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Decisione

52.2004.331

revisione di una decisione governativa in ambito edilizio

12 ottobre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall’art. 60 PAmm;

che nella misura in cui contesta il giudizio

d’irricevibilità reso dal Consiglio di Stato, l’insorgente è senz’altro

legittimato a ricorrere;

che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che giusta l’art. 35 PAmm la revisione è

data:

“a) se l’autorità ha aggiudicato

ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha

riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta;

b)

se essa non ha

apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la

decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;

c)

se da un

procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione

Considerandi

a pregiudizio dell’istante;

d)

se l’istante,

dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto

prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura

precedente.”;

che in concreto, dalle argomentazioni

addotte dall’istante nel ricorso interposto dinanzi al Consiglio di Stato non è

effettivamente ravvisabile alcun motivo di revisione;

che il ricorrente avversa la decisione

governativa 11 novembre 2003, in quanto il Consiglio di Stato non aveva

proceduto al sopralluogo;

che, in effetti, avendo annullato la

decisione municipale e rinviato gli atti al DT per nuova decisione, l’autorità

di prime cure ha ritenuto di non dover procedere alla visita in loco come da

egli postulato;

che la revisione non è ammissibile quando il

difetto lamentato poteva essere censurato impugnando la decisione e facendo uso

della via ordinaria di ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, n. 2a ad. art. 35);

che, nell’evenienza concreta, nulla impediva

al ricorrente di avversare, entro i limiti ricorsuali, la decisione governativa

11.

novembre 2003 dinanzi a codesto Tribunale;

che in siffatte circostanze il ricorso

dev’essere respinto;

che la tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 35, 43, 46, 48, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Il presidente del

Tribunale cantonale amministrativo La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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