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Decisione

52.2004.327

Permuta generale imposta da un piano particolareggiato

2 settembre 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I. In sede

di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive

tesi, allegazioni e domande.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dai combinati art. 94

e 94a LRPT, nonché 60 PAmm.

La legittimazione attiva del ricorrente,

proprietario coinvolto nella permuta generale, è pacificamente data dall'art.

43 PAmm, grazie al rinvio di cui all'art. 111 LRPT.

Il ricorso, tempestivamente presentato entro

il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata (art. 46

PAmm, applicabile ex art. 111 LRPT), è pertanto ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla scorta degli atti, integrati dalla documentazione

concernente il PP R__________ acquisita d'ufficio presso il TPT (art. 18 cpv. 1

PAmm).

Considerandi

2.

Nella

decisione impugnata il Perito distrettuale ha imposto una modifica del progetto

approvato dalla SBC. Accogliendo parzialmente il gravame dei coniugi CO 5, la

prima istanza di ricorso ha infatti ricalcolato l'area edificabile da assegnare

ad ogni proprietario, ma non ha allestito alcun piano di mutazione ricalcante

le sue conclusioni, né ha rinviato gli atti all'ente promotore affinché

rettificasse il progetto secondo le indicazioni contenute nella sentenza. A

torto, poiché l'accoglimento ancorché parziale dell'impugnativa presentata dai

proprietari del mapp. 296 avrebbe dovuto indurre il Perito ad annullare

formalmente la risoluzione di approvazione della permuta emanata dalla SBC,

riformandola in maniera che fosse eseguibile o cassandola con retrocessione

dell'incarto ai promotori per una nuova decisione rispettosa dei considerandi.

Non occorre tuttavia sanzionare questa carenza, dato che il giudizio del Perito

deve comunque essere annullato da questo Tribunale per le ragioni che saranno

illustrate in appresso.

3.

L'istituto

della permuta generale, introdotto nella LRPT a far tempo dal 1° giugno 1991, è

stato voluto dal legislatore per completare la permuta semplice, realizzabile

solo tra fondi confinanti ad iniziativa di uno dei due proprietari. Si è così

dato modo al Consiglio di Stato di decidere, su proposta dei comuni o d'ufficio,

l'esecuzione di permute concernenti più particelle in un comprensorio d'estensione

limitata e ciò al fine di conseguire una migliore utilizzazione dei terreni

edificabili (cfr. art. 83a cpv. 1 LRPT e messaggio del 3 maggio 1988

concernente la modifica della LRPT in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1988,

vol. 3, p. 1230-31).

A norma

di legge, il Consiglio di Stato non solo autorizza la permuta generale (art.

83a cpv. 1 LRPT), ma definisce pure il comprensorio interessato dall'operazione

(art. 83a cpv. 2 LRPT). Il municipio, dal canto suo, assume il ruolo di ente esecutore

e nomina i periti incaricati di stimare il valore dei terreni coinvolti (art.

83a cpv. 1 e 3 LRPT). Una volta allestito il progetto di permuta generale, gli

atti vengono intimati ai proprietari interessati, i quali possono ricorrere al

Perito distrettuale prima e al Tribunale cantonale amministrativo poi (art. 94

e 94a LRPT).

Presupposto

fondamentale per l'ammissibilità della permuta generale secondo l'art. 83a LRPT

è il conseguimento di una miglior utilizzazione del terreno edificabile. Questo

requisito va inteso in senso lato, ovvero secondo l'interesse generale volto ad

una corretta sistemazione fondiaria a fini edificatori e non secondo la

convenienza del singolo proprietario coinvolto. La permuta del diritto pubblico

ticinese si fonda d'altra parte sull'espropriazione per scopo di pubblica

utilità e ne riprende i principi essenziali. Anche in questa materia vige

pertanto la regola secondo cui nessun proprietario deve subire un danno

individuale, né conseguire particolari vantaggi dall'operazione.

La LRPT non specifica tuttavia i criteri

metodologici che presiedono alla realizzazione della permuta generale,

limitandosi ad indicare che il valore dei terreni deve essere stabilito da

appositi periti. Questa esigenza lascia chiaramente intendere che anche la

permuta generale, al pari delle altre operazioni fondiarie contemplate dalla

LRPT, è governata dal principio della compensazione reale o dell'equivalenza,

in virtù del quale ogni proprietario ha diritto di ricevere il corrispettivo in

natura dei fondi posseduti prima del riparto, tanto sotto il profilo

quantitativo, quanto sotto quello qualitativo. Il corretto adempimento di

questo postulato presuppone la stima puntuale dei possedimenti prima della permuta,

in modo da determinare l'ampiezza del diritto alla compensazione di ogni

singolo proprietario nell'ambito del riordino. Se la perfetta compensazione in

natura non è possibile, occorre operare conguagli in denaro calcolati in base

al valore di mercato (cfr. art. 19 e 86 LRPT; DTF 119 Ia 21 consid. 1a; Jomini,

Commentaire LAT, n. 8 ad art. 20; Scolari, Commentario, II. ed. n. 594 ss. ad

art. 83/84 LALPT e giurisprudenza ivi citata).

Da notare infine che il diritto ticinese non

conosce l'istituto del raggruppamento a perequazione reale previsto dalle

legislazioni di altri cantoni (Vaud in particolare; cfr. art. 51 e 53 loi sur l'aménagement

du territoire et les constructions, art. 98b-98d loi sur les améliorations

foncières). Questo speciale tipo di ricomposizione consiste in una

ridistribuzione di terreno legata alla delimitazione o all'estensione della

zona edificabile e permette, in ossequio ad un'assoluta parità di trattamento

tra i proprietari, di attribuire ad ognuno di essi una particella edificabile

anche se in precedenza il loro terreno non lo era (sull'argomento vedi DTF 122

I 120 consid. 3, nonché Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, p. 81).

4.

Nel caso in esame, la permuta generale disposta dal Consiglio di

Stato ad istanza dell'ex comune di C__________ scaturisce dal PP del comparto

di R__________, dell'8 ottobre 1991, istituito allo scopo di garantire l'edificabilità

della zona posta tra i nuclei di C__________ e S__________, salvaguardandone

nel contempo i particolari valori ambientali e paesaggistici. Per raggiungere

questo risultato, il PP concentra l'edificazione nella parte alta del

comprensorio, creando quattro comparti edificabili, larghi 15 m disposti parallelamente alla strada T__________,

ad una distanza di 5.5 m dal

ciglio (vedi rappresentazione grafica 49.c del PP1). Le residenze primarie

previste dal piano possono essere realizzate soltanto in questi quattro spazi

ben definiti, gravati da particolari vincoli architettonici e separati tra loro

in modo da creare dei canali di vista dalla sovrastante arteria cantonale (a quest'ultimo

proposito vedi la relazione tecnica relativa al PP1 del novembre 1998, p. 3).

Il grado di edificabilità e di occupazione di tali aree non è definito da

indici attribuiti ai terreni del comprensorio, ma dalla loro stessa superficie,

che può essere ricoperta interamente dalle costruzioni, rispettivamente dall'altezza

dei fabbricati ivi insediabili, fissata per rapporto alla quota del campo

stradale (cfr. art. 31 bis cifra 3 NAPP). In sostanza, tutto il potenziale edificabile

dei fondi inclusi nel comprensorio del PP1 viene concentrato in questi quattro

comparti. Tutta la superficie restante, compresa la striscia di terreno che

separa i quattro comparti edificabili dalla strada ed i canali di vista fissati

tra di essi, detta zona di correlazione, resta edificabile soltanto per opere

secondarie di ingombro insignificante, quali piscine interrate non coperte,

pergolati e minuti arredi da giardino, al servizio delle costruzioni principali

(art. 31 bis cifra 4 NAPP).

I due comparti definiti sulle part. 295 e

675.

sono in linea di massima già ora edificabili. L'edificabilità degli altri

due comparti, interessanti le part. 296, 297, 298, 300 e 345, è invece subordinata

ad un riordino fondiario.

L'arch. L__________, incaricato di stimare

il valore di questi cinque fondi, ha ritenuto che il valore dei terreni all'interno

del comprensorio del PP1 fosse sostanzialmente uniforme. In particolare, ha

escluso che occorresse operare distinzioni tra la parte alta e quella bassa del

comprensorio. Vantaggi e svantaggi delle due parti si equivarrebbero. Fatta

questa premessa, il perito estimatore ha poi ritenuto che occorresse operare

una netta distinzione tra il valore del terreno dei due comparti effettivamente

edificabili e quello della zona di correlazione, ovvero della superficie circostante.

Ha quindi stimato in fr. 400.- al mq il valore del terreno dei due comparti edificabili

insistenti sulle part. 297, 298, 300 e 345. Quello del comparto insistente

sulla part. 296 è stato invece valutato a fr. 335.- al mq in considerazione dei

particolari vincoli che lo gravano. Il terreno della zona di correlazione è

stato infine stimato a fr. 30.- al mq in quanto ritenuto privo della componente

edificabile.

Le deduzioni del perito riguardanti la zona

di correlazione non possono essere condivise, poiché omettono di considerare

che tutto il comprensorio del PP1 appartiene alla zona edificabile. Esse si

fondano sul presupposto - erroneo - che la zona di correlazione non sia

edificabile, in quanto privata della componente edilizia. A torto, tuttavia,

poiché questa zona non è esclusa dal perimetro edificabile del PR, ma è parte

integrante della zona aperta all'edificazione. Non può essere concretamente

edificata soltanto perché il potenziale edificatorio è stato concentrato nei

quattro appositi comparti, espressamente definiti dal PP1. Dal profilo

pianificatorio, la zona di correlazione rientra nelle zone disciplinate dall'art.

15.

LPT, mentre dal profilo edilizio la superficie dei fondi è chiaramente

edificabile ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 LE. Un'unica riserva va fatta per la

superficie destinata alla formazione del marciapiede, che può essere computata

come SUL soltanto alle condizioni poste dall'art. 38 cpv. 2 § LE.

La valutazione anteriore al riordino dei

terreni coinvolti non può d'altronde fondarsi sulla situazione che scaturirà

dall'operazione, ma deve necessariamente prescindere dal risultato perseguito e

limitarsi ad accertare se - fatta astrazione dalle possibilità edificatorie

date dai comparti edificabili definiti dal PP1 - siano riscontrabili differenze

di valore fra i fondi coinvolti. Le possibilità edificatorie date dai comparti

edificabili non possono invero essere prese in considerazione per definire i

valori di partenza, poiché dipendono dall'attuazione effettiva del riordino.

Le uniche deduzioni del referto del perito

estimatore che possono essere condivise con certezza sono di conseguenza quelle

riguardanti la sostanziale omogeneità del valore unitario del terreno dei fondi

interessati dall'operazione di riordino.

Dato per acquisito che il valore unitario

del terreno dei fondi interessati dal riordino è sostanzialmente uniforme,

restano da stabilire le modalità con cui l'operazione deve essere impostata al

fine di rispettare i principi dell'utilizzazione ottimale dei fondi e dell'equivalenza.

Condivisibile, da questo profilo, è il

principio, ritenuto dal perito, di riordinare i fondi suddividendoli in base

alla superficie utile lorda (SUL), che può essere realizzata all'interno dei comparti

edificabili. Essendo svincolata da qualsiasi indice di sfruttamento, nelle

particolari circostanze del caso concreto, la SUL costituisce in effetti un parametro dal quale

non si può prescindere se si vuole assicurare, sulla base delle quote di partecipazione,

una ridistribuzione dei fondi rispettosa del principio di equivalenza.

Il valore dei fondi ridistribuiti non

dipende infatti tanto dalla loro superficie, quanto piuttosto dalla SUL che può

essere effettivamente realizzata all'interno dei comparti edificabili.

Preliminarmente va quindi accertata con la

necessaria precisione la SUL

che può essere effettivamente realizzata all'interno dei comparti edificabili.

In quest'ambito, deve in particolare essere tenuto presente che la parte ovest

del comparto, definito sull'attuale part. 296, è edificabile in misura

inferiore alle altre a causa delle limitazioni d'altezza fissate dall'art. 31

bis NAPR.

Ora, la SUL effettivamente realizzabile all'interno dei

comparti edificabili non è stata adeguatamente accertata. Basti al riguardo

considerare che il perito estimatore ha ritenuto che le dimensioni del comparto

est fossero pari a m 40 x 15, mentre la raffigurazione cartografica indica che misurerebbe m

48.

x

15.

Parimenti insufficiente è l'accertamento delle conseguenze derivanti in termini

di SUL dalla limitazione d'altezza sancita dall'art. 31 bis cifra 3.5 NAPR sul

comparto ovest definito sulla part. 296.

Trattandosi di carenze che non possono

essere emendate in questa sede, l'annullamento della decisione del Perito

distrettuale qui impugnata si impone dunque come una conseguenza inevitabile.

5.

Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto accolto, annullando la decisione

impugnata e quella della SBC. Gli atti vanno rinviati al municipio nella sua

qualità di ente esecutore affinché, esperiti i necessari, ulteriori

accertamenti, si pronunci nuovamente tenendo conto delle indicazioni del

precedente considerando.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico della resistente CO 4 secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26 Cost; 5 LPT; 19,

83a, 94, 94a, 111 LRPT; 18, 28, 31, 43, 46, 60, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 10

settembre 2004 del Perito distrettuale di Lugano e la risoluzione 28 ottobre

2003 della Sezione delle bonifiche e del catasto sono annullate;

1.2. gli atti sono

rinviati al municipio di CO 1 per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di

giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico di CO 4, con l'ulteriore obbligo di

corrispondere al ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le

istanze.

3. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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