52.2004.338
mancato rilascio di licenza edilizia
8 ottobre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2004.338
Data decisione, Autorità:
08.10.2004, TRAM
Titolo:
mancato rilascio di licenza edilizia
art. 45 LPAMM
Incarto n.
52.2004.338
Lugano
8 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 ottobre 2004 di
per denegata giustizia (mancato rilascio di licenza
edilizia, rispettivamente mancato avvio della procedura di espropriazione);
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che il 4
novembre 1994 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di CO1 il permesso di
costruire un edificio multiuso sulla part. n. 545 RF (zona J);
che alla domanda si è opposto il
Dipartimento del territorio, rilevando che il terreno era interessato dalla
ristrutturazione del raccordo fra l'autostrada N2 e la strada espresso A394;
che il 2 febbraio 1995 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta;
che con decisione 5 luglio 1995 il Consiglio
di Stato l'ha annullata, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dal
Dipartimento del territorio;
che l'esame della domanda di costruzione è
stato sospeso a norma dell'art. 65 LALPT;
che contro la predetta decisione i
ricorrenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo il ripristino della licenza annullata;
che il ricorso è rimasto giacente presso il
Tribunale cantonale amministrativo, senza che gli interessati ne sollecitassero
l'evasione;
che il 21 aprile 2004 il Tribunale cantonale
amministrativo ha assegnato alle parti un termine sino al 17 maggio 2004 per
manifestare un eventuale interesse alla continuazione del procedimento,
avvertendole che salvo contrario e motivato avviso il ricorso sarebbe stato
stralciato dai ruoli senza spese e senza assegnazione di ripetibili;
che nessuna delle parti ha chiesto in tempo
utile che il procedimento fosse riattivato;
Considerandi
che con decreto 19 maggio 2004 del
presidente del Tribunale cantonale amministrativo il ricorso è stato pertanto
stralciato dai ruoli;
che il 6 ottobre 2004 gli insorgenti hanno
inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso per denegata
giustizia contro il mancato rilascio della licenza edilizia, rispettivamente contro
il mancato avvio della procedura di espropriazione formale;
che con l'atto in questione i ricorrenti si
dolgono del fatto che la domanda di costruzione sia rimasta inevasa, malgrado
che il provvedimento di salvaguardia della pianificazione, adottato giusta
l'art. 65 LALPT, sia abbondantemente scaduto per decorrenza del termine
biennale di sospensione della procedura;
che i ricorrenti lamentano altresì che non
sia nemmeno stata avviata la procedura d'espropriazione formale;
considerato, in
diritto
che,
secondo l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può decidere immediatamente con
breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
che
siffatte decisioni sono per principio adottate dal presidente (art. 26c cpv. 2
LOG);
che, a
norma dell'art. 45 PAmm, l'autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio
della procedura per denegata o ritardata giustizia;
che, giusta l'art. 60 PAmm, il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi previsti dalla legge contro
decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato;
la competenza di questo tribunale non è data per clausola generale, ma è
stabilita secondo il sistema enumerativo;
che il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo per denegata o ritardata giustizia è quindi proponibile soltanto
nei casi in cui il Consiglio di Stato, un dipartimento od una commissione speciale,
contro le cui decisioni è dato ricorso a questo tribunale, rifiutino o
ritardino senza valido motivo di far fronte ai loro obblighi giurisdizionali
(Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 45 PAmm, n. 2);
che nel caso concreto, il ritardo nella
decisione sulla domanda di costruzione è imputabile al municipio;
che le decisioni del municipio in materia
edilizia sono impugnabili in prima istanza al Consiglio di Stato (art. 21 LE);
che nella misura in cui i ricorrenti
lamentano un ingiustificato ritardo nell'evasione della domanda di costruzione
tuttora pendente, il ricorso per denegata giustizia al Tribunale cantonale amministrativo
è pertanto irricevibile;
che, entro questi limiti, il ricorso va
trasmesso al Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmm);
che l'impugnativa è irricevibile per
incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo anche nella misura in cui
gli insorgenti rimproverano alla Commissione federale di stima di ritardare indebitamente
l'avvio della procedura di espropriazione formale;
la competenza di questo tribunale è infatti
circoscritta ai procedimenti retti dalla legge cantonale di espropriazione;
che per quanto riguarda l'aspetto espropriativo,
nella misura in cui possa essere dato un ricorso di diritto amministrativo
retto dall'OG, l'impugnativa in esame andrebbe trasmessa al Tribunale federale
(Borghi / Corti, op. cit., ad art. 4 PAmm, n. 4);
che, considerato tuttavia che il ricorso per
ritardata o denegata giustizia non è soggetto a termini, questo giudice
prescinde da una trasmissione degli atti al Tribunale federale, lasciando ai ricorrenti
il compito di assumere la necessaria iniziativa;
che dato l'esito si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 4, 18, 28, 31, 43, 45 PAmm;
26c LOG;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
§. Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per
quanto di sua competenza.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO1
2. CO2
3. CO3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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