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Decisione

52.2004.334

licenza edilizia per la sopraelevazione e trasformazione di uno stabile

21 novembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

ricorrente RI 1 è proprietario di uno stabile a due piani, situato a CO 2 nel

comparto A3 del piano particolareggiato della zona di via __________ (part. n.

258 RF). Il piano inferiore, posto al livello della strada, è destinato ad

autofficina. Il piano superiore si situa invece a livello del giardino

retrostante ed è destinato all'abitazione. Verso N, l'edificio presenta un'ala

più bassa, ad un solo piano, che ospita un autolavaggio.

Costruito prima dell'entrata in vigore del PR,

la costruzione dispone di una superficie adibita a verde pari a circa il 24%

della superficie edificabile.

B. Il 21

maggio 2001 il municipio ha autorizzato l'insorgente ad ampliare l'immobile in

senso orizzontale ed in senso verticale. L'ampliamento orizzontale consisteva

nell'ingrandimento del locale soggiorno situato in corrispondenza dell'angolo

NW dell'edificio (+ 13.58 mq), con conseguente riduzione della superficie del

giardino. L'ampliamento verticale era invece costituito dall'aggiunta di un

locale sopra l'autolavaggio al fine di ricavarvi una camera da letto.

La licenza è stata tuttavia annullata dal

Consiglio di Stato, che con decisione 27 novembre 2001 ha accolto il ricorso

contro di essa interposto dalla vicina opponente CO 1, proprietaria delle part.

n. 259 e 260 RF, che ravvisava nell'intervento una disattenzione del vincolo di

area verde minima (30%), sancito dall'art. 8.3 delle norme di attuazione del

piano particolareggiato della zona di via __________ (NAPP1).

C. Il 30

gennaio 2002 il ricorrente ha ripresentato un progetto analogo al precedente,

che prevedeva tuttavia di creare un'aiuola di 16.53 mq sul piazzale,

attualmente asfaltato, antistante l'accesso all'autolavaggio, allo scopo di

compensare la perdita di superficie verde, dovuta all'ampliamento del locale

soggiorno.

Alla domanda si è nuovamente opposta la

vicina CO 1, che considerava anche questo progetto contrario alle disposizioni

sull'area verde minima.

Reputando che l'aiuola prevista davanti

all'autofficina non fosse atta a compensare la perdita di superficie verde

dovuta all'ampliamento del locale soggiorno, il 18 aprile 2002 il municipio ha

respinto la domanda di costruzione.

La decisione è stata confermata dal

Consiglio di Stato con giudizio 2 luglio 2002 e dal Tribunale cantonale

amministrativo con sentenza del 22 ottobre seguente. Questo tribunale ha in

particolare ritenuto che la trasformazione non potesse essere autorizzata

perché l'edificio esistente non rispetta l'area verde minima prescritta dalle

NAPP1.

D. Il 23

dicembre 2002 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di costruzione, analoga alle

precedenti, ma che prevede soltanto di innalzare l'ala N, ampliando l'appartamento

di 42 mq, senza tuttavia ridurre l'area verde. Per sopperire all'area verde

mancante, il proprietario del fondo contermine (part. n. 262 RF) ha messo a

disposizione 70 mq di superficie edificabile attrezzata a verde.

CO 1 si è opposta anche a questa domanda.

Con decisione 21 giugno 2004 il municipio ha

rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.

E. Con

giudizio 14 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,

accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla vicina opponente.

Il Governo si è in sostanza limitato a

negare la possibilità di trasferire area verde tra i due fondi, asserendo che l'area

verde deve esistere concretamente in modo da essere visibile e tangibile. Tale

principio non può essere eluso, in mancanza di una base legale, limitandosi a

travasare astrattamente una percentuale di area verde da un fondo all'altro

senza alcuna cessione reale di una parte di terreno.

F. Contro il

predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino

della licenza accordatagli dal municipio.

L'insorgente si prevale essenzialmente

dell'art. 38a LE, che a determinate condizioni permette di trasferire quantità

edificatorie tra i fondi.

G. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene

l'opponente, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che

saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione

attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque

ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli

atti (art. 18 PAmm). I piani e le fotografie agli atti permettono di

prescindere da ulteriori accertamenti.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 12 NAPR di Savosa, per le nuove costruzioni è obbligatoria la

formazione di un'area verde, direttamente accessibile a tutti gli utenti

dell'edificio (cpv. 1), costituita da una superficie unitaria (cpv. 2). La

superficie da adibire a verde è fissata dalle prescrizioni di zona (cpv. 3) in

proporzione alla superficie edificabile del fondo (art. 35 - 41 NAPR ed 8.3

NAPP1).

L'obbligo di formare aree di svago e di

ricreazione annesse agli edifici è di natura analoga all'obbligo di dotare gli

edifici di un numero di posteggi adeguato alla sua destinazione (Scolari,

Commentario, II ed., ad art. 29 LALPT, n. 287).

Il vincolo fissato dalle norme di zona vale

anche per le vecchie costruzioni (STA 22.6.02 in eadem).

2.2

Lo stabile del ricorrente, costruito

negli anni '50, dispone di una superficie verde pari a circa il 24% della

superficie edificabile del fondo, che si situa nel comparto A3 del PP della

zona di via __________, ove è prescritta un area verde minima pari al 30% della

superficie edificabile (art. 8.3 NAPP). L'ala N dell'edificio, dove è situato

l'impianto di lavaggio, disattende inoltre ampiamente l'arretramento di 9 m dal

confine verso il fondo della resistente (part. n. 259 RF), fissato dal piano

particolareggiato della zona di via __________.

Costruito ben prima dell'entrata in vigore

del PR (3.3.1978), l'immobile non è pertanto conforme al nuovo diritto né dal

profilo delle norme sull'area verde, né dal profilo delle disposizioni sulle

distanze.

3.

3.1. Le

distanze dal confine e tra edifici sono disciplinate dall'art. 8 cifra 1 - 3

NAPR. Per principio, le distanze devono essere rispettate anche in caso di

sopraelevazione di edifici esistenti. Costruzioni esistenti in contrasto con le

distanze prescritte da norme entrate successivamente in vigore non possono

quindi essere sopraelevate, nemmeno arretrando la parte aggiunta alla distanza

prescritta.

L'art. 8 cifra 4 NAPR permette tuttavia di

sopraelevare di un piano le costruzioni preesistenti all'entrata in vigore del

PR, alla condizione che siano rispettate le norme di zona relative all'indice

di sfruttamento, all'area verde minima ed all'altezza massima.

La disposizione si configura in sostanza

come una lex specialis per rapporto all'art. 39 RLE.

3.2

Giusta l'art. 38a LE, quantità

edificatorie appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi vicini

appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del PR e connessi funzionalmente

se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono

compromessi l’uso razionale del territorio e un’edificazione armoniosa.

Contrariamente a quanto sostiene

apoditticamente il Consiglio di Stato, per principio, anche la superficie vincolata

a verde può essere oggetto di trasferimento di quantità edificatorie. Il trasferimento

non esige che la superficie messa a disposizione di altri fondi sia ceduta in

proprietà o gravata da servitù di diritto privato. Il consenso, manifestato in

sede di domanda di costruzione, del proprietario che la mette a disposizione è

di per sé sufficiente (RDAT 1991 II n. 38; Adelio Scolari, Commentario, II.

ed., ad art. 38a LE n. 1155).

3.3

Nel caso concreto, il trasferimento di

quantità edificatorie pattuito dal ricorrente con il vicino per rimediare alla

mancanza di superficie verde sul suo fondo è di principio ammissibile. I fondi

appartengono infatti alla stessa zona e sono ampiamente confinanti. Il

trasferimento non intralcia la pianificazione e non compromette l'uso razionale

del territorio. Esso non soddisfa tuttavia i requisiti minimi posti dall'art.

12.

cpv. 1 NAPR circa la conformazione dell'area verde. L'accordo di cessione di

quantità edificatorie stipulato dal ricorrente con il vicino non prevede infatti

che la superficie verde ceduta sia effettivamente messa a disposizione e venga

resa direttamente accessibile a tutti gli utenti dell'edificio. I fondi,

in assenza di esplicite indicazioni in tal senso risultanti dall'accordo,

rimarrebbero separati dalle attuali opere di recinzione (un muretto alto circa

50.

cm ed una rete metallica un po' più alta), che continuerebbero precludere

agli utenti dell'edificio del ricorrente qualsiasi possibilità di accedervi e

fruirne.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, la decisione del Consiglio di Stato va

quindi confermata, siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 38a LE, 39 RLE; 12 NAPR, 8.3 NAPP

di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente, che rifonderà alla resistente

fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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