52.2004.331
revisione di una decisione governativa in ambito edilizio
12 ottobre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
52.2004.331
Data decisione, Autorità:
12.10.2004, TRAM
Titolo:
revisione di una decisione governativa in ambito edilizio
REVISIONE
art. 35 LPAMM
art. 48 LPAMM
Incarto n.
52.2004.331
Lugano
12 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dalla
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 21 settembre 2004 (n. 4213) del
Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l’istanza 14 aprile 2004
dell’insorgente volta ad ottenere la revisione della risoluzione governativa
11 novembre 2003 (n. 4952), in materia di rifiuto della licenza edilizia in
via preliminare per lavori di miglioria all’interno della costruzione al
mappale n. 488 RF di __________;
richiamato l’art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
decisione 23 settembre 2003, il municipio di CO 1 ha respinto la domanda di
rilascio della licenza edilizia preliminare inoltrata da RI 1 per l’esecuzione
di lavori di miglioria all’interno dello stabile sito sulla part. n. 488 RF __________;
che con giudizio 11 novembre 2003, il
Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso
inoltrato dall’insorgente avverso la predetta decisione; il Governo ha rinviato
gli atti al DT affinché verificasse il cambiamento di destinazione ed emettesse
un nuovo avviso in merito alla domanda di costruzione;
che il predetto giudizio governativo è
rimasto incontestato;
che il 19 dicembre 2003 l’UDC (DT) ha
esperito un sopralluogo, nel corso del quale ha constatato che l’edificio è utilizzato
attualmente quale grotto al piano superiore e cantina al piano terreno;
la pratica è poi stata sospesa in attesa che il ricorrente valutasse la
possibilità di inoltrare un’ulteriore domanda di costruzione, a seguito di
quanto accertato con il sopralluogo;
che, dopo vicissitudini che non occorre qui
rievocare, con istanza 14 aprile 2004 RI 1 ha chiesto all’esecutivo cantonale
la revisione della decisione 11 novembre 2003; egli ha postulato l’annullamento
della stessa in quanto l’autorità di prime cure non aveva proceduto al
sopralluogo che aveva chiesto di indire dinnanzi al Consiglio di Stato;
che il Governo, con risoluzione 21 settembre
2004, ha dichiarato irricevibile l’istanza, in quanto non erano adempiuti i
presupposti della revisione;
che avverso il predetto giudizio
governativo, il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento;
considerato, in
diritto
che,
giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di ricorso può respingere con breve motivazione
Fatti
i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall’art. 60 PAmm;
che nella misura in cui contesta il giudizio
d’irricevibilità reso dal Consiglio di Stato, l’insorgente è senz’altro
legittimato a ricorrere;
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l’art. 35 PAmm la revisione è
data:
“a) se l’autorità ha aggiudicato
ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha
riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta;
b)
se essa non ha
apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la
decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c)
se da un
procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione
Considerandi
a pregiudizio dell’istante;
d)
se l’istante,
dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto
prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura
precedente.”;
che in concreto, dalle argomentazioni
addotte dall’istante nel ricorso interposto dinanzi al Consiglio di Stato non è
effettivamente ravvisabile alcun motivo di revisione;
che il ricorrente avversa la decisione
governativa 11 novembre 2003, in quanto il Consiglio di Stato non aveva
proceduto al sopralluogo;
che, in effetti, avendo annullato la
decisione municipale e rinviato gli atti al DT per nuova decisione, l’autorità
di prime cure ha ritenuto di non dover procedere alla visita in loco come da
egli postulato;
che la revisione non è ammissibile quando il
difetto lamentato poteva essere censurato impugnando la decisione e facendo uso
della via ordinaria di ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, n. 2a ad. art. 35);
che, nell’evenienza concreta, nulla impediva
al ricorrente di avversare, entro i limiti ricorsuali, la decisione governativa
11.
novembre 2003 dinanzi a codesto Tribunale;
che in siffatte circostanze il ricorso
dev’essere respinto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 35, 43, 46, 48, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Il presidente del
Tribunale cantonale amministrativo La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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