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Decisione

52.2004.338

mancato rilascio di licenza edilizia

8 ottobre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2004.338

Data decisione, Autorità:

08.10.2004, TRAM

Titolo:

mancato rilascio di licenza edilizia

art. 45 LPAMM

Incarto n.

52.2004.338

Lugano

8 ottobre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 ottobre 2004 di

per denegata giustizia (mancato rilascio di licenza

edilizia, rispettivamente mancato avvio della procedura di espropriazione);

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto, in

fatto

che il 4

novembre 1994 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di CO1 il permesso di

costruire un edificio multiuso sulla part. n. 545 RF (zona J);

che alla domanda si è opposto il

Dipartimento del territorio, rilevando che il terreno era interessato dalla

ristrutturazione del raccordo fra l'autostrada N2 e la strada espresso A394;

che il 2 febbraio 1995 il municipio ha

rilasciato la licenza richiesta;

che con decisione 5 luglio 1995 il Consiglio

di Stato l'ha annullata, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dal

Dipartimento del territorio;

che l'esame della domanda di costruzione è

stato sospeso a norma dell'art. 65 LALPT;

che contro la predetta decisione i

ricorrenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo il ripristino della licenza annullata;

che il ricorso è rimasto giacente presso il

Tribunale cantonale amministrativo, senza che gli interessati ne sollecitassero

l'evasione;

che il 21 aprile 2004 il Tribunale cantonale

amministrativo ha assegnato alle parti un termine sino al 17 maggio 2004 per

manifestare un eventuale interesse alla continuazione del procedimento,

avvertendole che salvo contrario e motivato avviso il ricorso sarebbe stato

stralciato dai ruoli senza spese e senza assegnazione di ripetibili;

che nessuna delle parti ha chiesto in tempo

utile che il procedimento fosse riattivato;

Considerandi

che con decreto 19 maggio 2004 del

presidente del Tribunale cantonale amministrativo il ricorso è stato pertanto

stralciato dai ruoli;

che il 6 ottobre 2004 gli insorgenti hanno

inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso per denegata

giustizia contro il mancato rilascio della licenza edilizia, rispettivamente contro

il mancato avvio della procedura di espropriazione formale;

che con l'atto in questione i ricorrenti si

dolgono del fatto che la domanda di costruzione sia rimasta inevasa, malgrado

che il provvedimento di salvaguardia della pianificazione, adottato giusta

l'art. 65 LALPT, sia abbondantemente scaduto per decorrenza del termine

biennale di sospensione della procedura;

che i ricorrenti lamentano altresì che non

sia nemmeno stata avviata la procedura d'espropriazione formale;

considerato, in

diritto

che,

secondo l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può decidere immediatamente con

breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o

manifestamente infondato;

che

siffatte decisioni sono per principio adottate dal presidente (art. 26c cpv. 2

LOG);

che, a

norma dell'art. 45 PAmm, l'autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio

della procedura per denegata o ritardata giustizia;

che, giusta l'art. 60 PAmm, il ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi previsti dalla legge contro

decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato;

la competenza di questo tribunale non è data per clausola generale, ma è

stabilita secondo il sistema enumerativo;

che il ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo per denegata o ritardata giustizia è quindi proponibile soltanto

nei casi in cui il Consiglio di Stato, un dipartimento od una commissione speciale,

contro le cui decisioni è dato ricorso a questo tribunale, rifiutino o

ritardino senza valido motivo di far fronte ai loro obblighi giurisdizionali

(Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad

art. 45 PAmm, n. 2);

che nel caso concreto, il ritardo nella

decisione sulla domanda di costruzione è imputabile al municipio;

che le decisioni del municipio in materia

edilizia sono impugnabili in prima istanza al Consiglio di Stato (art. 21 LE);

che nella misura in cui i ricorrenti

lamentano un ingiustificato ritardo nell'evasione della domanda di costruzione

tuttora pendente, il ricorso per denegata giustizia al Tribunale cantonale amministrativo

è pertanto irricevibile;

che, entro questi limiti, il ricorso va

trasmesso al Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmm);

che l'impugnativa è irricevibile per

incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo anche nella misura in cui

gli insorgenti rimproverano alla Commissione federale di stima di ritardare indebitamente

l'avvio della procedura di espropriazione formale;

la competenza di questo tribunale è infatti

circoscritta ai procedimenti retti dalla legge cantonale di espropriazione;

che per quanto riguarda l'aspetto espropriativo,

nella misura in cui possa essere dato un ricorso di diritto amministrativo

retto dall'OG, l'impugnativa in esame andrebbe trasmessa al Tribunale federale

(Borghi / Corti, op. cit., ad art. 4 PAmm, n. 4);

che, considerato tuttavia che il ricorso per

ritardata o denegata giustizia non è soggetto a termini, questo giudice

prescinde da una trasmissione degli atti al Tribunale federale, lasciando ai ricorrenti

il compito di assumere la necessaria iniziativa;

che dato l'esito si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 4, 18, 28, 31, 43, 45 PAmm;

26c LOG;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

§. Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per

quanto di sua competenza.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO1

2. CO2

3. CO3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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