52.2004.333
ordine di cessare con effetto immediato l'esercizio della prostituzione e ripristino della destinazione alberghiera dell'immobile
3 novembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2004.333
Data decisione, Autorità:
03.11.2004, TRAM
Titolo:
ordine di cessare con effetto immediato l'esercizio della prostituzione e ripristino della destinazione alberghiera dell'immobile
BOSCO
RIPRISTINO
SOSPENSIONE DEI LAVORI
art. 42 LE
art. 43 LE
Incarto n.
52.2004.333
Lugano
3 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2004 di
RI 1
RI 2
entrambe patrocinate da: PA 1
contro
la decisione 14 settembre 2004 del Consiglio di
Stato (n. 4097), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 1. aprile 2004 con cui il municipio di __________ ha ordinato
a __________ ed alla ricorrente RI 2 di cessare immediatamente l'esercizio
della prostituzione nello stabile in cui aveva sede l'__________ (part. n.
202 RF) e di ripristinare la destinazione alberghiera dell'immobile;
viste le risposte:
- 11 ottobre 2004 del
Dipartimento delle istituzioni (UP);
- 13 ottobre 2004 del
municipio di __________;
- 19 ottobre 2004 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'__________
di __________ è un esercizio pubblico con alloggio, composto di due locali
d'esercizio e di 9 camere con 14 letti, situato nella zona residenziale del PR,
in un edificio di proprietà __________ (part. n. 202 RF);
che la
ricorrente RI 1 (__________) era titolare dell'autorizzazione a gestire l'esercizio
pubblico, mentre la ricorrente RI 2 ne era la gerente;
che il 7
agosto 2000 l'Ufficio dei permessi (UP) del Dipartimento delle istituzioni ha
sospeso l'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico per la durata di tre
mesi perché era stato trasformato in un postribolo;
che tra
l'inizio del 2001 e la fine del 2003 l'__________ ha ospitato quasi esclusivamente
decine e decine di giovani donne, non accompagnate, provenienti da paesi
sudamericani o dall'Europa dell'est (STA 2.6.2004 in re RI 1 e RI 2);
che nella
notte del 22 dicembre 2003, nell'osteria si è sviluppato un incendio. La polizia,
giunta sul posto, ha rintracciato soltanto un'ospite. Interrogata, quest'ultima
ha dichiarato che ve n'erano altre 21, tutte dedite alla prostituzione. La
gerente, sentita a sua volta, ha ammesso che le camere erano locate a ragazze
straniere, che pagavano di giorno in giorno, mentre il personale di servizio ha
confermato che le ospiti dell'esercizio pubblico si prostituivano;
che,
ritenendo che l'Osteria __________ fosse stata nuovamente trasformata in un
postribolo, il 13 febbraio 2004 l'UP ha revocato l'autorizzazione a gestire
l'esercizio pubblico rilasciata alla __________ e sospeso per tre mesi l'assunzione
della gerenza di esercizi pubblici da parte della ricorrente RI 2;
che la
decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato (ris. gov. n. 1588 del
20.4.04), dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 2.6.04) e da ultimo dal
Tribunale federale con sentenza 1. settembre 2004;
che,
sollecitato a più riprese dagli abitanti della zona, il 1. aprile 2004 il
municipio ha ordinato a __________, amministratore della __________, nel
frattempo fallita, ed alla gerente dell'esercizio pubblico, RI 2, in
rappresentanza della __________ di sospendere immediatamente l'esercizio
della prostituzione nello stabile situato sulla part. n. 202 RF e di ripristinare
l'uso dell'immobile a scopo alberghiero, conformemente alla destinazione
approvata con licenza edilizia 8 gennaio 1996;
che il
provvedimento, fondato sugli art. 42, 43 e 45 LE, rispettivamente 7 e 37 NAPR,
è stato confermato dal Consiglio di Stato, che con giudizio 14 settembre 2004
ha respinto l'impugnativa contro di esso interposta dalla __________ e da RI 2,
alla quale ha negato la legittimazione attiva;
che il
Governo ha in sostanza ritenuto che nessun titolo potesse giustificare
l'attività che il municipio ha ordinato di sospendere;
che
contro il predetto giudizio governativo le soccombenti si aggravano davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che la __________
sostiene anzitutto che RI 2 non era sua rappresentante; si riserva però di
chiedere il risarcimento del danno subito a seguito dell'ordine in contestazione;
RI 2 sostiene invece che la decisione impugnata non esplicherebbe effetti nei
suoi confronti, poiché nulla può nel rapporto tra il municipio e la locatrice;
che nel
merito, le ricorrenti sostengono che non sono stati esperiti accertamenti che
documentino che l'__________ era utilizzata per l'esercizio della
prostituzione; si tratterebbe di illazioni degli organi di stampa;
che la
decisione violerebbe il diritto di essere sentito, il principio di
proporzionalità e quello della buona fede, nonché ulteriori disposizioni di
legge, che non occorre qui elencare;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE;
che la
legittimazione attiva delle ricorrenti a contestare il giudizio governativo è
certa (art. 43 PAmm); se la ricorrente RI 2 fosse legittimata a contestare
anche l'ordine impartitole dal municipio è questione di merito, che verrà
esaminata più avanti;
che il
ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm); il sopralluogo e le altre prove chieste dalle ricorrenti appaiono del
tutto inidonee a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio;
che
giusta l'art. 42 LE, il municipio ordina la sospensione dei lavori eseguiti
senza permesso o in contrasto con il permesso ricevuto (violazione formale);
analogamente, l'autorità comunale ordina anche la sospensione delle
utilizzazioni non autorizzate di opere edilizie realizzate legittimamente;
che per
l'art. 43 LE, il municipio ordina inoltre la demolizione o la rettifica delle
opere eseguite senza permesso, in contrasto con la legge, i regolamenti o i
piani regolatori (violazione materiale), tranne nel caso in cui le differenze
siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico o quello dei vicini
(principio di proporzionalità);
che,
analogamente, in caso di utilizzazione abusiva (violazione formale) di opere realizzate
legittimamente, che non può conseguire il permesso a posteriori (violazione
materiale), il municipio ordina anche il ripristino della destinazione
autorizzata;
che tanto
l'ordine di sospensione dell'utilizzazione abusiva, quanto quello di ripristino
della destinazione autorizzata vanno emanati nei confronti del proprietario
(perturbatore per situazione) e di eventuali ulteriori aventi diritto di
disporre dell'oggetto (perturbatori per comportamento);
che
nell'evenienza concreta, l'__________ è situata all'interno della zona
residenziale estensivo-intensiva (R4) di __________, riservata all'abitazione
ed alle attività commerciali od artigianali compatibili con la funzione
abitativa (art. 37 NAPR);
che la
licenza edilizia rilasciata nel 1996 autorizza l'esercizio dell'attività
alberghiera;
che nella
trasformazione dell'__________ in bordello, rilevata dall'autorità, sono ravvisabili
gli estremi di un cambiamento di destinazione non autorizzato (violazione
formale), che non può nemmeno essere posto a beneficio del permesso a
posteriori (violazione materiale), in quanto palesemente contraria alla funzione
residenziale che il PR assegna alla zona di utilizzazione R4, in cui
l'esercizio pubblico è ubicato (art. 22 LPT);
che,
nella misura in cui è stato impartito alla ricorrente RI 2, l'ordine 1. aprile
Fatti
2004 appare del tutto giustificato; in quanto gerente, questa ricorrente aveva
il potere di disporre dell'esercizio pubblico; era quindi perturbatrice per
comportamento;
che, ingiungendole
di sospendere l'utilizzazione instaurata abusivamente, che tollerava in palese
contrasto con i suoi doveri professionali, il municipio non ha certamente
violato il diritto; tanto meno l'ha violato ordinandole nel contempo di
ripristinare la destinazione alberghiera autorizzata;
che, a
torto, il Consiglio di Stato le ha negato la legittimazione attiva; in quanto destinataria
dell'ordine, questa ricorrente era certamente gravata dal provvedimento
impugnato;
che la
Considerandi
violazione del diritto in cui è incorso il Governo, negando alla gerente RI 2
la qualità per agire in giudizio, è comunque irrilevante, poiché la sua
impugnativa non è stata dichiarata irricevibile, ma respinta al pari del
ricorso inoltrato dalla __________; la legittimità del provvedimento censurato
è quindi stata esaminata nel merito;
che il
ricorso al Consiglio di Stato avrebbe semmai dovuto essere dichiarato irricevibile
nella misura in cui era interposto dalla __________, titolare
dell'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico, poiché l'ordine in
contestazione - oltre che a __________, rappresentante della società
proprietaria dell'immobile - è stato impartito soltanto alla gerente RI 2; non
gravava di conseguenza la ricorrente __________;
che non
mette tuttavia conto di disquisire ulteriormente su questi aspetti, poiché, nel
merito, l'ordine appare pienamente fondato;
che, in
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso - temerario - va respinto,
addebitando la tassa di giustizia alle ricorrenti in solido.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 21, 43, 45 LE; 37 NAPR di __________;
3, 18,28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico delle ricorrenti in solido.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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