successivo mese di ottobre, per i medesimi

motivi addotti nella decisione del 14 agosto 2000.

D. Con

giudizio 7 settembre 2004, il Governo ha confermato la decisione del municipio,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1RI 1.

Respinte diverse censure di violazione del

diritto di essere sentito sollevate dalla ricorrente, il Consiglio di Stato ha

rilevato che l'autorità comunale, ritenendo più opportuno di disporre di un unico

segretario a tempo pieno anziché di due a tempo parziale, non aveva abusato del

proprio potere di apprezzamento.

E. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via

subordinata, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio.

La ricorrente censura la violazione del suo

diritto di essere sentita sotto vari aspetti.

Nel merito, contesta che vi siano validi

motivi per non riconfermarla nella sua mansione, in quanto un'impiegata

comunale a tempo pieno non sarebbe attualmente necessaria, ma se anche dovesse

essere il caso, tale funzione potrebbe essere svolta da due persone a metà

tempo.

F. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il municipio,

senza formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC),

il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della

ricorrente certa (art. 43 PAmm e 209 lett. a LOC).

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e

può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1

PAmm).

Le prove offerte dalla ricorrente

(l'audizione del sindaco di __________, del segretario comunale nonché di

alcuni dipendenti comunali, così come il richiamo di diversa documentazione

volta a dimostrare che la mancata riconferma dell'insorgente non era

giustificata) non appaiono invero suscettibili di procurare a questo tribunale

la conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

La

ricorrente censura in primo luogo la violazione del suo diritto di essere sentita.

2.1

Il diritto di essere sentito, sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce la partecipazione del singolo ad una

procedura amministrativa o giudiziaria che lo concerne (DTF 117 Ib consid. 4b;

Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., parte generale, n. 483). Esso

comprende non solo il diritto di esprimersi oralmente o per iscritto prima che

la decisione sia presa, ma anche il diritto di fornire prove sui fatti

rilevanti per la decisione, di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi

sul loro risultato (DTF 126 I 15 consid. 2a; RDAT 1998 I n. 19).

Il diritto di essere sentito è di natura

formale e la sua violazione comporta per principio l'annullamento della

decisione impugnata, indipendentemente dalla prova di un interesse da parte del

ricorrente o della probabilità di esito favorevole del ricorso. La violazione

può tuttavia essere sanata quando il ricorrente, che non è stato udito in prima

istanza, ha avuto la possibilità di pronunciarsi davanti ad un'autorità

cantonale di ricorso dotata di pieno potere di cognizione in fatto ed in

diritto (DTF 118 Ia 14 consid. 2c e rif.; RDAT 1994 II n. 20).

2.2

2.2.1

L'insorgente si duole del fatto che

il municipio non l'ha interpellata prima di sciogliere il suo rapporto d'impiego.

Ci si può invero chiedere se l’autorità di

nomina, decidendo di non riconfermare RI 0RI 1 senza darle preventivamente la

possibilità di determinarsi al riguardo, non abbia effettivamente violato il suo

diritto di essere sentita, ritenuto che il provvedimento la tocca

personalmente.

In effetti, pur non avendo un diritto alla

riconferma, il pubblico dipendente nominato per un periodo prestabilito dalla

legge deve poter comunque godere di una certa sicurezza del posto di lavoro e,

secondo tale aspettativa, contare sulla continuazione del rapporto d’impiego

anche per il successivo periodo amministrativo (DTF 99 Ib 236).

Sia come sia, la questione può restare

indecisa, dal momento che la ricorrente ha comunque avuto la possibilità di

esprimersi sia davanti al Consiglio di Stato, che dispone di pieno potere di

cognizione, sia dinnanzi a questo Tribunale, per cui un'eventuale disattenzione

della garanzia formale in parola risulterebbe a questo punto del procedimento

sanata.

2.2.2

La ricorrente si lamenta poi per il

fatto che, nonostante la sua esplicita richiesta, il municipio non le abbia

trasmesso il verbale integrale della discussione relativa alla mancata conferma

del suo posto di lavoro.

L'art. 105 cpv. 4 LOC prevede il diritto,

per ogni cittadino, di ottenere l'estratto di una risoluzione municipale.

Tale diritto non obbliga però l'autorità a

comunicare in tutta la sua estensione l'andamento della discussione e il parere

personale dei singoli municipali. Lo impone l'obbligo di riserbo e di discrezione

su quanto avviene in seno alle sedute municipali (Ratti, Il comune, vol. II,

pag. 1450).

In concreto, l'insorgente ha ottenuto un

estratto della risoluzione municipale in parola, contenente la generalità dei

municipali presenti alla seduta, il numero dei voti affermativi e contrari, e

il dispositivo (v. anche art. 21 cpv. 1 RALOC). Giusta l'art. 21 cpv. 2 RALOC,

il municipio ha la facoltà di completare l'estratto con l'indicazione, nelle linee

essenziali, della motivazione. Esso non è tuttavia obbligato a farlo. Nella

fattispecie concreta, tale questione non si poneva nemmeno, visto che la

decisione municipale qui impugnata indicava a chiare lettere che il rapporto di

lavoro è stato sciolto perché la ricorrente non poteva più svolgere la sua attività

di aiuto segretaria a tempo pieno e il ROD non prevedeva l'esercizio di tale funzione

al 50%.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente,

non trasmettendole il verbale della discussione, il municipio non ha violato

l'art. 105 cpv. 4 LOC. Ne consegue che, nemmeno in questo caso, l'autorità

comunale ha disatteso il diritto di essere sentita della ricorrente.

3.

I

dipendenti comunali sono di principio nominati ogni quadriennio, ovvero a tempo

determinato, con scadenza generale del rapporto d'impiego sei mesi dopo le elezioni

comunali (art. 125 e 127 cpv. 1 LOC; 85 e 86 Regolamento comunale di __________).

Durante il periodo di nomina, i dipendenti

fruiscono di una notevole garanzia di stabilità del rapporto d'impiego, che di

principio può essere rescisso dall'autorità soltanto per motivi disciplinari o

per decadenza dei presupposti della nomina. Alla scadenza del periodo di

nomina, siffatta garanzia si attenua per contro in misura significativa, sino a

dare al municipio la possibilità di porre termine al rapporto di lavoro anche

per motivi meno importanti. Deve comunque trattarsi di motivi giustificati

(art. 127 cpv. 3 LOC). Ciò significa che la mancata conferma alla scadenza del

periodo di nomina deve essere sorretta da un motivo sufficiente, oggettivamente

sostenibile (DTF 99 Ib 99; RDAT 1981 n. 28 e 35; 1985 n. 28). Non deve essere

dato un motivo grave e nemmeno una colpa del dipendente. Ad esempio, basta che

si verifichi una situazione incompatibile con il buon andamento del servizio,

che pregiudichi il compiuto soddisfacimento dell'interesse pubblico e renda

ragionevolmente inesigibile la continuazione del rapporto instaurato fra le

parti.

Pur fruendo di un ampio margine

discrezionale, l'autorità di nomina non può comunque decidere come le pare e

piace, ma è tenuta a rispettare i principi generali del diritto. Censurabili da

parte delle autorità di ricorso sono le decisioni di mancata conferma che

integrano gli estremi di una violazione del diritto, in particolare sotto il

profilo di un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento.

4.

A __________,

l'attività amministrativa è svolta attualmente dal segretario comunale a tempo

pieno, dalla qui ricorrente a metà tempo e da una collaboratrice esterna pagata

a ore per le questioni contabili.

4.1

Come esposto in narrativa, il municipio ha inizialmente giustificato la

propria decisione di voler rinunciare ai servizi della ricorrente adducendo che

il regolamento organico dei dipendenti non contempla il posto di aiuto

segretario al 50%.

L'argomento non può essere condiviso. In effetti, né il ROD - peraltro da tempo

abrogato - né il regolamento comunale che l'ha sostituito impediscono a un

impiegato comunale di svolgere l'attività a tempo parziale. Tali normative non

prevedono alcunché in merito al grado di occupazione dei propri dipendenti. Va

d'altra parte rilevato che, fatta eccezione per un breve periodo nel 2000, RI 0

lavora a metà tempo da oltre una decina di anni. È vero che l'autorità aveva già

tentato di non confermarla nel 2000 in occasione del precedente rinnovo

generale del rapporto d'impiego dei dipendenti comunali; è però altrettanto

vero che a quel tempo l'interessata lavorava per il comune al 50% già da ben

sei anni.

4.2

Nel corso di procedura il municipio ha comunque

specificato che la mancata conferma di RI 0 va ricondotta alla necessità di disporre

di due unità lavorative a tempo pieno (segretario e aiuto segretario) per poter

meglio gestire l'attività amministrativa, che negli ultimi tempi ha subito dei

ritardi. Pertanto, nella misura in cui la ricorrente non è in grado di

aumentare il suo grado di occupazione, il rapporto di lavoro non può esserle rinnovato.

A questo proposito bisogna considerare che RI

0.

era stata assunta per lavorare al 100%, ma che da ormai diversi anni il suo

grado di occupazione è limitato al 50% a causa delle sue condizioni di salute,

per cui, allo stato attuale delle cose, per il posto di aiuto segretario presso

l'esecutivo di __________ vi è una disponibilità pari al 50%. Ora, il municipio,

al quale compete di decidere in merito ai rapporti d'impiego dei propri

dipendenti (art. 110 cpv. 1 lett. e LOC), è senz'altro legittimato a completare

l'organico a sua disposizione e per fare ciò esso è libero di organizzarsi nel

modo che ritiene più opportuno. In particolare può scegliere se impiegare un

solo aiuto segretario a tempo pieno oppure se disporre per la medesima funzione

di due dipendenti a metà tempo. Il fatto che, in concreto, esso abbia ritenuto

che per il buon funzionamento dell'amministrazione comunale la prima soluzione

fosse preferibile, sfugge a qualsiasi critica. La decisione è in effetti del

tutto legittima e procede da considerazioni di mera opportunità che non possono

essere sindacate da questo tribunale. In proposito, occorre infatti ricordare

che il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento

a quello dell'autorità di prime cure, scegliendo la soluzione che a suo avviso

meglio risponde alle circostanze del caso, poiché ad esso non compete il

controllo dell'adeguatezza delle decisioni adottate dagli organi comunali

(Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2d ad art.

61).

Pertanto, viste le circostanze, nella misura in cui la ricorrente non è in

grado, per i surriferiti motivi, di occupare interamente il posto per il quale

è stata assunta, la decisione del municipio di non confermarla per il

successivo periodo amministrativo al fine di poter disporre di un solo aiuto

segretario a tempo pieno appare dettata da ragioni oggettivamente sostenibili,

che non prestano il fianco a critiche. Inoltre non sussistono elementi che permettono

di ricondurre tale scelta a considerazioni estranee a quelle invocate dal

municipio. Di conseguenza, la stessa dev'essere tutelata.

Non permette di giungere ad una diversa conclusione il fatto che la commissione

della gestione, al fine di far fronte al crescente carico di lavoro che grava

negli ultimi tempi sull'amministrazione comunale, abbia suggerito di potenziare

il settore assumendo nuovo personale o affidando mandati esterni, senza fare

alcun accenno alla possibilità di procedere a dei licenziamenti (doc. 10:

rapporto 16 settembre 2003 prodotto dal municipio dinnanzi al Consiglio di

Stato). Si tratta infatti di una proposta all'indirizzo del legislativo

comunale, che non priva il municipio della libertà di sfruttare come meglio

crede i posti di lavoro attualmente in organico.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto e la

decisione del municipio confermata siccome immune da violazioni del diritto.

Tassa e spese di giudizio sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza

(art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 105, 127, 208 e 209 LOC; Regolamento

comunale di __________, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è respinto.

2. Tassa e

spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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