52.2004.326
Ristrutturazione ed ampliamento di un rustico formato da due corpi contigui
10 maggio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2004.326
Data decisione, Autorità:
10.05.2006, TRAM
Titolo:
Ristrutturazione ed ampliamento di un rustico formato da due corpi contigui
AMPLIAMENTO
DISTANZA DAL CONFINE
art. 21 LE
Incarto n.
52.2004.326
Lugano
10 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 settembre 2004 di
RI 1, ,
patrocinata da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 7 settembre 2004 del Consiglio di Stato
(n. 3970), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 4 marzo 2004 rilasciata dal municipio di CO 2 ad CO 1 per
ristrutturare, trasformare e ampliare il rustico esistente ai mappali n. 3604
e 3605 RFP __________ in località __________ (__________);
viste le risposte:
- 11 ottobre 2004 di CO 1;
- 12 ottobre 2004 del
municipio di CO 2;
- 18 ottobre 2004 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 19 ottobre 2004 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 9
agosto 2001 i resistenti CO 1 hanno chiesto al municipio di CO 2 il permesso di
trasformare in residenza secondaria un rustico, formato da due corpi contigui
(part. 3604 e 3605 ) situato nel nucleo di __________, in val B__________.
L'intervento prevede fra l'altro di innalzare il tetto di 70 cm di entrambi i
corpi, allo scopo di ricavare uno spazio abitabile nel sottotetto. Prevede
inoltre di aggiungere un ripostiglio (2.5 mq) e una cantina (10.25 mq) al piano
seminterrato, di formare una scala esterna, di modificare alcune aperture e di
dotare l'edificio di una canna fumaria con relativo comignolo.
Alla domanda si è opposta la ricorrente RI 1,
proprietaria di un rustico (part. 154), situato immediatamente a monte, in
posizione obliqua, che sfiora con l'angolo sud la facciata nordest del rustico
dei resistenti.
b. Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 30 ottobre 2002 il municipio ha rilasciato la
licenza edilizia richiesta, subordinandola alle condizioni poste dall'avviso
cantonale. Ha inoltre imposto la sostituzione della finestra progettata sul
timpano ovest del rustico con una feritoia di cm 10x55, accogliendo su questo
punto l'opposizione della vicina.
c. Con giudizio 13 maggio 2003 (n. 2083) il
Consiglio di Stato ha annullato il predetto provvedimento, ritornando gli atti
al Dipartimento del territorio, affinché - esaminate anche le questioni relative
all'inquinamento dell'aria, alla protezione contro gli incendi ed
all'inserimento nel quadro del sito dichiarato pittoresco - formulasse un nuovo
preavviso, a cui avrebbe dovuto seguire una nuova decisione municipale.
B. Dopo
vicissitudini che non occorre qui rievocare, preso atto del nuovo preavviso favorevole
23 dicembre 2003 dell'autorità cantonale, il 4 marzo 2003 il municipio ha rilasciato
ai resistenti una nuova licenza edilizia, che confermava in sostanza la precedente.
C. Con
giudizio 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha a sua volta confermato il
provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.
Respinte le censure riguardanti il
comignolo, L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la ristrutturazione, non
modificando il rustico dal profilo tipologico, fosse conforme all'art. 24 NAPR
della __________ (NAPR/VB). Pur concernendo un edificio che non rispetta la
distanza minima (4.00 m), prescritta dall'art. 24 cpv. 3 NAPR/VB verso edifici
con aperture, l'ampliamento rientrerebbe comunque nei limiti di una trasformazione
ammissibile giusta l'art. 39 RLE. Il pregiudizio arrecato alla vicina non sarebbe
maggiore di quello che subirebbero i coniugi CO 1 qualora non fosse loro
concessa la licenza.
D. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa
licenza. L'insorgente contesta le tesi sviluppate dal Consiglio di Stato in relazione
all'ampliamento del rustico ed all'inosservanza della distanza minima tra edifici
prescritta dalle NAPR/VB. L'intervento, obietta, non sarebbe soltanto contrario
a tali norme, ma anche a quelle del PR di __________ (NAPR/C) ed alle
prescrizioni del DLBN.
La
ristrutturazione, oltre a non essere necessaria per rendere abitabile il
rustico, non avrebbe neppure carattere di eccezionalità come richiede l'art. 24
NAPR/VB. Il previsto ampliamento provocherebbe un'inammissibile perdita
d'insolazione al proprio fondo.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio e i beneficiari
del permesso, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà
- per quanto necessario - nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, proprietaria di un fondo contermine e già opponente, è
certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione
fotografica.
2.2.1. Secondo l’art. 24 cpv. 1 NAPR/VB nella zona del nucleo di __________,
Fatti
i fabbricati esistenti possono essere trasformati, riattati o ricostruiti in
ossequio alle disposizioni di carattere tipologico, architettonico e di
materiali prescritti dalle presenti normative.
L'ampliamento dei fabbricati destinati
alla residenza è ammesso unicamente a titolo eccezionale ed alla condizione che
il restauro sia riferito per quanto possibile ad un preciso modello tipologico.
Per le stalle e le cascine valgono gli stessi criteri ad eccezione del
riferimento tipologico e l'ampliamento in generale è escluso (...). Non sono
ammesse nuove costruzioni salvo quelle previste come restauro morfologico
(completazione dell'edificazione) a San Carlo alla condizione di ossequiare il
posizionamento indicato e le disposizioni di carattere tipologico,
architettonico e di materiali previsti per gli interventi sui fabbricati
esistenti (...).
Definiti i concetti di tipologia, di elementi
architettonici e di materiale (cpv. 2), la norma stabilisce in
seguito (cpv. 3) che valgono le seguenti distanze minime:
–
verso un fondo aperto: a confine o a m 1.50;
–
verso un edificio senza aperture: in
contiguità o a 3.00 m;
–
verso un edificio con aperture: a 4.00 m.
Per casi particolari, soggiunge, ad es. quando si qualifica per il recupero o il mantenimento
della tipologia, degli elementi architettonici e di materiali previsti dalla
presenti norme, sono concesse distanze inferiori o superiori a quelle
prescritte qualora non risultino lesi interessi di terzi.
L’art. 24 NAPR/VB persegue finalità di
natura conservativa. Per principio, esso ammette infatti unicamente la
conservazione della sostanza edilizia esistente, che può essere riattata o
trasformata, cambiandone la destinazione, ma mantenendone l'identità
morfologica. Nuove costruzioni sono di regola escluse. Ampliamenti possono
essere autorizzati soltanto a titolo eccezionale ed unicamente nel caso di edifici
ad uso abitativo. Ampliamenti di stalle e di cascine sono in generale esclusi.
Non essendo per principio ammesse nuove
costruzioni, l'ordinamento delle distanze vale quindi soprattutto per gli ampliamenti,
che - salvo eccezioni - possono essere autorizzati soltanto nel caso di
edifici, che le rispettano.
Il concetto di titolo eccezionale, al
quale l’art. 24 cpv. 1 NAPR/VB subordina l'ammissibilità degli ampliamenti è di
natura indeterminata. Nell'individuazione del suo contenuto normativo, esso riserva
all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio, che le istanze di
ricorso sono tenute a rispettare, limitandosi a censurare le interpretazioni prive
di giustificazioni oggettive e pertinenti, lesive dei principi fondamentali del
diritto o altrimenti insostenibili. Riserbo, questo, che appare ancor più giustificato
ove si consideri che la norma appartiene al diritto comunale autonomo.
Analoghe considerazioni valgono per la
nozione di caso particolare, dalla quale l’art. 24 cpv. 3 NAPR/VB fa
dipendere la concessione di deroghe alle distanze minime prescritte.
2.2. Il controverso intervento prevede in
concreto di trasformare in abitazione secondaria una vecchia stalla, situata
nel nucleo di __________, innalzando fra l'altro di 70 cm il tetto in lastre di
Considerandi
granito. Il cambiamento di destinazione non è in discussione. Oggetto di
contestazione è essenzialmente l'innalzamento del tetto, ovvero l'ampliamento
verticale della costruzione, autorizzato dal municipio.
Per l’art. 24 cpv. 1 NAPR/VB aumenti
orizzontali o verticali della volumetria degli edifici dei nuclei sono ammessi soltanto
a titolo eccezionale. Ora, l'autorità comunale non ha minimamente giustificato
l'eccezionalità del caso. Nulla ha in effetti addotto il municipio per rendere
quantomeno plausibile che la situazione della stalla dei resistenti è
particolare, ovvero diversa da quella degli altri edifici e possa di conseguenza
legittimare il rilascio di un permesso speciale, in deroga al divieto generale
di modificare la volumetria degli edifici esistenti. Né è dato di scorgervi
alcunché di straordinario. La stalla dei ricorrenti è del tutto simile a quella
degli altri edifici del nucleo. Già da questo profilo, pur tenendo conto della
latitudine di giudizio che deve essere riconosciuta al municipio
nell'interpretazione dei concetti giuridici indeterminati del diritto autonomo
comunale, la licenza non appare dunque conforme al diritto.
Per giustificarla, il municipio si è
richiamato alla prassi invalsa, che ammetterebbe senza particolari restrizioni
modici ampliamenti verticali, destinati a rendere abitabili i rustici. Prassi,
di cui la stessa ricorrente ha peraltro beneficiato una decina di anni fa.
Una simile prassi, da cui l'autorità non
sembra volersi scostare, non può tuttavia legittimare il permesso in
contestazione. Il principio della parità di trattamento nell'illegalità può in
effetti essere invocato con successo soltanto se prevale sull'interesse all'attuazione
del diritto oggettivo. Presupposto, questo, che - in concreto - non è dato, non
soltanto perché la situazione dell'edificio da ampliare non soddisfa il presupposto
del caso eccezionale, sancito dall'art. 24 cpv. 1 NAPR/VB, ma anche perché
l'ampliamento, riferito ad una costruzione che non rispetta la distanza minima
di 4.00, prescritta dall'art. 24 cpv. 3 NAPR/VB verso edifici con aperture,
lede in misura apprezzabile gli interessi della ricorrente, facendo così
apparire prevalente l'interesse di quest'ultima all'attuazione del diritto
oggettivo su quello dei resistenti alla parità di trattamento nell'illegalità.
La maggior parte della costruzione da
ampliare si situa infatti all'interno della fascia larga 4.00 m, che secondo
l'art. 24 cpv. 3 NAPR/VB dovrebbe risultare libera da costruzioni davanti alle
facciate sudest e sudovest, munite di aperture, della casa di vacanza della
ricorrente. L'ampliamento verticale (+ 70 cm) non è inoltre minimo e di
trascurabile entità, ma rappresenta un ingombro supplementare, che per rapporto
alla provenienza della luce pregiudica in misura significativa l'illuminazione
naturale dei locali della casa della ricorrente. Anche nell'ottica dell'art. 24
cpv. 3 NAPR/VB non sono date le condizioni per autorizzare l'intervento. La
situazione dell'edificio da ampliare, dal profilo dalla sua posizione rispetto
a quello della ricorrente, è invero singolare, ma in questa particolarità non
sono ravvisabili le connotazioni del caso eccezionale, suscettibile di
legittimare la concessione di una deroga alle distanze minime da edifici
fissate dall'art. 24 cpv. 3 NAPR/VB. Né l'eccezione può essere ammessa in
considerazione del fatto che il diniego del permesso pregiudicherebbe i resistenti
in misura maggiore rispetto al vantaggio ritratto dalla ricorrente. La deroga
alle distanze minime fissate dalla norma in questione non dipende infatti dalla
ponderazione degli interessi privati contrapposti, ma dall'esistenza di un caso
particolare e dall'assenza di pregiudizi per i vicini.
Pur tenendo conto dei limiti fissati
dall'art. 61 PAmm al potere di cognizione di questo tribunale nell'ambito del
controllo dell'apprezzamento esercitato dal municipio in applicazione di norme
e di concetti giuridici indeterminati del diritto autonomo comunale, la licenza
in contestazione non può dunque essere confermata nemmeno dal profilo dell'art.
24.
cpv. 3 NAPR/VB. Trattandosi di un difetto che può essere facilmente
corretto, la licenza non va tuttavia annullata, ma unicamente subordinata all'obbligo
di mantenere le attuali quote della gronda e del colmo del tetto.
3.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va
dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e
subordinando la licenza alla condizione di cui si è appena detto.
La tassa di giustizia è suddivisa in parti
uguali fra la ricorrente ed i resistenti. Le ripetibili di entrambe le istanze
sono invece a carico di quest'ultimi secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 39 RLE; 5, 24 NAPR/VB; 3, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1.
la decisione 7 settembre 2004 del Consiglio di
Stato (n. 3970) è annullata.
1.2.
la licenza edilizia 4 marzo 2004 rilasciata dal
municipio di CO 2 ai resistenti è confermata alla condizione che vengano
mantenute le attuali quote del colmo e della gronda.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra
la ricorrente ed i resistenti.
3. I
resistenti rifonderanno alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di
entrambe le istanze.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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