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Decisione

52.2004.336

costruzione di un capannone

3 marzo 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I proprietari del fondo contermine, chiamati

ad esprimersi, non hanno formulato domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente toccati

dal giudizio impugnato, è certa. Il ricorso è inoltre tempestivo.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm). In sede di tentativo di conciliazione, le parti

hanno dichiarato di non avere particolari prove da assumere.

Considerandi

2.

Giusta l'art.

18.

cpv. 1 LE, la licenza concessa in contrasto con le prescrizioni del diritto

pubblico o che viene a contrastare con esse al momento della sua utilizzazione

può essere revocata.

La revoca di un atto amministrativo dipende

dal confronto di due interessi antitetici: quello relativo all'attuazione del

diritto oggettivo e quello riferito alla sicurezza del diritto. Quest'ultimo

prevale ed osta alla revoca, nei casi in cui l'atto amministrativo ha creato

diritti soggettivi a favore del destinatario, se la decisione è stata emanata

in esito ad un procedimento in cui gli interessi pubblici e privati sono stati

esaurientemente esaminati e valutati o quando l'interessato ha in buona fede

fatto uso dei diritti conferitigli o accertati, ad esempio iniziando i lavori

od investendo somme ragguardevoli in vista degli stessi (DTF 121 II 273 consid.

1a/aa; 119 Ia 310; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 18 LE, n. 906;

Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n.

41.

B II; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtspechung,

Erg. Bd., ibidem).

3.1

Nell'evenienza concreta, la licenza

revocata è stata rilasciata in esito ad un procedimento in cui gli interessi

pubblici e privati sono stati esaurientemente esaminati. La domanda di costruzione,

corredata dei piani e di una relazione tecnica che illustra gli scopi dell'intervento,

è stata pubblicata all'albo e notificata ai proprietari dei fondi confinanti

mediante lettera raccomandata.

La domanda è stata trasmessa al Dipartimento

del territorio, che ha espresso preavviso favorevole al rilascio della licenza.

Previo esame, il municipio l'ha a sua volta ritenuta conforme al diritto, senza

avvedersi che i proprietari del fondo contermine (part. n. 480 RF), sebbene

avvertiti dell'iniziativa edilizia, non avevano dato il loro esplicito consenso

all'edificazione a confine come prescritto dall'art. 10 cpv. 4 NAPR. Accortasi

dell'errore, l'autorità comunale ha revocato la licenza, ritenendo che l'interesse

all'attuazione del diritto oggettivo prevalesse su quello riferito alla sicurezza

del diritto dei beneficiari della licenza. La revoca è stata pronunciata pochi

giorni dopo che i beneficiari della licenza avevano annunciato di voler

iniziare i lavori.

3.2

Ora, è evidente che la controversa

decisione di revoca non è sorretta da alcun interesse pubblico. Una licenza

concessa in contrasto con le distanze da confine non lede invero alcun interesse

pubblico. Può ledere soltanto l'interesse del proprietario del fondo

contermine. Le distanze dal confine non tutelano in effetti particolari interessi

pubblici. Stabiliscono soltanto come le distanze tra edifici devono essere suddivise

tra fondi contermini. L'interesse pubblico può essere leso soltanto da una licenza

accordata in violazione delle distanze tra edifici.

In concreto, se la costruzione viene

realizzata così com'è prevista dai piani approvati, l'edificazione a confine

non pregiudica minimamente l'ordinamento sulle distanze tra edifici. In caso di

edificazione del fondo contermine, le costruzioni saranno tenute a sorgere in

contiguità o ad una distanza dal confine almeno doppia rispetto a quella

prescritta dalle NAPR. Gli unici interessati alla revoca sono dunque i

proprietari del fondo contermine, che in caso di futura edificazione del loro

fondo si vedrebbero preclusa la possibilità di edificare alla normale distanza

dal confine prescritta dalle NAPR.

A questo interesse, meramente privato e

nemmeno particolarmente consistente, si contrappone l'interesse dei beneficiari

della licenza, che dopo aver perfezionato l'acquisto del fondo, avevano già

incaricato l'impresa di costruzione di iniziare i lavori per realizzare l'opera

prevista dai piani approvati.

Chiamato a ponderare gli interessi

contrapposti, il municipio ha ritenuto che quello dei vicini prevalesse su

quello dei ricorrenti. La valutazione non può essere condivisa, poiché,

privilegiando un interesse riconducibile esclusivamente ai vicini, che avevano

omesso di opporsi alla domanda di costruzione, si traduce indirettamente in un

ripristino del diritto di opposizione, che gli stessi vicini - sebbene

avvertiti - hanno invece lasciato perimere.

3.3

Nel giudizio impugnato, il Consiglio di

Stato ha ritenuto che la revoca si giustifichi comunque perché gli istanti in

licenza hanno omesso di specificare la destinazione dell'opera in sede di

domanda di costruzione. La tesi, che il municipio non ha ripreso nemmeno in

questa sede, non può essere avallata.

La relazione tecnica indicava che i vani del

capannone sarebbero stati utilizzati come deposito per ditte artigianali o

industriali. Né il municipio, né i vicini hanno preteso maggiori ragguagli. Lo

stesso Consiglio di Stato riconosce che sarebbe stato difficile ottenere indicazioni

più precise non essendo ancora noto quali ditte avrebbero locato l'immobile.

Comunque sia, l'asserita insufficienza delle indicazioni non costituisce un

valido motivo per revocare la licenza. In ossequio al principio di proporzionalità,

bastava in effetti sottoporre a permesso anche l'insediamento dei primi

locatari. Verifica, questa, che in linea di massima si impone in tutti i casi

di cambiamento del genere di attività svolto all'interno del capannone.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

il giudizio impugnato

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia. Le ripetibili di entrambe le istanze sono poste a

carico del comune poiché i vicini __________ non hanno espressamente resistito

all'impugnativa.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 21 LE; 10 NAPR di; 3. 18, 28, 31,

60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. le decisioni 14 settembre 2004 del

Consiglio di Stato (n. 4100) e 7 giugno 2004 del municipio di CO 1 sono

annullate ;

1.2. la licenza edilizia 8 gennaio 2004,

rilasciata ai ricorrenti per la costruzione di un capannone sulla part. 479 è

confermata.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Il comune di CO 1 rifonderà fr. 2'000.- ai

ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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