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Decisione

52.2004.335

frazionamento di un fondo patriziale

15 dicembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

patriziato di __________ è proprietario dell’azienda agricola __________, costituita

da un fondo di circa mq 60'000. Il 17 dicembre 2003 RI 1 ha inoltrato presso

l’ufficio patriziale una mozione con la quale chiedeva che, in vista della

prossima pubblicazione del concorso per l’affitto di questa azienda, il suddetto

sedime fosse parcellato.

Il 4 giugno 2004 l’ufficio patriziale ha quindi preavvisato favorevolmente la proposta.

B. Il 14 giugno 2004 si è riunita in seduta ordinaria l’assemblea patriziale

di __________, la quale ha tra l’altro proceduto ad esaminare la citata mozione.

Dopo ampie discussioni sono state messe in votazione due proposte, vale a dire

quella con cui veniva chiesto di suddividere il fondo in 6 particelle da mq

10'000 ciascuna e quella che domandava di non lottizzare l’intero sedime. Scartata

la prima opzione a causa del minor numero di voti raccolti (33 a 29),

l’assemblea ha accettato in votazione finale la proposta di non parcellare il

fondo con 42 voti favorevoli, 17 contrari e 9 astenuti. La decisione è poi

stata pubblicata all’albo patriziale a partire dal 15 giugno 2004.

C. Il 14 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato su ricorso questa

risoluzione, respingendo le censure sollevate da RI 1 in merito al modo con il

quale l’assemblea patriziale aveva evaso la sua mozione. L’Esecutivo cantonale,

pur riconoscendo che nel corso dei lavori assembleari la proposta contenuta

nella mozione non era stata sottoposta al voto dei cittadini patrizi presenti

in sala, ha ritenuto che non si giustificava di annullare la risoluzione

avversata, giacché in ogni caso la procedura di votazione per eventuali messa

in atto nel caso concreto aveva chiaramente evidenziato la volontà dei patrizi

di non parcellare il bene in oggetto.

D. Avverso questo giudizio RI 1 insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.

Contesta nuovamente il modo con il quale è stata trattata la sua mozione.

Sostiene che all’assemblea patriziale non sarebbe stato dato modo di

pronunciarsi sulla questione di principio di sapere se il fondo in oggetto vada

parcellato o meno, visto che ai voti è stata messa una ben precisa proposta di frazionamento,

la quale non era mai stata evocata nella mozione.

All’accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il

presidente dell’assemblea patriziale __________, che il patriziato di __________,

adducendo degli argomenti di cui dirà, per quanto necessario, qui appresso.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art.

146 cpv. 1 LOP), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la

legittimazione dei ricorrenti è certa (art. 147 lett. a LOP). Il ricorso è

dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Giusta l’art. 77 LOP, il regolamento

del patriziato stabilisce le modalità di funzionamento dell’assemblea (cpv. 1).

Esso deve, tra le altre cose, disciplinare le interpellanze e le mozioni con le

forme e i termini di presentazione (cpv. 2 lett. e).

A questo proposito l’art. 46 del regolamento patriziale di __________ del 21 dicembre

1998.

(RP di __________) prevede che ogni cittadino patrizio può presentare per

iscritto nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza

dell’assemblea.

Sempre secondo la medesima norma, se l’ufficio patriziale dà preavviso

favorevole, l’assemblea decide definitivamente.

3.3.1

Nel caso di specie, diversamente da quanto è stato assunto

dalla precedente autorità di giudizio, la mozione in esame non verteva su di un

oggetto di competenza dell’assemblea. Premesso in effetti che la proposta

formulata dalla ricorrente era chiaramente finalizzata ad ottenere la

suddivisione materiale dell’attuale sedime in un numero imprecisato di nuove

particelle di più piccole dimensioni, va detto che l’adozione di un simile

provvedimento è di esclusiva competenza dell’ufficio patriziale, trattandosi di

un atto di mera amministrazione dei beni patriziali, ai sensi dell’art. 92

lett. g LOP, di per sé privo di conseguenze dal profilo patrimoniale. Prova ne

è d’altronde che per poter iscrivere a registro fondiario il frazionamento di

un fondo fuori zona edificabile appartenente ad una collettività pubblica è di principio

sufficiente allegare all’istanza una copia della risoluzione con cui l’organo

esecutivo ha deliberato in tal senso, oltre naturalmente che al piano di

mutazione e all’autorizzazione della Sezione dell’agricoltura. Nulla muta a

questo proposito che nel caso di specie la suddetta proposta sia stata presentata

nella prospettiva di procedere in un secondo tempo all’affitto dell’azienda

agricola mediante pubblico concorso.

Per queste ragioni la mozione in parola doveva essere dichiarata inammissibile dall’assemblea

ed andava trattata alla stregua di un’interpellanza intesa ad accertare la

disponibilità dell’ufficio patriziale a frazionare il sedime in parola, allo

scopo di agevolarne l’affitto a terzi. In simili circostanze l’atto presentato

dalla ricorrente, non doveva nemmeno essere sottoposto al voto assembleare, ma

era da ritenersi evaso con la risposta resa dall’organo esecutivo (art. 77 cpv.

2.

lett. g LOP e art. 45 RP di __________).

4.4.1

Contrariamente a quanto affermato dal patriziato nel suo allegato

di risposta, il fatto che la mozione presentata da RI 1 non riguardi un oggetto

di competenza dell’assemblea non permette di dichiarare il suo gravame

inammissibile, ma impone a questo tribunale di accoglierlo, anche se per motivi

diversi da quelli invocati dall’insorgente. Di conseguenza, vanno annullate sia

l’avversata delibera assembleare, che la decisione governativa impugnata,

ritenuto comunque che per i motivi sopra esposti la proposta della ricorrente

non deve più essere sottoposta al voto dei patrizi.

4.2

Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese sono poste a

carico del patriziato di __________, (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 92, 146, 147 LOP, 45 e 46 del

regolamento patriziale di __________, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1.

la decisione 14 settembre 2004 (n. 4102) del

Consiglio di Stato;

1.2.

la risoluzione 15 giugno 2004 con cui

l’assemblea patriziale di __________ ha risolto di non procedere al

frazionamento del fondo costituente l’azienda agricola __________.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del patriziato di __________.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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