52.2004.349
rifiuto di rinnovare un permesso di dimora. Abuso di diritto nell'invocare un matrimonio svuotato di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno ottenuto pe
25 novembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2004.349
Data decisione, Autorità:
25.11.2004, TRAM
Titolo:
rifiuto di rinnovare un permesso di dimora. Abuso di diritto nell'invocare un matrimonio svuotato di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il coniuge
ABUSO DI DIRITTO
DIMORA E RESIDENZA
RINNOVO
art. 8 CEDU
art. 7 cpv. 2 LDDS
Incarto n.
52.2004.349
Lugano
25 novembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 ottobre 2004 di
RI 1
Contro
la risoluzione 5 ottobre 2004 (n. 4458) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 6 settembre 2004 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rifiuto di rinnovo
del permesso di dimora per sé e per le figlie T__________ (1990) e L__________
(1995);
viste le risposte:
- 27 ottobre 2004 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 9 novembre 2004 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 2 luglio
2000, la cittadina lettone RI 1 (1972) è entrata in Svizzera per convolare a
nozze l'11 agosto successivo a V__________ con il cittadino elvetico __________
(1975).
A seguito del matrimonio la ricorrente ha
ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato,
l'ultima volta fino al 10 agosto 2004.
Il 23 luglio 2001 e il 12 marzo 2002 ella è
stata raggiunta, rispettivamente, dalle figlie T__________ (1990) e L__________
(1995), nate da precedenti relazioni con suoi connazionali e poste al beneficio
di un identico permesso di quello della madre.
B. a) Il 6
maggio 2004 RI 1 ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni la modifica dell'indirizzo sul suo permesso
di dimora e di quello delle figlie da C__________ a R__________, indicando di
vivere separata dal marito.
b) Interrogata il 23 giugno 2004 dalla
Polizia cantonale in merito alla sua situazione coniugale, l'insorgente ha
dichiarato che il suo matrimonio è in crisi dal dicembre 2002 e che non vive
più insieme al marito da circa un anno.
Analogamente interrogato, il 10 luglio 2004 __________
__________ ha confermato la crisi matrimoniale e ha affermato di avere lasciato
l'abitazione coniugale già alla fine del mese di ottobre del 2002 per trasferirsi
dalla sorella.
c) Fondandosi sulle premesse emergenze, con
decisione 6 settembre 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora di RI 1RI 1
e, di riflesso, alle figlie T__________ e L__________ e ha fissato loro un
termine con scadenza il 31 dicembre 2004 per lasciare il territorio cantonale.
In sostanza, l'autorità ha rilevato che lo
scopo per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in
seguito all'avvenuta cessazione, da tempo, della vita in comune con il marito
senza possibilità di riconciliazione, ritenendo in tal modo che ella invocasse
il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare
nel nostro Paese.
Il dipartimento le ha inoltre rimproverato
il fatto di aver sottaciuto, in occasione della precedente domanda di rinnovo
del permesso di soggiorno, che viveva già separata dal marito.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 5 ottobre 2004, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per rifiutare il rinnovo del permesso all'interessata e alle sue due
figlie per i motivi addotti dal dipartimento, soggiungendo che il loro rientro
nel Paese d'origine era tutto sommato esigibile.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa,__________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del suo permesso di dimora e di quello delle sue due figlie, quantomeno fino al
30 giugno 2005.
Conferma di vivere separata dal marito,
escludendo una loro riconciliazione in quanto egli convive con un'altra donna,
la quale attenderebbe un figlio da lui.
Sottolinea di essere ben integrata in
Svizzera e di volervi rimanere per lavorare.
Ritiene problematico il suo rientro nel
paese d'origine in quanto non avrebbe un posto dove alloggiare e l'unico legame
ancora esistente sarebbe dato da sua madre, ormai settantenne che vive in un
bilocale con un'altra persona. Asserisce inoltre di essere priva di mezzi
finanziari e che non troverà lavoro in Lettonia in quanto di etnia russa.
Problemi linguistici impedirebbero pure alla figlia T__________, da molti anni
in Svizzera, di reintegrarsi nella società lettone.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove
un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.
1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, RI 1RI 1 risulta ancora sposata
con un cittadino elvetico. Di conseguenza ella ha, in linea di principio,
diritto al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a
statuire sull'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data. Se il permesso
sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito.
Dal canto loro, T__________ e L__________
sono al beneficio di un permesso di dimora per vivere insieme alla madre (ricongiungimento
famigliare). Di conseguenza, il destino del loro permesso di soggiorno dipende
dall'esito del ricorso inoltrato da RI 1.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
L'art. 7
cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro
effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di
diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge
straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste
solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli
tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato
che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di
far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero
all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione
matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi
siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)
intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale
soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e
rif.).
3.
In
concreto, la ricorrente è entrata in Svizzera il 2 luglio 2000, dove si è poi
sposata l'11 agosto successivo con __________. La stessa insorgente non
nasconde di aver cessato di vivere insieme al marito da quasi due anni e non
pretende nemmeno che si tratti di una situazione provvisoria, quest'ultimo
convivendo attualmente con un'altra donna che egli avrebbe messo incinta (ricorso,
pag. 1).
Da quanto precede risulta in modo manifesto
l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato
di ogni contenuto e scopo da oltre un anno, al fine di continuare a beneficiare
del permesso di dimora ottenuto per vivere con il marito.
Ne consegue che è venuto meno lo scopo del
soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato
il rilascio del permesso di dimora.
4.
RI 1RI 1
risiede stabilmente da quattro anni nel nostro paese. Il suo soggiorno va
quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami
sociali, culturali e familiari (non da ultima la madre __________), in
Lettonia, dove è nata e cresciuta, risiedeva prima di giungere in Svizzera
all'età di 28 anni e ha lavorato come agente di polizia, guardia del corpo,
autista, commessa e fondato due ditte nel ramo dell'alimentazione (v. verbale
d'interrogatorio di polizia 23 giugno 2004, curriculum vitae 17 agosto 2000 e
15.
settembre 2004, quest'ultimo prodotto con il ricorso al Consiglio di Stato).
Le asserite difficoltà addotte
dall'insorgente in quanto russofona non appaiono del tutto insormontabili. In
primo luogo, ella ha svolto tutte queste professioni dopo la fine
dell'occupazione sovietica nel 1991. È inoltre notorio che le autorità lettoni
hanno recentemente sviluppato un programma con una serie di misure di
integrazione per chi non parla la lingua ufficiale, segnatamente per chi è di
etnia russa (www.lvavp.lv).
Dispositivo
Per questi motivi, il suo rientro in patria
non le procurerà insormontabili problemi di riadattamento.
Ad identica conclusione si può giungere per
la figlia T__________ (1990) ormai prossima alla fine della scuola dell'obbligo
per quanto riguarda le sue asserite difficoltà linguistiche, mentre l’altra
figlia, L__________ (1995), è ancora piccola e dipendente dalla madre per cui
il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone.
Nulla permette inoltre di ritenere che non
potranno trovarvi un alloggio adeguato nel caso in cui non potranno essere
ospitate da parenti.
Giova infine ricordare che la ricorrente ha
ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri
motivi. Il fatto che ella sia stata autorizzata a svolgere un'attività
lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza dell’unione coniugale
e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel
presente ambito determinante. Il semplice fatto che si senta ben integrata nel
nostro cantone non permette quindi di pervenire a delle conclusioni a lei più
favorevoli.
L'insorgente non può nemmeno prevalersi di
una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di
ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto, non
essendovi (più) stata vita famigliare.
5. In
siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e, di riflesso, alle
figlie L__________ e T__________, per aver invocato in maniera manifestamente
abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla carta.
6. Stando
così le cose, il ricorso va respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 10
lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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