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Decisione

52.2004.326

Ristrutturazione ed ampliamento di un rustico formato da due corpi contigui

10 maggio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fabbricati esistenti possono essere trasformati, riattati o ricostruiti in

ossequio alle disposizioni di carattere tipologico, architettonico e di

materiali prescritti dalle presenti normative.

L'ampliamento dei fabbricati destinati

alla residenza è ammesso unicamente a titolo eccezionale ed alla condizione che

il restauro sia riferito per quanto possibile ad un preciso modello tipologico.

Per le stalle e le cascine valgono gli stessi criteri ad eccezione del

riferimento tipologico e l'ampliamento in generale è escluso (...). Non sono

ammesse nuove costruzioni salvo quelle previste come restauro morfologico

(completazione dell'edificazione) a San Carlo alla condizione di ossequiare il

posizionamento indicato e le disposizioni di carattere tipologico,

architettonico e di materiali previsti per gli interventi sui fabbricati

esistenti (...).

Definiti i concetti di tipologia, di elementi

architettonici e di materiale (cpv. 2), la norma stabilisce in

seguito (cpv. 3) che valgono le seguenti distanze minime:

verso un fondo aperto: a confine o a m 1.50;

verso un edificio senza aperture: in

contiguità o a 3.00 m;

verso un edificio con aperture: a 4.00 m.

Per casi particolari, soggiunge, ad es. quando si qualifica per il recupero o il mantenimento

della tipologia, degli elementi architettonici e di materiali previsti dalla

presenti norme, sono concesse distanze inferiori o superiori a quelle

prescritte qualora non risultino lesi interessi di terzi.

L’art. 24 NAPR/VB persegue finalità di

natura conservativa. Per principio, esso ammette infatti unicamente la

conservazione della sostanza edilizia esistente, che può essere riattata o

trasformata, cambiandone la destinazione, ma mantenendone l'identità

morfologica. Nuove costruzioni sono di regola escluse. Ampliamenti possono

essere autorizzati soltanto a titolo eccezionale ed unicamente nel caso di edifici

ad uso abitativo. Ampliamenti di stalle e di cascine sono in generale esclusi.

Non essendo per principio ammesse nuove

costruzioni, l'ordinamento delle distanze vale quindi soprattutto per gli ampliamenti,

che - salvo eccezioni - possono essere autorizzati soltanto nel caso di

edifici, che le rispettano.

Il concetto di titolo eccezionale, al

quale l’art. 24 cpv. 1 NAPR/VB subordina l'ammissibilità degli ampliamenti è di

natura indeterminata. Nell'individuazione del suo contenuto normativo, esso riserva

all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio, che le istanze di

ricorso sono tenute a rispettare, limitandosi a censurare le interpretazioni prive

di giustificazioni oggettive e pertinenti, lesive dei principi fondamentali del

diritto o altrimenti insostenibili. Riserbo, questo, che appare ancor più giustificato

ove si consideri che la norma appartiene al diritto comunale autonomo.

Analoghe considerazioni valgono per la

nozione di caso particolare, dalla quale l’art. 24 cpv. 3 NAPR/VB fa

dipendere la concessione di deroghe alle distanze minime prescritte.

2.2. Il controverso intervento prevede in

concreto di trasformare in abitazione secondaria una vecchia stalla, situata

nel nucleo di __________, innalzando fra l'altro di 70 cm il tetto in lastre di

Considerandi

granito. Il cambiamento di destinazione non è in discussione. Oggetto di

contestazione è essenzialmente l'innalzamento del tetto, ovvero l'ampliamento

verticale della costruzione, autorizzato dal municipio.

Per l’art. 24 cpv. 1 NAPR/VB aumenti

orizzontali o verticali della volumetria degli edifici dei nuclei sono ammessi soltanto

a titolo eccezionale. Ora, l'autorità comunale non ha minimamente giustificato

l'eccezionalità del caso. Nulla ha in effetti addotto il municipio per rendere

quantomeno plausibile che la situazione della stalla dei resistenti è

particolare, ovvero diversa da quella degli altri edifici e possa di conseguenza

legittimare il rilascio di un permesso speciale, in deroga al divieto generale

di modificare la volumetria degli edifici esistenti. Né è dato di scorgervi

alcunché di straordinario. La stalla dei ricorrenti è del tutto simile a quella

degli altri edifici del nucleo. Già da questo profilo, pur tenendo conto della

latitudine di giudizio che deve essere riconosciuta al municipio

nell'interpretazione dei concetti giuridici indeterminati del diritto autonomo

comunale, la licenza non appare dunque conforme al diritto.

Per giustificarla, il municipio si è

richiamato alla prassi invalsa, che ammetterebbe senza particolari restrizioni

modici ampliamenti verticali, destinati a rendere abitabili i rustici. Prassi,

di cui la stessa ricorrente ha peraltro beneficiato una decina di anni fa.

Una simile prassi, da cui l'autorità non

sembra volersi scostare, non può tuttavia legittimare il permesso in

contestazione. Il principio della parità di trattamento nell'illegalità può in

effetti essere invocato con successo soltanto se prevale sull'interesse all'attuazione

del diritto oggettivo. Presupposto, questo, che - in concreto - non è dato, non

soltanto perché la situazione dell'edificio da ampliare non soddisfa il presupposto

del caso eccezionale, sancito dall'art. 24 cpv. 1 NAPR/VB, ma anche perché

l'ampliamento, riferito ad una costruzione che non rispetta la distanza minima

di 4.00, prescritta dall'art. 24 cpv. 3 NAPR/VB verso edifici con aperture,

lede in misura apprezzabile gli interessi della ricorrente, facendo così

apparire prevalente l'interesse di quest'ultima all'attuazione del diritto

oggettivo su quello dei resistenti alla parità di trattamento nell'illegalità.

La maggior parte della costruzione da

ampliare si situa infatti all'interno della fascia larga 4.00 m, che secondo

l'art. 24 cpv. 3 NAPR/VB dovrebbe risultare libera da costruzioni davanti alle

facciate sudest e sudovest, munite di aperture, della casa di vacanza della

ricorrente. L'ampliamento verticale (+ 70 cm) non è inoltre minimo e di

trascurabile entità, ma rappresenta un ingombro supplementare, che per rapporto

alla provenienza della luce pregiudica in misura significativa l'illuminazione

naturale dei locali della casa della ricorrente. Anche nell'ottica dell'art. 24

cpv. 3 NAPR/VB non sono date le condizioni per autorizzare l'intervento. La

situazione dell'edificio da ampliare, dal profilo dalla sua posizione rispetto

a quello della ricorrente, è invero singolare, ma in questa particolarità non

sono ravvisabili le connotazioni del caso eccezionale, suscettibile di

legittimare la concessione di una deroga alle distanze minime da edifici

fissate dall'art. 24 cpv. 3 NAPR/VB. Né l'eccezione può essere ammessa in

considerazione del fatto che il diniego del permesso pregiudicherebbe i resistenti

in misura maggiore rispetto al vantaggio ritratto dalla ricorrente. La deroga

alle distanze minime fissate dalla norma in questione non dipende infatti dalla

ponderazione degli interessi privati contrapposti, ma dall'esistenza di un caso

particolare e dall'assenza di pregiudizi per i vicini.

Pur tenendo conto dei limiti fissati

dall'art. 61 PAmm al potere di cognizione di questo tribunale nell'ambito del

controllo dell'apprezzamento esercitato dal municipio in applicazione di norme

e di concetti giuridici indeterminati del diritto autonomo comunale, la licenza

in contestazione non può dunque essere confermata nemmeno dal profilo dell'art.

24.

cpv. 3 NAPR/VB. Trattandosi di un difetto che può essere facilmente

corretto, la licenza non va tuttavia annullata, ma unicamente subordinata all'obbligo

di mantenere le attuali quote della gronda e del colmo del tetto.

3.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va

dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e

subordinando la licenza alla condizione di cui si è appena detto.

La tassa di giustizia è suddivisa in parti

uguali fra la ricorrente ed i resistenti. Le ripetibili di entrambe le istanze

sono invece a carico di quest'ultimi secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE, 39 RLE; 5, 24 NAPR/VB; 3, 18,

28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza:

1.1.

la decisione 7 settembre 2004 del Consiglio di

Stato (n. 3970) è annullata.

1.2.

la licenza edilizia 4 marzo 2004 rilasciata dal

municipio di CO 2 ai resistenti è confermata alla condizione che vengano

mantenute le attuali quote del colmo e della gronda.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra

la ricorrente ed i resistenti.

3. I

resistenti rifonderanno alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di

entrambe le istanze.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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