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Decisione

52.2004.345

sanzione pecuniaria per abuso edilizio

1 dicembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di fr. 6'600.-; l’ammontare della sanzione è stato determinato in base alla

volumetria aggiunta in contrasto con la transazione giudiziale e ad un costo di

costruzione di 400.- fr. al mc;

che contro la predetta decisione RI 1 si

aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l’annullamento;

che l’insorgente osserva in sostanza che

l’esistenza di una violazione materiale non è mai stata formalmente accertata;

che il Consiglio di Stato e la Sezione degli enti locali si rimettono al giudizio

del Tribunale cantonale amministrativo;

che il municipio osserva invece che

l’innalzamento rientra tutto sommato nei limiti di una ragionevole tolleranza;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dagli art. 45 e 21 LE e 207 LOC; la legittimazione attiva

dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo, è dunque

ricevibile in ordine;

che il

giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm); i fatti,

perfettamente noti a questo tribunale, non sono controversi;

che giusta l’art. 43 LE il municipio ordina

la demolizione o la rettifica delle opere eseguite senza permesso in contrasto

con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne nel caso in

cui le differenze siano minime e senza importanza per l’interesse pubblico o

quello dei vicini;

che l’ordine di ripristino presuppone

l’esistenza di una violazione materiale del diritto, ossia una difformità insuscettibile

di conseguire un permesso in sanatoria; per principio, la violazione materiale

non è quindi data dalla difformità dell’opera edilizia effettivamente

realizzata per rapporto alla licenza ricevuta, bensì dalla difformità

dell’opera edilizia per rapporto al diritto edilizio materiale concretamente

applicabile; la violazione materiale può tuttavia anche scaturire

dall’inosservanza di prescrizioni di una transazione giudiziale, che per sua

natura tiene luogo di una sentenza;

che, giusta l’art. 44 LE, ove la misura del

ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il municipio la sostituisce

Considerandi

con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto

al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore;

che la sanzione pecuniaria serve

essenzialmente ad evitare che nei casi in cui il principio di proporzionalità

impedisce di ordinare il ripristino di una situazione conforme al diritto,

l’autore della violazione materiale possa trarre profitto dall’abuso commesso (Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 44 LE, n. 1316);

che il vantaggio di natura economica va per

principio valutato secondo i principi dell’estimo immobiliare (Scolari, loc. cit.,

n. 1323); esso è sostanzialmente dato dal maggior utile che il proprietario

ricaverebbe dall’opera edilizia abusiva in caso di alienazione; corrisponde

quindi alla differenza tra il valore commerciale dell’opera edilizia realizzata

abusivamente ed il valore che la stessa avrebbe se fosse stata costruita in

conformità del diritto applicabile: in entrambi i casi, dedotti i costi di costruzione;

che il vantaggio di natura economica non può

di conseguenza identificarsi con i maggiori costi di costruzione;

che, nel caso concreto, l’esistenza di una

difformità dell’opera edilizia realizzata per rapporto ai termini della

transazione conclusa tra la ricorrente ed il vicino davanti a questo tribunale

è stata accertata nei considerandi del giudizio 6 luglio 1999 con cui il

Consiglio di Stato ha annullato l’ordine di rettifica 5 ottobre 1998, impartito

dal municipio alla stessa ricorrente, ritenendolo sproporzionato tanto dal

profilo dell’interesse pubblico, quanto dal profilo dell’interesse del vicino;

che, anche se si ammette che una simile

difformità possa ancora giustificare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria

ai sensi dell’art. 44 LE, il vantaggio di natura economica che dovrebbe

determinarla non è sicuramente dato dai maggiori costi di costruzione

sopportati dalla ricorrente per innalzare il colmo del tetto oltre il limite

stabilito dalla transazione giudiziale;

che già per questo motivo la decisione

impugnata non può essere confermata;

che nelle specifiche circostanze del caso

concreto un vantaggio di natura economica derivante dall’innalzamento abusivo

del colmo del tetto è praticamente irreperibile;

che per determinarlo occorrerebbe in

sostanza valutare e capitalizzare il maggior valore locativo derivante dal

miglioramento delle condizioni di abitabilità del sottotetto conseguito grazie

al modico innalzamento abusivo del colmo;

che la prevedibile esiguità e l’evidente aleatorietà

dei valori reperibili permette di prescindere da un rinvio degli atti

all’istanza inferiore per nuova decisione ai sensi dei considerandi;

che sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione governativa

impugnata siccome lesiva del diritto;

che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giudizio;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 43, 44, 45 LE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 14 settembre 2004

del Consiglio di Stato (n. 4079), che ingiunge al municipio di __________ di

infliggere all’insorgente una sanzione pecuniaria per un abuso edilizio (art.

44 LE), è annullata.

2. Non si

prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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