52.2004.330
Sentenza o decisione senza scheda
19 maggio 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2004.330
Data decisione, Autorità:
19.05.2005, TRAM
Incarto n.
52.2004.330
Lugano
19 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2004 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 31 agosto 2004 (n. 3836) del Consiglio
di Stato, che ha accolto l'impugnativa presentata da CO 1 e CO 2 avverso la risoluzione
9 marzo 2004 con cui il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione
dell'agricoltura, aveva rilasciato al ricorrente l'autorizzazione per l'acquisto
del fondo agricolo n. 3792 RFD di __________, precedentemente aggiudicatogli
nell'ambito della realizzazione forzata dei beni della __________;
viste le risposte:
-
10 ottobre 2004 di CO 1
e CO 2;
-
11 ottobre 2004 della
Commissione di vigilanza LDFR;
-
12 ottobre 2004 del
Consiglio di Stato;
-
12 ottobre 2004 dell'Ufficio
di esecuzione e fallimenti del distretto di Blenio;
-
13 ottobre 2004 del Dipartimento
delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 16
febbraio 2004 ha avuto luogo la realizzazione forzata dei beni appartenenti
alla fallita __________ SA.
RI 1, creditore pignoratizio della fallita società, che non esercita alcuna
attività agricola, ha offerto in sede d'asta di acquistare, tra gli altri, il
fondo agricolo n. 3792 RFD di __________ al prezzo di fr. 10'000.-. CO 1 e CO 2,
coltivatori diretti attivi nella regione e affittuari del suddetto fondo, non
hanno rilanciato, dichiarando davanti all'ufficiale responsabile dell'incanto
di rinunciare all'esercizio del proprio diritto di prelazione legale (art. 47
LDFR). Il fondo è quindi stato aggiudicato a RI 1.
B. Tempestivamente
sollecitata dal ricorrente, il 9 marzo 2004 la Sezione dell'agricoltura gli ha
rilasciato l'autorizzazione d'acquisto necessaria al perfezionamento dell'aggiudicazione.
L'autorità dipartimentale ha in sostanza ritenuto che l'insorgente potesse
essere posto al beneficio di un'autorizzazione eccezionale quale creditore pignoratizio
della fallita società nonché unico offerente in sede d'asta.
C. Con
giudizio 31 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato la predetta
risoluzione dipartimentale, accogliendo il ricorso contro di essa interposto da
CO 1 e CO 2.
Evase le eccezioni d'ordine, l'Esecutivo cantonale ha considerato che il
ricorrente non potesse beneficiare di un'autorizzazione eccezionale d'acquisto
fondata in particolare sull'art. 64 cpv. 1 lett. g LDFR, poiché, contrariamente
a quanto ritenuto dalla prima istanza, egli non deteneva alcun diritto di pegno
sul fondo in questione.
D. Contro il
predetto giudicato governativo RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo che venga annullato, rispettivamente che venga
confermata l'autorizzazione rilasciatagli dalla Sezione dell'agricoltura.
Il ricorrente contesta in via preliminare la legittimazione attiva dei resistenti
davanti al Consiglio di Stato, adducendo che la rinuncia al diritto legale di
prelazione li ha privati anche di un qualsiasi interesse degno di protezione
all'annullamento della decisione presa dalla Sezione dell'agricoltura.
Nel merito, l'insorgente sostiene che l'autorizzazione accordatagli trova il
suo fondamento nell'art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR, atteso che l'incanto forzato
sarebbe paragonabile ad un pubblico bando ed il prezzo versato non
sarebbe esorbitante ai sensi dell'art. 66 LDFR. L'autorizzazione risulterebbe
in ogni caso sorretta dall'art. 64 cpv. 1 lett. g LDFR, dato che egli detiene un
diritto di pegno, ancorché su di un altro fondo della società fallita (mapp. n.
3781).
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni,
come pure i CO 1, i quali avversano le tesi del ricorrente con argomenti che
saranno ripresi - ove occorresse - nel seguito.
La Sezione dell'agricoltura si riconferma nella sua risoluzione, mentre la
commissione di vigilanza LDFR e l'ufficio esecuzione e fallimenti del distretto
di Blenio si rimettono al giudizio di questo tribunale.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 13 cpv. 2
della legge di applicazione alla legge federale sul diritto fondiario rurale
del 2 dicembre 1996 (LALDFR).
La
legittimazione del ricorrente, già beneficiario di un'autorizzazione d'acquisto
di un fondo agricolo, è certa (art. 83 cpv. 2 e 3 LDFR).
Il
ricorso, tempestivo (art. 88 cpv. 1 LDFR), è dunque ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I mezzi
di prova (documenti, testi) addotti dal ricorrente non appaiono invero atti a
procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai
fini del giudizio.
Considerandi
2.
La LDFR si
applica di principio ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un'azienda
agricola, che si situano al di fuori della zona edificabile ai sensi della LPT
e di cui sia lecita un'utilizzazione agricola (art. 2 cpv. 1 LDFR). È
qualificato come "agricolo" il fondo che si presta alla gestione
agricola o orticola (cfr. art. 6 cpv. 1 LDFR e art. 16 cpv. 1 lett. a LPT).
Il mapp.
3792.
di __________, oggetto del presente contendere, è collocato all'esterno
della zona edificabile del locale PR. Soggiace quindi incontestabilmente alla
LDFR ed alle sue restrizioni in quanto idoneo all'utilizzazione agricola.
3.
3.1. Di
principio, chi intende acquistare un'azienda agricola o un fondo agricolo deve
ottenere un'autorizzazione (cfr. art. 61 cpv. 1 LDFR). Giusta l'art. 83 cpv. 3
LDFR il rifiuto dell'autorizzazione può essere impugnato dalle parti davanti
all'autorità di ricorso. Presso la stessa autorità, soggiunge la norma, possono
interporre ricorso contro il rilascio dell'autorizzazione l'autorità cantonale
di vigilanza, l'affittuario, nonché i titolari di diritti di compera o di
prelazione e gli aventi diritto all'attribuzione.
3.2
In
concreto, CO 1 e CO 2 hanno partecipato all'incanto forzato del mapp. 3792 quali
coltivatori diretti, affittuari e aventi diritto di prelazione legale sul fondo
(v. contratto di affitto agricolo agli atti). In virtù di questo statuto, essi
avevano diversi titoli per avversare davanti al Consiglio di Stato l'autorizzazione
rilasciata a RI 1. La validità dell'aggiudicazione in sede d'asta è infatti subordinata
alla condizione risolutiva (cfr. in proposito Müller/Schmid-Tschirren, Zusatz
zum BGBB-Kommentar N. 44 ad art. 64) che l'aggiudicatario chieda
tempestivamente ed ottenga l'autorizzazione d'acquisto (art. 67 cpv. 1 LDFR).
Qualora il ricorrente non avesse conseguito l'autorizzazione, l'UEF avrebbe dovuto
revocare l'aggiudicazione ed ordinare una nuova asta (cpv. 2). I resistenti
hanno tuttavia rinunciato espressamente ad esercitare il proprio diritto di
prelazione legale, pregiudicando la loro legittimazione ricorsuale quali titolari
di siffatto diritto (art. 47 LDFR e 681 cpv. 1 CC). Questo non significa però
ancora che essi abbiano definitivamente perso ogni potestà ricorsuale come
sostiene il ricorrente. In effetti, i CO 1 erano comunque legittimati ad
impugnare la decisione dipartimentale in qualità di affittuari del fondo. Nell'ambito
di una realizzazione forzata l'acquirente subentra nel contratto di affitto e a
determinate condizioni lo può recedere anticipatamente (art. 14 e 15 LAAgr), per
cui agli affittuari è riconosciuta la facoltà di avversare l'autorizzazione d'acquisto
anche se hanno rinunciato al diritto di prelazione (cfr. in proposito Stalder, Kommentar
BGBB, N. 16 ad art. 83).
In quanto
volto a contestare la legittimazione attiva dei CO 1 davanti al Consiglio di
Stato, il gravame si avvera pertanto infondato.
4.
4.1. Di
regola, l'acquisto di un'azienda agricola o di un fondo agricolo necessita come
detto di un'autorizzazione da parte della competente autorità cantonale (art.
61.
cpv. 1, 80 LDFR). Secondo l'art. 63 cpv. 1 LDFR, essa è per principio
rilasciata soltanto se, cumulativamente, l'acquirente è un coltivatore diretto
(lett. a) e il prezzo pattuito non è esorbitante (lett. b). Un'eccezione a
quest'ultimo requisito è data se l'azienda o il fondo agricolo viene acquistato
nell'ambito di una procedura di realizzazione forzata (art. 63 cpv. 2 LDFR).
Giusta l'art.
64.
cpv. 1 LDFR, se non vi è coltivazione diretta l'autorizzazione deve essere
eccezionalmente concessa se l'acquirente prova che sussiste un grave motivo, segnatamente
che nonostante pubblico bando ad un prezzo non esorbitante (art. 66
LDFR) non vi sono offerte di coltivatori diretti (lett. f) oppure che un creditore
che detiene un diritto di pegno sull'azienda o sul fondo li acquisisce nell'ambito
di una realizzazione forzata (lett. g). Quest'ultimo disposto è stato
introdotto con modifica legislativa del 26 giugno 1998 (entrata in vigore il 1.
gennaio 1999; RU 1998 pag. 3009 ss) allo scopo di continuare a garantire a
taluni creditori, segnatamente agli istituti bancari, l'acquisto di fondi agricoli gravati da un diritto di pegno
(cfr. Müller/Schmid-Tschirren, op. cit., N. 44 ad art. 64).
In base
al pregresso regime giuridico tale facoltà era data tramite l'art. 64 cpv. 1
lett. f LDFR. Dal momento che l'autorità preposta all'asta era tenuta ad
indicare nell'avviso d'incanto (art. 138 LEF) il prezzo massimo ammissibile (previamente
stabilito dalla competente autorità cantonale sulla scorta dei criteri sanciti
dall'art. 66 LDFR; cfr. art. 68 vLDFR, abrogato con la predetta modifica
legislativa), la prassi aveva infatti ammesso che il requisito del pubblico
bando ad un prezzo non esorbitante fosse adempiuto anche nell'ambito di una
realizzazione forzata (cfr. Stalder, op. cit., N. 7 ad art. 67-69, pag. 635 s;
Müller, Die Bestimmungen über die Zwangsverwertung von landwirtschaftlichen
Gewerben und Grundstücken nach BGBB, in BlSchkG pag. 91 s). In altri termini,
in base al sistema previgente chiunque si aggiudicava un fondo agricolo ad un
incanto forzato e quindi ad un prezzo senz'altro non esorbitante poteva
richiedere ed ottenere un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 64 cpv.
1.
lett. f LDFR per supplire alla mancanza del requisito della coltivazione diretta.
Con la riforma, il legislatore federale ha migliorato le aspettative dei creditori,
dando modo a coloro che partecipano ad una asta nell'ambito di una procedura di
realizzazione forzata di formulare liberamente offerte superiori al prezzo
esorbitante così come definito all'art. 66 LDFR (cfr. art. 63 cpv. 2 LDFR). D'altra
parte però ha limitato la cerchia dei beneficiari dell'autorizzazione eccezionale
in caso di incanto forzato di un fondo agricolo, consentendone il rilascio
soltanto agli aggiudicatari detentori di un diritto di pegno sul fondo stesso.
E ciò a prescindere dall'entità del prezzo concretamente pagato in sede d'asta.
4.2
In
concreto, il mapp. 3792 di __________ è stato aggiudicato a RI 1 nell'ambito
della realizzazione forzata dei beni appartenenti alla fallita __________ SA.
L'aggiudicatario
non può essere posto al beneficio di un'autorizzazione di acquisto secondo l'art.
64.
cpv. 1 lett. g LDFR, poiché non possiede alcun diritto di pegno sul fondo.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, non è sufficiente detenere un
diritto di pegno su di un'altra particella appartenente alla massa fallimentare.
Ammettere il contrario significherebbe consentire virtualmente al titolare di
un diritto di pegno su di un unico fondo agricolo di ottenere l'autorizzazione
per l'acquisto di tutti i mappali agricoli facenti parte della stessa massa
fallimentare.
L'insorgente
non può beneficiare nemmeno di un'autorizzazione giusta l'art. 64 cpv. 1 lett.
f LDFR. In effetti, come illustrato al considerando precedente, a seguito dell'entrata
in vigore della riforma legislativa del 1998 il campo di applicazione di tale
norma non può più essere esteso alle acquisizioni di fondi agricoli realizzate
mediante aggiudicazioni ad incanti forzati.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 2, 6, 47, 61, 62, 63, 64 cpv. 1
lett. f e g, 66, 67 LDFR; 68 vLDFR; 681 CC; 138 LEF; 13, 83, 88
LALDFR; 18, 28, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
6. CO 6
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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