52.2004.337
costruzione di una casa d'abitazione su un fondo, situato ai margini del nucleo, sul quale sorgono una piccola casa e una vecchia stalla
21 novembre 2004Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2004.337
Data decisione, Autorità:
21.11.2004, TRAM
Titolo:
costruzione di una casa d'abitazione su un fondo, situato ai margini del nucleo, sul quale sorgono una piccola casa e una vecchia stalla
ZONA NUCLEO
art. 21 LE
Incarto n.
52.2004.337
Lugano
21 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 ottobre 2004 di
RI 1
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 14 settembre 2004 del Consiglio di
Stato (n. 4090), che annulla la licenza edilizia rilasciata loro dal
municipio di CO 2 per costruire una casa d'abitazione monofamiliare in
località __________ (part. n. 484 RF)
viste le risposte:
- 18 ottobre 2004 del
Dipartimento del territorio (UDC);
- 13 ottobre 2004 di CO 1;
- 26 ottobre 2004 del
Consiglio di Stato;
- 3 novembre 2004 del
municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 19
luglio 2002 RI 1 hanno chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire
una casa d'abitazione monofamiliare su un fondo (part. n. 484 RF), situato ai
margini del nucleo di __________, sul quale già sorgono una piccola casa
d'abitazione ed una vecchia stalla / fienile in disuso. L'edificio, strutturato
su due livelli abitabili e coperto da un tetto ad una falda, verrebbe a sorgere
immediatamente a valle della strada comunale, che collega il nucleo al piano.
La facciata S sarebbe in pratica costituita da una serie di finestre,
componenti un'unica grande vetrata. La vecchia stalla / fienile, situata poco
più a valle, verrebbe trasformata internamente in un grottino funzionalmente
connesso alla nuova costruzione.
Alla domanda si è opposto CO 1, proprietario
del fondo agricolo contermine, contestando l'intervento per motivi che ha poi
ripreso e sviluppato davanti alle istanze di ricorso.
Il 15 aprile 2003 il Dipartimento del
territorio ha formulato preavviso favorevole al rilascio del permesso.
Il 26 maggio 2003 il municipio ha esperito
un tentativo di conciliazione, a seguito del quale RI 1 hanno elaborato una
variante, che riduceva leggermente (- 10 cm) l'altezza dell'edificio e modificava
il tetto della pensilina prevista lungo la strada comunale a copertura dei
posteggi. CO 1, interpellato al riguardo, ha mantenuto l'opposizione.
Il 16 febbraio 2004 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.
B. Con
giudizio 14 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da CO 1.
Dopo aver rilevato che la variante era di
poco conto e che l'insorgente aveva potuto esprimersi al riguardo, il Governo
ha in sostanza ritenuto che la nuova costruzione non potesse essere autorizzata
perché pacificamente non costituisce un prolungamento organico
dell'edificazione esistente sullo stesso sedime, come esige l'art. 32 lett.
c NAPR. La trasformazione della stalla/
fienile non sarebbe a sua volta conforme all'art. 32 NAPR, che ammette soltanto
riattamenti, ossia risanamenti senza ampliamenti e cambiamenti di destinazione.
Le ulteriori censure riferite alla statica
della costruzione ed al diritto di passo che grava il fondo dedotto in
edificazione a favore del fondo vicino sono state respinte siccome infondate.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
Gli insorgenti negano anzitutto che l'art.
32 NAPR escluda la possibilità di rendere abitabili le stalle dei nuclei.
L'intervento riguardante la stalla/fienile sarebbe comunque riconducibile ad un
intervento di ricostruzione che il municipio può autorizzare caso per caso.
Ferma questa premessa, RI 1 sostengono poi
che la nuova costruzione costituisce un prolungamento organico
dell'edificazione esistente sullo stesso sedime. Rilasciando la licenza, il
municipio non avrebbe affatto abusato del potere d'apprezzamento che la norma
gli riserva in ordine all'interpretazione del concetto di prolungamento
organico.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene invece
l'opponente, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti
che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio si rimette invece al giudizio
del Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). I piani e le fotografie rendono superfluo l'esperimento di
un sopralluogo. La valutazione anticipata negativa, formulata dal Consiglio di
Stato circa la concludenza di questa prova, resiste alla critica dei
ricorrenti, che - peraltro - non l'avevano nemmeno richiesta.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 32 NAPR di __________, nei limiti delle aree definite nucleo
tradizionale sono comprese:
- le parti di tessuto urbano che per le caratteristiche ambientali e
per la presenza di parti edilizie risalenti ai secoli passati, sono
riconoscibili come nuclei abitativi che costituiscono gli insediamenti
originari sparsi sul territorio del comune;
- le parti di aree libere di immediato contorno al tessuto edilizio
storico, la cui non edificabilità costituisce la garanzia dell'integrità e
dell'omogeneità del contesto ambientale in cui i nuclei sono inseriti.
Sono ammessi:
a. gli interventi di riattamento degli edifici con elementi di valore
storico e ambientale a condizione che vengano rispettati il carattere
architettonico, la volumetria e le altezze dei singoli corpi di fabbrica (....)
b. la demolizione e ricostruzione degli edifici funzionalmente non
abitabili e completamente sprovvisti di valore storico-artistico o ambientale.
Sulle singole possibilità di demolizione e ricostruzione il municipio
deciderà caso per caso.
Le nuove volumetrie dovranno rispettare gli allineamenti storici
e le contiguità esistenti lungo le contrade e dovranno ambientarsi, architettonicamente,
all'aspetto tradizionale del nucleo.
Nella composizione delle facciate si dovrà tenere conto del
rapporto di pieni e vuoti tipico delle facciate tradizionali.
Le distanze da
rispettare sono:
- da un fondo in confine o a m 1.50,
- verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 3,
- verso un edificio con aperture: m 4.00.
c. Nuove costruzioni, nelle aree libere di contorno alle pari edilizie
storiche, solo se esse costituiscono un prolungamento organico
dell'edificazione esistente sullo stesso sedime.
Per le nuove
volumetrie valgono le disposizioni della lett. b.
2.2
L’art. 7 NAPR definisce quattro tipi
d’intervento: il riattamento, ossia il risanamento di un edificio senza
ampliamenti o cambiamenti di destinazione (cpv. 6), la trasformazione,
ovvero il risanamento di un edificio con cambiamento di destinazione, senza
ampliamenti (cpv. 7), la ricostruzione, cioè il ripristino di un
edificio demolito o distrutto di recente, senza ampliamenti (cpv. 8) e per
finire l’ampliamento, vale a dire l’aumento della volumetria di un
edificio esistente (cpv. 9).
Di questi quattro tipi d’intervento, l’art.
32.
NAPR ne ammette espressamente soltanto due: il riattamento (art. 7 cpv. 6
NAPR) e la ricostruzione previa demolizione (art. 7 cpv. 8). Il primo è ammesso
nel caso di edifici con elementi di valore storico o ambientale. La
ricostruzione previa demolizione è invece ammessa nel caso di edifici
funzionalmente non abitabili e completamente sprovvisti di valore storico
artistico o ambientale. Tanto le trasformazioni, quanto gli ampliamenti non
sono invece annoverati fra gli interventi ammissibili.
2.3
Le finalità della norma, stando al suo
tenore letterale, appaiono di natura eminentemente conservativa. Da un lato, questa
deduzione è avvalorata dall’indicazione programmatica iniziale, che esclude l’edificabilità
delle aree di immediato contorno al tessuto edilizio storico. Dall’altro, essa
appare tuttavia contraddetta dalla concessione della possibilità di realizzare
nuove costruzioni nelle aree libere di contorno delle parti storiche.
Prima di eventualmente verificare se le
trasformazioni siano effettivamente escluse o se invece possano essere
autorizzate almeno nel caso di edifici privi di pregio e non abitabili, che potrebbero
essere demoliti e ricostruiti con altra, diversa destinazione, conviene
esaminare i limiti entro i quali possono essere autorizzate nuove costruzioni.
2.4
Al riguardo, va anzitutto rilevato che
per essere autorizzate le nuove costruzioni devono: (a) insistere su un'area
libera di contorno, (b) interessare un fondo già edificato e (c) costituire
un prolungamento organico dell'edificazione esistente sullo stesso sedime.
Le nuove costruzioni devono inoltre rispettare le disposizioni dell’art. 32
lett. b NAPR, ossia: (a) attenersi agli allineamenti ed alle contiguità, (b) ambientarsi,
architettonicamente, all’aspetto tradizionale del nucleo, (c) evitare di
superare l’altezza degli edifici adiacenti, (d) tener conto del rapporto di
vuoti e di pieni tipico delle facciate tradizionali, (e) essere coperte con
tetti a falde ed (f) ossequiare infine le distanze prescritte dalla norma in
oggetto.
La disposizione contiene diversi concetti,
come quello di prolungamento organico, che oltre che appartenere
ad una norma del diritto autonomo comunale, sono di natura relativamente indeterminata.
Altri, come quello di tener conto del rapporto di vuoti e pieni tipico delle
facciate tradizionali, lasciano spazio all’apprez-zamento. I primi
riservano al municipio una certa latitudine di giudizio, in ordine
all'individuazione del loro contenuto normativo, gli altri concedono
all’autorità decidente un certo margine discrezionale. Censurabili da parte
dell’autorità di ricorso sono soltanto le interpretazioni insostenibili, in
quanto sprovviste di giustificazioni oggettive e pertinenti, rispettivamente
gli apprezzamenti lesivi del diritto, siccome procedenti da un esercizio
abusivo del potere discrezionale conferito all’autorità decidente. Ove non
sussista una simile violazione del diritto, l'autorità di ricorso non può
annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi
arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia
comunale. Irrilevante al riguardo è il fatto che l'interpretazione data
dall'autorità di ricorso al concetto giuridico indeterminato appaia altrettanto
sostenibile di quella dell'autorità comunale. Parimenti irrilevante è il fatto
che l’ap-prezzamento dell’autorità di ricorso sia magari preferibile o addirittura
più corretto di quello del municipio (DTF 96 I 369 seg, consid. 4; STA 17.1.00
in re __________).
2.5
Con il termine di prolungamento
organico di cui all’art. 32 lett. c NAPR si deve essenzialmente intendere
un elemento costruttivo distinto, ma che si inserisce in modo ordinato e
coerente nel contesto ambientale, venendo a costituire un’estensione armoniosa
delle opere edilizie esistenti sullo stesso fondo.
L’esigenza di ambientare le nuove
costruzioni all’aspetto tradizionale del nucleo dal profilo architettonico
(art. 32 lett. b NAPR), alla quale rinvia l’art. 32 lett. c NAPR, va invece intesa
nel senso di integrare convenientemente le nuove opere nel quadro delle
preesistenze, rispettando i canoni dell’architettura tradizionale.
3.3.1
La controversa costruzione verrebbe in concreto realizzata su
un fondo situato ai margini del nucleo di Canecc, a confine con la zona
agricola. Il nucleo in questione, interamente circondato da vigneti, è situato
sul pendio sovrastante la strada cantonale che collega __________ a __________.
Esso è in sostanza costituito da sette od otto edifici abitativi, separati da
giardinetti e da orticelli ed affiancati da alcune costruzioni accessorie. Gli
stabili ad uso abitativo, risalenti apparentemente alla seconda metà del secolo
scorso, sono costruiti in stile tradizionale. Hanno al massimo due piani e sono
coperti da tetti a falde di tegole brune. L’insieme delle costruzioni non
denota alcuna particolare struttura organizzata. L’unica caratteristica che le
accomuna è quella di presentare la facciata principale rivolta verso il piano,
ossia verso sud. Sul fondo dedotto in edificazione v’è anzitutto una vecchia
stalla / fienile in disuso, che costituisce praticamente l’unico edificio del
nucleo che risale ancora al 19. secolo. Una decina di metri più a monte, a lato
della verticale del pendio, v’è inoltre una piccola casa d’abitazione.
Considerata la diversa destinazione, oltre che la diversa fattura, fra le due
costruzioni non sono riscontrabili particolari connessioni architettoniche o
funzionali.
3.2
La nuova
costruzione verrebbe ad inserirsi a monte della vecchia stalla, rispettivamente
a lato della casa che sorge nell’angolo NE del fondo. Essa risulterebbe disposta
perpendicolarmente alla facciata minore della stalla e più o meno parallelamente
alla casa d’abitazione esistente.
Il municipio ha
ritenuto che il nuovo edificio costituisse un prolungamento organico
dell’edificazione esistente sullo stesso fondo. Il Consiglio di Stato ha invece
negato l’adempimento di questo presupposto. A torto, tuttavia, poiché,
contrariamente a quanto assume il Governo, l’interpretazione data dall’autorità
comunale al concetto di prolungamento organico non appare manifestamente
insostenibile, in quanto priva di qualsiasi ragione oggettiva o contraria ai
principi fondamentali del diritto. Non si può invero escludere senz’altro che la
nuova costruzione costituisca un tassello che si inserisce in modo armonico fra
le costruzioni presenti sullo stesso sedime, completandone in modo coerente
l’ordinamento spaziale. Anche se discutibile, l’interpretazione data dal municipio
alla condizione in esame non procede da un abuso della latitudine di giudizio
che deve essere riconosciuta all’autorità decidente nell’individuazione del
contenuto normativo di concetti giuridici indeterminati del diritto comunale
autonomo. Considerate esclusivamente l’ubicazione, la volumetria dell’edificio
e la sua relazione con le due costruzioni vicine, senza tener conto
dell’espressione architettonica che lo caratterizza, non appare tutto sommato
fuori luogo affermare che la costruzione costituisca un prolungamento organico
dell’edificazione esistente sullo stesso sedime. Per quanto opinabile possa
apparire, il significato attribuito al concetto in esame rientra ancora nei
limiti di un’interpretazione sostenibile. Da questo limitato profilo, la
licenza edilizia non appare lesiva del diritto.
3.3
Lesive del diritto, siccome procedenti
da un esercizio abusivo del potere d’apprezzamento conferito dall’art. 32 NAPR
al municipio, appaiono tuttavia le deduzioni dell’autorità comunale riferite
all’esigenza di ambientare la nuova costruzione all’aspet-to tradizionale del
nucleo ed all’obbligo di tener conto del rapporto di vuoti e pieni tipico delle
facciate tradizionali.
Considerata l’espressione architettonica
della facciata principale, costituita da una serie di finestre formanti
un’unica vetrata, non si può in effetti ragionevolmente sostenere che la
costruzione in oggetto si adegui all’aspetto architettonico del nucleo e
rispetti il rapporto di vuoti e pieni tipico delle facciate tradizionali,
notoriamente caratterizzate da una prevalenza delle parti in muratura sulle
aperture. Pur tenendo conto dei limiti che l’autonomia comunale ed il controllo
dell’apprezzamento pongono al potere di cognizione dell’autorità di ricorso,
non si può evitare di rimproverare al municipio di aver abusato del potere
discrezionale che la legge gli riserva da questo specifico profilo.
A ciò si aggiunga che la licenza non può
essere ripristinata anche perché la nuova costruzione, sorgendo a m 3.65 dalla
facciata nord della stalla / fienile, munita di aperture, non rispetta la
distanza minima prescritta dall’art. 32 lett. b NAPR, richiamato dall’art. 32
lett. c NAPR. Lesiva del diritto, in particolare dell’ob-bligo di munire le
costruzioni di tetti a falde, è pure la tettoia del posteggio coperto previsto
sopra la casa in contestazione.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate al lavoro occasionato ed ai valori in gioco, sono poste a carico
del ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 7, 32 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti, che rifonderanno identico
importo al resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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