52.2004.334
licenza edilizia per la sopraelevazione e trasformazione di uno stabile
21 novembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2004.334
Data decisione, Autorità:
21.11.2004, TRAM
Titolo:
licenza edilizia per la sopraelevazione e trasformazione di uno stabile
TRASFERIMENTO DEGLI INDICI
art. 38a LE
Incarto n.
52.2004.334
Lugano
21 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2004 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 14 settembre 2004 del Consiglio di
Stato (n. 4091), che annulla la licenza edilizia 21 giugno 2004 rilasciata
dal municipio di CO 2 all'insorgente per sopraelevare e trasformare internamente
lo stabile che sorge sulla part. n. 258 RF;
viste le risposte:
- 20 ottobre 2004 del
municipio di CO 2;
- 21 ottobre 2004 di CO 1;
- 9 novembre 2004 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
ricorrente RI 1 è proprietario di uno stabile a due piani, situato a CO 2 nel
comparto A3 del piano particolareggiato della zona di via __________ (part. n.
258 RF). Il piano inferiore, posto al livello della strada, è destinato ad
autofficina. Il piano superiore si situa invece a livello del giardino
retrostante ed è destinato all'abitazione. Verso N, l'edificio presenta un'ala
più bassa, ad un solo piano, che ospita un autolavaggio.
Costruito prima dell'entrata in vigore del PR,
la costruzione dispone di una superficie adibita a verde pari a circa il 24%
della superficie edificabile.
B. Il 21
maggio 2001 il municipio ha autorizzato l'insorgente ad ampliare l'immobile in
senso orizzontale ed in senso verticale. L'ampliamento orizzontale consisteva
nell'ingrandimento del locale soggiorno situato in corrispondenza dell'angolo
NW dell'edificio (+ 13.58 mq), con conseguente riduzione della superficie del
giardino. L'ampliamento verticale era invece costituito dall'aggiunta di un
locale sopra l'autolavaggio al fine di ricavarvi una camera da letto.
La licenza è stata tuttavia annullata dal
Consiglio di Stato, che con decisione 27 novembre 2001 ha accolto il ricorso
contro di essa interposto dalla vicina opponente CO 1, proprietaria delle part.
n. 259 e 260 RF, che ravvisava nell'intervento una disattenzione del vincolo di
area verde minima (30%), sancito dall'art. 8.3 delle norme di attuazione del
piano particolareggiato della zona di via __________ (NAPP1).
C. Il 30
gennaio 2002 il ricorrente ha ripresentato un progetto analogo al precedente,
che prevedeva tuttavia di creare un'aiuola di 16.53 mq sul piazzale,
attualmente asfaltato, antistante l'accesso all'autolavaggio, allo scopo di
compensare la perdita di superficie verde, dovuta all'ampliamento del locale
soggiorno.
Alla domanda si è nuovamente opposta la
vicina CO 1, che considerava anche questo progetto contrario alle disposizioni
sull'area verde minima.
Reputando che l'aiuola prevista davanti
all'autofficina non fosse atta a compensare la perdita di superficie verde
dovuta all'ampliamento del locale soggiorno, il 18 aprile 2002 il municipio ha
respinto la domanda di costruzione.
La decisione è stata confermata dal
Consiglio di Stato con giudizio 2 luglio 2002 e dal Tribunale cantonale
amministrativo con sentenza del 22 ottobre seguente. Questo tribunale ha in
particolare ritenuto che la trasformazione non potesse essere autorizzata
perché l'edificio esistente non rispetta l'area verde minima prescritta dalle
NAPP1.
D. Il 23
dicembre 2002 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di costruzione, analoga alle
precedenti, ma che prevede soltanto di innalzare l'ala N, ampliando l'appartamento
di 42 mq, senza tuttavia ridurre l'area verde. Per sopperire all'area verde
mancante, il proprietario del fondo contermine (part. n. 262 RF) ha messo a
disposizione 70 mq di superficie edificabile attrezzata a verde.
CO 1 si è opposta anche a questa domanda.
Con decisione 21 giugno 2004 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.
E. Con
giudizio 14 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla vicina opponente.
Il Governo si è in sostanza limitato a
negare la possibilità di trasferire area verde tra i due fondi, asserendo che l'area
verde deve esistere concretamente in modo da essere visibile e tangibile. Tale
principio non può essere eluso, in mancanza di una base legale, limitandosi a
travasare astrattamente una percentuale di area verde da un fondo all'altro
senza alcuna cessione reale di una parte di terreno.
F. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino
della licenza accordatagli dal municipio.
L'insorgente si prevale essenzialmente
dell'art. 38a LE, che a determinate condizioni permette di trasferire quantità
edificatorie tra i fondi.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene
l'opponente, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che
saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). I piani e le fotografie agli atti permettono di
prescindere da ulteriori accertamenti.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 12 NAPR di Savosa, per le nuove costruzioni è obbligatoria la
formazione di un'area verde, direttamente accessibile a tutti gli utenti
dell'edificio (cpv. 1), costituita da una superficie unitaria (cpv. 2). La
superficie da adibire a verde è fissata dalle prescrizioni di zona (cpv. 3) in
proporzione alla superficie edificabile del fondo (art. 35 - 41 NAPR ed 8.3
NAPP1).
L'obbligo di formare aree di svago e di
ricreazione annesse agli edifici è di natura analoga all'obbligo di dotare gli
edifici di un numero di posteggi adeguato alla sua destinazione (Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 29 LALPT, n. 287).
Il vincolo fissato dalle norme di zona vale
anche per le vecchie costruzioni (STA 22.6.02 in eadem).
2.2
Lo stabile del ricorrente, costruito
negli anni '50, dispone di una superficie verde pari a circa il 24% della
superficie edificabile del fondo, che si situa nel comparto A3 del PP della
zona di via __________, ove è prescritta un area verde minima pari al 30% della
superficie edificabile (art. 8.3 NAPP). L'ala N dell'edificio, dove è situato
l'impianto di lavaggio, disattende inoltre ampiamente l'arretramento di 9 m dal
confine verso il fondo della resistente (part. n. 259 RF), fissato dal piano
particolareggiato della zona di via __________.
Costruito ben prima dell'entrata in vigore
del PR (3.3.1978), l'immobile non è pertanto conforme al nuovo diritto né dal
profilo delle norme sull'area verde, né dal profilo delle disposizioni sulle
distanze.
3.
3.1. Le
distanze dal confine e tra edifici sono disciplinate dall'art. 8 cifra 1 - 3
NAPR. Per principio, le distanze devono essere rispettate anche in caso di
sopraelevazione di edifici esistenti. Costruzioni esistenti in contrasto con le
distanze prescritte da norme entrate successivamente in vigore non possono
quindi essere sopraelevate, nemmeno arretrando la parte aggiunta alla distanza
prescritta.
L'art. 8 cifra 4 NAPR permette tuttavia di
sopraelevare di un piano le costruzioni preesistenti all'entrata in vigore del
PR, alla condizione che siano rispettate le norme di zona relative all'indice
di sfruttamento, all'area verde minima ed all'altezza massima.
La disposizione si configura in sostanza
come una lex specialis per rapporto all'art. 39 RLE.
3.2
Giusta l'art. 38a LE, quantità
edificatorie appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi vicini
appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del PR e connessi funzionalmente
se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono
compromessi l’uso razionale del territorio e un’edificazione armoniosa.
Contrariamente a quanto sostiene
apoditticamente il Consiglio di Stato, per principio, anche la superficie vincolata
a verde può essere oggetto di trasferimento di quantità edificatorie. Il trasferimento
non esige che la superficie messa a disposizione di altri fondi sia ceduta in
proprietà o gravata da servitù di diritto privato. Il consenso, manifestato in
sede di domanda di costruzione, del proprietario che la mette a disposizione è
di per sé sufficiente (RDAT 1991 II n. 38; Adelio Scolari, Commentario, II.
ed., ad art. 38a LE n. 1155).
3.3
Nel caso concreto, il trasferimento di
quantità edificatorie pattuito dal ricorrente con il vicino per rimediare alla
mancanza di superficie verde sul suo fondo è di principio ammissibile. I fondi
appartengono infatti alla stessa zona e sono ampiamente confinanti. Il
trasferimento non intralcia la pianificazione e non compromette l'uso razionale
del territorio. Esso non soddisfa tuttavia i requisiti minimi posti dall'art.
12.
cpv. 1 NAPR circa la conformazione dell'area verde. L'accordo di cessione di
quantità edificatorie stipulato dal ricorrente con il vicino non prevede infatti
che la superficie verde ceduta sia effettivamente messa a disposizione e venga
resa direttamente accessibile a tutti gli utenti dell'edificio. I fondi,
in assenza di esplicite indicazioni in tal senso risultanti dall'accordo,
rimarrebbero separati dalle attuali opere di recinzione (un muretto alto circa
50.
cm ed una rete metallica un po' più alta), che continuerebbero precludere
agli utenti dell'edificio del ricorrente qualsiasi possibilità di accedervi e
fruirne.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, la decisione del Consiglio di Stato va
quindi confermata, siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38a LE, 39 RLE; 12 NAPR, 8.3 NAPP
di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente, che rifonderà alla resistente
fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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