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Decisione

52.2004.330

Sentenza o decisione senza scheda

19 maggio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 16

febbraio 2004 ha avuto luogo la realizzazione forzata dei beni appartenenti

alla fallita __________ SA.

RI 1, creditore pignoratizio della fallita società, che non esercita alcuna

attività agricola, ha offerto in sede d'asta di acquistare, tra gli altri, il

fondo agricolo n. 3792 RFD di __________ al prezzo di fr. 10'000.-. CO 1 e CO 2,

coltivatori diretti attivi nella regione e affittuari del suddetto fondo, non

hanno rilanciato, dichiarando davanti all'ufficiale responsabile dell'incanto

di rinunciare all'esercizio del proprio diritto di prelazione legale (art. 47

LDFR). Il fondo è quindi stato aggiudicato a RI 1.

B. Tempestivamente

sollecitata dal ricorrente, il 9 marzo 2004 la Sezione dell'agricoltura gli ha

rilasciato l'autorizzazione d'acquisto necessaria al perfezionamento dell'aggiudicazione.

L'autorità dipartimentale ha in sostanza ritenuto che l'insorgente potesse

essere posto al beneficio di un'autorizzazione eccezionale quale creditore pignoratizio

della fallita società nonché unico offerente in sede d'asta.

C. Con

giudizio 31 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato la predetta

risoluzione dipartimentale, accogliendo il ricorso contro di essa interposto da

CO 1 e CO 2.

Evase le eccezioni d'ordine, l'Esecutivo cantonale ha considerato che il

ricorrente non potesse beneficiare di un'autorizzazione eccezionale d'acquisto

fondata in particolare sull'art. 64 cpv. 1 lett. g LDFR, poiché, contrariamente

a quanto ritenuto dalla prima istanza, egli non deteneva alcun diritto di pegno

sul fondo in questione.

D. Contro il

predetto giudicato governativo RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendo che venga annullato, rispettivamente che venga

confermata l'autorizzazione rilasciatagli dalla Sezione dell'agricoltura.

Il ricorrente contesta in via preliminare la legittimazione attiva dei resistenti

davanti al Consiglio di Stato, adducendo che la rinuncia al diritto legale di

prelazione li ha privati anche di un qualsiasi interesse degno di protezione

all'annullamento della decisione presa dalla Sezione dell'agricoltura.

Nel merito, l'insorgente sostiene che l'autorizzazione accordatagli trova il

suo fondamento nell'art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR, atteso che l'incanto forzato

sarebbe paragonabile ad un pubblico bando ed il prezzo versato non

sarebbe esorbitante ai sensi dell'art. 66 LDFR. L'autorizzazione risulterebbe

in ogni caso sorretta dall'art. 64 cpv. 1 lett. g LDFR, dato che egli detiene un

diritto di pegno, ancorché su di un altro fondo della società fallita (mapp. n.

3781).

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni,

come pure i CO 1, i quali avversano le tesi del ricorrente con argomenti che

saranno ripresi - ove occorresse - nel seguito.

La Sezione dell'agricoltura si riconferma nella sua risoluzione, mentre la

commissione di vigilanza LDFR e l'ufficio esecuzione e fallimenti del distretto

di Blenio si rimettono al giudizio di questo tribunale.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 13 cpv. 2

della legge di applicazione alla legge federale sul diritto fondiario rurale

del 2 dicembre 1996 (LALDFR).

La

legittimazione del ricorrente, già beneficiario di un'autorizzazione d'acquisto

di un fondo agricolo, è certa (art. 83 cpv. 2 e 3 LDFR).

Il

ricorso, tempestivo (art. 88 cpv. 1 LDFR), è dunque ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I mezzi

di prova (documenti, testi) addotti dal ricorrente non appaiono invero atti a

procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai

fini del giudizio.

Considerandi

2.

La LDFR si

applica di principio ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un'azienda

agricola, che si situano al di fuori della zona edificabile ai sensi della LPT

e di cui sia lecita un'utilizzazione agricola (art. 2 cpv. 1 LDFR). È

qualificato come "agricolo" il fondo che si presta alla gestione

agricola o orticola (cfr. art. 6 cpv. 1 LDFR e art. 16 cpv. 1 lett. a LPT).

Il mapp.

3792.

di __________, oggetto del presente contendere, è collocato all'esterno

della zona edificabile del locale PR. Soggiace quindi incontestabilmente alla

LDFR ed alle sue restrizioni in quanto idoneo all'utilizzazione agricola.

3.

3.1. Di

principio, chi intende acquistare un'azienda agricola o un fondo agricolo deve

ottenere un'autorizzazione (cfr. art. 61 cpv. 1 LDFR). Giusta l'art. 83 cpv. 3

LDFR il rifiuto dell'autorizzazione può essere impugnato dalle parti davanti

all'autorità di ricorso. Presso la stessa autorità, soggiunge la norma, possono

interporre ricorso contro il rilascio dell'autorizzazione l'autorità cantonale

di vigilanza, l'affittuario, nonché i titolari di diritti di compera o di

prelazione e gli aventi diritto all'attribuzione.

3.2

In

concreto, CO 1 e CO 2 hanno partecipato all'incanto forzato del mapp. 3792 quali

coltivatori diretti, affittuari e aventi diritto di prelazione legale sul fondo

(v. contratto di affitto agricolo agli atti). In virtù di questo statuto, essi

avevano diversi titoli per avversare davanti al Consiglio di Stato l'autorizzazione

rilasciata a RI 1. La validità dell'aggiudicazione in sede d'asta è infatti subordinata

alla condizione risolutiva (cfr. in proposito Müller/Schmid-Tschirren, Zusatz

zum BGBB-Kommentar N. 44 ad art. 64) che l'aggiudicatario chieda

tempestivamente ed ottenga l'autorizzazione d'acquisto (art. 67 cpv. 1 LDFR).

Qualora il ricorrente non avesse conseguito l'autorizzazione, l'UEF avrebbe dovuto

revocare l'aggiudicazione ed ordinare una nuova asta (cpv. 2). I resistenti

hanno tuttavia rinunciato espressamente ad esercitare il proprio diritto di

prelazione legale, pregiudicando la loro legittimazione ricorsuale quali titolari

di siffatto diritto (art. 47 LDFR e 681 cpv. 1 CC). Questo non significa però

ancora che essi abbiano definitivamente perso ogni potestà ricorsuale come

sostiene il ricorrente. In effetti, i CO 1 erano comunque legittimati ad

impugnare la decisione dipartimentale in qualità di affittuari del fondo. Nell'ambito

di una realizzazione forzata l'acquirente subentra nel contratto di affitto e a

determinate condizioni lo può recedere anticipatamente (art. 14 e 15 LAAgr), per

cui agli affittuari è riconosciuta la facoltà di avversare l'autorizzazione d'acquisto

anche se hanno rinunciato al diritto di prelazione (cfr. in proposito Stalder, Kommentar

BGBB, N. 16 ad art. 83).

In quanto

volto a contestare la legittimazione attiva dei CO 1 davanti al Consiglio di

Stato, il gravame si avvera pertanto infondato.

4.

4.1. Di

regola, l'acquisto di un'azienda agricola o di un fondo agricolo necessita come

detto di un'autorizzazione da parte della competente autorità cantonale (art.

61.

cpv. 1, 80 LDFR). Secondo l'art. 63 cpv. 1 LDFR, essa è per principio

rilasciata soltanto se, cumulativamente, l'acquirente è un coltivatore diretto

(lett. a) e il prezzo pattuito non è esorbitante (lett. b). Un'eccezione a

quest'ultimo requisito è data se l'azienda o il fondo agricolo viene acquistato

nell'ambito di una procedura di realizzazione forzata (art. 63 cpv. 2 LDFR).

Giusta l'art.

64.

cpv. 1 LDFR, se non vi è coltivazione diretta l'autorizzazione deve essere

eccezionalmente concessa se l'acquirente prova che sussiste un grave motivo, segnatamente

che nonostante pubblico bando ad un prezzo non esorbitante (art. 66

LDFR) non vi sono offerte di coltivatori diretti (lett. f) oppure che un creditore

che detiene un diritto di pegno sull'azienda o sul fondo li acquisisce nell'ambito

di una realizzazione forzata (lett. g). Quest'ultimo disposto è stato

introdotto con modifica legislativa del 26 giugno 1998 (entrata in vigore il 1.

gennaio 1999; RU 1998 pag. 3009 ss) allo scopo di continuare a garantire a

taluni creditori, segnatamente agli istituti bancari, l'acquisto di fondi agricoli gravati da un diritto di pegno

(cfr. Müller/Schmid-Tschirren, op. cit., N. 44 ad art. 64).

In base

al pregresso regime giuridico tale facoltà era data tramite l'art. 64 cpv. 1

lett. f LDFR. Dal momento che l'autorità preposta all'asta era tenuta ad

indicare nell'avviso d'incanto (art. 138 LEF) il prezzo massimo ammissibile (previamente

stabilito dalla competente autorità cantonale sulla scorta dei criteri sanciti

dall'art. 66 LDFR; cfr. art. 68 vLDFR, abrogato con la predetta modifica

legislativa), la prassi aveva infatti ammesso che il requisito del pubblico

bando ad un prezzo non esorbitante fosse adempiuto anche nell'ambito di una

realizzazione forzata (cfr. Stalder, op. cit., N. 7 ad art. 67-69, pag. 635 s;

Müller, Die Bestimmungen über die Zwangsverwertung von landwirtschaftlichen

Gewerben und Grundstücken nach BGBB, in BlSchkG pag. 91 s). In altri termini,

in base al sistema previgente chiunque si aggiudicava un fondo agricolo ad un

incanto forzato e quindi ad un prezzo senz'altro non esorbitante poteva

richiedere ed ottenere un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 64 cpv.

1.

lett. f LDFR per supplire alla mancanza del requisito della coltivazione diretta.

Con la riforma, il legislatore federale ha migliorato le aspettative dei creditori,

dando modo a coloro che partecipano ad una asta nell'ambito di una procedura di

realizzazione forzata di formulare liberamente offerte superiori al prezzo

esorbitante così come definito all'art. 66 LDFR (cfr. art. 63 cpv. 2 LDFR). D'altra

parte però ha limitato la cerchia dei beneficiari dell'autorizzazione eccezionale

in caso di incanto forzato di un fondo agricolo, consentendone il rilascio

soltanto agli aggiudicatari detentori di un diritto di pegno sul fondo stesso.

E ciò a prescindere dall'entità del prezzo concretamente pagato in sede d'asta.

4.2

In

concreto, il mapp. 3792 di __________ è stato aggiudicato a RI 1 nell'ambito

della realizzazione forzata dei beni appartenenti alla fallita __________ SA.

L'aggiudicatario

non può essere posto al beneficio di un'autorizzazione di acquisto secondo l'art.

64.

cpv. 1 lett. g LDFR, poiché non possiede alcun diritto di pegno sul fondo.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, non è sufficiente detenere un

diritto di pegno su di un'altra particella appartenente alla massa fallimentare.

Ammettere il contrario significherebbe consentire virtualmente al titolare di

un diritto di pegno su di un unico fondo agricolo di ottenere l'autorizzazione

per l'acquisto di tutti i mappali agricoli facenti parte della stessa massa

fallimentare.

L'insorgente

non può beneficiare nemmeno di un'autorizzazione giusta l'art. 64 cpv. 1 lett.

f LDFR. In effetti, come illustrato al considerando precedente, a seguito dell'entrata

in vigore della riforma legislativa del 1998 il campo di applicazione di tale

norma non può più essere esteso alle acquisizioni di fondi agricoli realizzate

mediante aggiudicazioni ad incanti forzati.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 6, 47, 61, 62, 63, 64 cpv. 1

lett. f e g, 66, 67 LDFR; 68 vLDFR; 681 CC; 138 LEF; 13, 83, 88

LALDFR; 18, 28, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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