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Decisione

52.2004.349

rifiuto di rinnovare un permesso di dimora. Abuso di diritto nell'invocare un matrimonio svuotato di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno ottenuto pe

25 novembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 2 luglio

2000, la cittadina lettone RI 1 (1972) è entrata in Svizzera per convolare a

nozze l'11 agosto successivo a V__________ con il cittadino elvetico __________

(1975).

A seguito del matrimonio la ricorrente ha

ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato,

l'ultima volta fino al 10 agosto 2004.

Il 23 luglio 2001 e il 12 marzo 2002 ella è

stata raggiunta, rispettivamente, dalle figlie T__________ (1990) e L__________

(1995), nate da precedenti relazioni con suoi connazionali e poste al beneficio

di un identico permesso di quello della madre.

B. a) Il 6

maggio 2004 RI 1 ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione

del Dipartimento delle istituzioni la modifica dell'indirizzo sul suo permesso

di dimora e di quello delle figlie da C__________ a R__________, indicando di

vivere separata dal marito.

b) Interrogata il 23 giugno 2004 dalla

Polizia cantonale in merito alla sua situazione coniugale, l'insorgente ha

dichiarato che il suo matrimonio è in crisi dal dicembre 2002 e che non vive

più insieme al marito da circa un anno.

Analogamente interrogato, il 10 luglio 2004 __________

__________ ha confermato la crisi matrimoniale e ha affermato di avere lasciato

l'abitazione coniugale già alla fine del mese di ottobre del 2002 per trasferirsi

dalla sorella.

c) Fondandosi sulle premesse emergenze, con

decisione 6 settembre 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento

delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora di RI 1RI 1

e, di riflesso, alle figlie T__________ e L__________ e ha fissato loro un

termine con scadenza il 31 dicembre 2004 per lasciare il territorio cantonale.

In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo

scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in

seguito all'avvenuta cessazione, da tempo, della vita in comune con il marito

senza possibilità di riconciliazione, ritenendo in tal modo che ella invocasse

il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare

nel nostro Paese.

Il dipartimento le ha inoltre rimproverato

il fatto di aver sottaciuto, in occasione della precedente domanda di rinnovo

del permesso di soggiorno, che viveva già separata dal marito.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS.

C. Con

giudizio 5 ottobre 2004, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli

estremi per rifiutare il rinnovo del permesso all'interessata e alle sue due

figlie per i motivi addotti dal dipartimento, soggiungendo che il loro rientro

nel Paese d'origine era tutto sommato esigibile.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa,__________ si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo

del suo permesso di dimora e di quello delle sue due figlie, quantomeno fino al

30 giugno 2005.

Conferma di vivere separata dal marito,

escludendo una loro riconciliazione in quanto egli convive con un'altra donna,

la quale attenderebbe un figlio da lui.

Sottolinea di essere ben integrata in

Svizzera e di volervi rimanere per lavorare.

Ritiene problematico il suo rientro nel

paese d'origine in quanto non avrebbe un posto dove alloggiare e l'unico legame

ancora esistente sarebbe dato da sua madre, ormai settantenne che vive in un

bilocale con un'altra persona. Asserisce inoltre di essere priva di mezzi

finanziari e che non troverà lavoro in Lettonia in quanto di etnia russa.

Problemi linguistici impedirebbero pure alla figlia T__________, da molti anni

in Svizzera, di reintegrarsi nella società lettone.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10

lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase

LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e

alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta

norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale

giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, RI 1RI 1 risulta ancora sposata

con un cittadino elvetico. Di conseguenza ella ha, in linea di principio,

diritto al rinnovo del permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata

essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto

amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a

statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso

sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito.

Dal canto loro, T__________ e L__________

sono al beneficio di un permesso di dimora per vivere insieme alla madre (ricongiungimento

famigliare). Di conseguenza, il destino del loro permesso di soggiorno dipende

dall'esito del ricorso inoltrato da RI 1.

1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

L'art. 7

cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino

svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo

diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il

matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e

domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro

effettivo.

Per costante giurisprudenza, vi è abuso di

diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge

straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste

solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un

permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli

tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato

che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di

far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero

all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione

matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi

siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)

intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale

soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e

rif.).

3.

In

concreto, la ricorrente è entrata in Svizzera il 2 luglio 2000, dove si è poi

sposata l'11 agosto successivo con __________. La stessa insorgente non

nasconde di aver cessato di vivere insieme al marito da quasi due anni e non

pretende nemmeno che si tratti di una situazione provvisoria, quest'ultimo

convivendo attualmente con un'altra donna che egli avrebbe messo incinta (ricorso,

pag. 1).

Da quanto precede risulta in modo manifesto

l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato

di ogni contenuto e scopo da oltre un anno, al fine di continuare a beneficiare

del permesso di dimora ottenuto per vivere con il marito.

Ne consegue che è venuto meno lo scopo del

soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato

il rilascio del permesso di dimora.

4.

RI 1RI 1

risiede stabilmente da quattro anni nel nostro paese. Il suo soggiorno va

quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami

sociali, culturali e familiari (non da ultima la madre __________), in

Lettonia, dove è nata e cresciuta, risiedeva prima di giungere in Svizzera

all'età di 28 anni e ha lavorato come agente di polizia, guardia del corpo,

autista, commessa e fondato due ditte nel ramo dell'alimentazione (v. verbale

d'interrogatorio di polizia 23 giugno 2004, curriculum vitae 17 agosto 2000 e

15.

settembre 2004, quest'ultimo prodotto con il ricorso al Consiglio di Stato).

Le asserite difficoltà addotte

dall'insorgente in quanto russofona non appaiono del tutto insormontabili. In

primo luogo, ella ha svolto tutte queste professioni dopo la fine

dell'occupazione sovietica nel 1991. È inoltre notorio che le autorità lettoni

hanno recentemente sviluppato un programma con una serie di misure di

integrazione per chi non parla la lingua ufficiale, segnatamente per chi è di

etnia russa (www.lvavp.lv).

Dispositivo

Per questi motivi, il suo rientro in patria

non le procurerà insormontabili problemi di riadattamento.

Ad identica conclusione si può giungere per

la figlia T__________ (1990) ormai prossima alla fine della scuola dell'obbligo

per quanto riguarda le sue asserite difficoltà linguistiche, mentre l’altra

figlia, L__________ (1995), è ancora piccola e dipendente dalla madre per cui

il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone.

Nulla permette inoltre di ritenere che non

potranno trovarvi un alloggio adeguato nel caso in cui non potranno essere

ospitate da parenti.

Giova infine ricordare che la ricorrente ha

ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri

motivi. Il fatto che ella sia stata autorizzata a svolgere un'attività

lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza dell’unione coniugale

e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel

presente ambito determinante. Il semplice fatto che si senta ben integrata nel

nostro cantone non permette quindi di pervenire a delle conclusioni a lei più

favorevoli.

L'insorgente non può nemmeno prevalersi di

una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di

ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto, non

essendovi (più) stata vita famigliare.

5. In

siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha

deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e, di riflesso, alle

figlie L__________ e T__________, per aver invocato in maniera manifestamente

abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla carta.

6. Stando

così le cose, il ricorso va respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10

lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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