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Decisione

52.2004.333

ordine di cessare con effetto immediato l'esercizio della prostituzione e ripristino della destinazione alberghiera dell'immobile

3 novembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2004 appare del tutto giustificato; in quanto gerente, questa ricorrente aveva

il potere di disporre dell'esercizio pubblico; era quindi perturbatrice per

comportamento;

che, ingiungendole

di sospendere l'utilizzazione instaurata abusivamente, che tollerava in palese

contrasto con i suoi doveri professionali, il municipio non ha certamente

violato il diritto; tanto meno l'ha violato ordinandole nel contempo di

ripristinare la destinazione alberghiera autorizzata;

che, a

torto, il Consiglio di Stato le ha negato la legittimazione attiva; in quanto destinataria

dell'ordine, questa ricorrente era certamente gravata dal provvedimento

impugnato;

che la

Considerandi

violazione del diritto in cui è incorso il Governo, negando alla gerente RI 2

la qualità per agire in giudizio, è comunque irrilevante, poiché la sua

impugnativa non è stata dichiarata irricevibile, ma respinta al pari del

ricorso inoltrato dalla __________; la legittimità del provvedimento censurato

è quindi stata esaminata nel merito;

che il

ricorso al Consiglio di Stato avrebbe semmai dovuto essere dichiarato irricevibile

nella misura in cui era interposto dalla __________, titolare

dell'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico, poiché l'ordine in

contestazione - oltre che a __________, rappresentante della società

proprietaria dell'immobile - è stato impartito soltanto alla gerente RI 2; non

gravava di conseguenza la ricorrente __________;

che non

mette tuttavia conto di disquisire ulteriormente su questi aspetti, poiché, nel

merito, l'ordine appare pienamente fondato;

che, in

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso - temerario - va respinto,

addebitando la tassa di giustizia alle ricorrenti in solido.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22 LPT; 21, 43, 45 LE; 37 NAPR di __________;

3, 18,28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico delle ricorrenti in solido.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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