52.2004.336
costruzione di un capannone
3 marzo 2005Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2004.336
Data decisione, Autorità:
03.03.2005, TRAM
Titolo:
costruzione di un capannone
DISTANZA DAL CONFINE
INTERESSE PUBBLICO PREPONDERANTE
REVOCA DELLA LICENZA EDILIZIA
art. 18 cpv. 1 LE
Incarto n.
52.2004.336
Lugano
3 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2004 di
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
RI 5
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 14 settembre 2004 del Consiglio di
Stato (n. 4100) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione 7 giugno 2004 con cui il municipio di CO 1 ha revocato
la licenza edilizia 8 gennaio 2004, rilasciata loro per la costruzione di un
capannone sulla part. n. 479 RF;
viste le risposte:
- 17 ottobre 2004 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 19 ottobre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 9 novembre 2004 del
municipio di CO 1;
- 6 dicembre 2004 di __________;
esperita un'udienza il 22 febbraio 2005;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 27
ottobre 2003 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di CO 1 il
permesso di costruire in località, nella zona artigianale, (part. 479) un capannone,
lungo 36 e largo 16 m,
suddiviso in 6 compartimenti, da adibire a deposito. La parte principale dell'edificio,
alta 6 m, è prevista ad una
distanza di 4 m dal confine
verso la part. 480, di proprietà di __________. Nella fascia di terreno
compresa tra la facciata E ed il confine verso il fondo suddetto è inoltre
prevista la costruzione di un manufatto più basso, alto circa 3 m dal livello del terreno del fondo contermine,
destinato ai servizi tecnici ed igienici dei compartimenti in cui lo stabile è
suddiviso.
b. La domanda è stata pubblicata all'albo
comunale e notificata ai confinanti, fra cui i proprietari della part. 480. Nel
termine di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio (UDC), l'8 gennaio 2004 il municipio ha rilasciato
la licenza richiesta. Il 17 maggio 2004 i ricorrenti, diventati nel frattempo
proprietari del fondo, hanno notificato al municipio che avrebbero iniziato i
lavori nel corso dell'ultima settimana di quel mese.
Contemporaneamente, hanno inoltrato al
municipio una variante per inserire nel capannone l'appartamento del custode.
La nuova domanda ha suscitato l'opposizione di __________, diventato nel
frattempo municipale, che hanno rimproverato al municipio di aver concesso la
precedente licenza in violazione delle norme sulle distanze dal confine.
B. Con
decisione 7 giugno 2004 il municipio ha revocato la licenza 8 gennaio 2004,
ritenendola contraria al diritto, poiché i proprietari del fondo contermine non
avevano acconsentito all'edifica-zione a confine sottoscrivendo i piani.
C. Con
giudizio 14 settembre 2004, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai nuovi proprietari del
fondo.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la
domanda di costruzione fosse carente perché non specificava esattamente la
destinazione che sarebbe stata attribuita al capannone. Già per questo motivo
ha quindi ritenuto giustificata la revoca della licenza.
D. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e sollecitando il
ripristino della licenza annullata.
Gli insorgenti ritengono che il motivo
addotto dal municipio non sia atto a giustificare la revoca della licenza. L'interesse
all'attua-zione del diritto oggettivo non prevarrebbe su quello riferito alla
sicurezza del diritto. Il provvedimento, accordato in esito ad un procedimento
nel quale gli interessi pubblici e privati sono stati esaurientemente
esaminati, non potrebbe essere revocato.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti e ribadendo che la
mancata sottoscrizione dei piani da parte del vicino costituisce un valido motivo
di revoca.
Fatti
I proprietari del fondo contermine, chiamati
ad esprimersi, non hanno formulato domande di giudizio.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente toccati
dal giudizio impugnato, è certa. Il ricorso è inoltre tempestivo.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). In sede di tentativo di conciliazione, le parti
hanno dichiarato di non avere particolari prove da assumere.
Considerandi
2.
Giusta l'art.
18.
cpv. 1 LE, la licenza concessa in contrasto con le prescrizioni del diritto
pubblico o che viene a contrastare con esse al momento della sua utilizzazione
può essere revocata.
La revoca di un atto amministrativo dipende
dal confronto di due interessi antitetici: quello relativo all'attuazione del
diritto oggettivo e quello riferito alla sicurezza del diritto. Quest'ultimo
prevale ed osta alla revoca, nei casi in cui l'atto amministrativo ha creato
diritti soggettivi a favore del destinatario, se la decisione è stata emanata
in esito ad un procedimento in cui gli interessi pubblici e privati sono stati
esaurientemente esaminati e valutati o quando l'interessato ha in buona fede
fatto uso dei diritti conferitigli o accertati, ad esempio iniziando i lavori
od investendo somme ragguardevoli in vista degli stessi (DTF 121 II 273 consid.
1a/aa; 119 Ia 310; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 18 LE, n. 906;
Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n.
41.
B II; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtspechung,
Erg. Bd., ibidem).
3.1
Nell'evenienza concreta, la licenza
revocata è stata rilasciata in esito ad un procedimento in cui gli interessi
pubblici e privati sono stati esaurientemente esaminati. La domanda di costruzione,
corredata dei piani e di una relazione tecnica che illustra gli scopi dell'intervento,
è stata pubblicata all'albo e notificata ai proprietari dei fondi confinanti
mediante lettera raccomandata.
La domanda è stata trasmessa al Dipartimento
del territorio, che ha espresso preavviso favorevole al rilascio della licenza.
Previo esame, il municipio l'ha a sua volta ritenuta conforme al diritto, senza
avvedersi che i proprietari del fondo contermine (part. n. 480 RF), sebbene
avvertiti dell'iniziativa edilizia, non avevano dato il loro esplicito consenso
all'edificazione a confine come prescritto dall'art. 10 cpv. 4 NAPR. Accortasi
dell'errore, l'autorità comunale ha revocato la licenza, ritenendo che l'interesse
all'attuazione del diritto oggettivo prevalesse su quello riferito alla sicurezza
del diritto dei beneficiari della licenza. La revoca è stata pronunciata pochi
giorni dopo che i beneficiari della licenza avevano annunciato di voler
iniziare i lavori.
3.2
Ora, è evidente che la controversa
decisione di revoca non è sorretta da alcun interesse pubblico. Una licenza
concessa in contrasto con le distanze da confine non lede invero alcun interesse
pubblico. Può ledere soltanto l'interesse del proprietario del fondo
contermine. Le distanze dal confine non tutelano in effetti particolari interessi
pubblici. Stabiliscono soltanto come le distanze tra edifici devono essere suddivise
tra fondi contermini. L'interesse pubblico può essere leso soltanto da una licenza
accordata in violazione delle distanze tra edifici.
In concreto, se la costruzione viene
realizzata così com'è prevista dai piani approvati, l'edificazione a confine
non pregiudica minimamente l'ordinamento sulle distanze tra edifici. In caso di
edificazione del fondo contermine, le costruzioni saranno tenute a sorgere in
contiguità o ad una distanza dal confine almeno doppia rispetto a quella
prescritta dalle NAPR. Gli unici interessati alla revoca sono dunque i
proprietari del fondo contermine, che in caso di futura edificazione del loro
fondo si vedrebbero preclusa la possibilità di edificare alla normale distanza
dal confine prescritta dalle NAPR.
A questo interesse, meramente privato e
nemmeno particolarmente consistente, si contrappone l'interesse dei beneficiari
della licenza, che dopo aver perfezionato l'acquisto del fondo, avevano già
incaricato l'impresa di costruzione di iniziare i lavori per realizzare l'opera
prevista dai piani approvati.
Chiamato a ponderare gli interessi
contrapposti, il municipio ha ritenuto che quello dei vicini prevalesse su
quello dei ricorrenti. La valutazione non può essere condivisa, poiché,
privilegiando un interesse riconducibile esclusivamente ai vicini, che avevano
omesso di opporsi alla domanda di costruzione, si traduce indirettamente in un
ripristino del diritto di opposizione, che gli stessi vicini - sebbene
avvertiti - hanno invece lasciato perimere.
3.3
Nel giudizio impugnato, il Consiglio di
Stato ha ritenuto che la revoca si giustifichi comunque perché gli istanti in
licenza hanno omesso di specificare la destinazione dell'opera in sede di
domanda di costruzione. La tesi, che il municipio non ha ripreso nemmeno in
questa sede, non può essere avallata.
La relazione tecnica indicava che i vani del
capannone sarebbero stati utilizzati come deposito per ditte artigianali o
industriali. Né il municipio, né i vicini hanno preteso maggiori ragguagli. Lo
stesso Consiglio di Stato riconosce che sarebbe stato difficile ottenere indicazioni
più precise non essendo ancora noto quali ditte avrebbero locato l'immobile.
Comunque sia, l'asserita insufficienza delle indicazioni non costituisce un
valido motivo per revocare la licenza. In ossequio al principio di proporzionalità,
bastava in effetti sottoporre a permesso anche l'insediamento dei primi
locatari. Verifica, questa, che in linea di massima si impone in tutti i casi
di cambiamento del genere di attività svolto all'interno del capannone.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando
il giudizio impugnato
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili di entrambe le istanze sono poste a
carico del comune poiché i vicini __________ non hanno espressamente resistito
all'impugnativa.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 21 LE; 10 NAPR di; 3. 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. le decisioni 14 settembre 2004 del
Consiglio di Stato (n. 4100) e 7 giugno 2004 del municipio di CO 1 sono
annullate ;
1.2. la licenza edilizia 8 gennaio 2004,
rilasciata ai ricorrenti per la costruzione di un capannone sulla part. 479 è
confermata.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Il comune di CO 1 rifonderà fr. 2'000.- ai
ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster