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Decisione

52.2004.343

irricevibilità di un ricorso in materia di rilascio di un nuovo permesso di dimora per cambiamento di cantone

3 dicembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2004.343

Data decisione, Autorità:

03.12.2004, TRAM

Titolo:

irricevibilità di un ricorso in materia di rilascio di un nuovo permesso di dimora per cambiamento di cantone

COMPETENZA

DIMORA E RESIDENZA

art. 4 LDDS

art. 8 LDDS

art. 14 ODDS

Incarto n.

52.2004.343

Lugano

3 dicembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 11 ottobre 2004 di

RI 1

patrocinata dall' PA 1

contro

la risoluzione 21 settembre 2004 (n. 4220) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione 13 luglio 2004 del Dipartimento delle istituzioni,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso

di dimora (cambiamento di cantone);

viste le risposte:

- 14 ottobre 2004 del

Dipartimento delle istituzioni,

- 19 ottobre 2004 del

Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che con decisione 13 marzo 2000, l'allora

Ufficio federale degli stranieri (UFDS; ora dell'immigrazione,

dell'integrazione e dell'emigrazione: IMES) ha vietato l'entrata in Svizzera

alla cittadina bosniaca M__________ (1977) fino al 12 marzo 2002, in quanto

ella era giunta in maniera irregolare nel nostro Paese il 31 dicembre 1999 e vi

aveva soggiornato illegalmente fino al 5 gennaio 2000;

che il 22 gennaio 2001 la ricorrente è stata

comunque autorizzata a entrare in Svizzera per permetterle di sposarsi, il

giorno successivo a Küsnacht (ZH), con il cittadino elvetico __________ (1953);

che a seguito del matrimonio, le autorità

zurighesi le hanno rilasciato un permesso di dimora, in seguito regolarmente

rinnovato, l'ultima volta fino al 22 gennaio 2005;

che il 5 luglio 2001 la Sezione dei permessi

e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del cantone Ticino ha

autorizzato l'insorgente a esercitare un'attività lucrativa presso un esercizio

pubblico del Bellinzonese fino al 22 gennaio 2002 ("consenso" giusta

gli art. 8 cpv. 2 LDDS e 14 cpv. 5 ODDS);

che tale autorizzazione è stata rinnovata

contestualmente al permesso di dimora fino al 22 gennaio 2005;

che con sentenza 31 dicembre 2002,

confermata su ricorso il 30 giugno 2003 dall'alta Corte di B__________, il

Tribunale di Z__________ (BiH) ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi

K__________;

che con giudizio di delibazione dell'11

febbraio 2004 il Gemeindeamt del canton Zurigo ha riconosciuto e reso esecutiva

Considerandi

la decisione di divorzio pronunciata dalle autorità bosniache, che è poi stata

iscritta il 26 febbraio successivo nel registro delle famiglie del comune di

Bäretswil (ZH), luogo d'origine di;

che il 23 marzo 2004 RI 1 ha chiesto alla

Sezione dei permessi e dell'immigrazione il rilascio di un permesso di dimora

(cambiamento di cantone) per vivere a Bellinzona, dove già lavora come aiuto

cucina in virtù del "consenso" menzionato in precedenza;

che il 13 luglio 2004 il dipartimento ha

respinto la domanda in quanto l'interessata, avendo nel frattempo divorziato da

un cittadino svizzero, non poteva prevalersi di alcuna norma che le conferisse

un diritto al rilascio di un permesso per risiedere in Ticino e le ha fissato

un termine con scadenza il 31 agosto 2004 per lasciare il territorio cantonale

(art. 4, 8, 16 LDDS e 8 ODDS);

che con giudizio 21 settembre 2004 il

Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo

l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 per gli stessi motivi addotti

dal dipartimento, ciò che comportava pure la decadenza del "consenso"

di cui beneficiava per lavorare in Ticino;

che contro la predetta pronunzia

governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora

per vivere in Ticino, quantomeno fino al 22 gennaio 2005;

che la ricorrente sostiene che il

dipartimento non può revocarle il permesso di dimora rilasciatole dalle

autorità zurighesi, in quanto il cambiamento di cantone sarebbe soggetto a

semplice notifica: caso contrario, ella soggiunge, si creerebbe una disparità

di trattamento con i titolari di un permesso di dimora che continuano a soggiornare

nel cantone di residenza;

che in questo senso non potrebbe a suo dire

esserle revocato nemmeno il "consenso" per esercitare un'attività

lucrativa in Ticino valido fino al 22 gennaio 2005, perché rinnovato contestualmente

al permesso di dimora di cui è ancora titolare nel canton Zurigo;

che all'accoglimento del gravame si

oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato, con argomenti di cui

si dirà, se del caso, in seguito;

considerato, in

diritto

che in materia di diritto degli stranieri la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai

gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto

nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);

che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3

OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo

al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di

permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;

che l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità

competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei

trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di

domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile

permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare

del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a,

126.

II 425 consid. 1 con rinvii);

che non esiste alcun trattato tra la

Confederazione svizzera e la Repubblica di B__________ ed E__________ o altra

convenzione internazionale dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio

di un permesso di dimora in favore dell'insorgente;

che RI 1 non può prevalersi neanche di una

disposizione del diritto federale per ottenere il rilascio del permesso richiesto;

che il permesso di dimora vale

esclusivamente per il cantone che l'ha rilasciato; lo straniero non può

tuttavia avere contemporaneamente un permesso in più cantoni (art. 8 cpv. 1

LDDS e 14 cpv. 2 ODDS);

che lo straniero il quale desidera cambiare

cantone necessita pertanto di un nuovo permesso, sul cui rilascio le autorità

decidono liberamente (art. 4 LDDS e 8 cpv. 1 e 3 LDDS; 14 cpv. 3 ODDS);

che, contrariamente a quanto assume la

ricorrente, il permesso di dimora non dà pertanto diritto al cambiamento di

cantone (DTF 126 II 265);

che in questo senso non è dato a vedere come

vi sia una disparità di trattamento con i titolari di un permesso di dimora che

continuano a soggiornare nel cantone di residenza;

che inoltre l'insorgente non può invocare

l'art. 7 LDDS, che conferisce il diritto di ottenere un permesso a seguito del

matrimonio con un cittadino svizzero, in quanto ella ha nel frattempo divorziato

dal marito elvetico e il connubio è durato meno di 5 anni;

che in esito alle considerazioni che

precedono, il gravame dell'insorgente dev’essere dichiarato irricevibile e non

necessita pertanto di ulteriore disamina;

che tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a

LALPS; 4, 8 LDDS; 14 ODDS; 3, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2.La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 600.–, sono

poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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