Lexipedia

Decisione

52.2004.337

costruzione di una casa d'abitazione su un fondo, situato ai margini del nucleo, sul quale sorgono una piccola casa e una vecchia stalla

21 novembre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 19

luglio 2002 RI 1 hanno chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire

una casa d'abitazione monofamiliare su un fondo (part. n. 484 RF), situato ai

margini del nucleo di __________, sul quale già sorgono una piccola casa

d'abitazione ed una vecchia stalla / fienile in disuso. L'edificio, strutturato

su due livelli abitabili e coperto da un tetto ad una falda, verrebbe a sorgere

immediatamente a valle della strada comunale, che collega il nucleo al piano.

La facciata S sarebbe in pratica costituita da una serie di finestre,

componenti un'unica grande vetrata. La vecchia stalla / fienile, situata poco

più a valle, verrebbe trasformata internamente in un grottino funzionalmente

connesso alla nuova costruzione.

Alla domanda si è opposto CO 1, proprietario

del fondo agricolo contermine, contestando l'intervento per motivi che ha poi

ripreso e sviluppato davanti alle istanze di ricorso.

Il 15 aprile 2003 il Dipartimento del

territorio ha formulato preavviso favorevole al rilascio del permesso.

Il 26 maggio 2003 il municipio ha esperito

un tentativo di conciliazione, a seguito del quale RI 1 hanno elaborato una

variante, che riduceva leggermente (- 10 cm) l'altezza dell'edificio e modificava

il tetto della pensilina prevista lungo la strada comunale a copertura dei

posteggi. CO 1, interpellato al riguardo, ha mantenuto l'opposizione.

Il 16 febbraio 2004 il municipio ha

rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.

B. Con

giudizio 14 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,

accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da CO 1.

Dopo aver rilevato che la variante era di

poco conto e che l'insorgente aveva potuto esprimersi al riguardo, il Governo

ha in sostanza ritenuto che la nuova costruzione non potesse essere autorizzata

perché pacificamente non costituisce un prolungamento organico

dell'edificazione esistente sullo stesso sedime, come esige l'art. 32 lett.

c NAPR. La trasformazione della stalla/

fienile non sarebbe a sua volta conforme all'art. 32 NAPR, che ammette soltanto

riattamenti, ossia risanamenti senza ampliamenti e cambiamenti di destinazione.

Le ulteriori censure riferite alla statica

della costruzione ed al diritto di passo che grava il fondo dedotto in

edificazione a favore del fondo vicino sono state respinte siccome infondate.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.

Gli insorgenti negano anzitutto che l'art.

32 NAPR escluda la possibilità di rendere abitabili le stalle dei nuclei.

L'intervento riguardante la stalla/fienile sarebbe comunque riconducibile ad un

intervento di ricostruzione che il municipio può autorizzare caso per caso.

Ferma questa premessa, RI 1 sostengono poi

che la nuova costruzione costituisce un prolungamento organico

dell'edificazione esistente sullo stesso sedime. Rilasciando la licenza, il

municipio non avrebbe affatto abusato del potere d'apprezzamento che la norma

gli riserva in ordine all'interpretazione del concetto di prolungamento

organico.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene invece

l'opponente, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti

che saranno discussi nei seguenti considerandi.

Il municipio si rimette invece al giudizio

del Tribunale cantonale amministrativo.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione

attiva degli insorgenti è certa.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli

atti (art. 18 PAmm). I piani e le fotografie rendono superfluo l'esperimento di

un sopralluogo. La valutazione anticipata negativa, formulata dal Consiglio di

Stato circa la concludenza di questa prova, resiste alla critica dei

ricorrenti, che - peraltro - non l'avevano nemmeno richiesta.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 32 NAPR di __________, nei limiti delle aree definite nucleo

tradizionale sono comprese:

- le parti di tessuto urbano che per le caratteristiche ambientali e

per la presenza di parti edilizie risalenti ai secoli passati, sono

riconoscibili come nuclei abitativi che costituiscono gli insediamenti

originari sparsi sul territorio del comune;

- le parti di aree libere di immediato contorno al tessuto edilizio

storico, la cui non edificabilità costituisce la garanzia dell'integrità e

dell'omogeneità del contesto ambientale in cui i nuclei sono inseriti.

Sono ammessi:

a. gli interventi di riattamento degli edifici con elementi di valore

storico e ambientale a condizione che vengano rispettati il carattere

architettonico, la volumetria e le altezze dei singoli corpi di fabbrica (....)

b. la demolizione e ricostruzione degli edifici funzionalmente non

abitabili e completamente sprovvisti di valore storico-artistico o ambientale.

Sulle singole possibilità di demolizione e ricostruzione il municipio

deciderà caso per caso.

Le nuove volumetrie dovranno rispettare gli allineamenti storici

e le contiguità esistenti lungo le contrade e dovranno ambientarsi, architettonicamente,

all'aspetto tradizionale del nucleo.

Nella composizione delle facciate si dovrà tenere conto del

rapporto di pieni e vuoti tipico delle facciate tradizionali.

Le distanze da

rispettare sono:

- da un fondo in confine o a m 1.50,

- verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 3,

- verso un edificio con aperture: m 4.00.

c. Nuove costruzioni, nelle aree libere di contorno alle pari edilizie

storiche, solo se esse costituiscono un prolungamento organico

dell'edificazione esistente sullo stesso sedime.

Per le nuove

volumetrie valgono le disposizioni della lett. b.

2.2

L’art. 7 NAPR definisce quattro tipi

d’intervento: il riattamento, ossia il risanamento di un edificio senza

ampliamenti o cambiamenti di destinazione (cpv. 6), la trasformazione,

ovvero il risanamento di un edificio con cambiamento di destinazione, senza

ampliamenti (cpv. 7), la ricostruzione, cioè il ripristino di un

edificio demolito o distrutto di recente, senza ampliamenti (cpv. 8) e per

finire l’ampliamento, vale a dire l’aumento della volumetria di un

edificio esistente (cpv. 9).

Di questi quattro tipi d’intervento, l’art.

32.

NAPR ne ammette espressamente soltanto due: il riattamento (art. 7 cpv. 6

NAPR) e la ricostruzione previa demolizione (art. 7 cpv. 8). Il primo è ammesso

nel caso di edifici con elementi di valore storico o ambientale. La

ricostruzione previa demolizione è invece ammessa nel caso di edifici

funzionalmente non abitabili e completamente sprovvisti di valore storico

artistico o ambientale. Tanto le trasformazioni, quanto gli ampliamenti non

sono invece annoverati fra gli interventi ammissibili.

2.3

Le finalità della norma, stando al suo

tenore letterale, appaiono di natura eminentemente conservativa. Da un lato, questa

deduzione è avvalorata dall’indicazione programmatica iniziale, che esclude l’edificabilità

delle aree di immediato contorno al tessuto edilizio storico. Dall’altro, essa

appare tuttavia contraddetta dalla concessione della possibilità di realizzare

nuove costruzioni nelle aree libere di contorno delle parti storiche.

Prima di eventualmente verificare se le

trasformazioni siano effettivamente escluse o se invece possano essere

autorizzate almeno nel caso di edifici privi di pregio e non abitabili, che potrebbero

essere demoliti e ricostruiti con altra, diversa destinazione, conviene

esaminare i limiti entro i quali possono essere autorizzate nuove costruzioni.

2.4

Al riguardo, va anzitutto rilevato che

per essere autorizzate le nuove costruzioni devono: (a) insistere su un'area

libera di contorno, (b) interessare un fondo già edificato e (c) costituire

un prolungamento organico dell'edificazione esistente sullo stesso sedime.

Le nuove costruzioni devono inoltre rispettare le disposizioni dell’art. 32

lett. b NAPR, ossia: (a) attenersi agli allineamenti ed alle contiguità, (b) ambientarsi,

architettonicamente, all’aspetto tradizionale del nucleo, (c) evitare di

superare l’altezza degli edifici adiacenti, (d) tener conto del rapporto di

vuoti e di pieni tipico delle facciate tradizionali, (e) essere coperte con

tetti a falde ed (f) ossequiare infine le distanze prescritte dalla norma in

oggetto.

La disposizione contiene diversi concetti,

come quello di prolungamento organico, che oltre che appartenere

ad una norma del diritto autonomo comunale, sono di natura relativamente indeterminata.

Altri, come quello di tener conto del rapporto di vuoti e pieni tipico delle

facciate tradizionali, lasciano spazio all’apprez-zamento. I primi

riservano al municipio una certa latitudine di giudizio, in ordine

all'individuazione del loro contenuto normativo, gli altri concedono

all’autorità decidente un certo margine discrezionale. Censurabili da parte

dell’autorità di ricorso sono soltanto le interpretazioni insostenibili, in

quanto sprovviste di giustificazioni oggettive e pertinenti, rispettivamente

gli apprezzamenti lesivi del diritto, siccome procedenti da un esercizio

abusivo del potere discrezionale conferito all’autorità decidente. Ove non

sussista una simile violazione del diritto, l'autorità di ricorso non può

annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi

arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia

comunale. Irrilevante al riguardo è il fatto che l'interpretazione data

dall'autorità di ricorso al concetto giuridico indeterminato appaia altrettanto

sostenibile di quella dell'autorità comunale. Parimenti irrilevante è il fatto

che l’ap-prezzamento dell’autorità di ricorso sia magari preferibile o addirittura

più corretto di quello del municipio (DTF 96 I 369 seg, consid. 4; STA 17.1.00

in re __________).

2.5

Con il termine di prolungamento

organico di cui all’art. 32 lett. c NAPR si deve essenzialmente intendere

un elemento costruttivo distinto, ma che si inserisce in modo ordinato e

coerente nel contesto ambientale, venendo a costituire un’estensione armoniosa

delle opere edilizie esistenti sullo stesso fondo.

L’esigenza di ambientare le nuove

costruzioni all’aspetto tradizionale del nucleo dal profilo architettonico

(art. 32 lett. b NAPR), alla quale rinvia l’art. 32 lett. c NAPR, va invece intesa

nel senso di integrare convenientemente le nuove opere nel quadro delle

preesistenze, rispettando i canoni dell’architettura tradizionale.

3.3.1

La controversa costruzione verrebbe in concreto realizzata su

un fondo situato ai margini del nucleo di Canecc, a confine con la zona

agricola. Il nucleo in questione, interamente circondato da vigneti, è situato

sul pendio sovrastante la strada cantonale che collega __________ a __________.

Esso è in sostanza costituito da sette od otto edifici abitativi, separati da

giardinetti e da orticelli ed affiancati da alcune costruzioni accessorie. Gli

stabili ad uso abitativo, risalenti apparentemente alla seconda metà del secolo

scorso, sono costruiti in stile tradizionale. Hanno al massimo due piani e sono

coperti da tetti a falde di tegole brune. L’insieme delle costruzioni non

denota alcuna particolare struttura organizzata. L’unica caratteristica che le

accomuna è quella di presentare la facciata principale rivolta verso il piano,

ossia verso sud. Sul fondo dedotto in edificazione v’è anzitutto una vecchia

stalla / fienile in disuso, che costituisce praticamente l’unico edificio del

nucleo che risale ancora al 19. secolo. Una decina di metri più a monte, a lato

della verticale del pendio, v’è inoltre una piccola casa d’abitazione.

Considerata la diversa destinazione, oltre che la diversa fattura, fra le due

costruzioni non sono riscontrabili particolari connessioni architettoniche o

funzionali.

3.2

La nuova

costruzione verrebbe ad inserirsi a monte della vecchia stalla, rispettivamente

a lato della casa che sorge nell’angolo NE del fondo. Essa risulterebbe disposta

perpendicolarmente alla facciata minore della stalla e più o meno parallelamente

alla casa d’abitazione esistente.

Il municipio ha

ritenuto che il nuovo edificio costituisse un prolungamento organico

dell’edificazione esistente sullo stesso fondo. Il Consiglio di Stato ha invece

negato l’adempimento di questo presupposto. A torto, tuttavia, poiché,

contrariamente a quanto assume il Governo, l’interpretazione data dall’autorità

comunale al concetto di prolungamento organico non appare manifestamente

insostenibile, in quanto priva di qualsiasi ragione oggettiva o contraria ai

principi fondamentali del diritto. Non si può invero escludere senz’altro che la

nuova costruzione costituisca un tassello che si inserisce in modo armonico fra

le costruzioni presenti sullo stesso sedime, completandone in modo coerente

l’ordinamento spaziale. Anche se discutibile, l’interpretazione data dal municipio

alla condizione in esame non procede da un abuso della latitudine di giudizio

che deve essere riconosciuta all’autorità decidente nell’individuazione del

contenuto normativo di concetti giuridici indeterminati del diritto comunale

autonomo. Considerate esclusivamente l’ubicazione, la volumetria dell’edificio

e la sua relazione con le due costruzioni vicine, senza tener conto

dell’espressione architettonica che lo caratterizza, non appare tutto sommato

fuori luogo affermare che la costruzione costituisca un prolungamento organico

dell’edificazione esistente sullo stesso sedime. Per quanto opinabile possa

apparire, il significato attribuito al concetto in esame rientra ancora nei

limiti di un’interpretazione sostenibile. Da questo limitato profilo, la

licenza edilizia non appare lesiva del diritto.

3.3

Lesive del diritto, siccome procedenti

da un esercizio abusivo del potere d’apprezzamento conferito dall’art. 32 NAPR

al municipio, appaiono tuttavia le deduzioni dell’autorità comunale riferite

all’esigenza di ambientare la nuova costruzione all’aspet-to tradizionale del

nucleo ed all’obbligo di tener conto del rapporto di vuoti e pieni tipico delle

facciate tradizionali.

Considerata l’espressione architettonica

della facciata principale, costituita da una serie di finestre formanti

un’unica vetrata, non si può in effetti ragionevolmente sostenere che la

costruzione in oggetto si adegui all’aspetto architettonico del nucleo e

rispetti il rapporto di vuoti e pieni tipico delle facciate tradizionali,

notoriamente caratterizzate da una prevalenza delle parti in muratura sulle

aperture. Pur tenendo conto dei limiti che l’autonomia comunale ed il controllo

dell’apprezzamento pongono al potere di cognizione dell’autorità di ricorso,

non si può evitare di rimproverare al municipio di aver abusato del potere

discrezionale che la legge gli riserva da questo specifico profilo.

A ciò si aggiunga che la licenza non può

essere ripristinata anche perché la nuova costruzione, sorgendo a m 3.65 dalla

facciata nord della stalla / fienile, munita di aperture, non rispetta la

distanza minima prescritta dall’art. 32 lett. b NAPR, richiamato dall’art. 32

lett. c NAPR. Lesiva del diritto, in particolare dell’ob-bligo di munire le

costruzioni di tetti a falde, è pure la tettoia del posteggio coperto previsto

sopra la casa in contestazione.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato ed ai valori in gioco, sono poste a carico

del ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 7, 32 NAPR di __________; 3, 18,

28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti, che rifonderanno identico

importo al resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster